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Dm Sviluppo economico 16 novembre 2010

Variazioni dei Progetti di innovazione industriale per la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica - Semplificazione delle procedure

Parole chiave Parole chiave: Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Trasporti | Efficienza energetica | Industria | Bandi | Procedure semplificate | Mobilità / traffico

Abrogato da:

Dm sviluppo economico 15 maggio 2012 (13/07/2012)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 13/07/2012

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 16 novembre 2010

(Gu 8 marzo 2011 n. 55)

Semplificazione delle procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di innovazione industriale relativi ai bandi "Efficienza energetica", "Mobilità Sostenibile" e "Nuove tecnologie per il "Made in Italy"

Il Ministro dello Sviluppo economico

Visto l'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 — Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato articolo 1, comma 845 della legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'articolo 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale "Efficienza energetica";

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale "Mobilità Sostenibile";

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale "Nuove tecnologie per il Made in Italy";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'"Efficienza energetica", e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la "Mobilità sostenibile", e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale "Nuove tecnologie per il Made in Italy", e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Considerato che i predetti progetti di innovazione industriale possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con risorse del PON Ricerca e Competitività e che, pertanto, i programmi di investimento che utilizzano tali risorse devono avere durata compatibile con il loro utilizzo;

Ritenuto opportuno dettare criteri in merito alla valutazione di eventuali variazioni che intervengano nel corso della realizzazione dei programmi agevolati nell'ambito dei predetti bandi, nell'ottica di semplificazione delle procedure di gestione dei programmi medesimi;

Decreta:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione e approvazione delle eventuali variazioni riguardanti i programmi agevolati a valere sui bandi "Efficienza energetica", "Mobilità Sostenibile" e "Nuove tecnologie per il Made in Italy" citati in premessa.

Articolo 2

Presentazione e valutazione delle variazioni riguardanti i programmi agevolati

1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati di cui all'articolo 1 sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa.

2. Le variazioni che comportino modifiche nella composizione del partenariato ovvero nel conseguimento degli obiettivi parziali o finali del programma, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilità, sono sottoposte alla valutazione dei comitati di esperti di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, ad eccezione dei casi rientranti nella procedura semplificata di cui all'articolo 3.

3. Le modifiche nella composizione del partenariato che comportino l'ingresso di un nuovo soggetto, fatto salvo il caso previsto all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono consentite esclusivamente per la sostituzione di un soggetto sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, sulla base di adeguata motivazione in ordine alla necessità di ingresso del nuovo soggetto.

4. L'erogazione per stato di avanzamento è disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attività previste nei singoli pacchi di lavoro, purché dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi intermedi o finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovrà pertanto indicare le attività svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate.

Articolo 3

Procedure semplificate di approvazione delle variazioni

1. Nei casi di seguito indicati, le variazioni sono valutate ed approvate dal Ministero, senza il ricorso all'esame dei comitati di esperti di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base di specifiche relazioni del soggetto primo proponente ovvero referente, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilità in occasione degli accertamenti relativi ai singoli stati di avanzamento:

a) variazioni, da qualsiasi causa determinate, che comportino modifiche dei costi nel limite del 20% dei costi complessivi del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare la permanenza degli obiettivi parziali e finali del programma, nonché degli impegni assunti con il decreto di concessione, se già emanato; b) variazioni determinate dal venire meno di uno o più soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, nel limite del 20% del costo complessivo del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria; c) modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, che non eccedano comunque il limite del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà attestare, anche in questo caso, quanto previsto alla lettera b); d) ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, limitatamente al caso in cui la sostituzione riguardi non più del 20% dei soggetti componenti il partenariato e non più del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà fornire adeguata motivazione in merito alla necessità di ingresso del nuovo soggetto, oltre ad attestare il possesso da parte del medesimo delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilità finanziaria; e) modifica dei tempi di realizzazione dei pacchi di lavoro, senza variazione dei costi ad essi connessi, che dia luogo ad una diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni; la relazione del primo proponente ovvero referente dovrà evidenziare la nuova articolazione temporale degli obiettivi intermedi che saranno correlati alla nuova composizione degli stati di avanzamento.

2. I limiti percentuali di cui al comma precedente sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le variazioni presentate fino al completamento del programma.

3. Le variazioni concernenti i dati anagrafici dei soggetti componenti il partenariato, le sedi di svolgimento del programma, sono valutate dal Ministero, senza il ricorso ai comitati di cui all'articolo 2, comma 2, in sede di esame degli stati di avanzamento del programma, sulla base della relativa documentazione e del rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione.

Articolo 4

Proroga della durata dei programmi

1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi parziali e finali del programma, nonché degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga previsto dall'articolo 3 dei bandi citati all'articolo 1 può essere incrementato di ulteriori 12 mesi.

2. La concessione delle suddette proroghe è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.

3. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del Pon Ricerca e Competitività, i programmi agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 31 dicembre 2015.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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