Sentenza Tar Lombardia 18 febbraio 2011, n. 316
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Accumulo di beni destinati alla rottamazione - Necessità di specifica autorizzazione - Ordinanza comunale di smaltimento - Legittima
Tar Lombardia
Sentenza 18 febbraio 2011, n. 316
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2010, proposto da:
(omissis), quale legale Rappresentante della Ditta (omissis) Sas, rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n. 5839/10 reg. ord. n. 49/10 del 19 maggio 2010, recante rimozione, recupero e smaltimento di rifiuti e realizzazione di piazzola pavimentata.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
L'odierno ricorrente impugna il provvedimento del 19 maggio 2010 con cui gli è stata ordinata la rimozione dei rifiuti presenti nell'area di pertinenza all'attività produttiva che egli svolge, la pavimentazione del piazzale e la canalizzazione delle acque che scorrono in esso per evitare infiltrazioni nel suolo, la campionatura del suolo per verificare se lo stesso sia inquinato dalle carcasse di rifiuti che vi erano stati abbandonati fino a quel momento.
L'ordinanza comunale era stata preceduta da un sopralluogo del 13 dicembre 2008, in cui era stato accertato l'utilizzo dell'area da parte del ricorrente come deposito di macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, di materiale ferroso di vario tipo, di cisterne di gasolio vuote, botti spargiliquame arrugginite, pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili.
Il ricorrente ha sostenuto utilizzare l'area per l'esercizio di attività di commercio di macchine agricole usate e dei pezzi di ricambio delle stesse.
A seguito del sopralluogo era stata svolta anche un'attività istruttoria confluita anche in una conferenza di servizi del 30 dicembre 2009 in cui era stato deciso che l'aver impiantato in area agricola una attività, che il ricorrente definisce commercio di rottami di macchine agricole, e che è simile a quella di uno sfasciacarrozze, non era urbanisticamente ammissibile.
Il seguito del procedimento amministrativo che mirava a regolarizzare la situazione non aveva portato ad un vero e proprio ordine espresso di cessazione dell'attività, ma all'emanazione dell'ordinanza in questione con cui – oltre a ricordare che l'attività in questione non era urbanisticamente compatibile con l'area in esame — si imponeva al ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l'ulteriore rilascio nel suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la presenza di inquinanti.
Contro questa ordinanza insorge il ricorrente. I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la pavimentazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta delle acque, in quanto essa sarebbe fondata sull'articolo 3.10.3. del regolamento di igiene che prevede però che il terreno debba essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, se si prevedano depositi di materiale e purché il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame non vi sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a carattere episodico, di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero contaminazioni (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.1);
2. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la creazione di pozzetti di raccolta delle acque, in quanto l'attività svolta dal ricorrente non rientra tra quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo di cautela e perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non potrebbero comunque costituire acque reflue industriali ex articolo 2 Dlgs 152/1999 (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.1.2.);
3. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell'area perché le macchine agricole arrugginite ed abbandonate trovate nell'area non costituirebbero rifiuti in quanto pertengono all'attività che svolge il ricorrente (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.2);
4. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma che la destinazione urbanistica dell'area E2 non consentirebbe lo svolgimento di attività quale quella svolta dal ricorrente, in quanto — a giudizio del ricorrente — in area agricola sarebbe comunque consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella agricola come quella di intermediazione nel commercio di pezzi di ricambio svolta dal ricorrente (la difesa del ricorrente riconosce che non c'è alcun punto del dispositivo che ordini qualcosa al riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo per l'ipotesi in cui sia costretta a proporre motivi aggiunti) (anche questo motivo in ricorso viene rubricato come motivo 2.2).
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.
Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato (cui il ricorrente attribuiva la numerazione di 2.3).
Con ordinanza del 30 settembre 2010, n. 686 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, nella sola parte relativa all'ordine di pavimentazione del piazzale, respingendo per il resto.
Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011, all'esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Diritto
I. Il ricorso è infondato.
II. Precisiamo preliminarmente che il provvedimento impugnato ha un triplice contenuto precettivo in quanto ordina al ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l'ulteriore rilascio nel suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la presenza di inquinanti.
Il ricorrente spiega motivi contro la rimozione dei rifiuti (terzo motivo) e contro la pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta acque (primo e secondo motivo; è la statuizione che il Tribunale ha prudenzialmente sospeso in fase cautelare).
Il quarto motivo di ricorso è invece dedicato a contestare il passaggio motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui la destinazione urbanistica dell'area E2 non consentirebbe lo svolgimento di attività di commercio di rottami (in quanto — a suo giudizio — in area agricola sarebbe comunque consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella agricola come quella di intermediazione nel commercio di pezzi di ricambio svolta dal ricorrente).
In realtà, però la difesa del ricorrente riconosce che non c'è alcun punto del dispositivo che ordini qualcosa al riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo per l'ipotesi in cui sia costretta a proporre motivi aggiunti).
