Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 27 settembre 2011, n. 1422

Impianti eolici - Realizzazione - Contemperamento di interessi - Tutela territoriale e paesaggistica - Non esclusività - Interesse all'approvvigionamento energetico - Valutazione - Necessità

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Beni culturali e paesaggistici | Eolico | Beni culturali e paesaggistici | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Eolico | Procedure semplificate | Procedure semplificate | Via (Pua-Paur) / Vas | Via (Pua-Paur) / Vas

Tar Toscana

Sentenza Tar Toscana 27 settembre 2011, n. 1422

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione nazionale Italia Nostra-Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

— Comune di Riparbella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato(omissis);

— Regione Toscana in persona del Presidente p.t., della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato(omissis);

— Provincia di Pisa, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

— Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., e Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed antropologico di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (omissis);

 

nei confronti di

— Parco eolico (...) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

— (...) Srl, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

della deliberazione Regione Toscana, Giunta regionale 25 gennaio 2010 n. 53 pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5, del 3 febbraio 2010 n. 53 pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5, del 3 febbraio 2010;

dei verbali e prescrizioni della conferenza di servizi del 15 luglio 2009 — incognita — nonché della conferenza di servizi 28 luglio 2009, 26 ottobre 2009 e 14 dicembre 2009 — parte integrante e sostanziale della delibera — e relative raccomandazioni;

nonché per quanto occorrer possa:

dell'atto autorizzativo ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 comma II del Dlgs 42/2004, di cui al punto 4 della deliberazione di Via Giunta regionale 25 gennaio 2010 n. 53;

dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legislativo 32607/1923, alla Lr 39/2000 e alla Dpgr 48/R03,

della nota 23 gennaio 2009 della Provincia di Pisa contenente parere di compatibilità ambientale dell'opera — incognito;

del parere 26 marzo 2009 prot. 918/bn della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico delle Province di Pisa e Livorno nonché della nota Soprintendenza, 23 settembre 2008 prot. 2733/bn;

della deliberazione Giunta comunale di Riparbella n. 126 del 10 dicembre 2009, nonché della deliberazione n. 30 del 8 marzo 2010;

degli atti tutti richiamati nella delibera Giunta comunale Riparbella n. 126 e in particolare della deliberazione 11 novembre 2009 della Commissione comunale per il paesaggio;

di ogni eventuale ulteriore atto autorizzativo ancorché incognito;

di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale;

2) quanto ai motivi aggiunti;

del decreto dirigenziale 20 maggio 2010 n. 2427 Direzione generale politiche territoriali e ambientali, Settore miniere ed energia della Giunta regionale della Toscana – pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 1° giugno 2010, avente ad oggetto: legge regionale 39/2005 – decreto legislativo 387/2003; autorizzazione unica alla costruzione all'esercizio di un impianto eolico dalla potenza di 20 MWe denominato "Parco eolico (...)" nel Comune di Riparbella (PI).

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riparbella, della Regione Toscana, della Parco Eolico (...) S.r.l. nonché del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed antropologico di Pisa, con le relative documentazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 1° giugno 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 6 aprile 2010 e depositato il successivo 24 aprile, l'Associazione nazionale indicata in epigrafe, chiedeva l'annullamento della delibera della Giunta regionale Toscana con la quale era stata espressa pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "Parco Eolico (...)", nonché degli atti propedeutici indicati.

La ricorrente, dopo aver richiamato la successione temporale degli atti del procedimento che avevano portato all'adozione del provvedimento impugnato, lamentava, in sintesi, quanto segue.

"I) Violazione di legge: violazione decreto legislativo 42/2004 articoli 135-136-142-143 e seguenti – articolo 9 Costituzione – Violazione di legge: Lr 1/2005 – violazione articoli 3, 4, 5, 9, 33, 48 – violazione delibera Consiglio regionale 72 del 24 luglio 2007 piano d'indirizzo territoriale (Pit) articoli 20-21-22 – Violazione di legge: violazione del piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa Ptc – violazione di legge: violazione per falsa e/o erronea e/o omessa applicazione del Prg del comune di Riparbella – Violazione del Piano strutturale – Violazione di legge: violazione articolo 3 legge 241/1990 – Eccesso di potere: carenza di motivazione e carenza di istruttoria, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti".

