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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 26 aprile 2012, n. Sec/Dec/2012/313

(Avviso pubblicato sulla Gu 28 maggio 2012 n. 123)

Procedura per la concessione di contributi ai sensi dalla Delibera Cipe n. 63 del 02 agosto 2002 "legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge 448/2001 – Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

 

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente in "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto il Dpr 3 agosto 2009, n. 140 concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto l'articolo 109 della legge 29 dicembre 2000 n. 388 che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, così come integrato e modificato dall'articolo 62 della legge 20 dicembre 2001 n. 488;

Visto il Protocollo d'Intesa sulla Certificazione Ambientale stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria in data 8 maggio 2002;

Vista la Delibera Cipe n. 63 del 2 agosto 2002 con la quale si approva il Programma di attività per l'anno Finanziario 2002 "legge n.388/2000, articolo 109 modificato dall'articolo62 della legge n.488/2001 – Fondo per la Promozione dello sviluppo sostenibile" pubblicata nella Gu della Repubblica italiana n.279 del 28 novembre 2002, in cui per la Misura 1 del Programma per il 2002, finalizzata all'incentivazione e diffusione della certificazione ambientale normata ai sensi del Regolamento Comunitario Emas e della norma internazionale Uni En Iso 14001, nelle piccole e medie imprese, sono disponibili € 12.500.000,00;

Visto il Dec/Svs/03/2232 del 7 maggio 2003, con il quale le risorse destinate alla Misura 1 sono rideterminate e contestualmente impegnate in € 8.000.000,00, a seguito delle verifiche contabili effettuate sulle dotazioni finanziarie del cap. 7306;

Visto il Dec/Svs/2230 del 7 maggio 2003 pubblicato nella Gu – serie generale – n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo alla "Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese";

Visto l'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) che dispone, tra l'altro, che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato ha assunto con l'obbligo di pagare per contratto o compenso, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi;

Vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 relativo a "disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la nota del 31 ottobre 2003 di nomina della Segreteria Tecnica ai sensi dell'articolo 8 del Dec/Svs/03/2230 del 7 maggio 2003 e, da ultimo, la nota prot. n. 25 del 2 marzo 2011 con la quale è stata modificata la composizione della Segreteria Tecnica stessa;

Viste le domande presentate dalle piccole e medie imprese per accedere alle agevolazioni e tenuto conto delle relative istruttorie effettuate dalla Segreteria Tecnica;

Visti i decreti di approvazione degli elenchi delle imprese ammesse all'agevolazione di cui al citato decreto;

Visto il Dpcm del 29 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della "Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia" ad interim al Dr. Mariano Grillo;

Visto il regolamento 1998/2006/Ce relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato Ce, trasfusi negli articolo 107 e 108 del Tfue, agli aiuti di importanza minore (de minimis) e considerato che fino al 31 dicembre 2010, in seguito all'approvazione da parte della Commissione Ue della Decisione 28 maggio 2009, C(2009) 4277, Aiuto n. 248/2009, l'importo degli aiuti concedibili è esteso al limite massimo di cinquecentomila euro per impresa per il periodo di riferimento 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2010;

Viste le Norme internazionali Uni En Iso 14001:1996 e Uni En Iso 14001:2004;

Visto il Regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas);

Visto il Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" che ha modificato il decreto del Ministero dell'Industria del 18 settembre 1997 (Gu n. 229 del 1 ottobre 1997);

Visto l'Allegato 1 (Definizione di Pmi) al Regolamento (Ce) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, trasfusi negli articolo 107 e 108 del Tfue;

Considerato che con effetto dal 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche "Ateco 2007", che ha modificato le precedenti classificazioni Ateco;

Considerato che si ritiene necessario adeguare alle nuove disposizioni e modifiche citate il decreto Dec/Svs/03/2230 del 7 maggio 2003;

Considerato il progressivo diffondersi dei Sistemi di Gestione Ambientale sul territorio nazionale e la volontà di promuovere ulteriormente l'eccellenza ambientale dei sistemi produttivi delle Piccole e Medie Imprese ampliando le categorie economiche ammissibili alle agevolazioni;

Decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente decreto determina i criteri, le modalità ed i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) a sostegno delle attività indicate al successivo articolo 3.

