Aria

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 2 marzo 2012, n. 693

Aria - Impianti termici civili - Scaldacqua unifamiliare - Applicazione disposizioni Dpr 412/1993 - Esclusione

Lo scaldacqua unifamiliare non è compreso negli impianti termici ai sensi del Dpr 412/1993 e non gli si applicano le prescrizioni ivi previste. Lo ha ribadito il Tar Lombardia nella sentenza 2 marzo 2012, n. 693.
I Giudici hanno accolto le doglianze del ricorrente che aveva impugnato l'ordine del Comune che lo invitava a regolarizzare la sua caldaia a gas di tipo C installata irregolarmente a causa del posizionamento del terminale di scarico fumi, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 5 punto 9 del Dpr n. 412/1993.
La caldaia in questione però era diretta alla funzione di scaldacqua unifamiliare non alla produzione di calore, pertanto rientrava tra gli apparecchi che non sono considerati impianti termici ex articolo 1, lettera f), Dpr 412/1993 e ai quali quindi l'articolo 5 non si applica, unitamente a stufe, caminetti, radiatori individuali.

Tar Lombardia

Sentenza 2 marzo 2012, n. 693

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 5306 del 2004, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune di Milano; non costituito in giudizio

 

per l'annullamento

dell'ordinanza emessa dal Direttore del Settore ambiente ed energia Ufficio igiene del Comune di Milano n. PG. 941322/2004 del 16 settembre 2004, avente ad oggetto "irregolarità caldaia a gas tipo C" con cui si ordina di regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione della caldaia a gas di tipo C sita nell'abitazione del ricorrente e di ogni altro atto presupposto e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il provvedimento impugnato il Comune resistente, richiamato il rapporto redatto dall'Asl Città di Milano, nel quale si rilevava che "la caldaia a gas di tipo C è installata irregolarmente a causa del posizionamento del terminale di scarico fumi, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 5 punto 9 del Dpr n. 412/1993", ha intimato al ricorrente di "regolarizzare il posizionamento del condotto di evacuazione prodotti della combustione", così come prescritto dalla citata norma.

Con un unico articolato motivo il ricorrente ha invocato la violazione del citato articolo 5, per assenza di presupposti.

L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

Diritto

Il ricorso è fondato.

La caldaia di che trattasi, debitamente certificata ai sensi della legge n. 46/1990, assolve la funzione di scaldacqua unifamiliare, non invece alla produzione di calore.

Quanto precede è desumibile dalla documentazione prodotta dal ricorrente, nella quale si evidenzia che il condominio è dotato di riscaldamento centralizzato. La circostanza non è stata altrimenti contestata dalla resistente che non si è costituita in giudizio, né ha depositato documentazione.

L'articolo 5 comma 9 del Dpr n. 412/1993, posto a fondamento del provvedimento impugnato, prevede infatti che, nei casi ivi indicati, "gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente".

Tuttavia, l'ultimo periodo dello stesso comma prevede che "anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'articolo 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari", laddove il citato articolo 1 comma 1 lettera f) prevede infatti che per "impianto termico", debba intendersi un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre "non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Sezione IV

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, all'Iva e alla Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 2 marzo 2012.

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