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Decisione Commissione Ue 2012/119/Ue

Linee guida su raccolta di dati e elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat - Assicurazione della loro qualità - Direttiva 2010/75/Ue

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 10 febbraio 2012, n. 2012/119/Ue

(Guue 2 marzo 2012 n. L 63)

Decisione che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2012) 613]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento

sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques — Bat) di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.

(2) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue, lo scambio di informazioni riguarda, tra l'altro, le prestazioni ambientali delle installazioni e delle tecniche, il monitoraggio associato, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti.

(3) La decisione della Commissione del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue relativa

alle emissioni industriali ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie

interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/Ue, il 13 settembre 2011 la Commissione ha ottenuto il parere1 di tale forum sulle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e l'assicurazione della loro qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato, e ha reso pubblico tale parere.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

In allegato alla presente decisione sono stabilite le linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e l'assicurazione della loro qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/Ue.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012.

Allegato

Documento di orientamento sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva 2010/75/Ue articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), relativa alle emissioni industriali, fra cui la raccolta di dati, l'elaborazione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili e l'assicurazione della qualità

Capitolo 1

Procedura per l'elaborazione e il riesame di un documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili (Bref)

1.1. Contesto

1.1.1. Definizione e scopo dei Bref

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue stabilisce che al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle Bat, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione (di seguito "i Bref").

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue, prevede inoltre che lo scambio di informazioni riguardi in particolare:

a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, uso dell'energia e produzione di rifiuti;

b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi;

c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue definisce il documento di riferimento (Bref) sulle migliori tecniche disponibili (Bat), risultante dallo scambio di informazioni. Si tratta di un documento elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle Bat e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 2010/75/Ue. Per definizione, un Bref è pertanto un documento descrittivo e non prescrive l'uso di una tecnica o una tecnologia specifica né interpreta la direttiva 2010/75/Ue.

L'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2010/75/Ue definisce le migliori tecniche disponibili (Bat) la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

a) le "tecniche" comprendono la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio

e chiusura dell'installazione;

b) per "tecniche disponibili" si intendono le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) per "migliori" si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

L'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/Ue definisce inoltre le "conclusioni sulle Bat" come le parti di un documento di riferimento sulle Bat riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Le conclusioni sulle Bat devono essere adottate attraverso la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue. Fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva in questione.

Lo scopo di un Bref è definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell'Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali. I Bref devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le Bat e le tecniche emergenti rappresentano per le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/Ue. Il processo di determinazione delle Bat e delle tecniche emergenti deve essere trasparente, obiettivo e basato sul informazioni economiche e tecniche attendibili. Un Bref dovrebbe anche stimolare il miglioramento delle prestazioni ambientali in tutta l'Unione.

Per adempiere alla sua funzione principale e garantire la facilità d'uso, il contenuto del Bref deve essere limitato alle informazioni pertinenti per la determinazione delle Bat e dei livelli di prestazioni ambientali associati, di cui al capitolo 32 , e delle tecniche emergenti nel contesto dell'attuazione della direttiva 2010/75/Ue. Un Bref non deve essere inteso come manuale sulle tecniche per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento. Sull'argomento esiste un'abbondante letteratura cui il Bref può fare riferimento se necessario. Tuttavia, è essenziale che il Bref fornisca informazioni sulle principali tecniche prese in considerazione dal gruppo di lavoro tecnico [cfr. sezione 4.4 3 ] per la determinazione delle Bat e sui motivi delle conclusioni sulle Bat cui è giunto il gruppo di lavoro tecnico.

 

1.1.2. Bref "orizzontali" e "verticali"

I Bref possono essere limitati a questioni legate a particolari attività industriali (Bref "verticali") o possono trattare questioni intersettoriali [Bref "orizzontali" 4 ].

I Bref "orizzontali" e "verticali" devono essere elaborati in modo da essere complementari ai fini della fissazione delle condizioni di autorizzazione per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/Ue. I Bref "verticali" possono comprendere informazioni sulle tecniche che possono aiutare i gruppi di lavoro a desumere i Bat per altri settori. I Bref "orizzontali" includono informazioni di carattere generico che possono essere utilizzate in molte attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva in questione. Nei Bref "orizzontali" devono essere incluse informazioni che integrino le informazioni contenute nei Bref "verticali" su aspetti che riguardano vari settori industriali, senza che ciò dia adito a conclusioni contrastanti tra Bref "verticali" e "orizzontali". Per facilitare l'uso dei Bref "verticali" e "orizzontali" in una maniera complementare, in un Bref devono essere inclusi i rimandi appropriati ad altri Bref "verticali" e "orizzontali" pertinenti.

 

1.2. Procedura per l'elaborazione e il riesame dei Bref

La Commissione organizza e coordina lo scambio di informazioni attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Eippcb) (nell'ambito della DG Centro comune di ricerca) e della DG Ambiente. Le parti coinvolte nello scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue (gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione) vigilano sul processo attraverso il forum istituito in base all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva. Contribuiscono all'elaborazione e al riesame dei Bref partecipando ai gruppi di lavoro tecnici. Maggiori informazioni sul ruolo delle parti interessate e sul funzionamento del forum e dei gruppi di lavoro tecnici sono fornite nel capitolo 4.

La decisione di elaborare un Bref o di avviarne il riesame è adottata dalla Commissione. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della direttiva, la Commissione prende in considerazione il parere del forum sul programma di lavoro per lo scambio di informazioni.

 

1.2.1. Procedura generale per l'elaborazione di un nuovo Bref

Poiché l'allegato I della direttiva 2010/75/Ue contempla attività che non erano riprese nell'allegato I della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario elaborare nuovi Bref.

La procedura per l'elaborazione di un nuovo Bref presenta molte analogie con la procedura per il riesame di un Bref descritta nella sezione 1.2.4. Le principali differenze sono che per i nuovi Bref elaborati non possono essere richiesti gli "elenchi degli auspici" (cfr. sezione 4.6), che è necessaria la raccolta di maggiori informazioni e che in generale sono previste due bozze formali del Bref prima dello svolgimento della riunione finale del gruppo di lavoro tecnico.

 

1.2.2. Procedura generale per il riesame di un Bref

Il riesame dei Bref è un processo continuo, dovuto alla dinamicità delle Bat. Per esempio, possono emergere nuove misure e tecniche, la scienza e la tecnologia sono in costante evoluzione e nel settore vengono introdotti con successo processi nuovi o emergenti. Per tenere conto di tali cambiamenti e delle loro conseguenze per i Bat, i Bref devono essere riesaminati periodicamente e, se necessario, devono essere aggiornati di conseguenza. Questo aspetto viene trattato esplicitamente nel considerando 13 della direttiva 2010/75/Ue, secondo il quale la Commissione dovrebbe mirare all'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle Bat entro otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.

La decisione di riesaminare un Bref deve tenere conto delle informazioni contenute nel capitolo del Bref "Tecniche emergenti" e nella sezione de Bref "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.2) insieme ad altri fattori come l'indicazione che potrebbero essere disponibili nuove tecniche, la necessità di ampliare l'ambito di applicazione

del Bref e la necessità di includere prodotti/sostanze o processi che non vi rientravano ancora.

 

1.2.3. Obiettivo del riesame di un Bref

L'obiettivo del riesame di un Bref è individuare le evoluzioni delle Bat, principalmente esaminando le parti del Bref che riportano le conclusioni sulle Bat e riesaminando o aggiornando tali conclusioni qualora siano disponibili nuove informazioni che consentano di farlo.

Il riesame di un Bref non dovrebbe quindi comportare una riscrittura integrale o una modifica di tutto il Bref. Si riconosce tuttavia che in alcuni casi i primi riesami dei Bref potrebbero implicare un numero di modifiche sostanzialmente maggiore rispetto ai riesami successivi.

È chiaro che le nuove informazioni più pertinenti che devono essere individuate, raccolte e presentate nel quadro dello scambio di informazioni per il riesame di un Bref sono quelle che potrebbero comportare un riesame o un aggiornamento delle conclusioni sulle Bat. A tale scopo, è fondamentale che i dati siano raccolti sulla base delle linee guida riportate nel capitolo 5.

Inoltre, il riesame di un Bref deve includere quanto segue:

1) aggiornamento e integrazione di precedenti informazioni di riferimento sulla base di dati più recenti;

2) eliminazione di informazioni obsolete o superate;

3) correzione di errori ed eliminazione di incongruenze con altri Bref.

Il riesame di un Bref si concentra principalmente sui capitoli intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat", "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)" e "Tecniche emergenti" e, in minor misura, sui capitoli intitolati "Processi e tecniche applicati" (in caso di importanti modifiche di questo capitolo) e "Livelli attuali di emissione e di consumo" Al riesame di altri capitoli del Bref occorre attribuire una priorità minore.

Nel complesso, si deve garantire che tutte le informazioni che restano nel Bref siano per quanto ragionevolmente possibile aggiornate, coerenti e precise.

 

1.2.4. Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei Bref

La procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei Bref (cfr. appendice 2) comprende quali fasi principali una riunione introduttiva, una o due bozze formali del Bref e una riunione finale del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.2.3). A seconda del tipo di processo (elaborazione o riesame di un Bref), esistono le seguenti varianti della procedura:

1) per un nuovo Bref, o il riesame di un Bref con un considerevole ampliamento del suo ambito di applicazione, in genere sono considerate necessarie due bozze formali; la procedura complessiva in questi casi dovrebbe avere una durata compresa tra 31 e 39 mesi;

2) per il primo riesame di un Bref senza un considerevole ampliamento del suo ambito di applicazione possono essere necessarie due bozze formali, sebbene come regola generale dovrebbe essere sufficiente una bozza formale del Bref; la procedura avrà quindi una durata compresa tra 24 e 29 mesi (nel caso di una bozza formale o una durata compresa tra 29 e 39 mesi nel caso di due bozze formali);

3) per i riesami successivi di un Bref senza un considerevole ampliamento del suo ambito di applicazione, dovrebbe essere sufficiente una bozza formale e la procedura dovrebbe avere una durata compresa tra 24 e 29 mesi.

Queste varianti della procedura sono punti di riferimento per i gruppi di lavoro tecnici. L'Eippcb, previa consultazione del gruppo di lavoro tecnico, può adattarle alle caratteristiche specifiche di un particolare Bref, tenendo anche conto dell'esperienza acquisita attraverso l'elaborazione e il riesame di altri Bref. Le principali fasi dell'elaborazione e del riesame dei Bref e la relativa durata sono descritte in maniera più approfondita nella tabella 1.

Le fasi tengono conto dell'obiettivo indicato nel considerando 13 della direttiva 2010/75/Ue secondo cui i Bref devono essere aggiornati entro otto anni dalla pubblicazione della versione precedente.

La durata di cui sopra deve essere considerata rappresentativa di un tipico Bref "verticale" (cfr. sezione 1.1.2).

Le fasi precise e i tempi del lavoro necessario per ciascun Bref dipendono da una serie di fattori, fra cui l'ambito di applicazione del Bref (e il suo possibile ampliamento in caso di riesami del Bref), il numero e la complessità degli argomenti da trattare, le risorse dell'Eippcb (tenuto conto del suo ruolo centrale nello scambio di informazioni) e, soprattutto, il livello di partecipazione attiva ed efficace del gruppo di lavoro tecnico. La flessibilità esistente per adattare la procedura alle caratteristiche specifiche di un particolare Bref è d'applicazione, fermo restando l'obiettivo generale di completare i lavori entro i termini indicati in precedenza.

Si prevede che, in linea di principio, nel corso del riesame di un Bref si tengano due riunioni plenarie del gruppo di lavoro tecnico (la riunione introduttiva e la riunione finale, cfr. sezione 4.6.2). Tuttavia, in alcuni casi eccezionali (ossia qualora siano state fornite molte nuove informazioni o la determinazione delle Bat sia particolarmente controversa), si può organizzare una riunione plenaria supplementare del gruppo di lavoro tecnico. Oltre alle riunioni plenarie del gruppo di lavoro tecnico, per facilitare il lavoro possono essere organizzate riunioni dei sottogruppi (cfr. sezione 4.4.3).

Inoltre, si prevede che, in linea di principio, venga pubblicata una bozza formale prima di una riunione plenaria finale del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.2.3), tranne in caso di un nuovo Bref o di un riesame particolarmente complesso, come per esempio un riesame con un considerevole ampliamento dell'ambito di applicazione, in cui è necessaria una seconda bozza formale. Oltre alle bozze formali menzionate, per facilitare il lavoro possono essere distribuite bozze di lavoro (cfr. sezione 4.6.5).

Al fine di usare nel modo più efficiente possibile le risorse di tutte le parti coinvolte nell'elaborazione o nel riesame di un Bref, deve essere stabilito un chiaro termine per la presentazione della maggior parte delle informazioni promesse o individuate nelle conclusioni della riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.2.2). Le informazioni pervenute dopo tale termine possono essere accettate soltanto in casi eccezionali, previa consultazione del gruppo di lavoro tecnico, e sono prese in considerazione dall'Eippcb soltanto se contribuiscono in misura sostanziale alla deduzione o all'aggiornamento delle conclusioni sulle Bat.

Se necessario, l'Eippcb può presentare richieste di ulteriori informazioni al gruppo di lavoro tecnico per raccogliere eventuali importanti informazioni mancanti ritenute necessarie in particolare per dedurre conclusioni sulle Bat in base alle linee guida riportate nei capitoli 3 e 5 (cfr. sezione 4.6.4).

 

Tabella 1

Principali fasi per l'elaborazione e il riesame dei Bref

 

N. fase Fase di riesame del Bref Durata della fase prevista (mesi) Tempo accumulato
(mesi)
Osservazioni
0 Preparativi per il riesame Dopo aver completato un Bref, l'Eippcb gestisce il forum BatIS per il Bref in questione (cfr. sezione 4.7.1), in particolare per quanto riguarda le azioni da intraprendere per dare seguito alle raccomandazioni per i futuri lavori formulate nel Bref (cfr. sezione 2.3.10) e tenuto conto del futuro riesame del Bref. Il sistema BatIS serve quale forum di discussione e di scambio di informazioni a sostegno del successivo processo di riesame.
1 (Ri)attivazione del gruppo di lavoro tecnico e richiesta di esprimere gli auspici 2 2 L'Eippcb (ri)attiva il gruppo di lavoro tecnico (chiedendo la conferma dei membri e dei dati di contatto). Nel caso del riesame di un Bref, l'Eippcb chiede ai membri del gruppo di lavoro tecnico di esprimere i loro auspici per quanto riguarda le informazioni che dovrebbero essere considerate durante il processo di riesame o le modifiche/correzioni che dovrebbero essere introdotte nel testo esistente (cfr. sezione 4.6.1).
2 Riunione introduttiva 3 5

In caso di riesame di un Bref, l'Eippcb struttura e stabilisce un elenco consolidato di auspici e, se necessario, definisce modelli standard per ogni argomento incluso in tale elenco, in modo che il gruppo di lavoro tecnico possa fornire informazioni in maniera strutturata, efficace e direttamente utilizzabile.

L'Eippcb convoca una riunione (cfr. sezione 4.6.2.2) del gruppo di lavoro tecnico per chiarire il processo, discutere l'elenco di auspici (in caso di riesame di un Bref), concordare l'ambito del riesame, i dati da raccogliere e il relativo formato sulla base delle linee guida sulla raccolta dei dati fornite nel capitolo 5.

Il gruppo di lavoro tematico concorda una procedura basata sulle linee guida generali dell'Eippcb per affrontare aspetti quali le informazioni commerciali riservate, le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, il conflitto di interessi e altre questioni correlate.

3 Nuove informazioni (termine 6 11

Il gruppo di lavoro tecnico raccoglie e trasmette le informazioni promesse o individuate nelle conclusioni della riunione introduttiva. All'Eippcb vengono trasmesse senza indugio informazioni prontamente disponibili in modo che l'elaborazione possa iniziare il più presto possibile dopo la riunione introduttiva.

Durante questo periodo, l'Eippcb può:

- partecipare a visite in loco, che potrebbero essere concordate nel corso della riunione introduttiva o successivamente (cfr. sezione 4.6.2.2),

- ricercare informazioni,

- iniziare l'elaborazione utilizzando le informazioni disponibili presentate in precedenza.