Un motivo redatto in questi termini è inammissibile per difetto di lesività (oltre che per difetto, a monte, di una attuale volontà di ricorrere, essendovi solo il preannuncio di futuri possibili motivi aggiunti); nel dispositivo del provvedimento impugnato, infatti, in punto di destinazione urbanistica il Comune si limita a scrivere soltanto che "ricorda" che l'attività non è urbanisticamente compatibile, ma non prende provvedimenti al riguardo.
Ne consegue che il quarto motivo è inammissibile, e nel decidere il ricorso si tratterà del merito degli altri tre.
III. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la pavimentazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta delle acque, in quanto esso troverebbe la propria fonte nell'articolo 3.10.3. del regolamento di igiene, che prevede però che il terreno debba essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, solo se si prevedano depositi di materiale e purché il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame – a giudizio del ricorrente — non vi sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a carattere episodico, di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero contaminazioni.
Questo motivo è infondato già in fatto.
Il provvedimento impugnato è stato infatti preceduto da altri provvedimenti destinati alla situazione dell'area agricola del ricorrente (area agricola in cui il ricorrente ha impiantato una attività di commercio di pezzi di macchine agricole dismesse ed ha accumulato sul posto le macchine agricole da cui i pezzi vengono smontati). In particolare, dai documenti depositati emerge che all'area in esame sono state dedicate:
— il 10 dicembre 2008 la polizia locale effettuava sopralluogo il cui verbale datato 13 dicembre 2008 (non presente agli atti, ma citato nei passaggi dei provvedimenti successivi) constata quanto segue: "su tutta l'area perimetrale al capannone si è accertata la presenza di numerose macchine agricole, parecchie delle quali sembrano inutilizzate in quanto arrugginite e prive di parti meccaniche essenziali per l'eventuale funzionamento" "in mezzo alle macchine risultano depositate numerose cisterne vuote che una volta contenevano gasolio, alcune botti spargi liquame, pneumatici inutilizzati e/o bucati di trattori, ferraglie di vario tipo e dimensioni" "nel capannone è stata rilevata la presenza di ferraglia arrugginita" (l'elenco è stato tratto dal doc. 1),
— successivamente veniva emessa l'ordinanza del 5 marzo 2009 in cui si disponeva lo smaltimento dei rifiuti trovati nell'area (che all'epoca erano macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, materiale ferroso di vario tipo, cisterne di gasolio vuote, botti spargiliquame arrugginite, pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili) (doc. 2),
— seguiva un ulteriore sopralluogo del 16 novembre 2009 di cui non vi è verbale in atti, ma che era utilizzato dalla successiva conferenza di servizi,
— nella successiva conferenza di servizi del 9 dicembre 2009, in punto di rifiuti presenti nell'area si precisa che "la situazione riscontrate nel corso del sopralluogo, come si evince dal rapporto fotografico allegato costituente parte integrante del presente verbale, è sostanzialmente simile a quella accertata nell'ultimo decennio, come desunto dalla documentazione agli atti dei vari enti coinvolti. Nello specifico la ditta utilizza l'area scoperta di proprietà, perimetrale agli edifici esistenti (adibiti a deposito attrezzi annesso all'attività di contoterzista, ad impianto di essiccazione cereali e fioccatura) in minima parte pavimentata per il deposito di mezzi ed attrezzature agricoli e parte di essi. Tale deposito si presenta con notevoli ristagni di acqua, a causa delle recenti piogge, con vegetazione spontanea che in alcuni tratti ricopre le attrezzature sopramenzionate; si può desumere quindi che le stesse non vengano utilizzate da parecchio tempo. E' stato riscontrato, inoltre, che parecchie attrezzature risultano mancanti di elementi indispensabili per il proprio funzionamento" "nella stessa area perimetrale sono presenti altri attrezzi agricoli in disuso, due cabine di automezzo furgone, un'autovettura Renault ancora targata ed apparentemente non in grado di circolare, trattori senza ruote, e altri rimorchi agricoli e simili sempre privi di parti essenziali per il loro funzionamento".
Nel seguito del verbale della conferenza si dà atto che l'attività di commercio di pezzi di macchine agricole dismesse non è urbanisticamente conforme, mentre è ammissibile l'attività di commercio all'ingrosso di granaglie e cereali pure svolta dal ricorrente, e si prevede che per l'attività di deposito sull'area esterna di macchine (o parti di esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta delle acque.
Nella stessa conferenza di servizi si aggiunge che il locale che dovrebbe essere un deposito attrezzi agricoli è in realtà una officina meccanica, e che sono presenti in loco ancora trattori senza ruote, un'autovettura non in grado di circolare, due cabine di furgone, rimorchi agricoli privi di parti essenziali per il funzionamento (sempre nella stessa occasione si stabilisce che la ditta dovrà effettuare campionature del suolo per verificare se lo stesso sia inquinato),
— segue ancora la nota Arpa del 16 dicembre 2009 con cui "viste le carcasse di macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno a cielo aperto e senza impermeabilizzazione alcuna" si chiede che la ditta, dopo aver provveduto alla rimozione dei rifiuti e la impermeabilizzazione del piazzale (cui però la ditta non vuole procedere), effettui campionamenti del suolo.