La ricorrente riteneva violato il piano di indirizzo territoriale regionale (Pit), con particolare riguardo al mancato rispetto della disciplina delle invarianti strutturali ivi previste, alla tutela del patrimonio collinare, ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale, alle infrastrutture di interesse unitario regionale ed ai valori evidenziati dalla normativa vigente, sia nazionale che regionale, tutti obbligatoriamente da valutare nel complessivo giudizio di comparazione tra interessi pubblici e privati che deve sussistere in tutte le procedure di valutazione di impatto ambientale. Tali valori non erano stati considerati in alcun modo nei provvedimenti impugnati ed il mancato rispetto di tali invarianti era contestato dalla ricorrente anche in riferimento alla pianificazione provinciale di cui al piano territoriale di coordinamento (Ptcp) ed alla pianificazione propria del piano regolatore comunale, in relazione, per quanto riguardava il primo, alla normativa che prevedeva la conservazione integrale dei profili dei crinali rimasti liberi da insediamenti storici e l'adozione di un'approfondita istruttoria sul punto in caso di localizzazione di impianti eolici e, per quanto riguardava il secondo, ai limiti di realizzazione previsti nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico corrispondenti unicamente alla realizzazione di opere di pubblico interesse finalizzate alla tutela, conoscenza e fruizione dei valori naturalistico ed ambientali.

"II) Violazione di legge: articolo 9, II comma, della Costituzione – violazione articolo 146 Dlgs 42/2004 – violazione articolo 3 legge 241/1990 – violazione del PIT per mancata considerazione delle norme che disciplinano le invarianti strutturali – violazione Ptc Pisa e Prg. Eccesso di potere: contraddittorietà, irrazionalità, incongruità".

In relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la relativa Soprintendenza aveva dato luogo ad un evidente contraddittorietà nelle determinazioni assunte perché, da una parte, aveva ritenuto l'inadeguatezza istruttoria sostanziale della rappresentazione territoriale sottopostale dal soggetto interessato dopo specifica richiesta e, dall'altra, aveva invece rilasciato il proprio assenso finale.

"III) Violazione di legge: violazione e omessa e/o erronea e/o falsa applicazione legge regionale 3 dicembre 1998, n. 79 e del Tu ambientale – violazione delibera di Giunta regionale 1069/99 – Violazione di legge: articolo 3 legge 241/1990 – Eccesso di potere: carenza di motivazione, irrazionalità, insufficiente istruttoria, contraddittorietà, illogicità".

Il soggetto proponente non aveva fornito le integrazioni richieste dalla Regione Toscana, con riferimento alla verifica delle alternative progettuali. In ogni caso la valutazione positiva non aveva dimostrato di aver preso in esame alcune materiale istruttorio sul punto né, tantomeno, aveva motivato in ordine alle alternative prese in esame. Alcuni aspetti di particolare rilievo, proprio in relazione agli effetti cumulativi con altri impianti eolici e relativi all'impatto acustico nonché alle condizioni socio economiche della zona, erano stati poi illegittimamente rimandati alla fase successiva di rilascio dell'autorizzazione unica invece di disporre la sospensione della procedura di Via o di concluderla negativamente.

"IV) Violazione di legge. Violazione d'articolo 26, comma III Tu Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Violazione di legge: articolo 1 e seguenti legge 241/1990. Violazione del principio di partecipazione e di trasparenza".

Nonostante fossero state richieste al soggetto proponente integrazioni istruttorie consistenti, non risultava che le relative note trasmesse, particolarmente rilevanti nei loro contenuti, fossero state nuovamente sottoposte alle osservazioni del pubblico.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana, le amministrazioni statali indicate in epigrafe ed il Comune di Riparbella, chiedendo con memorie di mera forma la reiezione del ricorso.

Nelle more, era adottato anche il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in questione, avverso il quale la medesima associazione ricorrente proponeva motivi aggiunti depositati in giudizio il 10 settembre 2010, lamentando quanto segue.