Le informazioni trasmesse dai membri del gruppo di lavoro tecnico e raccolte dall'Eippcb vengono condivise con il gruppo di lavoro tecnico in "tempo reale" tramite il sistema BatIS, conformemente alle sezioni 4.7.1 e 5.3. I membri del gruppo di lavoro tecnico possono esprimersi sulle informazioni trasmesse e condividere le osservazioni mediante il sistema BatIS.

4 4-6 15-17

L'Eippcb realizza una prima bozza formale del Bref (o delle parti riesaminate del Bref nel caso di un riesame del Bref) per la consultazione formale del gruppo di lavoro tecnico (cfr. capitolo 2, sezioni 4.6.5.1 e 4.6.6). Di norma, le informazioni trasmesse durante il periodo di consultazione dovrebbero fornire gli elementi necessari per ottenere un elevato livello di consenso sui capitoli del Bref intitolati "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6) e "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7), mentre il capitolo intitolato "Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat)" (cfr. sezione 2.3.8) verrà incluso nella prima bozza formale di riesame di un Bref.

5 Osservazioni del gruppo di lavoro tecnico 2-3 17-20 Le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico sulla bozza devono pervenire entro due mesi. Quando la consultazione è prevista in estate o durante le festività di fine anno, il periodo di consultazione può essere esteso al massimo a tre mesi.
6 Elaborazione della seconda bozza formale
(facoltativa)
3-7 [20-27] L'Eippcb tiene conto di tutte le osservazioni e delle informazioni trasmesse. L'Eippcb redige un documento di riferimento che comprende una valutazione delle principali osservazioni ricevute e realizza una seconda bozza formale che contiene almeno una versione aggiornata del capitolo del Bref intitolato "Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat)" e l'ultima versione dei capitoli del Bref intitolati "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6) e "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7).
7 Osservazioni del gruppo di lavoro tecnico (facoltative) 2-3 [22-30] La seconda bozza formale viene presentata per una consultazione formale in modo che le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico pervengano entro due mesi. Quando la consultazione è prevista in estate o durante le festività di fine anno, il periodo di consultazione può essere esteso al massimo a tre mesi.
8 Riunione finale 3-5 20-25 [25-35]

L'Eippcb analizza tutte le osservazioni e si prepara per una riunione finale del gruppo di lavoro tecnico. L'Eippcb redige un documento di riferimento che comprende almeno una valutazione delle principali osservazioni pervenute (cfr. sezione 4.6.6) e fornisce almeno l'ultima versione dei capitoli del Bref intitolati "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6), "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7) e "Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat)" (cfr. sezione 2.3.8). Scopo della riunione finale del gruppo di lavoro tecnico è ottenere il consenso per una bozza finale (cfr. sezione 4.6.2.3).

9 Bozza finale 4 24-29 [29-39]

La bozza finale viene trasmessa per un breve periodo in cui possono essere formulate osservazioni rivolte al gruppo di lavoro tecnico che dovrebbero riguardare le modifiche effettuate in seguito alle conclusioni della riunione finale. L'Eippcb garantisce che il gruppo di lavoro tecnico sia informato del modo in cui le osservazioni sono state prese in considerazione. La bozza finale aggiornata e la valutazione delle osservazioni finali pervenute vengono messe a disposizione del forum almeno otto settimane prima della riunione del forum.

10 Presentazione a una riunione del forum

La bozza finale aggiornata viene presentata al forum, il quale è chiamato a esprimere il suo parere sul documento (cfr. sezione 1.3).

La Commissione pubblica il parere del forum.

NB: I tempi tra parentesi quadre si riferiscono ai casi in cui sono distribuite due bozze formali.

 

Per rafforzare l'efficienza nei preparativi del lavoro, l'Eippcb informa il forum (cfr. sezione 4.3) con il massimo anticipo ragionevolmente possibile delle date/dei periodi in cui un gruppo di lavoro tecnico dovrebbe essere riattivato o istituito.

Allo stesso modo, l'Eippcb informa i membri del gruppo di lavoro tecnico delle fasi successive e delle possibili scadenze.

 

1.3. Parere del forum di cui all'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue

Dopo il completamento dei lavori in seno al gruppo di lavoro tecnico, la bozza finale aggiornata di un Bref viene inviata al forum istituito ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue (cfr. sezione 4.3), che è chiamato a fornire il suo parere sul documento. Il documento viene discusso durante una riunione del forum. I membri del forum sono chiamati a presentare per iscritto prima della riunione tutte le loro osservazioni sulla versione finale della bozza del Bref.

Il forum può occuparsi, tra l'altro, di quanto segue:

1) questioni sollevate nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico per le quali nella bozza finale del testo non si tiene conto correttamente del dissenso del membro interessato del gruppo;

2) proposte motivate dei membri del forum per eliminare o modificare un punto di dissenso espresso dal loro rappresentante

del gruppo di lavoro tecnico;

3) spiegazione del testo qualora non fosse chiaro a causa dell'inglese un po' incerto utilizzato nella bozza finale;

4) riesami del testo che tengano conto in maniera più precisa della conclusione cui è giunto il gruppo di lavoro tecnico;

5) correzione di errori tipografici nella bozza finale;

6) proposte di inserimento di questioni importanti, già riportate nel corpo del Bref, nella sezione "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.3.10).

In base all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/Ue, la Commissione rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle Bat e tiene conto di tale parere per le procedure di adozione di decisioni relative alle conclusioni sulle Bat e nel Bref finale pubblicato.

 

1.4. Adozione delle conclusioni sulle Bat e pubblicazione del Bref

Il progetto di decisione relativa alle conclusioni sulle Bat (cfr. sezione 2.3.8 e capitolo 3) viene presentato dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue affinché questo esprima il proprio parere secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva in questione(cfr. sezione 4.2).

Dopo l'adozione della decisione relativa alle "conclusioni sulle Bat", l'Eippcb modifica, se necessario, il Bref in base alla decisione adottata relativa alle conclusioni sulle Bat e, senza indugio, rende disponibile al pubblico la versione inglese del Bref finale. La decisione relativa alle conclusioni sulle Bat viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nelle lingue ufficiali dell'Unione.

Capitolo 2

Contenuto e ambito di applicazione del Bref

 

2.1. Introduzione

Un Bref è un documento che presenta informazioni fattuali economiche e tecniche, che tengono conto del risultato dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue, e contiene gli elementi necessari per formulare le conclusioni sulle Bat per le attività interessate.

Qualora un gruppo di lavoro tecnico individui aspetti che esulano dall'ambito di applicazione del Bref o dal campo di applicazione della direttiva 2010/75/Ue, tali aspetti non devono essere inclusi nel Bref.

Se può servire per lo scopo specifico di aiutare il lettore a trovare ulteriori informazioni su un determinato argomento, in un Bref possono essere indicati imprese (ossia impianti o fornitori), nomi commerciali, persone che hanno fornito un contributo o membri del gruppo di lavoro tecnico purché ciò non sia in contrasto con le regole della concorrenza.

 

2.2. Struttura del Bref

Secondo la definizione di Bref data dall'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2010/75/Ue, un Bref riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle Bat e ogni tecnica emergente.

Un Bref deve contenere in genere le parti indicate nella seguente tabella:

 

Prefazione
Ambito di applicazione
Capitolo: Informazioni generali sul settore interessato
Capitolo: Processi e tecniche applicati
Capitolo: Livelli attuali di emissione e di consumo
Capitolo: Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT
Capitolo: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
Capitolo: Tecniche emergenti
Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori
Riferimenti
Glossario dei termini e delle abbreviazioni
Allegati (che dipendono dalla rilevanza per il settore e dalla disponibilità di informazioni)

 

La struttura di tutti i Bref deve rispettare i principi generali stabiliti nella presente sezione. Tuttavia, l'ordine dei capitoli menzionato è illustrativo e i Bref possono essere strutturati in una maniera diversa qualora ciò risulti più adeguato per l'argomento del Bref. I Bref "orizzontali" (cfr. sezione 1.1.2) possono essere sostanzialmente diversi rispetto allo schema riportato e alcuni capitoli possono non essere affatto pertinenti. Tuttavia, anche per i Bref "orizzontali" il gruppo di lavoro tecnico deve cercare di giungere a un accordo sulle conclusioni sulle Bat se pertinenti e possibili.

Se un Bref riguarda vari sottosettori o fasi chiaramente distinte di un processo nell'ambito di un settore, può essere più appropriato avere capitoli separati per ognuno di tali settori o fasi di un processo e applicare la struttura menzionata in precedenza (da "Informazioni generali" a "Tecniche emergenti") a ciascuno di tali capitoli.

 

2.3. Contenuto dei Bref

2.3.1. Informazioni generali sul contenuto del Bref

L'elaborazione e il riesame dei Bref mirano all'elaborazione di documenti concisi incentrati sulle conclusioni sulle Bat mantenendo le parti descrittive per quanto possibile brevi. Per ridurre al minimo la duplicazione di informazioni, possono essere effettuati riferimenti incrociati ad altri Bref o ad argomenti trattati in tali documenti.

 

2.3.2. Prefazione

La sezione standard concisa del Bref intitolata "Prefazione" descrive la struttura del documento, rammenta brevemente il contesto normativo (senza interpretare la direttiva 2010/75/Ue) e il modo in cui il documento è stato redatto (ossia il modo in cui le informazioni sono state raccolte e valutate). Il testo sarà adeguato alla singola struttura di ogni Bref.

 

2.3.3. Ambito di applicazione

La sezione generalmente concisa del Bref intitolata "Ambito di applicazione" descrive nel modo più preciso possibile le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del documento.

Sono inclusi almeno un riferimento alle descrizioni delle attività pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/Ue. Se pertinente, vengono inclusi altri dati sui processi e sottoprocessi di produzione oggetto dei documenti.

Questa sezione indica inoltre le attività/i processi intenzionalmente esclusi dall'ambito di applicazione del Bref, fornendo i motivi di tale esclusione. Sono menzionate anche le principali attività "direttamente associate" oggetto dei documenti, anche nel caso in cui non siano di per sé attività di cui all'allegato I.

Se ritenuto necessario, deve essere menzionata la pertinenza di altri Bref includendo riferimenti incrociati a tali documenti o ad argomenti in essi trattati.

Deve essere chiaramente definito se l'ambito di applicazione di un Bref è più ampio o più ridotto rispetto all'ambito della corrispondente attività o delle corrispondenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/Ue. La definizione dell'ambito di applicazione di un Bref non costituisce un'interpretazione giuridica delle descrizioni delle attività di cui all'allegato I della direttiva in questione.

Per i Bref "orizzontali", sono descritti gli argomenti trattati e la loro applicabilità in relazione alle attività menzionate nell'allegato I della direttiva 2010/75/Ue.

 

2.3.4. Informazioni generali sul settore interessato

Il breve capitolo introduttivo del Bref intitolato "Informazioni generali sul settore interessato" fornisce informazioni generali recenti sul settore industriale oggetto del Bref in termini di numeri e dimensioni delle installazioni, di distribuzione geografica, di capacità produttiva e di aspetti economici. Fornisce un'indicazione delle principali questioni ambientali per il settore, ove possibile, con alcuni dati complessivi sulle emissioni e sui consumi (concentrandosi sulle principali questioni ambientali) e informazioni di riferimento.

Il capitolo introduttivo non deve essere quello principale su cui concentrarsi per l'elaborazione o il riesame di un Bref.

 

2.3.5. Processi e tecniche applicati

Il capitolo del Bref intitolato "Processi e tecniche applicati" descrive brevemente i processi di produzione attualmente applicati nel settore industriale o nei settori industriali oggetto del Bref e contiene un'indicazione delle tecniche utilizzate per prevenire e ridurre le emissioni.

Le attività interessate includono le attività di cui all'allegato I della direttiva e le "attività direttamente associate" e segnalano la pertinenza di altri Bref per taluni aspetti di alcune "attività associate". Sono incluse descrizioni delle varianti dei processi, le tendenze di sviluppo e i processi alternativi, purché siano pertinenti per la determinazione delle Bat. Per renderla più sintetica, la descrizione è corredata da diagrammi o schemi.

Questo capitolo tiene conto delle fasi sequenziali di una tipica unità di produzione. Sono inclusi tutti gli aspetti di seguito indicati, o alcuni di essi, (se possibile adeguati in considerazione delle caratteristiche particolari di unità o stabilimenti di trasformazione), in quanto potrebbero essere pertinenti per la determinazione delle Bat:

— materie prime (fra cui quelle secondarie/riciclate) e materiali di consumo utilizzati, comprese acqua ed energia elettrica,

— sostanze/materiali ausiliari utilizzati,

— preparazione delle materie prime (compresi stoccaggio e movimentazione),

— trasformazione dei materiali,

— fabbricazione di prodotti,

— finitura di prodotti,

— tecniche applicate per prevenire o ridurre le emissioni,

— stoccaggio e movimentazione di prodotti intermedi e finali,

— movimentazione e trattamento di sottoprodotti e residui/rifiuti.

Vengono descritti i rapporti e i legami effettivi o possibili tra le varie attività/fasi di un processo, in particolare qualora possano influire sulle prestazioni ambientali complessive (per esempio nel caso in cui i sottoprodotti o i residui/rifiuti di un'attività possano essere riutilizzati come materie prime per un'altra attività).

 

2.3.6. Livelli attuali di emissione e di consumo

Il capitolo del Bref intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo" riguarda i livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo (o i processi) nel complesso e i relativi sottoprocessi e indica le tecniche utilizzate. A tale scopo possono essere utilizzate le informazioni contenute nella serie di dati di cui alla sezione 5.2. Per fornire un'idea delle prestazioni ambientali di attività comparabili, sono necessarie le informazioni relative ai livelli di produzione per consentire di esprimere i livelli di emissione/consumo per unità di produzione.

Le informazioni comprendono l'uso attualmente rilevato di energia elettrica, acqua e materie prime. I dati comprendono le emissioni dei principali inquinanti nell'aria e nell'acqua e la produzione di residui/rifiuti derivanti dalle attività e un'indicazione delle emissioni di rumori e odori, se pertinenti. Se sono disponibili le informazioni necessarie, vengono indicati i fattori di produzione e i prodotti dei sottoprocessi, sottolineando i sottoprocessi più significativi dal punto di vista ambientale e valutando le possibilità di riciclaggio e di riutilizzo dei materiali nell'ambito dell'intero processo o in un altro ambito. Le informazioni e i dati di questo capitolo costituiscono la base per valutare i principali effetti incrociati e le interdipendenze.

I dati sulle emissioni e i consumi presentati in questo capitolo del Bref devono essere per quanto possibile dettagliati con indicazioni concernenti le condizioni di esercizio (per esempio la percentuale della piena capacità, inclusione o esclusione di condizioni di esercizio diverse da quelle normali, condizioni di riferimento) e ai metodi di campionamento e di analisi. A tale scopo, possono essere utilizzate presentazioni statistiche con dati quali valori medi, massimi e minimi e intervalli

 

2.3.7. Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat

2.3.7.1. Informazioni generali sulle tecniche da considerare per la determinazione delle Bat

Il capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" è fondamentale per la formulazione

di conclusioni sulle Bat. Fornisce un catalogo di tecniche e di metodi di monitoraggio associati utilizzati per:

— prevenire le emissioni nell'aria, nell'acqua (compresa i corpi idrici sotterranei) e nel suolo o, qualora ciò non sia possibile, per ridurre le emissioni,

— prevenire o ridurre la produzione di rifiuti.

Le tecniche descritte in questo capitolo del Bref sono considerate le più importanti per la determinazione delle Bat per le attività interessate. Le tecniche comprendono la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e disattivazione delle installazioni.

Le tecniche descritte comprendono quelle che riducono l'uso di materie prime, acqua ed energia elettrica, nonché misure utilizzate per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di incidenti e inconvenienti e misure di bonifica dei siti. Riguardano inoltre le misure adottate per prevenire o ridurre l'inquinamento in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e la cessazione definitiva dell'impianto).

Le tecniche obsolete non vengono presentate.

Poiché i Bref non sono da intendere quali manuali sulle tecniche per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento, le tecniche presentate in questo capitolo sono descritte in maniera concisa.

