Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 11 dicembre 2006, n. 3216

Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti - Localizzazione - Legittimazione attiva ad impugnazione - Presupposti - Piano probatorio - Necessità di dimostrare immediata vicinanza impianto, inosservanza distanze di sicurezza, comprovata lesione della salute

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 11 dicembre 2006, n. 3216

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna Bologna, Sezione prima

nelle persone dei Signori: (omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nell'Udienza Pubblica del 19 ottobre 2006

Visto il ricorso 1608/2004 proposto da:

(...)

 

contro

Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena

Comune di Forlì

Servizio tecnico bacino fiumi romagnoli Forlì

Agenzia regionale prevenzione e ambiente Sezione Forlì-Cesena

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente E.R.

Azienda Usl di Forlì

Consorzio di bonifica Romagna centrale

Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna

 

e nei confronti di

(...)

 

per l'annullamento

— della delibera della Giunta provinciale n. 323 del 2 settembre 2004, nella quale si è deliberato di "assumere quale determinazione conclusiva della conferenza dei servizi l'orientamento maggioritario espresso nell'ambito della conferenza tenutasi in data 18 agosto 2004" e si è valutato positivamente il progetto presentato da Hera Spa, relativo alla realizzazione di una centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani in Forlì, località Coriano;

— delle determinazioni conclusive di detta conferenza così come risultano dal "Rapporto sull'impatto ambientale" del 18 agosto 2004;

— nonché, ove già emanata ed esistente, dell'autorizzazione ex articolo 27 del Dlgs n. 22/1997, di data ed estremi sconosciuti, in quanto viziata da illegittimità derivata.

di ogni altro atto comunque annesso, presupposto e conseguente;

 

Visto il ricorso ed i documenti allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Forlì e di Hera Spa:

Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;

Uditi all'udienza pubblica del 19 ottobre 2006 gli avvocati presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Con ricorso introduttivo proposto da soggetti che si dichiarano residenti nella zona e da due associazioni: Wwf -World Wildlife Fund— Onlus, sezione di Forlì e Clan -Destino di Forlì vengono impugnati:

  • la delibera n. 323 del 2.9.2004 della Giunta Provinciale di Forlì avente per oggetto l'approvazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale operata dalla conferenza di servizi, relativa al progetto per la realizzazione, nell'ambito del territorio provinciale, di una centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani;
  • le determinazioni conclusive della suddetta conferenza come risultanti dal rapporto sull'impatto ambientale del 18 agosto 2004.

Con motivi aggiunti un'esigua parte dei suddetti residenti, unitamente all'associazione Clan -Destino, impugnano la successiva delibera n 339 del 27.9.2005 recante l'autorizzazione alla realizzazione del progetto della suindicata centrale, nonché le valutazioni conclusive della conferenza provinciale risultanti dal verbale del 28. 7.2005.

Con sentenza n. 692/2006 questa Sezione dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso proposto dall'associazione Wwf -sezione di Forlì — e da tutti i ricorrenti, persone fisiche, dettagliatamente elencati nel ricorso originario, che avevano esclusivamente impugnato gli atti endoprocedimentali come sopra individuati

Si dichiarava con la medesima pronuncia l'inammissibilità per difetto di legittimazione processuale del ricorso proposto dall'associazione Clan -Destino e si ordinava, nei confronti dei residuali ricorrenti, di fornire, relativamente a ciascuno di essi, una planimetria dei luoghi o tavola topografica della città di Forlì riportante la distanza tra la residenza dichiarata e l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

Il Collegio, a seguito dell'esibizione dei richiesti elementi, rileva che tutti i ricorrenti hanno dichiarato di risiedere ad una distanza non inferiore a mt.1400 -1500 dalla costruenda centrale di termoutilizzazione di Rsu, cioè ad una distanza consistente dalla zona di realizzazione dell'impianto.

Ora va chiarito che in materia di legittimazione all'impugnazione di atti di localizzazione di discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'interesse sostanziale non può evincersi dalla mera appartenenza al territorio comunale, ma deve collegarsi a specifiche situazioni quali:

  • l'immediata vicinanza all'impianto che riduca il valore economico del fondo limitrofo;
  • l'inosservanza delle distanze minime di sicurezza dalla zona dell'intervento;
  • la dimostrazione che le modalità di costruzione e di gestione dell'impianto siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.

Con riferimento agli aspetti sopra considerati nessuno dei ricorrenti è stato in grado di precisare il concreto pregiudizio che deriverebbe alla propria sfera giuridica dalla realizzazione dell'impianto in relazione al quale va, peraltro, sottolineato che tutti gli accertamenti tecnici svolti dall'Arpa e dall'Asl hanno consentito di individuare valori di emissioni inquinanti ampiamente inferiori ai limiti prescritti dalla legge.

Consegue da quanto detto che non può essere riconosciuto agli interessati un interesse qualificato e differenziato all'impugnazione del provvedimento di autorizzazione del progetto di costruzione della su citata centrale di termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani e quindi il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per carenza di legittimazione attiva.

Le spese del giudizio per la parte del ricorso e dei motivi aggiunti ora definita possono compensarsi tra le parti , tenuto conto della delicatezza e della complessità delle questioni poste

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna Bologna, Sezione prima, dichiara inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso ed i motivi aggiunti.

Spese compensate.

 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006.

(omissis)

Depositata in Segreteria in data 11.12.06

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