"Illegittimità derivata".

La ricorrente richiamava i profili di illegittimità contestati con il ricorso introduttivo, ritenendo l'illegittimità derivata da questo del provvedimento impugnato.

"II) Violazione di legge: violazione Dlgs 152/2006 e successive modifiche – Violazione Lr 79/1998 – Violazione di legge legge 241/1990 e successive modifiche articoli 14 e seguenti – Violazione per falsa e/o omessa applicazione dell'articolo 12 legge 387/2003 (Dlgs — ndr) e Lr 39/2005".

In relazione a ritenuti vizi propri dell'autorizzazione impugnata, la ricorrente lamentava che risultavano disattese le prescrizioni n. 7 e n. 10 di cui al provvedimento di Via, relative, rispettivamente, alla circostanza che in fase di progettazione esecutiva il proponente doveva indicare le idonee misure di migrazione del rischio di caduta di gravi ed alla circostanza che in tali occasioni doveva ugualmente rappresentare il rispetto dei limiti di rumorosità, pena la revisione della struttura complessiva e/o localizzazione del parco eolico in questione, non risultando allo scopo sufficiente la relazione tecnica sull'impatto acustico presentata dalla società proponente che la stessa Regione Toscana non aveva ritenuto esaustiva nel corso dell'istruttoria. Risultava, poi, non adempiuto quanto era stato prescritto, sempre in corso di istruttoria, con riguardo agli effetti economici del progetto, in relazione alla prescrizione n. 35, e dagli effetti sugli impatti cumulativi, in relazione alla prescrizione n. 36, dato che la relativa relazione del marzo 2010 non poteva essere ritenuta sufficiente, in quanto faceva riferimenti a studi di un'Università scozzese relativi all'impatto degli impianti eolici sul turismo, che concludevano per la piena inadeguatezza laddove si manifestavano caratteristiche territoriali simili a quelle toscane.

Non risultavano, infine, neanche considerati con sufficiente approfondimento gli effetti economici sulle attività imprenditoriali della zona, attraverso una valutazione che appariva comunque necessaria al fine di ponderazione degli interessi coinvolti.

"III) Violazione di legge ed eccesso di potere come carenza di istruttoria".

Risultava omesso il parere del Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento telecomunicazioni, necessario per una gestione efficiente delle radiofrequenze, per cui non poteva darsi luogo all'emanazione del provvedimento conclusivo poi adottato finché non risultava chiusa la fase istruttoria relativa e consegnata la documentazione richiesta alla proponente, come evidenziato in corso di istruttoria dal medesimo Ministero. Né risultavano specifiche prescrizioni sul punto idonee a considerare risolta la problematica emersa nel corso del procedimento.

"IV) Violazione di legge: violazione Dlgs 42/2004 e successive modifiche articolo 146 e seguenti, articolo 147, VII e VIII comma – Violazione di legge: legge 241/1990 articolo 3 – articolo 16 Lr 1/2005 articolo 88 e seguenti.".

In relazione al rispetto della prescrizione n. 36 di cui al provvedimento di Via, la relativa relazione del marzo 2010 non era stata considerata in sede di parere reso dalla Soprintendenza e dalla Direzione regionale competenti, pure assenti alla conferenza di servizi, laddove il parere in materia ambientale è sempre obbligatorio in tale ultima sede. In caso di riscontrata inerzia da parte delle amministrazioni competenti, quindi, doveva chiedersi un intervento del Ministero nell'esercizio del proprio potere sovraordinato.

Si costituivano in giudizio anche la società controinteressata Parco Eolico (...) Srl e la Provincia di Pisa, chiedendo, con memoria di mera forma, la reiezione dell'intero gravame.

Successivamente, la ricorrente, la Regione, la Provincia, il Comune e la controinteressata depositavano memorie, in prossimità dell'udienza pubblica del 1° giugno 2011, a sostegno ed illustrazione delle rispettive tesi difensive.