Se una tecnica è già adeguatamente descritta in un altro Bref, può essere effettuato un riferimento incrociato a tale Bref. Qualora esistano, le variazioni specifiche per un determinato settore sono riportate alla voce "Descrizione tecnica" del Bref in fase di aggiornamento. Il Bref include anche informazioni specifiche dei vari settori alle voci "Prestazioni ambientali e dati operativi", "Applicabilità" e "Esempi di impianti".

Questo gruppo di possibili tecniche comprende misure di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, riconoscendo che la prevenzione dell'inquinamento, ove fattibile, è preferibile alla riduzione delle emissioni. Sono trattate le buone pratiche operative e viene prestata attenzione ai sistemi di manutenzione (preventiva), ai metodi di controllo dei processi e a disposizioni di emergenza. Se pertinenti, sono incluse le tecniche emergenti nella pratica nel settore considerato e consolidate in altri settori.

Questo capitolo del Bref mira a comprendere il maggior numero possibile di informazioni necessarie per verificare se la tecnica, da sola o in combinazione con altre, può essere considerata una Bat per il settore interessato e per valutarne l'applicabilità nel settore. In questo capitolo, ogni tecnica viene trattata a prescindere dal fatto che soddisfi tutti i criteri delle Bat (cfr. articolo 3, paragrafo 10, e allegato III della direttiva 2010/75/Ue).

Viene precisato se le tecniche presentate sono applicabili agli impianti esistenti o se sono applicabili soltanto ai nuovi impianti o a entrambi. La gamma di tecniche presentate include le tecniche a basso costo e quelle a costi più elevati.

 

2.3.7.2. Informazioni fornite su ciascuna tecnica

Le informazioni su ciascuna tecnica dovrebbero comprendere di preferenza tutti gli elementi indicati nella seguente tabella.

 

Descrizione
Descrizione tecnica
Vantaggi ambientali conseguiti
Prestazioni ambientali e dati operativi
Effetti incrociati
Considerazioni tecniche pertinenti per l’applicabilità
Aspetti economici
Forza trainante per l’attuazione
Esempi di impianti
Bibliografia

 

 

Nel capitolo 5 sono riportati i principi generali per la raccolta dei dati, comprese le informazioni menzionate in precedenza.

 

2.3.7.2.1. Descrizione

Viene inclusa una breve descrizione della tecnica allo scopo di utilizzarla nelle conclusioni sulle Bat (cfr. sezione 3.2).

 

2.3.7.2.2. Descrizione tecnica

Viene inclusa una descrizione più approfondita ma concisa utilizzando, se necessario, equazioni chimiche o di altro tipo, immagini, diagrammi e schemi.

 

2.3.7.2.3. Vantaggi ambientali conseguiti

Vengono riportati i principali vantaggi ambientali che possono essere ottenuti con l'attuazione della tecnica (fra cui riduzione del consumo di energia, una riduzione delle emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo, risparmi di materie prime e aumento del rendimento produttivo, riduzione dei rifiuti e simili).

 

2.3.7.2.4. Prestazioni ambientali e dati operativi

Vengono menzionati i dati sulle prestazioni effettive specifiche di ciascun impianto5 , [compresi i livelli di emissione 6 , i livelli di consumo — di materie prime, acqua ed energia elettrica — e le quantità di residui/rifiuti prodotti] per gli impianti che presentano buone prestazioni (rispetto all'ambiente considerato nel complesso) e che applicano la tecnica, accompagnati dalle informazioni contestuali pertinenti come indicato nella sezione 5.4.

Sono incluse altre informazioni utili sui seguenti argomenti:

— modalità di progettazione, funzionamento, manutenzione, controllo e abbandono della tecnica (cfr. anche sezione 5.4),

— aspetti del monitoraggio delle emissioni legati all'uso della tecnica (cfr. anche sezione 5.4.7),

— sensibilità e sostenibilità della tecnica,

— aspetti riguardanti la prevenzione di incidenti ambientali.

Vengono posti in evidenza i legami tra i fattori di produzione (per esempio, tipologia e quantità di materie prime e combustibile, energia, acqua) e i fattori in uscita (emissioni, residui/rifiuti, prodotti), in particolare se sono pertinenti per rendere più comprensibili i vari impatti ambientali e la loro interazione, per esempio qualora vi sia stata una sorta di compromesso tra i vari fattori in uscita in modo tale che i livelli di alcune prestazioni ambientali non possono essere conseguiti contemporaneamente.

I dati sulle emissioni e sui consumi devono essere per quanto possibile dettagliati con indicazioni riguardo alle condizioni di esercizio [per esempio percentuale della piena capacità, composizione del combustibile, esclusione della tecnica (di abbattimento), inclusione o esclusione delle condizioni di esercizio diverse da quelle normali, condizioni di riferimento], ai metodi di campionamento e di analisi e presentazioni statistiche (per esempio, valori medi e massimi a breve e lungo termine, intervalli e distribuzioni, cfr. in particolare sezione 5.4.7).

Saranno incluse informazioni sulle condizioni/situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (di abbattimento) alla piena capacità e/o che rendono necessaria l'esclusione parziale o totale della tecnica (di abbattimento) e sulle misure adottate per ripristinare la piena capacità (di abbattimento).

Le informazioni contenute in questa parte del Bref sono fondamentali per dedurre i livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat (cfr. sezione 3.3).

 

2.3.7.2.5. Effetti incrociati

Vengono menzionati gli effetti ambientali negativi pertinenti dovuti all'attuazione della tecnica, per consentire di confrontare

le tecniche e quindi valutare l'impatto sull'ambiente nel complesso. Possono essere inclusi i seguenti aspetti:

— consumo e caratteristiche di materie prime e acqua,

— consumo di energia e contributo ai cambiamenti climatici,

— potenziale di distruzione di ozono stratosferico,

— potenziale di creazione di ozono fotochimica,

— acidificazione derivante dalle emissioni nell'aria,

— particolato nell'aria ambiente (comprese micro particelle e metalli),

— eutrofizzazione di terreni e acque provocata dalle emissioni nell'aria o nell'acqua,

— potenziale di distruzione dell'ossigeno nell'acqua,

— componenti persistenti/tossici/bioaccumulabili (compresi i metalli),

— produzione di residui/rifiuti,

— limitazione della capacità di riutilizzare o riciclare i residui/rifiuti,

— emissione di rumori e/o odori,

— aumento del rischio di incidenti.

Il documento di riferimento sugli aspetti economici e gli effetti incrociati (Ecm) è un documento di cui si deve tenere conto in caso di considerevoli effetti incrociati.

 

2.3.7.2.6. Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità

Viene indicato se la tecnica può essere applicata in tutto il settore industriale oggetto del Bref (cfr. sezione 2.3.3). In caso contrario, vengono indicate le principali limitazioni tecniche generali all'uso della tecnica nel settore.

Le principali limitazioni specifiche per ciascun settore che dovrebbero essere menzionate sono le seguenti:

— indicazione del tipo di impianto o di processo del settore al quale la tecnica non è applicabile,

— vincoli all'attuazione in alcuni casi generici, considerando per esempio:

— se riguardano un impianto nuovo o esistente, tenendo conto dei fattori legati all'adeguamento (per esempio la disponibilità di spazio) e le interazioni con tecniche già installate,

— dimensioni dell'impianto, capacità (ridotta o ampia) o fattore di carico,

— quantità, tipo o qualità del prodotto fabbricato,

— tipo di combustibile o materia prima utilizzati,

— benessere degli animali,

— condizioni climatiche.

Tali limitazioni devono essere indicate insieme ai motivi che ne stanno alla base.

Le limitazioni non dovrebbero essere un elenco delle condizioni locali che possono influire sull'applicabilità della tecnica per un singolo impianto.

 

2.3.7.2.7. Aspetti economici

Sono incluse informazioni sui costi delle tecniche (capitali/investimenti, esercizio e manutenzione con indicazioni sul modo in cui i costi sono stati calcolati/stimati) e sui possibili risparmi derivanti dalla loro applicazione (per esempio, riduzione del consumo di materie prime o di energia, delle tasse sui rifiuti, dei tempi di ammortamento rispetto ad altre tecniche), sulle entrate o su altri vantaggi specificando il modo in cui sono stati calcolati/stimati.

I dati sui costi sono forniti preferibilmente in euro (Eur). Se si effettua la conversione in un'altra valuta, sono indicati i dati nella valuta originaria e l'anno in cui i dati sono stati raccolti. Questo aspetto è importante in quanto i tassi di conversione variano nel corso del tempo. Il prezzo/costo delle attrezzature o del servizio deve essere accompagnato dall'anno di acquisto.

I dati sui costi sono forniti preferibilmente sotto forma di costi marginali per consentire di valutare le modifiche nei costi totali.

Sono riportate informazioni sul mercato per il settore, se disponibili, per contestualizzare i costi delle tecniche.

Devono essere incluse le informazioni relative agli impianti nuovi e a quelli esistenti, per consentire di valutare, ove possibile, la sostenibilità economica della tecnica per il settore interessato e le possibili limitazioni economiche alla sua applicabilità.

Se pertinente, devono essere riportate informazioni sull'efficacia sotto il profilo dei costi della tecnica (per esempio, in Eur per massa abbattuta di inquinante) per consentire di valutare la sostenibilità economica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2010/75/Ue.

Il documento di riferimento sugli aspetti economici e gli effetti incrociati (Ecm) e il documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio (Mon) devono essere presi in considerazione per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti economici e i costi di monitoraggio.

Qualora sorgessero questioni di riservatezza, occorre trattarle come indicato alla sezione 5.3.

 

2.3.7.2.8. Forza trainante per l'attuazione

Ove applicabile, sono inclusi specifiche condizioni locali, requisiti (per esempio, normativa, misure di sicurezza) o fattori non ambientali (per esempio, un maggiore rendimento, un miglioramento della qualità dei prodotti, incentivi economici quali sovvenzioni e agevolazioni fiscali) cha hanno trainato o stimolato fino al momento attuale l'attuazione della tecnica.

In questa parte del Bref,che deve essere molto breve, occorre utilizzare elenchi puntati.

Di seguito sono forniti alcuni esempi di informazioni che devono essere comunicate in questo contesto:

— informazioni su tipo/qualità delle acque riceventi (per esempio, temperatura, salinità),

— informazioni sulle norme in materia di qualità ambientale,

— informazioni sull'aumento della produzione o della produttività.

 

2.3.7.2.9. Esempi di impianti

Sono elencati i riferimenti a impianti in cui la tecnica è stata attuata e dai quali sono state raccolte le informazioni utilizzate per redigere la sezione del Bref relativa a questa tecnica, fra cui un'indicazione del livello di utilizzo della tecnica nell'Unione o a livello mondiale.

La citazione dei nomi degli impianti in questa sezione del Bref è considerata molto utile e in generale non dovrebbe creare difficoltà riguardo alle questioni di riservatezza di cui alla sezione 5.3.

 

2.3.7.2.10. Bibliografia

Viene incluso il materiale bibliografico o altro materiale di riferimento, come per esempio libri, relazioni, studi, utilizzato per redigere la sezione e contenente informazioni più dettagliate sulla tecnica. Quando il materiale di rifermento è costituito da un gran numero di pagine, si fa riferimento alle pagine o alle sezioni pertinenti.

Il materiale bibliografico viene reso disponibile tramite il sistema Batis in tutti i casi possibili.

 

2.3.8. Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)

Il capitolo del Bref intitolato "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)" riporta le conclusioni su quelle che sono considerate le Bat per il settore sulla base dello scambio di informazioni, come indicato nei capitoli precedenti e tenendo conto delle definizioni di "migliori tecniche disponibili" di cui all'articolo 3, paragrafo 10, e dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2010/75/Ue. Nella fase di stesura delle conclusioni sulle Bat, vengono considerati i criteri generali delle prestazioni ambientali delle tecniche, fra cui le implicazioni incrociate, nonché i relativi costi, in relazione al settore industriale.

Questo capitolo deve essere redatto in modo tale che non siano necessarie modifiche sostanziali per la sua inclusione in un documento adeguato da adottare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue e da utilizzare come "conclusioni sulle Bat" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva in questione.

Va sottolineato che prove quali, per esempio, informazioni economiche e tecniche attendibili a sostegno di una tecnica in quanto Bat possono provenire da una o più installazioni che applicano la tecnica in qualche parte del mondo. Nei casi in cui le informazioni sulla tecnica provengano da una sola installazione e/o solo da installazioni ubicate in regioni terze, il gruppo di lavoro tecnico effettua una valutazione approfondita dell'applicabilità nel settore.

Maggiori informazioni relative alle conclusioni sulle Bat e sugli elementi che devono contenere in base all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/Ue sono fornite nel capitolo 3.

 

2.3.9. Tecniche emergenti

L'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2010/75/Ue definisce una "tecnica emergente" come una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti.

Il capitolo del Bref intitolato "Tecniche emergenti" individua le tecniche emergenti. Occorre prestare attenzione a includere soltanto le tecniche in una fase sufficientemente avanzata di sviluppo in modo che esistano buone possibilità che possano diventare Bat nel prossimo futuro.

Come minimo le informazioni per ogni tecnica emergente includono la sua descrizione, le sue possibili prestazioni rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti, una stima preliminare dei costi e dei benefici e un'indicazione del calendario in base al quale la tecnica potrebbe diventare "disponibile" dal punto di vista commerciale.

Questo capitolo può anche includere tecniche per affrontare i problemi ambientali che soltanto di recente hanno assunto interesse in relazione al settore in questione.

Le tecniche già utilizzate a livello industriale sono presentate nel capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7) e non nel capitolo "Tecniche emergenti".

 

2.3.10. Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori

La breve sezione del Bref intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" indica la data di inizio e la durata della procedura di stesura o di riesame del Bref nonché le tappe principali (per esempio, le riunioni del gruppo di lavoro tecnico, le bozze formali dei documenti pubblicate).

Vengono menzionate le istituzioni e le organizzazioni rappresentate nel gruppo di lavoro tecnico che hanno attivamente contribuito allo scambio di informazioni e le principali fonti delle informazioni sulle quali il Bref è basato, sottolineando relazioni o documenti particolarmente degni di nota che hanno contribuito a rafforzare la fiducia nei risultati.

Viene indicato il livello di consenso raggiunto nello scambio di informazioni riportando i punti di dissenso validi 7 espressi dai membri del gruppo di lavoro tecnico e il relativo livello di sostegno da parte degli stessi membri.

In questa sezione vengono forniti un riferimento al parere del forum sul contenuto proposto del Bref e un'indicazione di eventuali problemi che hanno dovuto essere risolti durante la procedura di adozione delle conclusioni sulle Bat.

Si individuano eventuali questioni aperte o carenze di conoscenze. Si includono raccomandazioni per ulteriori ricerche o raccolte di informazioni per il riesame successivo del documento.

 

2.3.11. Riferimenti

La sezione del Bref intitolata "Riferimenti" elenca le fonti di informazione utilizzate dall'Eippcb per l'elaborazione del documento e in particolare i documenti forniti dai membri del gruppo di lavoro tecnico per lo scambio di informazioni. I documenti sono anche messi a disposizione dei membri del gruppo di lavoro tecnico tramite il sistema Batis (cfr. sezione 4.7.1), salvo che contengano informazioni riservate (cfr. sezione 5.3) o non possano più essere distribuiti per motivi di copyright.

 

2.3.12. Glossario dei termini e delle abbreviazioni

La sezione del Bref intitolata "Glossario dei termini e delle abbreviazioni", con una struttura e un'introduzione standard, sintetizza e definisce i termini tecnici specifici e definisce tutti gli acronimi utilizzati nel documento.

 

2.3.13. Allegati

A seconda della pertinenza per il settore e della disponibilità di informazioni, la parte principale del Bref può essere integrata con allegati contenenti informazioni di supporto tratte dal materiale bibliografico e/o da studi di casi.

Nel Bref non devono essere incluse sintesi di normative. Potrebbero essere messe a disposizione sintesi di riferimento alla normativa nazionale trasmesse dai membri del gruppo di lavoro tecnico attraverso il sito Internet dell'Eippcb.

