Danno ambientale e bonifiche

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Roma, 18 aprile 2006

Bonifiche siti contaminati: il nuovo approccio per individuare l'obbligo

(Paola Ficco)

La parte quarta del nuovo decreto legislativo di riscrittura della disciplina ambientale, Dlgs 152/2006 (che entra in vigore il 29 aprile 2006), dedica 16 articoli (da 239 a 253 per la disciplina sostanziale e 257 per quella sanzionatoria) e 5 allegati alla bonifica dei siti contaminati. La disciplina che ne deriva è decisamente innovativa rispetto a quella di cui all'abrogando Dm 471/1999; gli elementi di fondamentale novità sono i seguenti:

 

• definizioni: quelle nuove sono molto diverse da quelle finora previste;

 

• analisi di rischio: si tratta del nuovo approccio alla problematica dei siti contaminati, in sostituzione dei vigenti parametri tabellari. Sarà, dunque, questo il nuovo criterio che verrà utilizzato per definire un sito contaminato ed individuare gli obiettivi della bonifica dei suoli e delle acque. Questo significa che anche in Italia, come già nella maggior parte dei Paesi industrializzati, si passa da un criterio meramente tabellare per l'individuazione di un sito contaminato, ad un criterio misto, dove il superamento dei valori tabellari di screening comporta l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio per individuare se sussiste un rischio concreto ed attuale per la salute dell'uomo e l'ambiente. In caso affermativo, si passa all'ulteriore applicazione dell'analisi assoluta di rischio per individuare gli obiettivi di bonifica per i suoli, in funzione del destino d'uso del suolo medesimo e per le acque;

 

• bonifica: da quanto precede, discende la nuova definizione di "bonifica" che, ovviamente, presenta una differenza sostanziale rispetto a quella dell'attuale Dm 471/1999; infatti, le sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque dovranno essere ricondotte ai valori di "concentrazioni soglia di rischio" (Csr), calcolati in base all'analisi di rischio assoluta sito specifica e non, come prevede il citato Dm 471/1999, alle concentrazioni limite tabellari;

 

• cancerogenicità: In Allegato 1 sono riportati i criteri con cui condurre l'analisi di rischio; circa la probabilità incrementale che un individuo contragga il cancro durante la vita a causa della esposizione ad un potenziale agente cancerogeno (rischio incrementale cancerogeno) il decreto "propone" di accettare un valore di 1x10-5. Cioè, per le sostanze cancerogene, sarà necessaria la bonifica solo se c'è il rischio che un individuo su 100.000 contragga il cancro. Con il Dm 471/1999, invece, la bonifica era obbligatoria anche in presenza del rischio che si ammalasse un individuo su 10.000 (1x10-4);

 

• messa in sicurezza operativa: si tratta dell' insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente "in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività". Tale definizione induce a ritenere che per un sito in attività gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza prima e di bonifica poi sono ridotti al minimo, in attesa che il sito stesso venga dimesso;

 

• procedure amministrative: sarà necessario seguire tre fasi, che devono essere tutte approvate dalla Regione: piano della caratterizzazione; documento dell'analisi di rischio; progetto di bonifica di messa in sicurezza operativa o permanente. L'approvazione di quest'ultimo, per il tempo necessario ad attuarlo, sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, concessioni ecc. e, in particolare, la Via (se necessaria); invece, l'attuale Dm 471/1999 prevede che l'approvazione del progetto è subordinata all'acquisizione, sempre se necessaria, della relativa pronuncia;

 

• garanzie finanziarie: dall'attuale 20% del costo complessivo stimato, salgono al 50%;

 

• condizione di non punibilità: l'articolo 257, comma 4, introduce una condizione di non punibilità molto importante; infatti, l'esecuzione del progetto di bonifica come approvato comporta la non punibilità per i reati ambientali previsti "da altre leggi" (quindi, compreso il Codice penale) per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

 

• aree agricole: al pari del Dm 471/1999, il nuovo testo non definisce le procedure di bonifica, ripristino ambientale, messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente per le aree agricole di allevamento, rinviandole ad un successivo Dm. Ciò continuerà ad ingenerare non pochi problemi; infatti, sono molti i casi di perimetri di siti contaminati (di interesse nazionale e non) che ricomprendono aree agricole e in tali casi non si sa quale possa essere lo standard di qualità del suolo e delle acque da adottare.

Le indagini e le attività istruttorie continuano ad essere svolte dalla Provincia che si avvale delle Arpa e si coordina con le altre amministrazioni. La certificazione di avvenuta bonifica è rilasciata dalla Provincia, così come già previsto nel Dm 471/1999.

A differenza dell'articolo 51-bis, Dlgs 22/1997, ora con l'articolo 257, Dlgs 152/1999 viene meno il reato di omessa bonifica a seguito di pericolo di inquinamento e l'ammenda è alternativa all'arresto.

Allegati relativi alle bonifiche
1. Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica

2. Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati

3. Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili

4. Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate

5. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare

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