In particolare, la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e la società controinteressata eccepivano l'irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto la deliberazione della Giunta regionale impugnata risultava pubblicata sul Burt n. 5 del 3 febbraio 2010 mentre il ricorso risultava notificato a mezzo del servizio postale soltanto in data 6 aprile 2010, quando era decorso il relativo termine di decadenza. In più, la Provincia eccepiva anche l'inammissibilità del gravame in quanto non risultava impugnato un atto presupposto costituito dal parere da lei espresso nel corso del procedimento, con nota del 1° settembre 2008, richiamato a conferma nella nota successiva del 23 gennaio 2009, questa solo oggetto di impugnazione.

Anche il Comune di Riparbella eccepiva la tardività del ricorso, oltre a quanto già osservato dalle altre parti sopra richiamate, anche in relazione al richiesto annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 10 dicembre 2009, perché impugnata oltre il termine di decadenza dal termine di pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

La controinteressata, poi, rilevava l'inammissibilità del gravame sotto un duplice profilo, sia laddove risultava rivolto alla tutela di valori diversi da quelli perseguiti dall'associazione ricorrente sia in relazione alle censure che non avevano considerato il numero finale di aerogeneratori autorizzati, in totale di dieci sui diciassette originariamente inseriti in progetto, con esclusione proprio di quelli previsto sul "Poggio Malconsiglio" che avevano richiesto i maggiori profili paesaggistici e ambientali.

Alla pubblica udienza del 1° giugno 2011 la causa era trattenuta in decisione.

 

Diritto

Il Collegio, in relazione all'eccezione di tardività di notifica del ricorso introduttivo sollevata da tutte le parti intimate, rileva che il termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Burt del 3 febbraio 2010 andava a cadere il 4 aprile 2010 ma tale giorno era domenicale (oltretutto domenica pasquale) e il giorno successivo pure era festivo (c.d. "lunedì dell'Angelo). Ne consegue che l'ultimo giorno per la notifica era quello del 6 aprile 2010, data in cui la ricorrente ha provveduto, per cui l'eccezione in questione deve essere disattesa.

Parimenti, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla Provincia di Pisa relativa all'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atto presupposto, nello specifico della nota della Provincia di Pisa del 1° settembre 2008 contenente parere di compatibilità ambientale, dato che la medesima Provincia ha formulato un nuovo parere con nota del 23 gennaio 2009, dopo il deposito di documentazione integrativa nel corso dell'istruttoria, e tale ultima nota, pur richiamando il contenuto del precedente, proprio perché fondata su un nuovo esame istruttorio, doveva ritenersi atto confermativo ma non meramente confermativo.

Si ricorda infatti, sul punto, che una nuova statuizione assunta in esito ad una nuova istruttoria assume valore di atto "confermativo" e non già di atto "meramente confermativo" secondo quanto assunto da fonte giurisprudenziale ormai consolidata, per cui si è in presenza di un atto "meramente confermativo" (detto anche "conferma impropria") quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame o ad una nuova istruttoria, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcun specifico approfondimento e senza una nuova motivazione. Su tale fondamento, l'atto meramente confermativo non può riaprire i termini per impugnare il precedente, semplicemente confermato, non rappresentando il secondo atto un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate. Al contrario, si è invece al cospetto di un atto "confermativo" (conferma in senso proprio) quando l'amministrazione, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati, si esprime nuovamente senza limitarsi ad una constatazione di fatto dell'esistenza di un precedente provvedimento ma dando luogo ad un sostanziale procedimento di riesame, che porta alla riconsiderazione della situazione di fatto e di diritto alla base della decisione (da ult.: Tar Sicilia, Pa, Sezione II, 3 marzo 2011, n. 391; Consiglio di Stato, Sezione VI, 11 maggio 2007, n. 2315).

Nel caso di specie, il riesame dei nuovi documenti ha portato ad una nuova fase istruttoria, per cui l'amministrazione provinciale si è pronunciata non con una conferma "impropria" delle precedenti determinazioni ma con una conferma (sostanziale) delle conclusioni sulla base di nuova e diversa valutazione, con la conseguenza che il provvedimento definitivamente incidente sull'assetto degli interessi delle parti è solo quello da ultimo adottato e impugnato nella presente sede.