Capitolo 3

Conclusioni sulle Bat

3.1. Introduzione

L'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/Ue definisce le "conclusioni sulle Bat" "un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle Bat riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito".

Il capitolo del Bref intitolato "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)" viene pertanto redatto in modo che comprenda tutti gli aspetti menzionati in precedenza e che non siano necessarie modifiche sostanziali per la sua inclusione in un documento adeguato da adottare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue e da utilizzare come conclusioni sulle Bat ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva in questione (cfr. sezione 2.3.8).

A fini di chiarezza, le attività oggetto delle conclusioni sulle Bat sono definite inequivocabilmente nel documento. Inoltre, si precisa che l'elenco delle tecniche descritte nelle conclusioni sulle Bat non è prescrittivo né esaustivo. Si possono utilizzare altre tecniche purché garantiscano quanto meno un livello equivalente di tutela ambientale. Se necessario, possono essere incluse anche le definizioni specifiche del settore di "nuova installazione/nuovo impianto" e di "installazione/impianto esistente".

Le conclusioni sulle Bat sono costituite da alcune singole conclusioni indicanti le tecniche o le combinazioni di tecniche che sono considerate Bat per conseguire un particolare obiettivo ambientale. Tali tecniche devono essere menzionate nel capitolo o nei capitoli del Bref intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat".

Ogni singola Bat può essere presentata con o senza il livello di prestazioni ambientali associatoassociato. Il livello di prestazioni ambientali associato può essere un livello di emissione o un altro tipo di livello di prestazioni.

Le conclusioni sulle Bat possono anche contenere, se considerate utili per le autorità competenti e i gestori, dichiarazioni che indicano quando determinate tecniche non sono considerate Bat e quindi sono state deliberatamente escluse dalle conclusioni sulle Bat tenuto conto di fattori come prestazioni ambientali scarse o non credibili, mancanza di disponibilità, aspetti economici, considerazioni tecniche e/o economiche per quanto riguarda gli ammodernamenti, effetti incrociati o affidabilità operativa.

Secondo l'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/Ue, le conclusioni sulle Bat devono anche riguardare il monitoraggio associato alle Bat (frequenza e metodi di monitoraggio). A tale scopo, possono essere incluse conclusioni sul monitoraggio separate o nell'ambito di altre conclusioni come nel caso in cui si fornisca una serie di prestazioni ambientali.

Le conclusioni sulle Bat devono riguardare condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e la cessazione definitiva dell'impianto) quando sono ritenute pertinenti per la protezione dell'ambiente.

Le conclusioni sulle Bat sono strutturate in modo da raggruppare varie singole conclusioni in base a elementi comuni, come per esempio le questioni ambientali, le fasi del processo di produzione o i prodotti finali, secondo quanto ritenuto opportuno.

 

3.2. Elementi di una singola conclusione sulle Bat

3.2.1. Informazioni generali

Ogni singola conclusione sulle Bat deve essere presentata utilizzando un formato standard, la cui struttura dipende essenzialmente dal fatto che un livello di prestazione ambientale sia associato o meno alle Bat.

Ogni singola conclusione sulle Bat è numerata in modo da facilitarne il riferimento e inizia con l'indicazione degli obiettivi/benefici ambientali perseguiti (per esempio, prevenire/ridurre le emissioni di polvere, prevenire/ridurre il consumo di acqua, prevenire/ridurre la produzione di rifiuti) seguita dalla "Bat da usare" e dalla tecnica o dalla combinazione di tecniche che possono essere utilizzate per conseguire gli obiettivi.

Ogni conclusione sulle Bat contiene una descrizione delle tecniche o della combinazione di tecniche adeguate per gli obiettivi/benefici ambientali cui si fa riferimento e include informazioni per valutarne l'applicabilità nel settore interessato.

 

3.2.2. Descrizione delle tecniche

La descrizione delle tecniche è breve ma sufficientemente informativa da essere utile per le autorità competenti e gli operatori. Devono essere evitati acronimi non definiti e tecnicismi. Le brevi descrizioni delle tecniche incluse nel capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7) devono fornire la base per le descrizioni contenute nelle conclusioni sulle Bat.

Ove pertinente, la descrizione riguarda anche aspetti menzionati nella definizione delle Bat (per esempio, manutenzione, progettazione, finanziamento, disattivazione).

 

3.2.3. Informazioni per valutare l'applicabilità delle tecniche

Se non diversamente indicato, le tecniche menzionate nelle conclusioni sulle Bat sono in genere applicabili per l'attività interessata. Qualora esistano limitazioni all'applicabilità per una determinata tecnica, tale fatto viene esplicitamente menzionato. Le informazioni incluse nel capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7, soprattutto le informazioni riportate alle voci "Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità", "Aspetti economici" e "Effetti incrociati") devono fornire la base per riportare le questioni di applicabilità nelle conclusioni sulle Bat.

Le informazioni per valutare l'applicabilità di tecniche particolari riguardano in particolare quanto segue, se pertinente: confronto tra impianti/installazioni "nuovi" e "esistenti", dimensioni di impianti/installazioni, tipo di processo usato, tipo di combustibile o di materia prima utilizzato, livelli di consumo, fattore di carico, rendimento o produttività, condizioni climatiche e requisiti di spazio. Non sono menzionati gli effetti incrociati, salvo che comportino limitazioni all'applicabilità.

 

3.3. Singole conclusioni sulle Bat con livelli di prestazioni ambientali associati

I livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat possono includere:

— livelli di emissione,

— livelli di consumo,

— altri livelli (per esempio l'efficienza di abbattimento).

Un livello di prestazione ambientale associato alle Bat viene incluso nel caso in cui esista una valida base che lo giustifichi. Tale inclusione avviene sulla scorta delle informazioni scambiate dal gruppo di lavoro tecnico tenendo conto della quantità e della qualità dei dati specifici degli impianti ricevuti durante lo scambio di informazioni.

I livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat sono espressi come intervalli anziché come singoli valori. Un intervallo può riflettere le differenze esistenti in un dato tipo di installazione (per esempio, le differenze di grado/purezza e di qualità del prodotto finale, le differenze di progettazione, costruzione, dimensioni e capacità dell'installazione) che comportano variazioni delle prestazioni ambientali conseguite con l'applicazione delle Bat.

È preferibile utilizzare un intervallo effettivo anziché un'espressione del tipo "< X" che fornisce meno informazioni. È accettabile utilizzare un'espressione del tipo "< da X a Y" (ossia "< X" per il limite inferiore dell'intervallo, Y per quello superiore), in cui il limite inferiore dell'intervallo non può essere definito con precisione, per esempio quando i dati riportati nello scambio di informazioni sono prossimi al limite di rilevamento.

L'Eippcb e il gruppo di lavoro tecnico valutano i dati raccolti durante lo scambio di informazioni (cfr. capitolo 5) per dedurre il limite inferiore e quello superiore dell'intervallo.

Per definire il limite inferiore dell'intervallo, è necessario considerare le prestazioni dell'impianto o degli impianti raggiunte nelle normali condizioni di esercizio con le Bat che ottengono le migliori prestazioni ambientali come indicato nello scambio di informazioni (capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat"), purché tali prestazioni non siano escluse dall'intervallo dal gruppo di lavoro tecnico. In tale caso, il Bref contiene una spiegazione dei motivi per cui sono state escluse, considerando che l'impianto che raggiunge le migliori prestazioni per un determinato indicatore ambientale può non essere in grado di fare altrettanto per altri indicatori.

Il limite superiore dell'intervallo dei livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat si deduce considerando l'intervallo delle prestazioni associate all'applicazione delle Bat 8 nelle normali condizioni di esercizio.

Quando si definiscono i livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat, possono essere utilizzati valori arrotondati per tenere conto delle limitazioni della raccolta dei dati o di questioni tecniche (per esempio, l'uso di vari metodi di monitoraggio, l'incertezza delle misurazioni).

 

3.3.1. Singole conclusioni sulle Bat con livelli di emissione associati

L'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2010/75/Ue definisce i "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" gli "intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle Bat, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche".

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/Ue definisce "emissione" come lo "scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno".

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), indica le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei dell'impianto come esempi di "condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali".

Ogni singola conclusione sulle Bat con livelli di emissione associati alle Bat (Bat-Ael) contiene un intervallo numerico dei livelli di emissione. Le unità, le condizioni di riferimento (per esempio, livello di ossigeno nei gas di combustione, temperatura, pressione) — se applicabili — e il periodo di calcolo della media (per esempio, media oraria/giornaliera/ settimanale/mensile/annuale) devono essere definiti in maniera inequivocabile. Se ritenuto necessario, e se i dai presentati consentono di farlo, i livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat possono essere espressi come medie a breve termine e a lungo termine (cfr. anche sezione 5.4.7).

Possono essere aggiunte informazioni per spiegare in quali condizioni può essere raggiunto il limite inferiore dei Bat-Ael o per tenere conto delle varie prestazioni di tecniche diverse.

Un esempio di singola conclusione sulle Bat che include i livelli di emissione associati alle Bat è fornito nella figura 3.1.

 

Figura 3.1

Esempio di una singola conclusione sulle Bat che include i livelli di emissione associati alle Bat (Bat-Ael)

42. Per ridurre le emissioni di composti organici volatili derivanti dal processo AA, le Bat devono utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.

Tecnica Descrizione Applicabilità
a aa [descrizione] nuovi impianti
b bb impianti esistenti
c cc

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bat-Ael per i composti organici volatili sono:

- per le nuove installazioni: 10-20 mg C/Nm3 come media giornaliera nelle condizioni di riferimento xx, yy, ...,

- per le installazioni esistenti: 20-30 mg C/Nm3 come media giornaliera nelle condizioni xx, yy, ...

 

I Bat-Ael possono essere espressi in vari modi a seconda delle informazioni disponibili, compresi i modi di seguito specificati.

— Come concentrazioni (massa di inquinante emesso per volume). Si tratta in generale del modo più comune di esprimere i livelli di emissione, tuttavia le condizioni di riferimento e i periodi di calcolo delle medie sono fondamentali

per la loro comparabilità.

— Come carichi specifici (massa di inquinante emesso per massa di prodotto fabbricato o massa di materia prima utilizzata). In alcuni casi, carichi specifici sono un indicatore migliore delle prestazioni rispetto alle concentrazioni, per esempio nel caso in cui le concentrazioni di inquinanti aumentino in seguito a misure di riduzione dei volumi degli effluenti e di conservazione dell'energia, per esempio chiudendo i circuiti dell'acqua. Anche in questo caso, i periodi di calcolo delle medie sono fondamentali per la comparabilità.

 

3.3.2. Singole conclusioni sulle Bat con livelli di prestazioni ambientali associati diversi dai livelli di emissione

Ad alcune Bat possono essere associati livelli di prestazioni ambientali diversi dai livelli di emissione. Alcuni esempi possono essere il consumo di materiale, acqua o energia, la produzione di rifiuti, l'efficienza dell'abbattimento degli inquinanti e la durata delle emissioni visibili.

I livelli di consumo associati alle Bat devono essere preferibilmente espressi in consumo (per esempio, di materie prime, energia, acqua) per massa di prodotto fabbricato (per esempio, in kg/t, MJ/t).

Per il consumo di energia e acqua, i livelli di prestazioni associati alle Bat possono essere espressi anche in consumo per massa di materie prime (per esempio, MJ/t, m3 /t).

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, i livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat devono essere espressi di preferenza in massa di rifiuti prodotti per massa di prodotto fabbricato (per esempio, in kg/t di prodotto). Possono essere espressi anche in altri modi come in massa di rifiuti prodotti per massa di materie prime (per esempio, in kg/t).

Le singole conclusioni sulle Bat che comprendono livelli di prestazioni ambientali associati diversi dai livelli di emissione hanno una struttura simile a quella indicata nella Figura 3.1 (con altri livelli di prestazioni ambientali anziché i Bat-Ael).

 

3.4. Singole conclusioni sulle Bat senza livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat

Le singole conclusioni sulle Bat senza livelli di prestazioni ambientali associati, per esempio riguardanti il monitoraggio, i sistemi di bonifica del sito o di gestione ambientale, sono strutturate in maniera analoga a quanto indicato nella figura 3.1, fatta eccezione per le informazioni relative ai livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat.

 

Capitolo 4

Organizzazione dello scambio di informazioni

4.1. Introduzione

Le varie fasi del processo di scambio di informazioni e di adozione delle conclusioni sulle Bat stabilite dall'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue sono descritte nella sezione 1.2.4.

Il processo di scambio di informazioni viene spesso definito "processo di Siviglia" per il fatto che è coordinato dall'Eippcb la cui sede è a Siviglia, in Spagna.

Nelle sezioni da 4.2 a 4.5.sono descritti i ruoli dei principali partecipanti al processo.

Nelle sezioni da 4.6 a 4.8 sono descritte importanti tappe del processo di scambio di informazioni, gli strumenti per lo scambio di informazioni e questioni inerenti alla sicurezza dei dati personali.

 

4.2. Il ruolo del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue

L'articolo 75 della direttiva 2010/75/Ue prevede l'istituzione di un comitato costituito da rappresentanti di tutti gli Stati membri, per assistere la Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva in questione.

Secondo l'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva, le decisioni riguardanti le conclusioni sulle Bat sono adottate conformemente alla procedura di esame stabilita dal regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto il comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/Ue deve essere coinvolto nell'adozione di decisioni relative alle conclusioni sulle Bat derivanti dallo scambio di informazioni.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, il comitato in questione è anche coinvolto nella discussione e nell'adozione di "linee guida sulla raccolta dei dati" e di "linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato" (ossia il presente documento).

 

4.3. Il ruolo del forum di cui all'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue

Il forum istituito ai sensi all'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue è un gruppo di esperti convocato e presieduto dalla Commissione e costituito da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. La nomina dei membri del forum avviene in conformità della decisione 2011/C 146/03 della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce il forum e ne stabilisce anche i compiti.

Il ruolo del forum, descritto nel considerando 14 e nell'articolo 13 della direttiva 2010/75/Ue, è garantire uno scambio di informazioni efficace, attivo e trasparente da cui derivino documenti di riferimento sulle Bat di alta qualità discutendo e fornendo un parere in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni.

Il compito principale del forum è valutare l'esito dello scambio di informazioni sulle Bat tenendo conto del presente documento di orientamento ed esprimere il proprio parere in merito al contenuto proposto dei Bref derivante dal lavoro svolto a livello tecnico (cfr. sezione 1.3). I membri del forum devono nominare i loro rappresentanti per i gruppi di lavoro tecnici (cfr. in particolare sezione 4.4.2 che riguarda i compiti e il profilo dei membri dei gruppi di lavoro tecnico) e tenere i contatti con loro in tutto il processo di elaborazione per garantire uno scambio di informazioni efficace e attivo.

In modo specifico, in base all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/Ue il forum esprime il proprio parere per quanto riguarda:

1) il regolamento interno del forum;

2) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni;

3) le linee guida sulla raccolta dei dati;

4) le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle Bat e all'assicurazione; di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.

Il forum è anche la sede in cui si discutono aspetti generali legati allo scambio di informazioni. Attraverso il forum, le parti interessate possono esprimere la propria opinione sul processo di scambio di informazioni. Se ritenuto necessario, il forum può suggerire aspetti specifici che devono essere affrontati durante l'elaborazione o il riesame di un Bref.

 

4.4. Il ruolo dei gruppi di lavoro tecnici

4.4.1. Istituzione dei gruppi di lavoro tecnici

Per l'elaborazione o il riesame di un Bref, la Commissione istituisce (o riattiva) un gruppo di lavoro tecnico. Ogni gruppo di lavoro tecnico è costituito da esperti tecnici che rappresentano gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative (Ong) che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.

I membri dei gruppi di lavoro tecnici sono nominati per partecipare allo scambio di informazioni principalmente sulla base della loro competenza tecnica, economica, ambientale o normativa (in particolare in materia di autorizzazioni e ispezioni riguardanti le installazioni industriali) e della loro capacità di portare nel processo di scambio di informazioni il punto di vista dell'utilizzatore finale del Bref.

Gli esperti di ogni gruppo di lavoro tecnico sono nominati dai rappresentanti del forum. A tale scopo, i membri del forum inviano all'Eippcb i nomi e i dati di contatto dei loro candidati per i gruppi di lavoro tecnici.