Concessione di contributi, ai sensi del Regolamento 1998/2006/Ce, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce, trasfusi negli articolo 107 e 108 del Tfue, agli aiuti di importanza minore ("de minimis") Autorizzazione degli aiuti di Stato, della Commissione Ue (Guce L 379/5 del 28 dicembre 2006), per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza, volti ad attivare Sistemi di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento Emas e/o della Norma internazionale Uni En Iso 14001.

Articolo 2

Soggetti destinatari e soggetti esclusi

Sono ammesse alle richieste di contributo le micro, piccole e medie imprese (di seguito Pmi) produttrici di beni e/o servizi ed attive sull'intero territorio nazionale regolarmente costituite ed iscritte alla relativa Camera di Commercio, Industria e Artigianato alla data di presentazione della domanda.

Il contributo di cui al presente regime non può essere concesso ai sensi del Regolamento 1998/2006/Ce:

— alle imprese appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura;

— alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato;

— alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato, nei casi previsti dai punti i) e ii) della lettera c) del medesimo articolo 1.

— per attività connesse all'esportazione (aiuti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti all'attività di esportazione).

— per gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

— alle imprese attive nel settore carbonifero;

— per aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese di trasporto merci su strada per conto terzi;

— per aiuti concessi a imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria.

Sono comunque escluse le Pmi che hanno avuto accesso ai contributi in virtù del decreto 2230 del 7 maggio 2003 (pubblicato sulla Gu serie generale n. 232 del 6 ottobre 2003).

Non possono essere assegnati aiuti alle imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla Guce C 244 del 1 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessazione attività, avvio di procedure fallimentari, trasferimento sede legale in altra provincia o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Requisiti per la presentazione della domanda sono:

— disporre di Codice Ateco primario corrispondente a quello del certificato ambientale;

— rientrare nella normativa comunitaria "de minimis" vigente in materia di aiuti di Stato;

— rispettare le disposizioni comunitarie di riferimento nell'ambito della definizione di Pmi;

— non avere pendenze fiscali/contributive e rispettare le normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

— non essere soggetti a procedure concorsuali o liquidazione.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 1998/2006/Ce le imprese possono beneficiare degli aiuti "de minimis" nel limite di un importo complessivo pari o superiore a duecentomila Euro nell'arco di tre esercizi finanziari e, nel caso si tratti di settore di trasporto di merci su strada, nel limite di un importo complessivo pari o superiore a centomila Euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. A seguito all'approvazione da parte della Commissione Ue della Decisione 28 maggio 2009, C(2009) 4277, Aiuto n. 248/2009, l'importo degli aiuti concedibili è esteso al limite massimo di cinquecentomila euro per impresa per il periodo di riferimento 1 gennaio 2008 — 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Tipologie di intervento

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle Pmi per una sola delle seguenti tipologie di intervento:

1) la verifica e la registrazione dell'organizzazione ai sensi del Regolamento Emas;

2) la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001;

3) la verifica e la registrazione Emas di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale Uni En Iso 14001.

Il contributo verrà concesso mediante "procedura a rimborso" alle imprese che abbiano ottenuto la registrazione Emas o la certificazione ai sensi della Norma internazionale Uni En Iso 14001 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto 2230 del 7 maggio 2003 (pubblicato sulla Gu serie generale n. 232 del 6 ottobre 2003). Farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

Articolo 4

Spese ammissibili

Sono ammissibili, nell'ambito degli interventi descritti al precedente articolo 3, le spese direttamente riferibili ai servizi di consulenza alle imprese, conformi al processo di certificazione/registrazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere regolarmente quietanzate. Condizione necessaria è che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti.

Sono ammissibili al contributo le spese di seguito elencate:

a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale;

b) per l'ente di verifica e di certificazione;

c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).

d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della stessa;

e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di Emas), comunicazioni con le Istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito internet.

