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Normativa Vigente

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Dm Attività produttive 18 aprile 2005

Criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 18 aprile 2005

(Gu 12 ottobre 2005 n. 238)

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Il Ministro delle attività produttive

Visto il Dm 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/Ce del 3 aprile 1996;

Visti il regolamento (Ce) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (Ce) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (Ce) n. 68/2001 e al regolamento (Ce) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/Ce;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolocolare l'articolo 2, comma 2, che prevede che la definizione dipiccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Articolo 1

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Articolo 2

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita Pmi) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (Ula), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di Ula. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Articolo 3

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori nonsiano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di particolocipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di particolocipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di particolocipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate — situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime — a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Articolo 4

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da particolo della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di Pmi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a particolore dal 1° gennaio 2005 sulla base del regolamento (Ce) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (Ce) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (Ce) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal regolamento (Ce) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di Pmi a particolore dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da particolo dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di Pmi di cui alla raccomandazione 2003/361/Ce;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento (Ce) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono particolo integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Impresa Dipendenti Fatturato (milioni di euro) Bilancio (milioni di euro Dimensione
A 250 48 42 Grande
B 249 51 42 Media
C 49 11 11 Media
D 49 10 11 Piccola
E 10 1,8 1,8 Piccola
F 9 2 2,1 Micro

 

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprendtori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di particolocipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di Ula il socio che percepisce tali compensi viene considerato una Ula a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di Ula). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle Ula, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia Numero dipendenti Ula
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione 120 120
Dipendenti occupati a tempo pieno per per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione 1 per nove mesi 0,75 (*)
10 per quattro mesi 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione 6 3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione 2 per nove mesi 0,75 (****)

 

(*) — 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 Ula

(**) — 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 Ula

(***) — 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 Ula

(****) — 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 Ula

 

Ai fini del calcolo delle Ula i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di Ula in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate da contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello parti-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 Ula per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello particolotime di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 Ula per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (Sgr), le società di investimento a capitale variabile (Sicav), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche Istat 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'articolo 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le Asl, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

1 2 3 4 5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A 100% 25% 80% 80% 25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente 25% 100% 25% 40% 80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente 25% 25% 20% 32% 20%

 

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolocolare:

a) nell'allegato n. 1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'articolo 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'allegato n. 1;

c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'articolo 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di particolonariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;

allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'allegato n. 3A;

allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato n. 3);

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'articolo 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati: nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:

i) allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'allegato n. 5A;

iii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella A dell'allegato n. 5 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato;

nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:

i) allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella 1 dell'allegato n. 4 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato.

Allegato 1

Informazioni relative al clcolo della dimensione di impresa

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:......................................

Indirizzo della sede legale:................................................

N. di iscrizione al Registro delle imprese:...........................

 

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

 

( ) Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.

( ) Impresa associata

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di

( ) Impresa collegata

dettaglio di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 e 5.

 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1):

Occupati (Ula) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

 

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

 

( ) micro impresa

( ) piccola impresa

( ) media impresa

( ) grande impresa

 

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr n. 689/1974 ed in conformità agli articolo 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Allegato 2

Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento (1):

Occupati (Ula) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)
1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 dell'allegato n. 4)
2. Dati [2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale
3. Somma dei dati [2] di tutte le imprese collegate(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A dell'allegato n. 5)
Totale

(*) In migliaia di euro

 

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (allegato n. 1).

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Allegato 3

Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partenariato", (una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)), i dati della corrispondente tabella "associata" vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

 

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione Occupati Ula Fatturato (*) Totale di bilancio (*)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...)
Totale

(*) In migliaia di euro.

 

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art.icolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

 

Allegato 3A

Scheda di partenarito relativa a ciascuna impresa associata

1. Dati identificativi dell'impresa associata: .................

denominazione o ragione sociale: ...............................

indirizzo della sede legale: ...................................

n. di iscrizione al registro imprese: ..........................

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata:

Periodo di riferimento (1):

Occupati (Ula)| Fatturato (*) Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata

3. Dati lordi totali

(*) In migliaia di euro

 

Nb.: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'allegato n. 5A e riportare i dati nell'allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla tabella A dell'allegato n. 5 devono essere riportati nella tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale:

a) indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:....%; indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata ....%;

b) tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

 

Tabella associata:

Percentuale:...% Occupati (Ula) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)
Risultai proporzionali

(*) in migliaia di euro

 

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Allegato 4

Scheda n. 1 imprese collegate

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un altra impresa collegata)

Tabella 1

Occupati (Ula) (*) Fatturato (**) Totale di bilancio (**)
Totale

 

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. (**) In migliaia di euro. I conti consolidati servono da base di calcolo. I dati indicati nella riga "Totale" della tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (denominazione) Indirizzo della sede legale N. di iscrizione al Registro delle imprese
A
B
C
D
E

 

Attenzione: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato 5

Scheda n. 2 imprese collegate

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

Per ogni impresa collegata (inclusi in collegamenti tramite altre impresecolegate), compilare una "scheda di collegamento" (allegato 5A) e procedere alla somma dei dati di tutte le imprese colegate compilando la tabella A,

 

Tabella A

Impresa (indicare denominazione) Occupati (Ula) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)
1.
2.
3.
4.
5.
Totale

(*) In migliaia di euro.

 

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3A. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato 5A

Scheda di collegamento

(Da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa: ....................................

denominazione o ragione sociale:........................................

indirizzo della sede legale: ............................................

n. di iscrizione al registro delle imprese: .............................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari: Periodo di riferimento(1)...............

 

Occupati (Ula) Totale di bilancio (*) Fatturato (*)
Totale

(*) In migliaia di euro.

 

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati M. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primobilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2)Sei dati relativiad un'impresasono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato 6

 

Elenco di cui all'articolo 4, comma 6

N. legge Titolo
Dl 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - articolo 1, coma 2 e sm. Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - articolo 14 - e s.m. Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - articolo 2, c. 100 lett. a) - e s.m. Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e s.m. Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Dl 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 - articolo 5 Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - articolo 73 Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - articoli 103 e 106 - e s.m. Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in compatti di attività ad elevato impatto tecnologico

 

Elenco di cui all'articolo 4, comm 2 — Aiuti de minimis

(articolo 4, comma 1, lettera d)

N. legge Titolo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - articolo 114 c. 4 Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - articolo 14 Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - articolo 103 commi 5 e 6 Incentivazioni in favore del commercio elettronico
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - articoli. 103 commi 5 e 6 Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero

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