Per rendere più efficace la partecipazione dei settori industriali interessati ai gruppi di lavoro tecnici, la nomina dei membri può essere coordinata dalle associazioni industriali europee.

 

4.4.2. Responsabilità e compiti del gruppo di lavoro tecnico

Il gruppo di lavoro tecnico redige o riesamina un Bref registrando l'esito dello scambio di informazioni per un determinato settore.

Il gruppo di lavoro tecnico è la principale fonte di informazioni per l'elaborazione e il riesame di un Bref. È pertanto essenziale che i membri dei gruppi di lavoro tecnici siano attivi nello scambio di informazioni. Entrando a far parte di un gruppo di lavoro tecnico, i membri si impegnano a raccogliere e diffondere attivamente le informazioni entro i termini concordati dallo stesso gruppo di lavoro tecnico o proposti dall'Eippcb nel rispetto delle regole della concorrenza.

I membri dei gruppi di lavoro tecnici devono riferire al rappresentate del forum che li ha nominati, in particolare quando sorgono problemi riguardo allo scambio di informazioni.

I compiti principali di un gruppo di lavoro tecnico sono:

1) conoscere e comprendere le linee guida contenute nel presente documento;

2) individuare ed elencare i dati nuovi/aggiornati e gli aspetti fondamentali pertinenti per la deduzione o l'aggiornamento delle conclusioni sulle Bat per il settore interessato;

3) raccogliere attivamente informazioni economiche e tecniche mirate importanti per l'elaborazione/il riesame di un Bref, compresi in particolare dati nuovi/aggiornati sui livelli di emissione e di consumo delle installazioni oggetto del Bref (per il settore/Stato membro che rappresenta), in base al processo concordato dal gruppo di lavoro tecnico secondo linee guida generali dell'Eippcb conformemente ai principi stabiliti nel capitolo 5 del presente documento, anche allo scopo di affrontare aspetti come le informazioni commerciali riservate, le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, i conflitti di interesse e altre questioni correlate;

4) verificare la qualità dei dati e delle informazioni raccolti prima di trasmetterli all'Eippcb, in particolare i dati contenuti nei modelli/questionari compilati utilizzati per raccogliere informazioni specifiche su impianti o installazioni (cfr. sezioni 5.4 e 5.5);

5) condividere i dati raccolti con altri membri di gruppi di lavoro tecnici e l'Eippcb inserendo le informazioni direttamente nel sistema Batis (cfr. sezione 4.7.1), con l'eventuale eccezione di informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza;

6) rispondere in maniera tempestiva alle richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti dell'Eippcb (cfr. sezione 1.2.4);

7) formulare osservazioni entro i termini stabiliti in merito a bozze formali dei Bref e ad altri documenti preparati dall'Eippcb;

8) partecipare attivamente alle riunioni dei gruppi di lavoro tecnici;

9) condividere esperienze con l'Eippcb e altri membri dei gruppi di lavoro tecnici (per esempio, durante le visite in loco);

10) individuare e stabilire contatti/reti con membri diversi da quelli dei gruppi di lavoro tecnici (per esempio, gruppi di esperti ombra, autorità competenti, operatori o gruppi di operatori, gruppi nazionali) per acquisire ulteriori esperienze da condividere con il resto del gruppo di lavoro tecnico e con l'Eippcb.

I membri di un gruppo di lavoro tecnico devono inserire tutte le informazioni raccolte e presentate per l'elaborazione o il riesame del Bref nel sistema Batis (cfr. sezione 4.7.1), con l'eventuale eccezione delle informazioni commerciali riservate o dei dati sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, (cfr. sezione 5.3). In via eccezionale, i dati possono essere presentati attraverso altri mezzi elettronici, come per esempio la posta elettronica.

La maggior parte del lavoro dei membri dei gruppi di lavoro tecnici dovrebbe svolgersi al di fuori delle riunioni plenarie con la trasmissione di informazioni e il riesame di progetti di proposte di testi. In particolare, l'elaborazione di un Bref richiede che il gruppo di lavoro tecnico risponda in maniera dettagliata a bozze di documenti sostanziali entro un periodo di tempo limitato. Anche se si cerca di ottenerlo durante tutto lo svolgimento del lavoro, il consenso del gruppo di lavoro tecnico non è un prerequisito e spetta all'Eippcb tenere conto delle informazioni disponibili pertinenti nel Bref.

 

4.4.3. Sottogruppi dei gruppi di lavoro tecnici

Per affrontare aspetti specifici nel suo ambito di competenza, il gruppo di lavoro tecnico può decidere di istituire sottogruppi per intraprendere compiti specifici quali raccogliere, analizzare, strutturare e discutere informazioni e dati, discutere osservazioni sui progetti di testi proposti o preparare e definire modelli o documenti. Il funzionamento di tali sottogruppi è gestito in maniera trasparente dall'Eippcb per consentire a tutti i membri del gruppo di lavoro tecnico di avere accesso ai gruppi e di seguire e comprendere le attività dei sottogruppi e del relativo risultato (per esempio, gli ordini del giorno e le relazioni delle riunioni sono inseriti tempestivamente nel sistema Batis).

Le riunioni dei sottogruppi dei gruppi di lavoro tecnici possono avere luogo nella sede della Commissione a Siviglia, in Spagna, o in altri luoghi.

Le discussioni e il lavoro dei sottogruppi non sostituiscono le riunioni plenarie dei gruppi di lavoro tecnici in cui si adottano decisioni con il coinvolgimento di tutto il gruppo di lavoro tecnico.

 

4.4.4. Visite in loco

Le visite in loco possono essere utili per la raccolta e la convalida di informazioni ai fini dell'elaborazione e del riesame dei Bref. Le visite in loco possono essere proposte da membri dei gruppi di lavoro tecnici all'Eippcb e ad altri membri di tali gruppi. Le informazioni sulle visite in loco sono condivise con tutto il gruppo di lavoro tecnico con sufficiente anticipo rispetto alle date delle visite per consentire la massima partecipazione possibile di rappresentanti delle autorità locali competenti e di membri interessati del gruppo di lavoro tecnico ed evitando qualsiasi conflitto di interessi. Attraverso il sistema Batis vengono messe a disposizione di tutto il gruppo di lavoro tecnico brevi relazioni delle visite in loco (cfr. sezione 4.7.1).

 

4.4.5. Coinvolgimento di fornitori di attrezzature nello scambio di informazioni

"I fornitori di attrezzature" che possono fornire dati e informazioni economici e tecnici preziosi per l'elaborazione e il riesame dei Bref devono essere invitati a partecipare attivamente allo scambio di informazioni direttamente come membri di un gruppo di lavoro tecnico o indirettamente come esperti che forniscono informazioni all'Eippcb o ad altri membri di un gruppo di lavoro tecnico.

L'espressione "fornitori di attrezzature" deve essere intesa in un senso molto ampio per estendere i limiti di conoscenza dello scambio di informazioni. Il principale criterio per la loro partecipazione allo scambio di informazioni è che i "fornitori di attrezzature" devono disporre delle conoscenze/informazioni economiche e tecniche pertinenti che possono essere utili per lo scambio di informazioni sulle Bat e il relativo monitoraggio. Ciò esclude in linea di principio gli intermediari puramente commerciali (venditori all'ingrosso) che vendono attrezzature o servizi ai gestori/proprietari delle installazioni a scopo di lucro, senza avere necessariamente una comprensione tecnica sufficiente della funzione "dell'attrezzatura" e la conoscenza delle sue prestazioni operative.

Le conoscenze/informazioni economiche e tecniche di cui i "fornitori di attrezzature" dispongono possono essere applicate a un'ampia serie di attività come la concezione, la progettazione, la licenza, la fabbricazione/costruzione, la fornitura, il funzionamento, la manutenzione, il monitoraggio e la chiusura di un impianto/un'installazione di cui alla direttiva o di parte di un impianto/un'installazione (per esempio, un processo, un sistema, un componente).

Un rappresentante di un'impresa di un "fornitore di attrezzature" nominato per un gruppo di lavoro tecnico deve agire di fatto come rappresentante dei "fornitori di attrezzature" in generale o di un particolare sottosettore (non unicamente come rappresentante dell'impresa che lo impiega) per garantire un'adeguata rappresentanza del settore.

Si raccomanda pertanto di coinvolgere in ogni caso possibile rappresentanti delle associazioni dei fornitori di attrezzature, attraverso le quali le singole imprese potrebbero fornire informazioni.

 

4.5. Il ruolo dell'Eippcb

L'Eippcb ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e di garantire che le informazioni siano raccolte e trattate secondo le linee guida contenute nel presente documento per l'elaborazione o il riesame dei Bref.

Per ogni Bref, il personale scientifico dell'Eippcb guida l'attività dei gruppi di lavoro tecnici istituiti a tale scopo.

L'Eippcb dirige l'attività di determinazione delle Bat come definito nella direttiva 2010/75/Ue, secondo i principi di competenza tecnica, trasparenza e neutralità. La sua attività comporta la verifica e l'analisi indipendenti delle informazioni raccolte per dedurre le conclusioni sulle Bat.

Se i membri di un gruppo di lavoro tecnico forniscono informazioni incomplete o insufficienti, l'Eippcb ne informa il gruppo di lavoro tecnico e il forum e ne richiede il completamento. Inoltre, l'Eippcb cerca di colmare le carenze di informazioni ricercando attivamente i dati mancanti o incompleti (per esempio durante le visite in loco — cfr. sezione 4.4.4 — o contattando persone/istituzioni non direttamente rappresentate nel gruppo di lavoro tecnico). L'Eippcb può anche organizzare conferenze o videoconferenze se è necessario discutere talune questioni riguardanti l'elaborazione o il riesame di un Bref.

Per adempiere al suo ruolo, l'Eippcb svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1) partecipa attivamente alla raccolta di informazioni e la sostiene e redige le bozze dei Bref;

2) controlla/verifica i dati/le informazioni trasmessi e, se ritenuto necessario, chiede integrazioni/chiarimenti a chi fornisce i dati/le informazioni;

3) dirige discussioni tecniche nelle riunioni plenarie e dei sottogruppi dei gruppi di lavoro tecnici e le presiede (cfr. anche sezioni 4.6.2 e 4.4.3);

4) garantisce la gestione generale dello strumento collaborativo Batis (cfr. sezione 4.7.1) per garantire la trasparenza dello scambio di informazioni;

5) presenta la bozza finale dei Bref alle riunioni del forum (cfr. sezione 4.3).

Gli altri compiti svolti dall'Eippcb sono menzionati in altre parti del presente documento, in particolare nelle sezioni da 4.6 a 4.7.

Il personale dell'Eippcb che conduce lo scambio di informazioni su uno specifico Bref dovrebbe vantare un'ottima conoscenza dell'ingegneria dei processi, delle questioni ambientali, delle normative del settore, dei procedimenti di autorizzazione ambientale, della politica ambientale dell'Unione europea e in particolare conoscere e comprendere il settore industriale interessato.

Le principali competenze necessarie sono una conoscenza delle tecnologie, capacità organizzative, capacità di comunicazione, capacità di stesura di documenti, neutralità, integrità e capacità di lavorare e di scrivere documenti tecnici in lingua inglese.

 

4.6. Tappe dello scambio di informazioni

4.6.1. Istituzione "dell'elenco degli auspici"

Nel caso del riesame di un Bref, nel momento in cui viene riattivato un gruppo di lavoro tecnico, i membri del forum sono chiamati a nominare il proprio o i propri rappresentanti per tale gruppo e i membri del gruppo di lavoro tecnico ricevono la richiesta di fornire un elenco di "auspici", che viene utilizzato per organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.2.2).

Per rendere più mirato il riesame del Bref, gli auspici dovrebbero riguardare soprattutto gli aspetti più importanti come quelli relativi a:

1) ambito di applicazione e struttura del Bref (cfr. sezioni 2.3.3 e 2.2);

2) Bat o livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat mancanti, obsoleti, incompleti o poco chiari (cfr. sezione 2.3.8 e capitolo 3);

3) tipo e formato dei dati specifici dell'impianto o dell'installazione che devono essere raccolti ai fini del riesame (cfr. sezione 5.4);

4) aggiornamento dell'intervallo di livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo (o i processi) nel complesso e i relativi sottoprocessi e indicazione delle tecniche utilizzate;

5) nuove "tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" e "tecniche emergenti" e processi nuovi, la cui attuazione comporterebbe benefici ambientali e/o economici per il settore interessato (cfr. sezioni 2.3.7 e 2.3.9);

6) miglioramenti delle tecniche e dei processi esistenti riguardo alla protezione dell'ambiente e/o agli aspetti economici (cfr. sezione 2.3.7).

Ne consegue che le parti del Bref relative ai "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6), ma soprattutto alle "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7), alle "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)" (cfr. sezione 2.3.8), alle "Tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.9) e alle "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" (cfr. sezione 2.3.10) devono essere l'oggetto principale degli auspici proposti.

Gli aspetti di minore importanza (per esempio gli errori di ortografia) non devono essere riportati negli "auspici". Il periodo iniziale della raccolta dei dati e il periodo di presentazione di osservazioni organizzati per ogni bozza di Bref offrono ai membri dei gruppi di lavoro tecnici l'opportunità di sottoporre tali aspetti al resto del gruppo.

"L'elenco degli auspici" riguarda una serie di informazioni nuove e disponibili che il gruppo di lavoro tecnico vorrebbe raccogliere e fornire.

Per essere del tutto utilizzabile, un auspicio deve essere accompagnato da:

1) una motivazione pertinente;

2) informazioni/documenti giustificativi, se disponibili;

3) suggerimenti sul tipo e sul formato delle informazioni pertinenti e sulle modalità di raccolta delle informazioni ritenute necessarie per il riesame.

 

4.6.2. Riunioni dei gruppi di lavoro tecnici

4.6.2.1. Informazioni generali

Le riunioni plenarie dei gruppi di lavoro tecnici (per esempio, le riunioni introduttive e le riunioni finali) sono organizzate e presiedute dall'Eippcb e tenute nella sede della Commissione a Siviglia, in Spagna. L'inglese è la lingua di lavoro utilizzata nelle riunioni. Le riunioni dei gruppi di lavoro tecnici sono basate su un documento di riferimento preparato dall'Eippcb che stabilisce gli argomenti proposti per le discussioni e viene inviato prima della riunione a tutti i membri dei gruppi di lavoro tecnici (cfr. sezione 1.2.4).

L'Eippcb può organizzare altre riunioni ad hoc con singoli membri o un gruppo di membri dei gruppi di lavoro tecnici per discutere o spiegare singoli aspetti o osservazioni formulate dai membri del gruppo di lavoro tecnico allo scopo di favorire il buon esito del processo di scambio di informazioni (cfr. anche sezione 4.4.3 sui sottogruppi dei gruppi di lavoro tecnici).

L'Eippcb prepara brevi verbali o note delle riunioni plenarie e delle riunioni ad hoc dei gruppi di lavoro tecnici che vengono quindi inseriti nel sistema Batis.

 

4.6.2.2. Riunione introduttiva

Come indicato nella sezione 4.6.1, per il riesame di un Bref l'elenco degli auspici costituisce la base sulla quale organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva.

La riunione introduttiva affronta in particolare e raggiunge conclusioni sugli argomenti di seguito elencati.

1) L'ambito di applicazione e la struttura del Bref.

2) La tipologia e la quantità delle informazioni da raccogliere durante il riesame. In particolare, devono essere raggiunte conclusioni su:

i) i modelli specifici per il settore interessato per raccogliere e comunicare le informazioni (cfr. anche sezione 5.4 e 5.5) e la strategia per la diffusione di tali modelli, in particolare per evitare che gli operatori ricevano molteplici richieste di informazioni e che si raccolgano troppi dati che non possono essere utilizzati;

ii) modi per garantire la rappresentatività della serie di dati necessarie per dedurre le conclusioni sulle Bat.

3) Una procedura che consenta al gruppo di lavoro tecnico di individuare se pertinente e di chiarire nel Bref quanto segue:

i) quelle che vengono considerate condizioni di esercizio "normali" e condizioni di esercizio "diverse da quelle normali" per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Bref;

ii) le misure che devono consentire di prevenire o, qualora ciò non sia fattibile, di ridurre l'inquinamento in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (cioè l'avvio e l'arresto, l'esclusione dei sistemi di abbattimento; cfr. anche sezione 2.3.7).