Articolo 5

Spese non ammissibili

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate nell'articolo 4. Sono altresì escluse:

a) Le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;

b) Le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;

c) Le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di Gestione Ambientale normato, già finanziate o in corso di finanziamento da altre Amministrazioni o Enti;

d) Le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di Gestione Ambientale normato qualora tali attività abbiano permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di Gestione Ambientale normato entro la fine dell'investimento.

e) Le spese finalizzate al mero adeguamento dell'impresa a norme di legge ovvero le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge e spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per il monitoraggio ambientale.

f) Le spese di mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale adottato.

Articolo 6

Contributi

Le risorse per l'attuazione del presente decreto sono rappresentate dalle somme che residuano rispetto allo stanziamento iniziale di cui al Dec/Svs/03/2232 del 7 maggio 2003 citato in premessa.

Il 30% del fondo residuo, calcolato su base annua, sarà destinato alle Regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3 della Delibera Cipe n. 63 del 02 agosto 2002 di cui alle premesse.

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono ripartite in rapporto alla tipologia di investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Per le micro e piccole imprese :

per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese:

per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;

per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;

per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente decreto non potranno godere, per la realizzazione delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte regionale, statale, o comunitaria.

I dati delle imprese beneficiarie saranno trasmessi alla Banca Dati Anagrafica del Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica del suddetto divieto di cumulo.

Articolo 7

Presentazione delle domande — Rendicontazione e termini

La domanda, unitamente all'allegato tecnico e a tutta la relativa documentazione indicata nell'allegato stesso, può essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Copia integrale del decreto, dei modelli di domanda e dell'allegato tecnico sono reperibili nel sito web istituzionale (www.minambiente.it).

La documentazione a corredo della domanda dovrà essere presentata in originale, ovvero redatta in conformità del Dpr 445/2000.

La domanda e l'allegato tecnico dovranno essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante; nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente un'unica fotocopia del documento di riconoscimento.

Il plico contenente la domanda e l'allegato tecnico, nonché tutta la relativa documentazione, deve essere inoltrato, in formato cartaceo e su supporto informatizzato elettronico, attraverso raccomandata A/R. Ai fini della presentazione fa fede la data di spedizione della domanda.

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione "decreto per la promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale", al seguente indirizzo:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Divisione II

Ufficio del Protocollo

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma.

Articolo 8

Dichiarazioni

Pena l'esclusione, la domanda deve contenere, debitamente sottoscritta:

a) la dichiarazione relativa al "codice primario" di classificazione economica dell'attività esercitata (Codice Ateco 2007);

b) la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda, non sia soggetta a fallimento, procedure concorsuali e liquidazione;

c) la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti dall'allegato 1 (Definizione di Pmi) al Regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 citato in premessa;

d) la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti "de minimis" per un importo pari a quello indicato nella normativa vigente, nei tre anni precedenti;

e) la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda è adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale, contributivo e fiscale;

f) la dichiarazione che in virtù dell'attivazione del Sistema di Gestione Ambientale normato per il quale è presentata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici;

g) la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre Amministrazioni o Enti per l'attivazione del Sistema di gestione Ambientale normato per il quale è presentata richiesta di contributo;

h) la dichiarazione, resa in conformità all'articolo 1, comma 1223, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), "di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea" (cd. Clausola Deggendorf).

Articolo 9

Procedura per l'ammissione al contributo

Le domande pervenute sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di spedizione.

Entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, la Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 10, esamina la domanda e la relativa documentazione e valuta la completezza formale della domanda stessa.

Nei successivi trenta giorni, le domande formalmente complete sono sottoposte ad istruttoria anche mediante controlli incrociati con banche dati di altre Amministrazioni; entro lo stesso termine si richiedono eventuali integrazioni tramite fax. Al termine delle valutazioni e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, la Segreteria Tecnica ne determina l'ammissibilità. Eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite dall'impresa entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data del fax di richiesta dell'integrazione.

La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti comunque entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data del fax di cui al precedente capoverso, comporta l'esclusione della domanda.

A conclusione di tutta la fase istruttoria il Ministero comunica l'esito della domanda presentata, e provvede all'emissione dei relativi decreti di liquidazione.