Semmai, il Collegio potrebbe soffermarsi sul valore di tale nota provinciale del 23 gennaio 2009 all'interno del procedimento, rilevandone la caratteristica di mero atto procedimentale ma da questo aspetto può prescindersi, attesa comunque l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Analogamente deve concludersi per le altre eccezioni sollevate dalla parti, legate alla tardività dell'impugnazione di altro provvedimento nonchè alla consistenza degli interessi fatti valere dall'associazione resistente in relazione ai motivi dedotti, attesa, appunto, l'infondatezza del gravame, come verrà evidenziata in prosieguo.

Passando all'esame del merito del ricorso introduttivo, il Collegio osserva che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle c.d. "invarianti strutturali" considerate nel Pit e relative al patrimonio collinare, alle infrastrutture di interesse regionale, ed ai beni paesaggistici di interesse unitario.

In merito il Collegio rileva che le invarianti strutturali richiamate dalla ricorrente di cui al Pit, non escludono la realizzabilità di parchi eolici, prevedendo soltanto una adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità generale con l'area di intervento (cfr. precedente di questa Sezione: 25.6.07, n.939). Ebbene, dalle risultanze istruttorie risultano elementi idonei al convincimento che la pronuncia di compatibilità ambientale in esame sia stata sorretta da adeguata istruttoria.

Sulla collocazione dell'impianto, si fa riferimento al parere dalla competente Soprintendenza e depositato in atti, secondo cui l'area interessata dall'intervento è contraddistinta da marginalità rispetto alle abitazioni dei residenti ed alle strade di grande comunicazione nonché da distanza, ritenuta sufficiente, dagli elementi di particolare interesse paesaggistico, culturale o turistico della zona, non rilevando interferenze anche con le attività economiche o sociali del contesto ivi esistente.

Non si ravvisavano, quindi, particolari elementi di incompatibilità nella localizzazione dell'impianto sulla base delle disposizioni del Pit regionale.

Analogamente deve osservarsi per il Ptc provinciale. L'intervento in questione, infatti, secondo la ricostruzione molto approfondita che ha svolto la Provincia di Pisa nelle sue difese, rientra nel c.d "sistema territoriale locale", quale invariante ai sensi degli articoli 12 e 15 del Ptcp, denominato "Sistema territoriale locale delle Colline Interne e Meridionali". In relazione a tale "sistema", si osserva che, pur insistendo sulla necessità di valorizzare e conservare, tra altri elementi, i crinali collinari, non è esclusa la realizzabilità, in sé, come invece afferma la ricorrente, di impianti eolici se effettuate le opportune valutazioni di compatibilità paesaggistica e naturalistica dell'impianto, da valutarsi secondo le linee guida regionali (articolo 68.2.3. del Ptcp) le quali, ai fini dell'esclusione di realizzabilità, prevedono alcune "aree critiche", tra cui, però, non risulta quella interessata dall'intervento in questione.

Inoltre, risulta che siano state adottate numerose prescrizioni (n. 23, 25.26 e 27) nella relativa conferenza di servizi, tese proprio a mitigare l'impatto conformemente agli strumenti di programmazione richiamati dalla ricorrente.

Sotto il profilo dedotto con il primo motivo di ricorso, quindi, che non appare tenere nel dovuto conto la normativa specifica sulla realizzabilità degli impianti eolici, non si riscontra alcuna violazione nei sensi lamentati né la ricorrente fornisce elementi oggettivi da cui dedurre che si stava dando luogo ad un "livello di impatto talmente consistente da stravolgere l'identità dei luoghi e la loro conformazione morfologica e strutturale", come da lei apoditticamente affermato nel ricorso, dato anche che la relativa compatibilità dell'impianto è stata comunque valutata e giudicata positivamente mediante elementi che non appaiono palesemente illogici, contraddittori o erronei, secondo i parametri di legittimità unicamente valutabili nella presente sede in relazione all'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in argomento, tenuto conto anche della pari rilevanza dell'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabile (per tutte: Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2007, n. 5910 e Sezione VI, 25 giugno 2004, n. 971).

