Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 4 marzo 2011

(Gu 6 giugno 2011 n. 129)

Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/Ce concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva n. 2000/29/Ce del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio;

Vista la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della Fao, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della Fao, relativo alle "linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Vista la modifica dello Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15, adottata dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante della Fao il 3 aprile 2010, oggi relativo alla "regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale";

Ritenuto necessario adeguare le procedure ed i controlli per l'utilizzazione dello specifico Marchio Ippc/Fao conformemente allo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie della Fao n. 15 modificato;

Ritenuto necessario che i Soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio Ippc/Fao da apporre sugli imballaggi in legno, garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali di tutta la filiera di produzione e di commercializzazione degli imballaggi in legno in uso nel commercio internazionale, al fine di garantire il previsto trattamento fitosanitario anche per gli imballaggi riparati o riassemblati;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 52 del Dlgs n. 214/2005, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Articolo unico

 

1. Il decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno, è modificato così come di seguito.

a) Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti punti

vi. Azienda che commercializza materia prima (semilavorati trattati secondo lo Standard Ispm n. 15 della Fao) trattata da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

vii. Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti a marchio Ippc/Fao, prodotti e/o trattati da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;

viii. Azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati (generalmente pallet); si occupa della gestione dei pallet non più riparabili (produzione di materia prima secondaria o smaltimento), può inoltre assicurare dei servizi complementari, inclusa la gestione del flusso logistico e che può avere o meno strutture per il trattamento fitosanitario;

ix. Azienda che fornisce il servizio di stivaggio (carica container o navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio in legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo Standard Ispm n. 15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi.

b) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio Ippc/Fao, sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma.

4. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio Ippc/Fao, che non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma, sono tenuti alla cancellazione del marchio Ippc/Fao, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

c) All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle che raccolgono, ricevono, selezionano, riparano, riutilizzano, rilavorano e distribuiscono imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio Ippc/Fao; nonché quelle che si occupano di servizi di stivaggio e quelle che effettuano i trattamenti fitosanitari previsti dallo Standard Ispm n. 15.

d) All'articolo 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

5. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di formazione annuale del responsabile fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di cui al comma precedente, siano state oggetto di Non Conformità Primarie.

e) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le modalità di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali impartite dal Servizio fitosanitario nazionale, comprese quelle per il riutilizzo, la riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a marchio Ippc/Fao, nonché quelle per il servizio di stivaggio;

f) All'allegato 1, punto 1 "Regolamento", sono aggiunte le seguenti lettere:

m) la definizione delle procedure per la corretta selezione e tracciabilità e reimmissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio Ippc/Fao, sia esso riutilizzato o riparato (con particolare attenzione alle procedure rilevanti: presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchi diversi presente, segni di infestazione attive, segni di evidenti riparazioni, ecc) o rilavorato;

n) le procedure di rimozione dei marchi (cancellazione del marchio Ippc/Fao tramite fresatura o verniciatura) per tutti i prodotti a marchio non conformi,comprese quelle per gli imballaggi di legno a marchio Ippc/Fao riutilizzati o riparati o rilavorati;

g) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", la lettera j) è abrogata.

h) All'allegato 1, punto 4 "Controlli", sono aggiunte le seguenti lettere:

j) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per il legname o per gli imballaggi o per il servizio di stivaggio alla normativa Fao e al regolamento del soggetto gestore;

k) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la scortecciatura degli imballaggi secondo lo Standard per le misure fitosanitarie n.15;

l) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la reimmissione sul mercato degli imballaggi usati a marchio Ippc/Fao (presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchiature diverse, presenza di infestazioni attive, segni evidenti di riparazione ecc);

i) All'allegato 1, punto 7 "Idoneità dei sistemi di trattamento fitosanitari", il paragrafo "Trattamento di fumigazione" è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 marzo 2011

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