L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente comunicato tramite avviso nel sito internet del Ministero.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Articolo 10

Segreteria tecnica

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto 2230 del 7 maggio 2003 è istituita presso il Ministero una Segreteria Tecnica, i cui componenti sono nominati con nota del Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

La Segreteria Tecnica è coordinata da un Presidente, è composta di personale in servizio presso il Ministero in numero adeguato alle necessità riscontrate e si dota di procedure organizzative interne.

La Segreteria Tecnica assolve le seguenti funzioni:

a) esamina le domande di finanziamento

b) espleta i controlli necessari ai fini dell'erogazione del contributo, avvalendosi anche della collaborazione di altre Amministrazioni;

c) formula giudizi di ammissibilità/non ammissibilità delle domande sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al punto a);

d) cura le comunicazioni con tutti i soggetti interessati;

e) cura, la pubblicazione di informazioni e aggiornamenti relativi al presente decreto nel sito web del Ministero;

f) cura la definizione dell'elenco delle domande accettate e respinte e gestisce i fatti di cui al successivo articolo 11;

g) formula proposte e pareri relativi alla materia di cui al presente decreto;

h) propone iniziative, programmi di azioni, piani di comunicazione, attività volte alla promozione ed alla valorizzazione dei Sistemi di Gestione Ambientale;

i) trasmette alla Divisione II della Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero le informazioni e i dati in esito all'istruttoria espletata per gli adempimenti di competenza.

Successivamente all'esaurimento delle risorse di cui al precedente articolo 9, la Segreteria Tecnica rimane in carica il tempo strettamente necessario ad assolvere le funzioni non ancora completate.

Il termine di funzionamento della Segreteria Tecnica è comunicato con nota del Direttore Generale per lo Sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

Articolo 11

Revoche, controlli e sanzioni

Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti.

Il contributo è altresì revocato nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 6 o in presenza di conflitto di interessi di cui al successivo articolo 12.

La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ed il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del 5% ed un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito.

Il contributo è revocato nel caso di rinuncia del soggetto beneficiario comunicata mediante raccomandata;

Nel caso di rinuncia al contributo, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si procede all'applicazione della sanzione amministrativa.

Si considera tempestiva la rinuncia se pervenuta per iscritto alla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l'energia, entro trenta giorni dalla data di erogazione del contributo.

Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui ai precedenti presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, entro cinque anni dall'erogazione del contributo stesso.

Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Articolo 12

Norme di salvaguardia

L'impresa beneficiaria del contributo deve mantenere i requisiti prescritti dal presente decreto dalla data di concessione del contributo e per i successivi cinque anni.

L'impresa è altresì sottoposta al divieto di cessazione dell'attività per la stessa durata del vincolo di cui al precedente comma.

Il mancato rispetto delle condizioni poste nei due commi precedenti comporta la revoca del contributo concesso.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l'energia ai fini dell'attività di monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario).

La presenza di elementi indicativi di un possibile conflitto di interessi, ovvero di affidamento di servizi di consulenza in conflitto personale o professionale dell'impresa con le società di verifica/ispezione/certificazione, data l'imparzialità richiesta da tale processo, comporta la sospensione della valutazione e della relativa concessione del contributo, per l'attivazione dei controlli amministrativi fino all'accertamento degli stessi da parte delle compenti autorità.

Il Ministero, ai sensi degli articolo 14 e 19 del regolamento (Ce) n.1828/2006, si riserva di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate. A tal fine, presso il soggetto beneficiario, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate.

Le domande pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso della modifica del precedente decreto n. 2230 del 7 maggio 2003 e inviate precedentemente alla pubblicazione stessa saranno comunque sottoposte a valutazione.

Articolo 13

Informazioni generali

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nella Gu e nel sito web www.minambiente.it.

Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti alla Segreteria Tecnica utilizzando il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici riportati nel sito istituzionale.

Articolo 14

Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità

I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Direttore Generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l'energia.

Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero si riserva il diritto di dare pubblicità all'attività finanziata con il presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi raggiunti, i costi sostenuti, il contributo finanziario concesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, anche tramite avviso.

Il Direttore Generale ad Interim Dr. Mariano Grillo

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