Acque

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Campania 16 marzo 2011, n. 1479

Parcheggio automobili - Acque di dilavamento - Dlgs 152/2006 - Acque reflue industriali - Non rientrano

Le acque meteoriche sono esenti da autorizzazioni o prescrizioni, in linea di principio, ancorché concernano luoghi utilizzati come insediamenti produttivi; solo le Regioni possono prevedere altrimenti.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7618/2009) le acque meteoriche rimangono distinte dalle acque reflue industriali anche quando provenienti dall’impianto produttivo (com’è considerato un piazzale di cava), perché la circostanza dirimente ai fini della qualificazione normativa risiede nella circostanza che le acque siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica, e non “incidentalmente” come per le acque meteoriche.
Il tutto fino all’eventuale intervento normativo della Regione, cui spetta — ex articolo 39 del Dlgs 152/1999, “ma non divergenti rilievi scaturiscono dall’esame della disciplina attuale” — l’individuazione dei casi pericolosamente inquinanti, che necessitano di un particolare regime cautelativo (prescrizioni ed eventuale autorizzazione).

Tar Campania

Sentenza 16 marzo 2011, n. 1479

 

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2009, proposto dal (omissis) di (omissis) Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via San Domenico n. 80;

contro

Comune di (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), (omissis) e (omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. (omissis) in Napoli, Via C. Console n.3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n.139 del 29/7/2009 recante ordine di rimozione ad horas dei veicoli parcheggiati nell'area scoperta esterna al (omissis), con ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione del Comune;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n.1983 del 2009 di accoglimento della domanda di sospensione;

Vista la memoria del Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il Consigliere (omissis) e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

Espone in fatto parte ricorrente di essere proprietaria di struttura alberghiera denominata "(omissis)" in (omissis) alla Via (omissis); in data 12 giugno 2009 il Sindaco adottava ordinanza contingibile ed urgente di rimozione ad horas dei veicoli parcheggiati nell'area scoperta adibita allo scopo in via provvisoria e stagionale. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale che accoglieva la relativa domanda di sospensione, per cui l'Amministrazione si determinava ad adottare una nuova ordinanza, ora oggetto di impugnazione, e relativa questa volta ad un'area attigua a quella della precedente ordinanza.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio per dedurre l'infondatezza del ricorso, attesa la mancanza di autorizzazione ex articolo 124, comma 1, del Dlgs n. 152/2006, replicando ai singoli motivi di censura.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

Diritto

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 50 e 54 del Tu n. 267/2000, del Dlgs n. 152/2006, dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere.

2. Il Collegio premette che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, Tar Piemonte, II, 12 giugno 2009, n.1680), anche se l'obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ((Tar Lazio, Roma, II, 17 giugno 2009, n. 5726; Cons. Stato, V, 7 aprile 2003, n. 1831; 2 aprile 2001, n. 1904; Cass. Civ., SS.UU., 17 gennaio 2002, n. 490).

3. Nello specifico, ribadendo l'orientamento della Sezione in vicende analoghe (tra le altre, 22 gennaio 2010, nn. 287 e 279; 14 ottobre 2009, nn. 5547 e 5545), va in particolare censurato l'operato del Comune resistente nella misura in cui esso ha ritenuto, sia pure implicitamente, che le acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio siano assimilabili agli scarichi industriali. Al riguardo la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 6 agosto 2008, n. 1350, ha adottato il disciplinare afferente gli scarichi di categorie produttive assimilabili che, per singole categorie produttive, vengono cosi di seguito assimilati: "(…) Acque di dilavamento piazzali adibiti a parcheggio. Industriali"; tuttavia la predetta deliberazione è stata annullata con sentenza (17 novembre 2008, n.19675), che allo stato non risulta appellata, della Prima Sezione del Tar Campania.

Giova chiarire che la definizione di acque reflue industriali si caratterizza, ai sensi dell'articolo 74, lettera h) del Dlgs n. 152 del 2006, per la sua connotazione negativa, essendo così definito qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; il criterio generale adottato dal Legislatore per individuare le acque industriali è, dunque, quello afferente alla qualità del refluo, tant'è che, in applicazione del citato criterio sostanziale, sono individuate dall'articolo 101, comma 7, del Dlgs alcune tipologie di acque assimilate quelle domestiche ai fini della disciplina degli scarichi.

Tra tali tipologie di acque, alla lettera e), sono indicate le acque "aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale". Costituiscono inoltre "acque reflue industriali", ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera h) del Dlgs n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 4 del 2008, "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Lo stesso articolo 124 del Dlgs cit., come invocato dalla difesa del Comune, contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all'autorizzazione allo scarico al fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del Dlgs n. 152/2006

3.1 Va in verità osservato che, nel caso di specie, il Comune non ha richiamato, quale atto presupposto della propria ordinanza oggetto di impugnazione, la citata Deliberazione della Giunta della Regione Campania 6 agosto 2008, n. 1350; è però indubbio che l'adozione di tale ultima deliberazione, con l'equiparazione delle acque di dilavamento dei piazzali adibiti a parcheggio a scarichi industriali, induce l'interprete a riconoscere natura innovativa, e non meramente ricognitiva, delle qualificazioni in essa contenute. L'intervenuto annullamento giurisdizionale della deliberazione della Giunta della Regione Campania riporta, poi, la situazione al momento precedente la sua adozione, ossia all'impossibilità di equiparare le acque di dilavamento dei parcheggi a scarichi industriali.

A tale conclusione il giudice adito non può non pervenire perché l'Amministrazione non fa alcun cenno alla precedente autorizzazione in materia ed annualmente prorogata, cosicché deve ritenersi che, in quella zona, l'attività di parcheggio sia astrattamente esercitabile e che la cessazione dell'attività sia stata disposta sulla base di un presupposto giuridico che dovrà essere ripristinato con una nuova deliberazione della Regione Campania.

3.2 Il provvedimento impugnato va annullato in quanto si fonda sull'affermazione che il parcheggio per auto viene definita un'attività il cui scarico è considerato industriale; tale affermazione non si fonda su alcun dato normativo esplicitamente richiamato e tale circostanza, da sola, è sufficiente per l'annullamento dell'atto in quanto non consente alla parte di esplicare appieno il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che non viene fornita alcun altra ricostruzione della natura di scarico industriale delle acque di dilavamento dei parcheggi.

4. Per questi motivi, con assorbimento delle ulteriori ragioni di doglianza, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 16 marzo 2011

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598