4) Un calendario generale per i lavori, basato sulla tipica procedura indicata nella sezione 1.2.4, in particolare sul termine per la ricezione della maggior parte delle informazioni dopo la riunione introduttiva.

5) I compiti specifici che il gruppo di lavoro tecnico deve svolgere, indicando in modo particolare quale membro del gruppo dovrebbe fornire determinate informazioni.

6) La riunione introduttiva fornisce inoltre l'opportunità di informare i membri del gruppo di lavoro tecnico in merito a questioni che devono essere trattate in maniera coerente nei Bref, in particolare:

i) modi per trattare le informazioni commerciali potenzialmente riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, i conflitti di interessi e le questioni connesse (cfr. sezione 5.3);

ii) le interazioni con altri Bref (quelli "orizzontali" e "verticali", cfr. sezione 1.1.2);

iii) lo strumento specifico che il gruppo di lavoro tecnico utilizza per raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni.

In particolare, sono presentati al gruppo di lavoro tecnico il sistema Batis (cfr. sezione 4.7.1) e le procedure per la trasmissione delle informazioni individuate nella riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.3).

Le principali questioni da discutere nella riunione introduttiva e le proposte dell'Eippcb sono illustrate in un documento di riferimento distribuito al gruppo di lavoro tecnico almeno quattro settimane prima della riunione.

 

4.6.2.3. R iunione finale del gruppo di lavoro tecnico

4.6.2.3.1. Informazioni generali

La riunione finale del gruppo di lavoro tecnico è destinata a risolvere le questioni ancora in sospeso al fine di concludere le discussioni tecniche in seno al gruppo.

La riunione finale affronta in particolare gli argomenti di seguito elencati raggiungendo conclusioni in merito:

1) il contenuto e la struttura delle conclusioni sulle Bat (cfr. capitolo 3);

2) eventuali modifiche del contenuto dei capitoli intitolati del Bref intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione

delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7) e "Tecniche emergenti" (cfr. sezione 2.3.9);

3) questioni da menzionare nella sezione del Bref intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" del Bref (cfr. sezione 2.3.10).

Le principali questioni da discutere nella riunione finale del gruppo di lavoro tecnico e le proposte dell'Eippcb sono illustrate in un documento di riferimento dettagliato distribuito al gruppo di lavoro tecnico almeno quattro settimane prima della riunione. Il documento di riferimento include almeno una valutazione delle principali osservazioni ricevute (cfr. sezione 4.6.6). L'Eippcb fornisce inoltre al gruppo di lavoro tecnico almeno l'ultima versione dei capitoli del Bref intitolati "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6), "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7) e "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat)" (cfr. sezione 2.3.8).

Nella riunione finale del gruppo di lavoro tecnico l'obiettivo è giungere a conclusioni con il consenso dei membri del gruppo di lavoro tecnico presenti. In caso di opinioni dissenzienti adeguatamente fondate, si procede alla loro registrazione come indicato nella sezione 4.6.2.3.2 di seguito riportata.

 

4.6.2.3.2. Punti di dissenso

Le Bat e i livelli di prestazioni ambientali (cfr. sezione 3.3) associati alle Bat vengono definiti dall'Eippcb sulla base delle informazioni disponibili al momento della distribuzione della bozza al gruppo di lavoro tecnico per la sua riunione finale (cfr. sezione 4.6.2.3). Tali informazioni possono includere proposte specifiche per le Bat o i livelli di prestazioni ambientali associati ricevute dal gruppo di lavoro tecnico.

I membri del gruppo di lavoro tecnico dovrebbero fornire argomenti tecnici, economici e incrociati attinenti al loro caso quando non concordano sulla bozza di conclusioni sulle Bat. Tali argomenti devono essere presentati inizialmente come osservazioni per la bozza formale del Bref entro il periodo di consultazione fissato (cfr. sezione 1.2.4).

Se alla fine il gruppo di lavoro tecnico non raggiunge un consenso su un argomento, i pareri discordanti e la loro motivazione sono riportati nella sezione "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori" del Bref soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni di seguito specificate:

1) il parere discordante è basato su informazioni già messe a disposizione dell'Eippcb nel momento in cui è stata redatta una bozza delle conclusioni sulle Bat per il Bref o è stato espresso entro il periodo di presentazione di osservazioni sulla bozza;

2) una valida motivazione a sostegno del punto di dissenso viene fornita dai membri del gruppo di lavoro tecnico interessati. L'Eippcb considera valida una motivazione se è fondata su dati o informazioni tecnici, incrociati o economici adeguati pertinenti per la definizione delle Bat.

Gli Stati membri, le Ong ambientali o le associazioni industriali che esprimono il punto di dissenso o lo sostengono saranno esplicitamente menzionati nel documento (cfr. sezione 2.3.10).

 

4.6.3. Primo ciclo di raccolta dei dati dopo la riunione introduttiva

Ad eccezione dei modelli/questionari compilati (cfr. sezione 5.4), le informazioni promesse o individuate nelle conclusioni della riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.2.2) e trasmesse all'Eippcb sono accompagnate da uno o più di "fogli di mappatura delle informazioni" che indicano le parti del Bref cui si riferisce ogni informazione.

Le informazioni devono essere preferibilmente accompagnate da proposte concrete sotto forma di bozze di testi per il Bref, riportando le sezioni in cui dovrebbero essere inserite. Le proposte di testi devono corrispondere ai requisiti stabiliti nelle presenti linee guida, soprattutto i requisiti di cui alla sezione 2.3.

Le informazioni devono essere presentate di preferenza in inglese per facilitare l'accesso ai vari membri del gruppo tecnico di lavoro.

L'Eippcb valuta le "schede di mappatura delle informazioni" trasmesse e fornisce i risultati al gruppo di lavoro tecnico in particolare per quanto riguarda se e come le informazioni presentate sono state prese in considerazione nel Bref. L'Eippcb fornisce i risultati della valutazione al momento della pubblicazione della prima bozza del Bref. Se i dati forniti da un membro del gruppo di lavoro tecnico non possono essere presi in considerazione, l'Eippcb deve informare appena possibile l'interessato per migliorare le informazioni fornite.

 

4.6.4. Richieste di informazioni supplementari

Le richieste di informazioni supplementari sono inviate dall'Eippcb al gruppo di lavoro tecnico per raccogliere importanti informazioni per determinare le Bat e i livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat che non sono state individuate nella riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.2.2) o non sono state fornite nel corso del primo ciclo di raccolta dei dati. Una richiesta di informazioni supplementari non deve richiedere un lungo periodo di raccolta di dati. Al gruppo di lavoro tecnico sono riferite le reazioni sul risultato di una richiesta di informazioni supplementari.

 

4.6.5. Documenti di lavoro e bozze formali relativi ai Bref

4.6.5.1. Bozze formali

Le bozze formali di un Bref nuovo o riesaminato, come previsto nella sezione 1.2.4, comprendono tutte le parti indicate nella sezione 2.3 con la possibile eccezione del capitolo del Bref intitolato "Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat)" e della sezione del Bref intitolata "Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori".

Una bozza formale, che non è la bozza formale finale, è accompagnata da una valutazione di almeno tutte le principali osservazioni presentate riguardo alla bozza formale precedente (cfr. sezione 4.6.6). L'Eippcb fornisce al gruppo di lavoro tecnico le reazioni su tutte le osservazioni trasmesse (di maggiore o minore importanza) prima di presentare il Bref al forum come indicato nella sezione 4.6.6.

Ogni bozza formale di un Bref riesaminato viene presentata sotto forma di versione consolidata, sottolineando le nuove informazioni e le modifiche effettuate rispetto a quanto segue:

1) la versione del Bref pubblicata in precedenza;

2) le informazioni contenute nelle bozze precedenti elaborate durante il processo di riesame.

Le bozze formali sono distribuite dall'Eippcb al gruppo di lavoro tecnico allo scopo di sottoporre il documento a un riesame inter pares e di raccogliere le informazioni mancanti. All'Eippcb vengono trasmesse osservazioni entro un temine prestabilito (cfr. sezioni 1.2.4 e 4.6.6) utilizzando formati specifici.

 

4.6.5.2. Bozze di lavoro

Oltre alle bozze formali di un Bref, e allo scopo di rendere più trasparente il lavoro in corso durante l'elaborazione/il riesame di un Bref, l'Eippcb può decidere di distribuire una bozza del Bref o parti del Bref come documento di lavoro per informare e consultare il gruppo di lavoro tecnico qualora i membri decidano di esprimere volontariamente le loro osservazioni.

Tuttavia, l'Eippcb chiarisce al gruppo di lavoro tecnico le questioni sulle quali sono richieste le sue osservazioni specificando che si tratta di una consultazione informale che non sostituisce il processo di consultazione formale. Per esempio, la consultazione informale potrebbe essere utilizzata per sottolineare le possibili carenze di dati e determinare l'ulteriore raccolta di informazioni. Spetta ai membri del gruppo di lavoro tecnico consultare altri esperti se lo ritengono necessario.

Questo metodo non viene utilizzato per le conclusioni sulle Bat (cfr. sezione 2.3.8), e prima dell'emissione della bozza formale viene distribuita soltanto la struttura proposta (indice).

 

4.6.6. Osservazioni sulle bozze formali dei Bref

Dopo la distribuzione di ogni bozza formale di un Bref, è previsto un periodo di almeno 8 settimane per la presentazione di osservazioni in modo che i membri del gruppo di lavoro tecnico possano fornire osservazioni e suggerimenti sul documento (cfr. sezione 1.2.4). Ciò non vale per le bozze finali realizzate dopo la riunione finale del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.2.3) quando viene organizzato un periodo di almeno 4 settimane per la presentazione di osservazioni per concentrarsi sulle modifiche effettuate in seguito alle conclusioni della riunione finale.

Il principale obiettivo della consultazione è invitare i membri del gruppo di lavoro tecnico al riesame tra pari e convalidare le informazioni incluse non documento, nonché colmare le carenze di informazioni presentando dati supplementari. In casi eccezionali e giustificati, quando devono essere raccolte maggiori informazioni a sostegno delle osservazioni trasmesse, questa circostanza deve essere chiaramente indicata con le osservazioni e tali informazioni devono essere trasmesse entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione delle osservazioni.

Per rendere più mirato e accelerare il riesame del Bref, le osservazioni trasmesse sulla prima bozza (o su una prima e una seconda bozza, cfr. sezione 1.2.4) sono suddivise in due gruppi:

1) un primo gruppo comprende le osservazioni considerate "più importanti" dai membri del gruppo di lavoro tecnico (ossia le osservazioni che hanno un'incidenza sulle conclusioni sulle Bat, sull'ambito di applicazione e sulla struttura del Bref);

2) il secondo gruppo include osservazioni "di minore importanza" (per esempio, osservazioni che non hanno alcuna incidenza sulle conclusioni sulle Bat).

I membri del gruppo di lavoro tecnico garantiscono che ogni osservazione da essi formulata sia classificata in uno di questi due gruppi prima di trasmettere le loro osservazioni all'Eippcb. L'Eippcb a sua volta raccoglie e diffonde dati statistici sulla base di tale distinzione per fornire un'indicazione di massima del carico di lavoro e per contribuire a individuare le principali questioni in una fase iniziale del processo.

Le osservazioni ritenute "più importanti" sono trattate con la massima priorità dall'Eippcb e sono prese in considerazione prima della presentazione della successiva bozza formale. Le osservazioni ritenute di "minore importanza" non possono essere prese pienamente in considerazione nella bozza formale successiva. Entrambi i tipi di osservazioni saranno tuttavia presi completamente in considerazione prima della realizzazione di una bozza finale.

L'Eippcb fornisce al gruppo di lavoro tecnico i commenti sul modo in cui le sue osservazioni più importanti sono state prese in considerazione quando distribuisce una nuova bozza formale o quando invia il documento di riferimento per la riunione finale del gruppo di lavoro tecnico (cfr. sezione 4.6.2). L'Eippcb informa il gruppo di lavoro tecnico sul modo in cui tutte le osservazioni sono state prese in considerazione prima di presentare il Bref al forum (cfr. sezione 4.3).

 

4.7. Strumenti per lo scambio di informazioni

4.7.1. Sistema di informazione sulle Bat (Batis)

Batis è un'applicazione software basata su Internet istituita per facilitare lo scambio di informazioni sulle Bat e il processo interno svolto nell'ambito dell'Eippcb per redigere o riesaminare i Bref. Oltre al personale dell'Eippcb, hanno accesso al sistema Batis soltanto i membri nominati del forum e del gruppo di lavoro tecnico. Nel sistema Batis sono disponibili i dati di contatto dei membri del gruppo di lavoro tecnico per facilitare lo scambio di informazioni in ciascun gruppo di lavoro tecnico.

L'obiettivo principale del sistema è sostenere l'Eippcb al fine di organizzare e gestire le informazioni inerenti ai Bref, garantire la trasparenza e redigere Bref di alta qualità.

Il sistema Batis contribuisce a mantenere la trasparenza nel processo di elaborazione e di riesame dei Bref. A tale scopo, nel sistema Batis sono disponibili tutte le informazioni raccolte nel quadro dell'elaborazione o del riesame di un Bref, fatta eccezione per le informazioni riservate o sensibili (cfr. sezione 5.3).

L'Eippcb è responsabile della gestione complessiva delle informazioni nell'ambito del sistema Batis. L'Eippcb struttura le informazioni/i documenti nel sistema Batis (ridistribuendo i documenti caricati direttamente dai membri del gruppo di lavoro tecnico) in modo che siano facilmente reperibili, soprattutto per i membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum.

In particolare, l'Eippcb ha il compito di rendere disponibili nel sistema Batis informazioni sulle riunioni del gruppo di lavoro tecnico e dei sottogruppi (per esempio, documenti di riferimento, verbali delle riunioni, diapositive delle riunioni) e le osservazioni del gruppo di lavoro tecnico ricevute sulle bozze dei Bref e le reazioni dell'Eippcb su tali osservazioni (cfr. sezione 4.6.6).

I membri del gruppo di lavoro tecnico sono tenuti a inserire i propri contributi nel sistema Batis. Nel sistema Batis è disponibile un manuale per gli utenti online del sistema stesso. Quando non è fattibile o possibile utilizzare il sistema Batis per trasmettere informazioni (per esempio, quando viene inviato un testo all'Eippcb), ci si può avvalere di altri metodi per inviare le informazioni all'Eippcb, come per esempio la posta ordinaria, il fax e simili. Questa non dovrebbe essere tuttavia la regola generale e le informazioni disponibili per via elettronica devono essere inserite direttamente nel sistema Batis come indicato in precedenza.

Il sistema Batis dispone di una funzione che consente ai membri del gruppo di lavoro tecnico di sapere automaticamente,

ossia ogni giorno, se sono state inserite nuove informazioni o se membri del gruppo hanno avuto accesso alle informazioni caricate nelle ultime 24 ore.

Le informazioni raccolte in vista dell'elaborazione o del riesame di un Bref sono rese disponibili mediante il sistema Batis (cfr. sezione 4.7.1).

 

4.7.2. Sito Internet dell'Eippcb

Il sito Internet dell'Eippcb (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) costituisce il principale strumento per la diffusione dei Bref e delle bozze dei Bref. Il sito Internet contiene:

1) informazioni generali sulla direttiva 2010/75/Ue e sull'Eippcb;

2) accesso ai Bref adottati e informazioni sul loro stato (per esempio, adottato, in fase di riesame);

3) accesso a bozze formali e testi completi dei Bref;

4) accesso a documenti di orientamento dei comitati (come il presente documento);

5) pareri e documenti del forum;

6) notifica di eventi e di riunioni dell'Eippcb;

7) indicazioni dei programmi di lavoro dell'Eippcb riguardanti l'elaborazione e il riesame dei Bref;

8) informazioni relative alle opportunità di occupazione nell'Eippcb;

9) accesso allo spazio di lavoro elettronico del sistema Batis per i membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum.

