Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 4 aprile 2012, n. 72

(Gu 5 giugno 2012 n. 129)

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" limitatamente alle carte e cartoni

 

Il Ministro della salute

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale è stato redatto il testo consolidato degli articoli riguardanti le carte e cartoni;

Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego di un nuovo additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 luglio 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 8 febbraio 2012;

 

Articolo 1

 

1. All'allegato II, Sezione 4: Carte e cartoni, Parte B:

Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce "Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio" è aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di impiego:

"Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in quantità non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2012

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