In questo contesto — caratterizzato da numerosi provvedimenti dedicati alla situazione dell'area, da una conoscenza approfondita della stessa da parte dell'autorità amministrativa, da un monitoraggio che dura addirittura da dieci anni (cfr. verbale conferenza di servizi: "la situazione riscontrate nel corso del sopralluogo…. è sostanzialmente simile a quella accertata nell'ultimo decennio") — non si comprende come possa ardire il ricorrente di sostenere che non vi sarebbero depositi sistematici di macchine agricole o rottami delle stesse, ma soltanto depositi temporanei ed a carattere episodico (cfr. verbale conferenza di servizi: "tale deposito si presenta con notevoli ristagni di acqua, a causa delle recenti piogge, con vegetazione spontanea che in alcuni tratti ricopre le attrezzature sopramenzionate; si può desumere quindi che le stesse non vengano utilizzate da parecchio tempo").
Né può essere apprezzata la sua deduzione circa la mancanza di inquinamenti del suolo, posto che la previsione regolamentare non chiede che vi sia un inquinamento in atto, ma soltanto che vi possa essere il pericolo di contaminazioni, e la contaminazione o il pericolo della stessa risulta almeno dal parametro del rame nel campione S1 dell'Arpa (doc. 10).
In ogni caso dai documenti depositati risulta che nell'area si è svolta negli anni 2004 – 2005 una procedura di bonifica da cui risulta che quantomeno l'area ha avuto necessità di interventi di bonifica.
Le deduzioni che ha proposto il ricorrente nel primo motivo di ricorso sono pertanto completamente infondate già in fatto.
IV. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la creazione di pozzetti di raccolta delle acque, anche in quanto l'attività svolta dal ricorrente non rientra tra quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo di cautela e perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non potrebbero comunque costituire acque reflue industriali ex articolo 2 Dlgs 152/99.
Il ricorrente sembra non comprendere i motivi per cui gli è stato imposto l'obbligo di impermeabilizzazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta acque.
La prescrizione parte dalla conferenza di servizi del 9 dicembre 2009 in cui si afferma che per l'attività di deposito sull'area esterna di macchine (o parti di esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta delle acque.
Pochi giorni dopo la nota Arpa del 16 dicembre 2009 riprende l'argomento aggiungendo che "viste le carcasse di macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno a cielo aperto e senza impermeabilizzazione alcuna" si chiede che la ditta, dopo aver provveduto alla rimozione dei rifiuti e la impermeabilizzazione del piazzale, effettui campionamenti del suolo.
Il problema della pavimentazione del piazzale (con connessi pozzetti di raccolta acque), in definitiva, nasce dalle sostanze che percolano dalle carcasse arrugginite di macchine agricole, dalle cisterne di olio esausto, dalle botti spargiliquami e da tutti gli altri macchinari abbandonati nell'area in esame, e si infiltrano nel terreno.
In questo contesto la prescrizione di impermeabilizzare il piazzale serve ad evitare infiltrazioni nel suolo, e la prescrizione aggiuntiva di predisporre pozzetti per la raccolta delle acque serve ad evitare che i materiali inquinanti vengano trascinati nel suolo dalle acque di dilavamento del piazzale.
La prescrizione è del tutto conforme agli obblighi che sono individuati a carico di chi gestisce una attività di questo tipo (cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 9848/2009, secondo cui "nella specie, è stato accertato in punto di fatto, oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all'area nella quale era stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano tecnico, della stessa, trattandosi di un'area sterrata che non assicurava un'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le condizioni prescritte dalle disposizioni contenute nel Dlgs n. 152/06 perché potesse ravvisarsi l'ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione"; non si ritiene invece pertinente al caso di specie la pronuncia CdS, VI, 7618/09 citata dalla ricorrente, che attiene però ad un caso in cui la ditta aveva un impianto che separava i fanghi di lavorazione dalle acque meteoriche, che qui manca del tutto).
Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato.
V. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell'area perché le macchine agricole arrugginite ed abbandonate trovate nell'area non costituirebbero rifiuti in quanto pertengono all'attività che svolge il ricorrente.
La difesa del ricorrente insiste in particolare sulla nozione comunitaria di rifiuto ed evidenzia che il ricorrente non ha intenzione di disfarsi delle carcasse arrugginite che sono state trovate sull'area di proprietà, in quanto riutilizzati pezzi per l'attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole.
Il ricorrente travisa la nozione comunitaria di rifiuto nel sostenere che non costituiscano rifiuti le macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio vuote, le botti spargiliquame arrugginite, i pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili che accumula nell'area di proprietà.
Come evidenziato da Cass. pen., sez. III, 9848/2009 è necessaria una autorizzazione per svolgere una attività di "accumulo di "beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (Cer) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione.". Inoltre l'articolo 183, comma primo lettera m) n. 4), del Dlgs n. 152/06, che riproduce il disposto di cui all'articolo 6, comma primo lettera m) n. 4) del Dlgs n. 152/97, dispone che "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi...".
Si tratta pertanto di rifiuti, il cui trattamento deve essere autorizzato secondo le regole della normativa sui rifiuti, che il ricorrente non si è preoccupato di seguire. Il provvedimento del Comune che ne impone lo smaltimento è, pertanto, correttamente imposto.
VI. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 18 febbraio 2011