In relazione alla ritenuta violazione del Prg comunale in considerazione delle norme vincolanti alla destinazione d'uso delle zone E2, sottosistema delle aree boscate, in cui è collocato l'impianto, si rileva che l'articolo 12, comma 7, del Dlgs n. 387/2003 prevede invece che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

La medesima giurisprudenza ha chiarito la "ratio" di tale disposizione, fondandola sugli impegni internazionali e comunitari che hanno indotto il legislatore statale a varare il Dlgs n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica (Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), specificando anche che l'articolo 12 cit. qualifica le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili come di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, con tutte le conseguenze previste dall'ordinamento (Consiglio di Stato, Sezione V, 11 dicembre 2007, n. 6388).

Si ricorda, infatti, che tale profilo è stato valorizzato da recente giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, la quale ha proprio evidenziato che l'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell'interesse nazionale — costituzionalmente rilevante — all'approvvigionamento energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica (Tar Calabria, Cz, Sezione I, 12 gennaio 2011, n. 32).

Ne consegue che se è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenendo conto delle diverse disposizioni vigenti in tema di sostegno del settore agricolo, agroalimentare locale e di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggio rurale, occorre, però ritenere che, in assenza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati senza distinzione, almeno per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica, in tutte le zone agricole (Tar Calabria, n. 32/11 cit. e Tar Umbria, 15 luglio 2007, n. 518).

Per quanto illustrato, quindi, il primo motivo è infondato.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo.

In merito, il Collegio concorda con quanto osservato dalla Regione Toscana in ordine alla necessità di leggere integralmente il parere della Soprintendenza cui fa riferimento la ricorrente.

Infatti, si ricava che il medesimo Ente, pur richiamando l'inadeguatezza di rappresentazione di quanto richiesto alla proponente ad integrazione, evidenziava "l'effettiva novità e di inesperienza del metodo di analisi e di graficizzazione prospettato, per cui gli elaborati prodotti, sostanzialmente di tipo tradizionale con pochi elementi in più, hanno solo in parte contribuito ad una migliore identificazione delle aree esposte all'intervento e ad una più approfondita verifica degli eventuali impatti".

La Soprintendenza, quindi, nell'ambito della sua discrezionalità, ha ritenuto comunque sufficiente la specificazione, sia pure limitatamente all'intera rappresentazione grafica richiesta con una metodologia innovativa mediante l'uso di determinati software di recente costruzione.

Inoltre, si rileva che il provvedimento di Via impugnato contiene una specifica prescrizione (n. 36) tendente a mitigare ulteriormente gli effetti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione dell'impianto in questione, anche sotto i profili di valutazione cumulativa con altri impianti, dell'impatto visivo, dell'impatto paesaggistico, dell'impatto sull'avifauna e sulle attività agricole, turistico-commerciali ed economiche dell'area vasta di riferimento.

Non si riscontra quindi, sempre nell'ambito dei limiti di cui al presente giudizio di legittimità, la contraddittorietà e illogicità lamentate con il secondo motivo di ricorso.

Anche il terzo motivo si palesa infondato, dato che alternative progettuali in realtà sono state considerate e illustrate nel corso dell'istruttoria, privilegiando in conclusione l'area che era considerabile come a maggior vocazione eolica.

Come detto, proprio nella prescrizione n. 36 sopra ricordata, si faceva comunque riferimento alla valutazione in fase istruttoria della presenza di altri impianti esistenti e, dalla documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale, si rilevava che vi era ampia fornitura di elementi oggettivi, quali anche dati fotografici, in ordine al monitoraggio sull'avifauna e sulle modalità con cui concordare un'eventuale rimboschimento compensativo.

Per quel che riguarda l'impatto acustico, si evidenzia che sono state considerate le relative prescrizioni al fine di demandare al comune competente di provvedere e rinviando alla fase esecutiva ogni concreta attuazione di misure di contenimento sui singoli recettori, con un'iniziativa che non si palesa illogica o contraddittoria, laddove è nella fase esecutiva di funzionamento dell'impianto che devono essere verificati in concreto gli impatti acustici mentre, nella fase di valutazione di impatto ambientale, è sufficiente una valutazione potenziale delle relative conseguenze, evidenziando prescrizioni idonee alla continuità e persistenza dei relativi monitoraggi, ferme restando le competenze dei singoli enti locali in argomento e il successivo calo del numero degli aerogeneratori installati, da 17 a 10.

