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Normativa Vigente

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Dm Finanze 30 dicembre 2011

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Mercato / Commercio | Tasse / Tariffe / Contributi | Elettricità | Tasse / Tariffe / Contributi | Mercato / Commercio | Elettricità

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 30 dicembre 2011

(Gu 31 dicembre 2011 n. 304)

Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

— l'articolo 52, con il quale è prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica;

— l'allegato I nel quale è stabilita l'aliquota di accisa da applicare all'energia elettrica per ogni chilowattora di energia impiegata, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con il quale è istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e seguenti del Testo unico n. 504 del 1995 in favore delle Province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la quale si attribuisce delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del testo unico n. 504 del 1995 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato;

Visto il predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito;

Considerato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del predetto decreto-legge n. 511 del 1988, consumata nelle sole Regioni a statuto ordinario, comprensive della parte versata all'erario relativamente alle utenze con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 1.318 milioni di euro;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, tenuto conto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 511 del 1988, verrà soppressa nelle Regioni a statuto ordinario e che nel contempo è necessario assicurare l'equivalenza del gettito;

Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;

Decreta:

Articolo 1

Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica

1. L'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica di cui all'allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata.

Articolo 2

Efficacia

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2012 e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011.

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