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Risoluzione Agenzia delle entrate 7 giugno 2012, n. 55

Ristrutturazioni edilizie, niente detrazione 36% se dati bonifico incompleti

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Agenzia delle entrate

Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d'acconto - Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010

Direzione Centrale Normativa

 

Quesito

Tizia rappresenta di avere acquistato il 14 novembre 2011, insieme a Caio, un appartamento con relativo box pertinenziale.

Al fine di godere, per l'acquisto del solo box, della detrazione del 36% prevista per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti hanno effettuato, sempre in data 14 novembre 2011, un bonifico bancario alla ditta venditrice dell'importo di euro 11.000 pari al costo di realizzazione del box.

A causa della mancata indicazione nella causale dell'ordine di bonifico del riferimento normativo alla legge n. 449 del 1997, del codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione), del numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, alla società venditrice non è stata operata la ritenuta fiscale del 4% così come previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

L'istante chiede se tale incompletezza nell'ordine di bonifico sia preclusiva alla fruizione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 449 del 1997.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene di poter fruire della detrazione  del 36%. Richiama in proposito la circolare 12 maggio 2000 n. 95, con la quale il Ministero delle finanze ha previsto la possibilità per il contribuente di fruire della detrazione anche nel caso in cui manchi nel bonifico bancario l'indicazione della legge n. 449/1997, e la risoluzione 15 luglio 2008 n. 300, con la quale è stato precisato che l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico viene colmata dalla coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico e il destinatario della fattura.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

L'agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è regolata, fino al 2011, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe e modifiche, che ha previsto una detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, anche “per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”. A decorrere dall'anno 2012 l'agevolazione in esame è disciplinata dall'articolo 16-bis del Tuir.

Le modalità di fruizione dell'agevolazione in esame sono regolate con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche.

In relazione agli adempimenti richiesti, il predetto decreto prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 3, che "… il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato".

Fatta salva l'assimilazione del bonifico bancario a quello postale, affermata con circolare 10 giugno 2004 n. 24/E, con le risoluzioni 15 luglio 2008 n. 300/E e 7 agosto 2008 n. 353/E, la scrivente ha  chiarito che, laddove vi sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario e il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura, l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata fornendo alla banca, ove è stato effettuato il bonifico, il proprio codice fiscale, il numero di partita Iva della ditta beneficiaria del bonifico e gli estremi della norma agevolativa. In tal modo la banca dell'ordinante può adempiere all'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati richiesti dal decreto ministeriale n. 41 del 1998 e così garantire il potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d'acconto.

Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 22 del Dl n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste italiane Spa operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito  dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.

Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all'Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di  coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'articolo 25 del DL n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento.

In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste italiane Spa, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.

Conseguentemente, il contribuente che intenda fruire dell'agevolazione per gli interventi di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche con riguardo alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall'articolo 1, comma 3 (utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).

Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi in cui l'istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato articolo 1, comma 3, del Dm n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste italiane Spa di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell'articolo 25 del Dl n. 78 del 2010 citato.

In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati  nell'anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.

In altri termini, la ripetizione del pagamento, nell'anno 2012, secondo le modalità previste, renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2012 (Unico 2013), considerato che l'articolo 16-bis del Tuir, applicabile agli interventi di recupero  del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d'imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame.

Per effetto del nuovo pagamento, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti potranno definire le modalità di restituzione all'istante dell'importo originariamente pagato.

 

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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