Il progetto, quindi, per quel che rileva nella fase di valutazione di impatto ambientale, era stato valutato sotto il profilo acustico, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, imponendo specifici adempimenti in fase di progettazione esecutiva.

Come pure richiamato in precedenza, infine, non si rileva l'assenza di valutazione delle ricadute conseguenti sulle attività agricole, turistiche e commerciali dell'area vasta.

Si richiama la prescrizione n. 35 in cui è imposto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 cit., la presentazione di un documento relativo alla valutazione economica delle ricadute conseguenti alla realizzazione del progetto proprio sulle attività agricole, turistiche e commerciali in questione. Ciò oltre a quanto rappresentato nello Studio di impatto ambientale della proponente, in cui si rileva la descrizione degli aspetti socio economici conseguenti all'intervento e all'interazione tra i vari fattori di influenza sul tessuto economico-sociale dell'area vasta.

Leggendo, quindi, la prescrizione sopra ricordata nel contesto integrale in cui è collocata, non si rileva un'assenza di valutazione in fase istruttoria degli aspetti segnalati dalla ricorrente ma, al contrario, un'integrazione degli stessi che, senza rilevare lacune progettuali, impone alla società proponente un adempimento ulteriore, come tale da intendersi rafforzativo di quanto già emerso in fase istruttoria, considerato che lo stesso ero rivolto alla tutela dell'"area vasta" e non solo dell'area fisicamente interessata dal progetto esaminato, proprio nel rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici per i quali è stata prevista l'articolata procedura di valutazione di impatto ambientale.

Anche l'ultimo motivo del ricorso introduttivo si palesa infondato.

Si osserva, infatti, che nel caso di specie non era necessaria una ripubblicazione riferita alla comunicazione del deposito di documentazione integrativa effettuata in corso di istruttoria, al fine di cui all'articolo 26, comma 3, Dlgs n. 152/2006 nel testo in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, in quanto rientra nella discrezionalità dell'autorità competente disporre una nuova pubblicazione delle integrazioni alla documentazione presentata e ciò appare plausibilmente non ritenuto nel caso di specie, in considerazione che le integrazioni e gli approfondimenti richiesti non davano luogo ad una nuova elaborazione del progetto originario e/o dello studio di impatto ambientale.

Passando all'esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva l'infondatezza del primo di questi, in quanto lamentava illegittimità derivata dal ricorso introduttivo, illegittimità inesistente per quanto sopra illustrato.

In relazione al secondo motivo aggiunto, il Collegio rileva che non risulta il mancato adempimento delle prescrizioni indicate, come lamentato dall'associazione ricorrente.

Infatti, il Collegio concorda con la ricostruzione difensiva della Regione Toscana, laddove quest'afferma che l'autorizzazione unica non viene rilasciata in base alla realizzazione di un progetto esecutivo ma in relazione ad una elaborazione progettuale definitiva, come si evince chiaramente dalla lettura della prescrizione n. 7 richiamata, laddove si fa riferimento all'impegno del proponente a provvedere "in fase di progetto esecutivo" mediante adeguate misure di mitigazione.

In ordine all'indicazione dei soggetti competenti a verificare il rispetto delle prescrizioni, il Collegio, pur richiamando la vigenza delle norme di legge che individuano le relative competenze, evidenzia che alla lettera D) dell'impugnato provvedimento sono esplicitamente richiamati i Comuni interessati e la Provincia di Pisa, nell'ambito delle rispettive competenze, quali soggetti deputati ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo circa l'adempimento delle prescrizioni, salve le indicazioni di eventuali inadempienze da comunicarsi alla Regione Toscana, anche da parte del titolare dell'autorizzazione.