 

4.8. Sicurezza dei dati personali

I dati personali dei membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum, che sono costituiti dal nome e dai dati di contatto di ciascun membro, sono raccolti dall'Eippcb al momento della loro nomina in qualità di membri di un gruppo di lavoro tecnico o del forum allo scopo esclusivo di consentire all'Eippcb di gestire la partecipazione di tali membri all'elaborazione/al riesame di un Bref e ai membri in questione di avere accesso a strumenti di gestione per la modifica e il riesame dei Bref e di altri documenti.

La Commissione si impegna a tutelare la vita privata degli utenti. La politica in materia di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione europea è basata sul regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per ulteriori informazioni, sul sito Internet dell'Eippcb è disponibile una dichiarazione sulla tutela della privacy per i membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum. L'Eippcb non pubblica quindi i dati di contatto del gruppo di lavoro tecnico sul suo sito Internet.

Nella sua veste di istituzione responsabile del trattamento dei dati personali menzionati in precedenza, la Commissione conserva i dati.

I membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum possono esercitare in qualsiasi momento il loro diritto di accesso ai dati e di modifica contattando il segretariato dell'Eippcb ai seguenti recapiti:

e-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

Tel. +34 954488284

Fax +34 954488426.

 

Capitolo 5

Raccolta e trasmissione dei dati

5.1. Introduzione

Questo capitolo presenta le linee guida sulla raccolta dei dati per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), della direttiva.

 

5.2. Principi generali per la raccolta e la trasmissione dei dati per l'elaborazione e il riesame dei Bref

I dati da raccogliere e trasmettere all'Eippcb per quanto riguarda le prestazioni ambientali di impianti/installazioni e le tecniche applicate e la loro attuabilità economica e tecnica dovrebbero consentire di redigere, riesaminare e, ove necessario,

aggiornare i Bref e le conclusioni sulle Bat in essi contenute come descritto nel capitolo 3.

Di seguito sono illustrati i principi generali applicati dai membri del gruppo di lavoro tecnico per la raccolta e la trasmissione dei dati.

1) Le serie di dati a livello di singolo impianto/singola installazione, che indicano le prestazioni ambientali ottenute e le tecniche utilizzate a tale scopo sono essenziali per la determinazione delle Bat.

2) È pertanto indispensabile che i membri del gruppo di lavoro tecnico forniscano serie di dati complete almeno a livello di impianto come specificato nella sezione 5.4. I dati aggregati di vari impianti/varie installazioni di norma non sono sufficienti per consentire di dedurre conclusioni sulle Bat e/o sui livelli di prestazioni ambientali associati alle Bat (cfr. sezioni 3.3.1 e 3.3.2). In casi eccezionali, per motivi di riservatezza o di sensibilità legati al diritto della concorrenza può essere necessario che l'Eippcb tratti le informazioni in maniera adeguata (per esempio, in forma anonima) per riportarle nel Bref (cfr. anche il paragrafo sui problemi di riservatezza nella sezione 5.3 successiva).

3) Devono essere menzionate e documentate le tecniche di lavorazione e le tecniche di fine ciclo utilizzate in un impianto/un'installazione per ridurne al minimo l'impatto ambientale. Ove pertinente, deve essere presentata una descrizione completa delle tecniche (insieme alle serie di dati) sulla base della struttura di dieci punti presentata nella sezione 2.3.7.

4) I dati trasmessi devono essere accompagnati da chiare indicazioni del fatto che si riferiscano o meno a condizioni di esercizio normali o a condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto), cfr. sezione 4.6.2.2.

 

5.2.1. Tipo di dati

I dati/le informazioni principali devono essere raccolti almeno fino a livello di impianto o a un livello più preciso (per esempio, linea di produzione, unità, processo, forno) facendo un chiaro riferimento alle tecniche applicate. Se disponibili, devono essere riutilizzati i dati/le informazioni già raccolti per altri scopi.

Le informazioni che forniscono un quadro globale del settore — che potrebbero includere la capacità del settore, i livelli di produzione, le informazioni sul mercato, i prezzi e altre possibili informazioni sensibili — possono essere trasmesse in forma aggregata, ma ciò è utile soprattutto per la definizione o l'aggiornamento dei capitoli del Bref intitolati "Informazioni generali" e "Livelli attuali di emissione e di consumo" di un Bref (cfr. sezioni 2.3.4 e 2.3.6).

Le informazioni presentate sulle tecniche devono riguardare, per quanto possibile, tutti gli aspetti menzionati nella sezione 5.4 per consentire la definizione del capitolo del Bref intitolato "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" (cfr. sezione 2.3.7). Le prestazioni delle tecniche devono essere contestualizzate e sostenute in particolare dai dati economici e operativi pertinenti (cfr. sezione 5.4).

Devono essere fornite le informazioni provenienti dalle installazioni ritenute più efficienti (per quanto riguarda l'ambiente considerato nel complesso). Per tali installazioni, le informazioni di cui alla sezione 5.4 devono includere dati sufficienti per consentire di comprendere il modo in cui è stato ottenuto un alto livello di prestazioni ambientali. Ciò non significa che debbano essere raccolte e presentate soltanto le informazioni sugli impianti più efficienti. Per l'aggiornamento del capitolo 3 del Bref intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo" (cfr. sezione 2.3.6) è necessario che siano presentate informazioni sui vari livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo nel complesso e per i suoi processi secondari.

 

5.2.2. Formato dei dati

Le informazioni a livello di impianto/installazione devono essere trasmessi all'Eippcb principalmente utilizzando un modello comune concordato dal gruppo di lavoro tecnico, senza limitare la possibilità di presentare documenti giustificativi supplementari se ritenuti utili. Per ridurre al minimo il lavoro di completamente del modello comune, il gruppo di lavoro tecnico viene incoraggiato a tenere conto dei requisiti di comunicazione periodica e della disponibilità dei dati. I modelli sono particolarmente utili per raccogliere un gran numero di informazioni, per consentire di confrontare i dati e individuare carenze e anomalie. Ciò non esclude l'utilizzo di dati supplementari (per esempio, studi di casi, dati tecnici e finanziari riguardanti tecniche specifiche) se ritenuti utili per trarre conclusioni sulle Bat.

I dati/le informazioni essenziali che un modello per la raccolta di serie di dati complete a livello di impianto o a un livello più discreto deve contenere sono indicati nella sezione 5.4 (che specifica i dati sulle prestazioni ambientali e i dati operativi necessari).

 

5.2.3. Qualità dei dati

Le informazioni trasmesse devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentirne la valutazione e il confronto con altri dati e in definitiva l'utilizzo per le conclusioni sulle Bat (cfr. capitolo 3). Sebbene lo scambio di informazioni si concentri sui dati misurati disponibili, si raccomanda di tenere conto del sistema di valutazione della qualità dei dati di cui all'appendice I per garantire la qualità dei dati esaminati.

I dati forniti, in particolare quelli sulle emissioni e i consumi, devono riguardare anni recenti.

Tutte le cifre devono essere fornite in unità SI o in unità comunemente utilizzate nel settore interessato e concordate dal gruppo di lavoro tecnico preferibilmente nella riunione introduttiva.

Tutti i dati, in particolare le informazioni contenute nei modelli compilati, devono essere attentamente verificati prima di essere trasmessi all'Eippcb per garantirne la completezza e individuare e correggere errori e incongruenze. I modelli trasmessi considerati in larga misura incompleti o contenenti troppi errori non sono presi in considerazione dell'Eippcb.

 

5.3. Questioni di riservatezza

Le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza in genere non costituiscono un problema in quanto lo scambio di informazioni è incentrato sui dati relativi alle emissioni, che sono di dominio pubblico come risulta dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/Ue e dall'articolo 4 della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

In alcuni casi, le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza possono tuttavia essere necessarie/utili per le valutazioni dell'Eippcb riguardanti, per esempio, i costi o il volume di produzione.

Quando si inviano le informazioni deve essere chiaramente indicato se le informazioni presentate all'Eippcb sono considerate informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza e pertanto non devono essere riportate nel Bref e deve essere fornita la motivazione/giustificazione del carattere riservato/sensibile delle informazioni.

Le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza non vanno riportate nel Bref, salvo che le informazioni costituiscano una base importante per le conclusioni sulle Bat e chi fornisce le informazioni, verificandone preventivamente la conformità al diritto della concorrenza, autorizzi specificamente l'Eippcb a comunicarle nel Bref.

Vi sono vari modi per trattare i dati riservati/sensibili nei Bref come per esempio l'aggregazione delle informazioni o la loro presentazione in forma anonima. Ciò può essere fatto dall'Eippcb, se necessario con l'aiuto di chi ha fornito le informazioni.

Il periodo in cui viene definito un modello (cfr. sezioni 4.6.2.2 e 5.4) è il momento in cui si deve discutere quali informazioni sono necessarie, l'eventuale livello di riservatezza dei dati richiesti e le modalità di trattamento delle informazioni commerciali potenzialmente riservate, delle informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, di questioni relative ai conflitti di interessi, sulla base della procedura discussa nella riunione introduttiva.

 

5.4. Dati operativi e relativi alle prestazioni ambientali necessari per i capitoli dei Bref intitolati "Tecniche da considerare per la determinazione delle Bat" e "Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (Bat)"

5.4.1. Informazioni generali sui dati operativi e i dati relativi alle prestazioni ambientali

La presente sezione riguarda i dati operativi e i dati relativi alle prestazioni ambientali. Tuttavia, per redigere, riesaminare e, se necessario, aggiornare le conclusioni sulle Bat, tutte le tecniche da considerare nel processo decisionale sulle Bat sono presentate nel Bref in base alla struttura standard di cui alla sezione 2.3.7, in cui sono forniti altri dati necessari per l'elaborazione delle conclusioni sulle Bat (in particolare, dati relativi agli aspetti economici, agli effetti incrociati e considerazioni tecniche).

Può essere redatto un questionario comune, che tuttavia può riguardare soltanto alcuni aspetti generali, senza entrare nei dettagli tecnici: attualmente non esiste un modello comune concordato per la raccolta dei dati e, tenuto conto della diversità delle attività oggetto della direttiva 2010/75/Ue, potrebbe essere elaborato soltanto un modello comune di base. Nella riunione introduttiva, il gruppo di lavoro tecnico dovrebbe quindi decidere il formato e il restante contenuto del modello per il settore interessato (cfr. sezioni 4.6.2.2 e 5.5).

Tuttavia, i principali tipi di dati sulle prestazioni ambientali e di dati operativi che un modello per la raccolta di dati specifici di un impianto o un'installazione dovrebbe contenere sono illustrati nelle sezioni che seguono.

 

5.4.2. Consumo

5.4.2.1. Informazioni generali sul consumo

Le informazioni presentate devono includere dati sull'uso di prodotti di base/materie prime e ausiliarie, di acqua e di energia nei processi pertinenti.

 

5.4.2.2. Consumo di materie prime e sussidiarie

Le informazioni devono includere quanto segue, se pertinente per le attività interessate:

1) la quantità di materie prime/sussidiarie utilizzate (fra cui materie secondarie/riciclate) e relativa composizione;

2) un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione delle installazioni) per utilizzare le risorse con la massima efficacia.

 

5.4.2.3. Uso di acqua

Le informazioni presentate devono distinguere tra l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo e indicare se l'acqua viene riutilizzata e, in tal caso, in quale misura. I dati/le informazioni devono includere, se pertinenti per le attività interessate, gli elementi di seguito specificati.

1) Le informazioni sull'origine dell'acqua utilizzata e sull'acqua ricevente (per esempio, nome, tipo — acqua piovana, acqua superficiale come quella di laghi, fiumi, mare o acqua sotterranea; se pertinente, anche la temperatura, il flusso, la qualità).

2) Se il trattamento delle acque di alimentazione viene effettuato in loco e un'indicazione del tipo di trattamento eseguito (per esempio, desalinizzazione, filtrazione).

3) Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e chiusura delle installazioni) per ridurre il consumo di acqua. Se gli sforzi compiuti per ridurre il consumo di acqua comporta effluenti più concentrati, deve essere indicata questa circostanza e le misure adottate per ridurre al minimo l'impatto ambientale di effluenti più concentrati.

 

5.4.2.4. Uso di energia

Le informazioni presentate devono includere quanto segue, se pertinente per le attività interessate:

1) fattori di produzione:

i) il tipo e la quantità di combustibile/energia utilizzati (per esempio, olio combustibile, gas di petrolio liquefatto, gas naturale, vapore, elettricità, rifiuti, biogas, biocombustibile o biomassa utilizzata come combustibile), compresi i gas tecnici e di raffreddamento (per esempio, N2 , O2). Se viene utilizzato vapore, ne devono essere indicati la temperatura e la pressione;

ii) consumo di combustibile/energia (per tipo), distinguendo tra energia termale e energia elettrica;

2) risultati:

i) eventuale energia prodotta (per esempio, produzione di energia elettrica) e quantità. Se viene prodotto vapore, ne devono essere indicati la temperatura e la pressione;

ii) se l'energia viene venduta o l'energia termica viene utilizzata internamente o esternamente (per esempio, teleriscaldamento);

3) altro:

i) se l'energia viene recuperata e in quale parte dell'installazione, in quale forma e in quale misura;

ii) se vi sono reazioni esotermiche e in quali parti dell'installazione e in quale misura;

iii) perdite di calore, in quale parte dell'installazione e in quale misura;

iv) se si utilizzano parametri di riferimento per l'energia.

Quando si trasmettono i valori di consumo di energia/efficienza energetica, devono essere indicati i limiti del sistema (incluse parti di un impianto) e le condizioni di riferimento.

I dati relativi all'energia devono essere espressi in kWh e MJ per massa di prodotto (o per massa di materie prime), indicando se per determinare tali dati sono stati utilizzati valori calorifici netti o lordi.

Per la raccolta e la comunicazione dei dati relativi all'energia, deve essere preso in considerazione il documento di riferimento sulle Bat relativo all'efficienza energetica.

 

5.4.3. Emissioni nell'acqua

Le informazioni presentate devono distinguere tra l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo e indicare se l'acqua viene riutilizzata e, in tal caso, in quale misura. I dati/le informazioni devono includere, se pertinenti per le attività interessate, gli elementi di seguito elencati.

1) La quantità e la portata delle acque reflue di processo scaricate, indicando se sono inclusi scarichi eccezionali.

2) Un'indicazione delle fonti (per esempio, unità di processo) delle acque di processo scaricate.

3) La quantità, il flusso e la temperatura dell'acqua di raffreddamento scaricata.

4) Se nell'installazione viene raccolta e trattata l'acqua piovana e in quale misura.

5) Se nell'installazione vengono trattate le acque reflue provenienti da altri impianti (comprese le acque reflue municipali)

e in quale misura.

6) I livelli di emissione [come concentrazioni e/o carichi (specifici) se ritenuti pertinenti9 , cfr. sezione 3.3.1] degli inquinanti scaricati per ogni flusso di acque reflue considerato e se le acque reflue vengono scaricate direttamente o indirettamente nelle acque riceventi. Le informazioni specificano inoltre se sono incluse o meno condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto). Queste informazioni devono essere presentate insieme alle informazioni

di riferimento pertinenti indicate nella sezione 5.4.7.

7) L'indicazione se le acque reflue sono trattate in un impianto di trattamento di acque reflue situato all'interno o all'esterno (per esempio, un impianto municipale o centrale per un intero sito industriale) dell'installazione.

8) Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione delle installazioni) per evitare o, se ciò non è fattibile, per ridurre le emissioni nell'acqua.

9) La quantità di inquinanti prima e dopo l'utilizzo delle tecniche (di abbattimento) per determinare l'efficienza di abbattimento.

10) Informazioni sulle condizioni/situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (di abbattimento) a piena capacità e/o che rendono necessaria l'esclusione parziale o totale della tecnica (di abbattimento) e misure adottate per ripristinare la piena capacità (di abbattimento).

 

5.4.4. Emissioni nell'aria

I dati/le informazioni presentati devono includere, se pertinenti per il settore interessato, gli elementi di seguito elencati.

