Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sardegna 16 dicembre 2011, n. 1239

Bonifiche - Dlgs 152/2006 - Ordinanza di messa in sicurezza - Accertamento della responsabilità - Necessario

Annullata dal Tar Sardegna un’ordinanza per la messa in sicurezza d’emergenza di un’area inquinata, emessa nei confronti del proprietario del terreno senza la previa individuazione del responsabile dell’inquinamento.
Il Tar condivide l’orientamento giurisprudenziale (si veda la sentenza CdS 3885/2009) in base al quale il proprietario incolpevole di un’area inquinata ha la facoltà – ma non l’obbligo – di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, al fine di mantenere poi l’area libera da pesi (sentenza 1239/2011).
Nel caso di mancata esecuzione degli interventi da parte del responsabile o di mancata individuazione dello stesso, sempreché il proprietario incolpevole o altri soggetti terzi interessati non decidano di intervenire volontariamente, il Dlgs 152/2006 incarica la P.a. di eseguire le opere di recupero ambientale, rivalendosi poi sul soggetto responsabile o, nel caso tale operazione non vada a buon fine, attraverso le garanzie sul terreno oggetto degli interventi.

Tar Sardegna

Sentenza 16 dicembre 2011, n. 1239

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis) Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via (omissis);

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del suolo e delle risorse idriche presso il detto Ministero, Ministero dell'interno, Prefettura di Cagliari, Ministero dello sviluppo economico e Istituto superiore sanità, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via (omissis), sono domiciliati per legge;

Provincia di (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via (omissis);

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) e (omissis), dell'Ufficio Legale dell'ente, presso la cui sede in Cagliari, viale (omissis) è elettivamente domiciliata;

Comune di (omissis), Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas), Dipartimento di (omissis) della suddetta Agenzia, Ministero della salute, Comune di (omissis), Consorzio per la Zona industriale di interesse regionale di (omissis), non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Società Cooperativa Sociale (omissis), non costituita in giudizio;

per l'annullamento

col ricorso introduttivo

della nota prot. 27032 del 5 novembre 2010 emessa dalla Provincia di (omissis) laddove da interpretare nel senso di prevedere un dovere della ricorrente di porre in essere misure di messa in sicurezza d'emergenza;

della nota prot. 29696 del 18 novembre 2010 con cui il Ministero dell'ambiente ha convocato una conferenza di servizi per il 30 novembre 2010 in relazione al sito di interesse nazionale (omissis);

del verbale della suddetta conferenza di servizi;

della nota dello stesso Ministero prot. 32069 del 10 dicembre 2010;

della nota della dalla suddetta Provincia 28 settembre 2010 prot. 22612;

della nota della Prefettura di Cagliari 12 ottobre 2010 prot. 24229;

con i motivi aggiunti:

del decreto 3 marzo 2011 prot. 1190 con cui la Direzione generale per la tutela del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23 febbraio 2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale (omissis), ordinando alla ricorrente l'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza;

del verbale della detta Conferenza di Servizi;

della nota prot. 4473 del 10 febbraio 2011 di convocazione della medesima Conferenza;

del documento istruttorio prot. 31084 del 1° dicembre 2010 e della nota della Prefettura di Cagliari prot. 5421 del 25 gennaio 2011;

Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto superiore di sanità, della Provincia di (omissis) e della Regione autonoma della Sardegna.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere (omissis) e uditi l'avvocato (omissis), l'avvocato dello stato (omissis) per le amministrazioni statali resistenti, l'avvocato (omissis) per la Provincia di (omissis) e l'avvocato (omissis) per la Regione Sarda.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Considerato:

a) che in via pregiudiziale va accolta l'eccezione con cui la difesa erariale e la difesa della Regione Sarda deducono il difetto di legittimazione passiva rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto superiore di sanità, e dell'amministrazione regionale atteso che non è oggetto di impugnativa alcun atto delle predette amministrazioni;

b) che analoga eccezione, prospettata sempre dalla difesa erariale, con riguardo al Ministero dell'interno, va invece respinta, posto che, a torto o a ragione, risulta impugnato anche un atto (nota 25 gennaio 2011 prot. 5421/2011/Area V — P.C.) della Prefettura di Cagliari, organo del detto Ministero;

c) che con ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il decreto con cui la Direzione generale per la tutela del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23 febraio 2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale (omissis), per l'effetto ordinando alla ricorrente l'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza su un'area industriale, ubicata all'interno del menzionato sito, di proprietà della medesima ricorrente all'epoca dell'adozione del citato decreto;

d) che sulla base di un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, a carico dell'incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli articoli 244, 245, 250 e 253 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16 giugno 2009 n. 3885; Tar Toscana, II sez., 3 marzo 2010, n. 594);

e) che nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad individuare il responsabile dell'inquinamento, mentre l'ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d'emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all'epoca dell'adozione dell'impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell'area contaminata;

f) che, peraltro, dai non contestati risultati dell'indagine ambientale (documento n. 8 depositato in giudizio dall'odierna istante) condotta sull'area di cui sopra, si ricava l'estraneità della (omissis) in ordine alle presumibili cause dell'inquinamento del sito;

g) che alla luce di quanto sopra il gravato decreto risulta viziato e da annullare;

h) che il ricorso merita, dunque, accoglimento;

i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre possono essere compensati nei riguardi di tutte le altre parti.

 

PQM

 

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnato decreto con cui è stata ordinata alla ricorrente l'adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.

Condanna il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi euro 5.000/00 (cinquemila), oltre Iva e Cpa, nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.

Compensa le suddette spese nei confronti di tutte le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 16 dicembre 2011

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