In relazione alla prescrizione n. 10 del provvedimento di Via, il Collegio osserva che il progetto autorizzato riguardava soltanto 10 dei 17 aereogeneratori originariamente richiesti, con ciò ottemperando alla prescrizione in questione che richiedeva anche la rivisitazione della struttura complessiva, intesa quale numero di aereogeneratori, nonché l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in relazione alla riduzione delle emissioni sonore di sette specifici areogeneratori.

Solo in caso di nuova dislocazione, poi, era prevista un'ulteriore fase di valutazione.

Appare evidente che la società proponente aveva scelto di privilegiare la riduzione del numero degli aereogeneratori, secondo modelli specifici che garantiscono il rispetto dei limiti di emissione, immissione e differenziale per i periodi diurni e notturni.

A ciò si aggiunga che risulta, da parte della proponente, il deposito dei documenti richiesti circa la valutazione economica delle ricadute sulle attività agricole, turistiche e commerciali dell'area vasta, come sopra più volte evidenziato.

Per quanto riguardava il dissenso espresso dal rappresentante del Settore Via, che richiamava studi di un'Università scozzese in relazione all'impatto dei parchi eolici sul turismo, si rileva che tale studio non era orientato direttamente sulle caratteristiche del territorio toscano interessato dalla localizzazione dell'impianto, fondandosi anche su esperienze maturate nel Regno unito, in Norvegia e Danimarca.

Inoltre, il rappresentato dissenso era superato, in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter legge n. 241/1990, dalla decisione maggioritaria, fondandosi esclusivamente su valutazioni legate a profili economici, senza che si possa rilevare di alcuna contraddittorietà nell'operato dell'Amministrazione che ha preso atto delle conclusioni della fase istruttoria.

D'altro canto, lo stesso Sindaco del Comune di Riparbella, nel suo intervento in sede di conferenza di servizi, bilanciava ogni considerazione contraria sotto il profilo economico evidenziando che la realizzazione del parco eolico in questione "può costituire un'opportunità per l'intera economia del territorio", come confermato anche da testimonianze raccolte presso i sindaci di Comuni limitrofi i quali segnalavano l'inserimento positivo di impianti eolici nelle comunità di riferimento, senza alcun pregiudizio per le attività turistiche e socio economiche in generale.

Anche tali osservazioni convincono il Collegio della legittimità del provvedimento impugnato in relazione alla completezza della relativa fase istruttoria, secondo i parametri più volte richiamati che possono essere delibati nella presente sede, non potendo essere esclusivamente la vocazione turistica della zona a prevalere su tutti gli altri aspetti socio-economici che possono entrare in gioco nella realizzazione di un impianto eolico, anche al fine del pubblico interesse al rafforzamento della presenza sul territorio di impianti produttivi di energia rinnovabile.

Analogamente deve essere ritenuto infondato il terzo motivo aggiunto.

Risulta, infatti, dalla lettura del verbale della conferenza di servizi del 4 maggio 2010, che il Ministero dello sviluppo economico, pur rappresentando in un primo momento, con comunicazione via fax del 20 aprile 2010, di non poter esprimere il proprio parere perché ancora non aveva ricevuto le notizie richieste ai gestori delle telecomunicazioni interessati, aveva poi trasmesso due ulteriori note del 29 aprile 2010, con cui comunicava il proprio nulla osta nell'ambito della conferenza di servizi in questione.

Parimenti infondato, infine, è il quarto e ultimo motivo aggiunto.

Risulta infatti che comunque la società proponente abbia adempiuto alla specifica prescrizione n. 36 e che, comunque, la mancata espressione di un parere in seno ad una conferenza di servizi, se l'amministrazione risulta regolarmente convocata, non costituisce elemento ostativo ai sensi della normativa vigente e il richiamato articolo 16 della legge n. 241/1990 si applica solo allorquando non è stata indetta alcuna conferenza di servizi.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere rigettati.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e della società controinteressata, potendosi compensare invece con le amministrazioni statali che non hanno pressoché svolto attività difensiva.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna l'Associazione ricorrente a corrispondere le spese di lite — che liquida in totale in euro 6.000,00 — alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e alla Parco Eolico (...) Srl, nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 1° giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 27 settembre 2011.

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