1) I livelli di emissione [come concentrazioni e/o carichi (specifici) se disponibili; cfr. sezione 3.3.1] degli inquinanti, distinguendo tra emissioni canalizzate (per esempio, mediante camini) ed emissioni non canalizzate (per esempio, diffuse/fuggitive), indicando se sono incluse le emissioni in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto). Per i dati di carico specifici, deve essere chiaramente definito il prodotto cui si fa riferimento. Queste informazioni devono essere presentate insieme alle informazioni di riferimento pertinenti indicate nella sezione 5.4.7.

2) L'indicazione se gli effluenti gassosi sono trattati in un impianto di trattamento dei gas di scarico centrale situato all'interno o all'esterno.

3) Un'indicazione delle fonti (per esempio, processi di singole unità) delle emissioni diffuse/fuggitive e di quelle canalizzate

mediante camini.

4) Flusso di gas di combustione.

5) Condizioni di riferimento (per esempio, i dati sulle concentrazioni fanno riferimento alle emissioni gassose secche — in caso contrario, lo si deve indicare — e viene menzionato il contenuto di ossigeno di riferimento, se del caso).

6) Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e disattivazione delle installazioni) per evitare o, se ciò non è fattibile, per ridurre le emissioni nell'aria.

7) La quantità di inquinanti prima e dopo l'utilizzo delle tecniche (di abbattimento) per determinare l'efficienza di abbattimento.

8) Informazioni sulle condizioni/situazioni che ostacolano l'uso della tecnica (di abbattimento) a piena capacità e/o che rendono necessaria l'esclusione parziale o totale della tecnica (di abbattimento) e misure adottate per ripristinare la piena capacità (di abbattimento).

 

5.4.5. Residui/rifiuti

Le informazioni presentate devono includere, se pertinenti per il settore interessato, gli elementi di seguito elencati.

1) I tipi e le quantità di residui/rifiuti (per esempio, fanghi) prodotti/creati dall'attività.

2) Le caratteristiche (fisiche/chimiche) dei residui/rifiuti prodotti/creati dall'attività (per esempio, contenuto di metalli, contenuto solido secco medio).

3) Il peso specifico di residui/rifiuti organici e inorganici smaltiti e il peso specifico dei residui/rifiuti riciclati/riutilizzati internamente o esternamente.

4) Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e chiusura delle installazioni) per evitare la produzione di residui/rifiuti o, se ciò non è fattibile, per ridurla.

 

5.4.6. Altre informazioni

I dati operativi e quelli relativi alle prestazioni ambientali forniti devono essere accompagnati da tutte le informazioni generali pertinenti come per esempio, ove applicabile:

1) l'anno di costruzione e di messa in funzione dell'installazione e un'indicazione del carattere e delle date dei principali ammodernamenti;

2) il tipo di processi di produzione, di catalizzatori, di attrezzature (per esempio, laminatoi, scambiatori di calore e forni) utilizzati;

3) le principali condizioni operative del processo (per esempio, processo continuo o discontinuo, eventi ricorrenti come l'eliminazione del coke dai forni, la rigenerazione dei catalizzatori, il carico di produzione, la temperatura di processo);

4) i vari tipi di prodotti fabbricati e il modo in cui la loro qualità/composizione può influire su consumi/emissioni;

5) misure adottate per prevenire o, se ciò non è fattibile, per ridurre l'inquinamento durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto);

6) misure adottate per ridurre la probabilità (frequenza) e/o gli effetti ambientali di inconvenienti/incidenti.

 

5.4.7. Informazioni di riferimento che devono accompagnare i dati relativi alle emissioni

5.4.7.1. Informazioni generali

Per i dati sulle emissioni, oltre al valore e all'unità per il parametro monitorato, le informazioni presentate devono includere quanto segue:

1) la fonte delle emissioni (per esempio, reattore, forno);

2) un'indicazione del tipo di modello di emissioni (per esempio, valori minimi/massimi, percentili o una rappresentazione grafica, cfr. sezione 5.4.7.3).

 

5.4.7.2. Monitoraggio

Per i dati di monitoraggio delle emissioni, le informazioni presentate devono includere, se del caso, gli elementi di seguito elencati.

1) La frequenza di misurazione/campionamento/monitoraggio.

2) Il periodo medio utilizzato per comunicare i dati (cfr. informazioni dettagliate di seguito).

3) Il tipo di metodo di monitoraggio usato (per esempio, misurazione diretta, misurazione indiretta, bilancio termico/di massa, fattori di emissione) e un'indicazione delle norme di monitoraggio En/Iso (o altre) utilizzate, compresi il metodo di campionamento e il pretrattamento del campione. Se disponibile, per il parametro monitorato devono essere forniti il limite di rilevazione e il limite di quantificazione. Nei casi in cui la norma di monitoraggio non sia una norma EN/Iso, deve essere fornita una descrizione della norma.

4) Un'indicazione delle incertezze di misurazione/campionamento/monitoraggio.

5) Informazioni sulla fonte dei dati, per esempio chi ha raccolto, analizzato e presentato i dati.

6) Se i dati sono stati rilevati in condizioni di esercizio normali o in condizioni di esercizio diverse da quelle normali (per esempio, avvio/arresto, manutenzione periodica, condizioni eccezionali).

Per quanto riguarda l'espressione dei risultati di monitoraggio e del modo in cui affrontare le incertezze, le misurazioni dirette e i requisiti di monitoraggio, occorre fare riferimento al documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio.

 

5.4.7.3. Medie, intervalli distribuzioni dei valori delle emissioni

Quando si forniscono le informazioni di monitoraggio delle emissioni, occorre indicare in maniera inequivocabile il periodo durante il quale i valori sono stati raccolti e ne è stata calcolata la media. Le informazioni raccolte in condizioni di esercizio diverse da quelle normali devono essere comunicate separatamente.

Lo scambio di informazioni deve riguardare le prestazioni di impianti/installazioni e le tecniche in termini di emissioni, espresse come medie nel breve e lungo termine, se del caso (cfr. sezione 1.1.1). La disponibilità di entrambi i tipi di informazioni, la pertinenza e la fattibilità della loro raccolta e della successiva analisi devono essere discusse nella riunione introduttiva (cfr. sezione 4.6.2.2).

Una serie di dati contenenti medie nel breve termine (per esempio, medie ogni mezz'ora, orarie, giornaliere) che coprono un periodo di tempo più lungo (per esempio, uno o più anni) consente il successivo calcolo di medie e percentili nel breve e lungo periodo. Soprattutto l'intervallo delle variazioni e le funzioni di distribuzione (per esempio, deviazione massima, media, normale dalle misurazioni a campione) delle medie giornaliere e orarie raccolte in un lungo periodo di tempo (per esempio, uno o più anni) sono necessarie per individuare il modello di emissioni e i picchi di emissioni che possono verificarsi.

Le medie annuali in genere forniscono un quadro adeguato delle prestazioni ambientali legate a un processo/una tecnica, indipendentemente dalle perturbazioni locali o dalle variazioni nel breve termine in quanto includono le emissioni a livello di installazione da tutte le fonti e le condizioni nel corso di tutto l'anno, ossia in una situazione relativamente stabile. Le medie annuali sono anche interessanti nel contesto delle tecniche candidate per un'analisi comparativa. Per le medie annuali, è importante indicare in quale modo sono state ricavate o calcolate (per esempio, da misurazioni continue o a campione e, nel caso di queste ultime, il numero) e se sono incluse le emissioni in condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

 

5.5. Questioni specifiche di competenza di ciascun gruppo di lavoro tecnico

I gruppi di lavoro tecnici istituiti per l'elaborazione o il riesame di un Bref devono attenersi ai principi generali indicati nella sezione 5.4. Ai fini dello scambio di informazioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/Ue, i membri dei gruppi di lavoro tecnici devono quindi fornire informazioni (soprattutto i dati sui consumi e sulle emissioni) almeno fino al livello di attività/impianto/installazione. Il gruppo di lavoro tecnico stabilisce se occorre passare o meno a un livello più disaggregato (per esempio, reattore, forno, operazione, processo). I dati aggregati di vari impianti possono tuttavia essere utilizzati per elaborare il capitolo 3 del Bref intitolato "Livelli attuali di emissione e di consumo".

In caso di riesame di un Bref, i membri di un gruppo di lavoro tecnico devono suggerire nel loro elenco degli auspici il tipo e il formato dei dati specifici del settore interessato che devono essere raccolti per il riesame del Bref in questione. Il documento di riferimento preparato dall'Eippcb per la riunione introduttiva deve contenere i suggerimenti del gruppo di lavoro tecnico e formulare proposte concrete per la bozza di un modello di raccolta di dati specifico per settore e per le discussioni riguardanti il tipo e il formato dei dati da raccogliere e presentare.

Il gruppo di lavoro tecnico decide nella riunione introduttiva se i principi generali forniti nel presente documento di orientamento sulla raccolta dei dati devono essere integrati da aspetti specifici del settore interessato per il Bref in questione.

Il gruppo di lavoro tecnico deve discutere ed elaborare modelli specifici per settore per la raccolta delle informazioni e la loro presentazione all'Eippcb secondo i principi generali per l'elaborazione e l'esame dei Bref stabiliti nella sezione 5.2. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico deve determinare il tipo di dati, medie, intervalli, distribuzione, unità, condizioni di riferimento da utilizzare/trasmettere, tenendo conto dei dati disponibili e delle unità e delle condizioni di riferimento utilizzati dai produttori. Il raggiungimento di un accordo su questi aspetti è pertanto uno degli obiettivi della riunione introduttiva e a tale scopo dovrebbe essere previsto un periodo di tempo sufficiente.

Importante: i modelli devono essere creati in un formato che faciliti la compilazione dei dati e analisi come Excel, XML o altri strumenti statistici. Deve essere data la preferenza a domande a scelta multipla. L'uso di domande che consentono risposte aperte deve essere per quanto possibile limitato in quanto tali domande comportano per loro natura la necessità di chiarimenti per l'uso di una terminologia incoerente. Nei modelli deve essere integrata un'opzione per facilitare la convalida dei dati. Il modello potrebbe essere provato durante le visite in loco per apportare ulteriori miglioramenti.

Il gruppo di lavoro tecnico deve definire nella riunione introduttiva il programma per la raccolta e la presentazione dei dati all'Eippcb (conformemente al programma generico per il riesame dei Bref di cui alla sezione 1.2.4). Devono essere evitati i dati dell'ultimo momento in quanto il gruppo di lavoro tecnico avrebbe difficoltà a sottoporli a un riesame inter pares. Le informazioni presentate dopo i termini stabiliti non possono essere prese in considerazione (cfr. anche sezione 1.2.4).

Per i dati sulle emissioni, il gruppo di lavoro tecnico deve decidere, sulla base dei dati sulle concentrazioni e sui carichi (specifici) raccolti (se sono disponibili, devono essere presentati entrambi i dati), se uno o entrambi i tipi di dati contribuirebbero a determinare le conclusioni sulle Bat.

La concentrazione e i carichi specifici possono essere utili per i Bref.

I carichi specifici (per esempio, massa di inquinanti emessi per massa di prodotto fabbricato) consentono di confrontare le prestazioni ambientali delle installazioni a prescindere dai vari volumi di produzione e non sono influenzati da mescolanza o diluizione.

Le concentrazioni (accompagnate da condizioni di riferimento e periodi di calcolo) in generale forniscono maggiori informazioni sulle prestazioni a breve termine di singoli processi o operazioni e pertanto possono rivelare fluttuazioni e picchi di emissioni. Stabiliscono inoltre le prestazioni ambientali in qualsiasi momento. Una loro combinazione con i dati di flusso consente di stabilire il carico inquinante in qualsiasi momento. Quando si utilizzano le misurazioni continue, le concentrazioni possono essere usate per ottenere informazioni sulle prestazioni su un periodo di tempo più lungo (per esempio, un anno).

Capitolo 6

Assicurazione della qualità dell'elaborazione e del riesame dei Bref

L'assicurazione della qualità del processo di elaborazione e di riesame dei Bref è basata in larga misura sul rispetto delle linee guida contenute nel presente documento, in particolare per quanto riguarda il contenuto e i limiti del Bref e la raccolta dei dati per la determinazione delle Bat.

La qualità di un Bref dipende dalla qualità dei partecipanti coinvolti nel processo (alto livello di competenza tecnica e coinvolgimento) e anche dalla qualità dello stesso "processo di Siviglia". Per garantire la qualità, gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione dovrebbero disporre di un sistema di qualità che comprenda:

1) chiare definizioni delle responsabilità e delle assegnazioni dei compiti;

2) metodi e procedure;

3) l'assegnazione di risorse sufficienti (in particolare il personale);

4) un sistema di controllo interno che comporti continui miglioramenti.

L'assicurazione della qualità del Bref è un'attività quotidiana basata sull'impegno personale di tutte le parti coinvolte nello scambio di informazioni. In generale, all'origine delle informazioni raccolte, ogni singolo membro del gruppo di lavoro tecnico ha, in qualità di responsabile del controllo di primo livello, un ruolo specifico da svolgere per garantire la qualità del proprio contributo.

Il personale dell'Eippcb che redige le bozze dei Bref sulla base dei contributi del gruppo di lavoro tecnico è responsabile dei controlli di secondo livello della qualità delle informazioni presentate. L'Eippcb opera nell'ambito dell'Institute for Prospective Technological Studies (Ipts) del Centro comune di ricerca della Commissione (Jrc). L'Ipts è in possesso della certificazione Iso 9001 e il Jrc opera nel rispetto delle norme di controllo interno e del quadro sottostante della Commissione, basati sulle buone prassi internazionali. Ciò costituisce un'ulteriore assicurazione della capacità dell'Eippcb di svolgere i propri compiti.

Il processo di assicurazione della qualità è oggetto di controlli costanti e il forum sarà invitato a contribuirvi.

Appendice 1

Sistema di valutazione della qualità dei dati

Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal documento di riferimento sugli aspetti economici e gli effetti incrociati (Ecm) (sezione 2.4.1 del documento di riferimento Ecm adottato nel luglio 2006).

I sistemi di valutazione della qualità dei dati sono stati utilizzati per le stime delle emissioni per fornire un'indicazione qualitativa della loro attendibilità. Tale metodo è stato esteso al sistema di valutazione della qualità dei dati generici. Per tutti i dati raccolti si raccomanda il seguente sistema di valutazione della qualità dei dati:

A. una stima basata su un'ampia quantità di informazioni pienamente rappresentative della situazione e per le quali sono noti i presupposti di riferimento;

B. una stima basata su un'ampia quantità di informazioni rappresentative della maggior parte delle situazioni e per le quali sono noti i presupposti di riferimento;

C. una stima basata su una quantità limitata di informazioni rappresentative di alcune situazioni e per le quali i presupposti di riferimento sono limitati;

D. una stima basata su un calcolo tecnico ottenuto da una quantità molto limitata di informazioni rappresentative soltanto di una o due situazioni e per le quali sono noti pochi dei presupposti di riferimento;

E. una stima basata su una valutazione tecnica ricavata soltanto da supposizioni.

I dati di qualità A o B sono i più adatti per determinare le Bat.

Appendice 2

Procedura tipica per la elaborazione e il riesame dei Bref

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,32 MB


 

 

 

Note ufficiali

1.

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/ opinions_article

2.

Salvo indicazioni diverse, il temine "capitolo" si riferisce ai capitoli del presente allegato.

3.

Salvo indicazioni diverse, il temine "sezione" si riferisce alle sezioni del presente allegato.

4.

Inoltre, la Commissione può decidere di redigere alcuni "documenti di orientamento" che possono sostituire alcuni Bref orizzontali.

5.

Fermo restando il rispetto delle condizioni imposte dalle regole della concorrenza e della protezione delle informazioni commerciali
riservate, cfr. sezione 5.3.

6.

La concentrazione e il carico specifico di inquinanti (se disponibili) o i dati necessari per dedurre queste informazioni compresi i metodi
di monitoraggio utilizzati e le condizioni di riferimento. Per i dati specifici sul carico, deve essere chiaramente definito il prodotto cui si
fa riferimento.

7.

Il termine "valido" si riferisce alla procedura riportata nella sezione 4.6.2.3.2.

8.

Che comprendono la tecnologia impiegata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e disattivazione dell'installazione.

9.

Le informazioni sui carichi (per esempio, massa di inquinanti emessi all'anno) possono servire a individuare le priorità relative alla riduzione dell'inquinamento.

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