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Parere Agenzia delle entrate 23 dicembre 2010, prot. n. 954-177983/2010

Iva al 10% per la cessione di cippato di legno vergine a scaglie

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Biomasse / Biocombustibili | Tasse / Tariffe / Contributi | Energie rinnovabili | Biomasse / Biocombustibili | Legno | Tasse / Tariffe / Contributi

Agenzia delle entrate

Parere Agenzia delle entrate 23 dicembre 2010, prot. n. 954-177983/2010

Oggetto: Consulenza giuridica n. 954-69/2010 - Associazione/Ordine: Aiel Associazione italiana energie agroforestali - Codice fiscale: 97227960586 - Istanza presentata il 2 novembre 2010

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 16 del Dpr n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Associazione italiana energie forestali (di seguito, in breve, Aiel) chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle cessioni di "cippato di legno vergine a scaglie" non destinato a scopi industriali (Le. fabbricazione di pasta cellulosa e/o confezione di pannelli, tavole di legno truciolato, compensato, ecc.) bensì "utilizzato per la combustione come legna da ardere".

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

A parere della Associazione istante le cessioni del prodotto in oggetto scontano l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 98) della Tabella A, parte III, del Dpr n. 633 del 1972.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

Come precisato dall'amministrazione finanziaria con la circolare n, 32/E del 14 giugno 2010, devono ritenersi inammissibili le istanze di interpello — di cui all'articolo 11 della legge n. 212/2000 — aventi ad oggetto l'individuazione dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali istanze, infatti, prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni dì incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici che esulano dalle competenze della scrivente, rientrando piuttosto tra quelle dell'Agenzia delle dogane.

Si tratta di accertamenti tesi ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei menzionati prodotti.

Peraltro con il richiamato documento di prassi è stata fatta salva la possibilità per i contribuenti di presentare le predette istanze già corredate del relativo parere tecnico reso dall'Agenzia delle dogane consentendo in questo modo alla scrivente di rispondere ad interpelli a tutti gli effetti ammissibili.

Ad analogo giudizio si deve giungere con riguardo alla trattazione delle istanze di consulenza giuridica aventi ad oggetto la medesima definizione dell'aliquota Iva in concreto applicabile.

Ciò premesso, nel caso di specie, il quesito verte sulla individuazione del corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle cessioni di "cippato di legno vergine a scaglie non trattato chimicamente".

In conformità alle indicazioni fornite dalla circolare n. 32/E del 2010, la Aiel ha preventivamente interpellato l'Agenzia delle dogane che ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del suddetto prodotto; il relativo parere tecnico è stato allegato all'istanza di consulenza giuridica ricevuta dalla scrivente. Con nota n. U2878/RU del 19 luglio 2010, la predetta Agenzia ha precisato che "trattasi, nella fattispecie, di un articolo denominato (cippato di legno a scaglie), non trattato chimicamente derivante dalla sminuzzatura e spezzettatura, mediante apposite macchine cippatrici, da destinare esclusivamente alla combustione per la produzione di calore. Si sottolinea al riguardo che prende il nome di cippato il materiale legnoso che si presenta sotto forma di elementi di piccole dimensioni di vano tipo, detti particelle (in inglese "cips"). Tali particelle sono ottenute, sulla base del processo di lavorazione indicato nella richiesta di parere, tramite una azione di taglio meccanica, denominata sminuzzarura o coppatura, oppure tramite un processo di triturazione o frantumazione del legno, che si basa principalmente sulla percussione o sfibratura". È stato altresì chiarito che "il legname così ridotto in scaglie viene impiegato esclusivamente per usi energetici in quanto la sua maneggevolezza permette un'alimentazione automatica delle caldaie. Inoltre nelle operazioni boschive la cippatura consente il vantaggio di recuperare gli scarti che altrimenti verrebbero lasciati nel bosco e l'aumento della produttività conseguente all'eliminazione di alcune fasi di allestimento del legname. Infatti la cippatura, agevola, tra le altre cose, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del legname di cui è costituito. Il cippato si presenta sotto forma delle seguenti tipologie:

— verde, quando sono presenti anche le foglie (è il caso della sminuzzatura della pianta intera o delle ramaglie);

— marrone, se vengono cippati rami, tronchetti con corteccia, che presenta un colore più scuro del precedente e, a parità di altre condizioni, una massa volumica leggermente superiore poiché la corteccia si frantuma in particelle di dimensioni più piccole. Questo è il tipo di cippato più comune;

— bianco, se il materiale da cippare è stato preventivamente scortecciato.

Si sottolinea inoltre che nel caso di specie si tratta di legname di diverse qualità (non solo di conlfere) che non ha subìto trattamenti chimici o ulteriori lavorazioni e che è destinato esclusivamente alla combustione, alla fornitura e distribuzione di calore ai consumatori attraverso reti di teleriscaldamento.

Tutto ciò premesso sulla base delle dichiarazioni delle organizzazioni istanti riguardanti il procedimento di sminuzzatura del legname, la provenienza e la destinazione dello stesso, la scrivente Direzione ritiene che il prodotto possa essere considerato quale — legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili — da classificare al codice NC 4401 1000".

In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, che, al punto 98), richiamando la voce 44.01, menziona espressamente "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura".

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