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Dm Ambiente 26 maggio 2011

Sistri - Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dm 26 maggio 2011

(Gu 30 maggio 2011 n. 124)

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102, recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale — serie generale — 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale — serie generale — 13 luglio 2010, n. 161;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2010, n. 302;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";

Considerato che dal 1° ottobre 2010 è stato dato avvio al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);

Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;

Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 maggio 2011, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità Sistri, con tempistiche proporzionate e graduate;

Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al Sistri sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;

Decreta:

 

Articolo 1

Proroga di termini

1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

2. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

4. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.

5. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.1

6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 26 maggio 2011

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