Energia

Giurisprudenza

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Ordinanza Tar Lazio 29 luglio 2011, n. 5603

Energia - Impianti fotovoltaici - Quarto Conto energia - Tariffe - Serre fotovoltaiche - Applicazione - Impianti già autorizzati - Sospensione

La causa è stata decisa con sentenza 26 marzo 2013, n. 3143, cui si rimanda

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Fotovoltaico | Conto energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Conto energia | Energie rinnovabili | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Fotovoltaico

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 29 luglio 2011, n. 5603

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

 

ha pronunciato la presente

 

Ordinanza

 

Percorso:

sul ricorso numero di registro generale 5603 del 2011, proposto da:

Società (...) Srl ed Altri, Società (...) Srl, Società (...) Srl, Società (...) Srl, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis);

 

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Gestore dei servizi energetici — Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici — Tariffe — Risarcimento danni

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di Gestore dei servizi energetici — Gse Spa e di Ministero dello sviluppo economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che la tutela cautelare è limitata, nella presente fase, ad aspetti connessi esclusivamente a disposizioni contenute nel decreto ministeriale, ed in particolare all'articolo 14 comma 2 seconda parte del decreto stesso, relativamente al rapporto di "copertura" delle serre con gli impianti del fotovoltaico;

ritenuto che l'aspetto qui rilevante, ad avviso del Collegio, è connesso all'applicabilità del suddetto criterio ad impianti per i quali risulta già rilasciata l'autorizzazione sulla base della pregressa normativa;

che tale previsione appare irragionevole e lesiva degli interessi di parte ricorrente per gli aspetti connessi al finanziamento dell'opera;

che le spese della presente fase possono essere compensate;

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza-Ter)

Accoglie l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione,

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 29 luglio 2011.

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