Imballaggi

Normativa Vigente

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Dm Salute 16 aprile 2012, n. 77

Disciplina igienica degli imballaggi - Aggiornamento del Dm 21 marzo 1973 limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero della salute

Decreto 16 aprile 2012, n. 77

(Gu 12 giugno 2006 n. 135)

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato

 

Il Ministro della salute

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute del 16 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (Cee) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (Ce) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (Ue) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;

Vista la richiesta avanzata da un operatore riguardante l'autorizzazione alla produzione per il settore ortofrutticolo di cassette traforate di polipropilene, ottenute da plastica riciclata, aventi l'8-10% della superficie vuota;

Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 giugno 2011 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 novembre 2011;

Adotta:

il seguente regolamento:

 

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 13-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I produttori di cassette che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.".

b) l'allegato V, parte B è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 16 aprile 2012

 

Allegato

(Art. 1, comma 1)

Parte B

I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in contatto con cassette traforate in:

1) polietilene ad alta densità in modo tale che la superficie plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa;

2) polipropilene in modo tale che la superficie plastica non superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa.

Agrumi

Cavoli

Drupacee ad eccezione delle ciliegie

Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi

Funghi

Ortaggi a bulbo

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

Ortaggi a frutto

Ortaggi a radice e tubero

Ortaggi a stelo

Pomacee

Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I del regolamento (Ce) n. 178/2006, pubblicato nella Guue serie L 29 del 2 febbraio 2006.

 

 

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