Regolamento Commissione Ue 328/2011/Ue
Statistiche comunitarie sulle cause di decesso - Attuazione del regolamento (Ce) n. 1338/2008
Ultima versione disponibile al 14/12/2024
Commissione europea
Regolamento 5 aprile 2011, n. 328/2011/Ue
(Guue 6 aprile 2011 n. L 90)
Regolamento recante disposizioni attuative del regolamento (Ce) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ce) n. 1338/2008 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
(2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per determinare i dati e i metadati da trasmettere sulle cause di decesso di cui all'allegato III di tale regolamento nonché per determinare i periodi di riferimento e gli intervalli di tempo per la trasmissione dei dati.
(3) I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (Ce) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee, e al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
(4) È stata effettuata e valutata un'analisi del rapporto costo/ benefici, conformemente all'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 1338/2008.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Campo di applicazione
Le statistiche europee delle cause di decesso riguardano tutti i decessi e i nati morti registrati in ciascuno Stato membro, con distinzione tra residenti e non residenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "decesso", la scomparsa permanente di ogni segno di vita in qualsiasi momento successivo alla nascita in vita (cessazione postnatale delle funzioni vitali senza possibilità di rianimazione). Questa definizione non comprende i nati morti;
b) "nato morto", la morte del feto, ossia il decesso prima dell'espulsione o dell'estrazione completa dal corpo della madre di un prodotto del concepimento, quale che sia la durata della gestazione. Il decesso è indicato dal fatto che, dopo la separazione dalla madre, il feto non respira né manifesta alcun altro segno di vita, come il battito cardiaco, la pulsazione del cordone ombelicale o movimenti definiti dei muscoli volontari;
c) "età gestazionale", la durata della gestazione, misurata dal primo giorno dell'ultimo periodo mestruale regolare. L'età gestazionale è espressa in numero di giorni completi o di settimane complete;
d) "decesso neonatale", il decesso di un nato vivo che sopravviene nel corso dei primi 28 giorni completi di vita (giorni 0-27);
e) "parità", il numero di nati vivi o nati morti anteriori (0, 1, 2, 3 o più nati vivi o nati morti anteriori);
f) "altri decessi", i decessi che sopravvengono dopo il periodo del decesso neonatale, ossia dopo il ventottesimo giorno completo di vita;
g) "causa iniziale del decesso", la malattia o il traumatismo che ha avviato il concatenamento di eventi morbosi che conduce direttamente alla morte o le circostanze dell'incidente o della violenza che hanno provocato la lesione traumatica mortale;
h) "residente", residente abituale nel luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, non considerando le assenze temporanee per svaghi, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.
Sono considerate come residenti abituali dell'area geografica in questione soltanto le persone:
i) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o
ii) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di permanervi per almeno un anno.
Se le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possono essere determinate, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.
Articolo 3
Dati richiesti
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) l'elenco delle variabili figurante nell'allegato. Se possibile, sono comprese le statistiche dei decessi dei residenti deceduti all'estero.
Per i nati morti è applicato almeno uno dei tre criteri di rilevazione, nel seguente ordine: 1) peso alla nascita; 2) età gestazionale; 3) lunghezza vertice-tallone. La rilevazione dei dati è limitata ai seguenti gruppi:
a) peso alla nascita da 500 g a 999 g o, se il peso alla nascita non è pertinente, età gestazionale da 22 a 27 settimane compiute o, se nessuno dei due criteri è pertinente, lunghezza vertice-tallone da 25 a 34 cm (variabile 9);
b) peso alla nascita di 1.000 g o più o, se il peso alla nascita non è pertinente, età gestazionale superiore a 27 settimane compiute o, se nessuno dei due criteri è pertinente, lunghezza vertice-tallone di 35 cm o più (variabile 10).
Articolo 4
Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento è l'anno civile.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati nel presente regolamento entro i 24 mesi seguenti l'anno di riferimento.
Il primo anno di riferimento è il 2011.
Articolo 5
Metadati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) informazioni pertinenti, in particolare sulle differenze nazionali per quanto riguarda le definizioni, la copertura dei dati, la revisione e gli aggiornamenti della classificazione internazionale delle malattie (Icd) utilizzati e i sistemi di codifica automatica, nonché informazioni sulla selezione e sulla modificazione della causa iniziale del decesso.
Articolo 6
Trasmissione dei dati e dei metadati alla Commissione (Eurostat)
Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati o i microdati (definitivi, convalidati e accettati) e i metadati richiesti dal presente regolamento secondo uno standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat per mezzo di un punto di ingresso unico.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2011.
Allegato
Elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat)
Variabili | Residenti | Non residenti deceduti nel paese dichiarante | ||||
Nati morti | Decessi neonatali | Altri decessi | Nati morti | Decessi neonatali | Altri decessi | |
1) Anno del decesso (data di occorrenza) | C | C | C | C | C | C |
2) Sesso | V | C | C | V | C | C |
3) Causa iniziale del decesso Icd (4 cifre) | V | C | C | V | C | C |
4) Età (0 giorni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni, 7-27 giorni, 28-365 giorni, 1 anno, 2, 3, 4, 5-9, … 85-89, … 105+) | X | C | C | X | C | C |
5) Paese di occorrenza | V | C | C | V | C | C |
6) Regione di occorrenza (Nuts 2) | V | C (*) | C (*) | V | C | C |
7) Regione di residenza (Nuts 2)/Regione di residenza della madre (Nuts 2) | V | C | C | V | V | V |
8) Paese di residenza/Paese di residenza della madre | X | X | X | V | C | C |
9) Nati morti — Primo gruppo — peso alla nascita da 500 g a 999 g o, se non pertinente, — età gestazionale da 22 a 27 settimane compiute o, se entrambi non pertinenti, — lunghezza vertice-tallone da 25 a 34 cm. | V | X | X | V | X | X |
10) Nati morti — Secondo gruppo — peso alla nascita di 1 000 g o più o, se non pertinente, — età gestazionale superiore a 27 settimane compiute o, se entrambi non pertinenti, — lunghezza vertice-tallone di 35 cm o più. | V | X | X | V | X | X |
11) Età della madre per classe di età (meno di 15 anni, poi classi di 5 anni fino a 49 anni e 50 anni o più) | V |
V |
X | V | V | X |
12) Parità | V | V | X | V | V | X |
NB: C = obbligatorio; V = facoltativo; X = non pertinente. (*) Facoltativo per i residenti deceduti all’estero. |