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Nota Gestore dei servizi energetici 15 ottobre 2010

Impianti fotovoltaici - Procedura per la comunicazione di fine lavori al Gse per beneficiare delle tariffe del Conto energia 2010

Attenzione: rispetto a quanto indicato nella presente nota indirizzata al Ministero dello sviluppo, il Gestore dei servizi energetici ha comunicato sul suo sito Internet che la procedura informatica per comunicare la fine lavori ha inizio dal 1° dicembre 2010 fino al 31 dicembre 2010, e non dal 15 novembre 2010.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Autorizzazioni | Conto energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Impianti | Fotovoltaico

Gestore dei servizi energetici (Gse)

Nota 15 ottobre 2010

Procedura operativa del Gse per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici in applicazione della legge 129 del 13 agosto 2010 - Informativa

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento energia

Direzione generale per l'energia nucleare

le energie rinnovabili

e l'efficienza energetica

Via Molise 2

00187 Roma

 

La legge ha stabilito che le tariffe incentivanti previste per l'anno 2010 dal Dm 19 febbraio 2007 siano riconosciute a tutti i soggetti che abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete ed al Gse, entro la medesima data, la fine lavori nonche entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.

Il gestore di rete, il Gse e le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione, inoltre, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica e il riscontro di quanta dichiarato.

Per la gestione di tali comunicazioni ed al fine di assicurare la correttezza e regolarita del processo operativo, e stata messa a punta la specifica procedura allegata.

Coerentemente al testo finale dell'articolo 1-septies della legge 129/2010, non è stato incluso alcun adempimento relativo alle attività legate alla connessione degli impianti alia rete, salvo l'evidenza documentale che sia stata fatta la richiesta di connessione al gestore di rete.

Inoltre l'invio delle comunicazioni di fine lavori al Gse avverrà escusivamente per via telematica attraverso il portale web, attualmente dedicato al Conto energia.

Tale soluzione consentirà di perseguire i seguenti obiettivi:

— avere un quadro numerico preciso degli impianti che richiedono i benefici della legge 129/2010 già a fine 2010, in maniera da pianificare un'efficace campagna di sopralluoghi in sito;

— assegnare in maniera univoca agli impianti un numero identificativo, che ne faciliterà la gestione anche nella fase successiva di entrata in esercizio;

— non appesantire per il soggetto responsabile la fase istruttoria di riconoscimento della tariffa incentivante, in quanto questi comunque deve interagire con il portale Gse per inserire i dati e la documentazione necessaria prima di inviare la richiesta di ammissione al Conto energia.

Si rimane in attesa di eventuali osservazioni.

Allegato

Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al Gse di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)

1. Applicazione della legge n. 129 del 13 agosto 2010

L'articolo 1-septies della legge 13 agosto 2010, n. 129 recita:

"1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalita per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici — Gse Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il Gse Spa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione".

Al fine di applicare le disposizioni della suddetta legge il Gse ha definito la presente procedura operativa contenente le modalità per la presentazione della documentazione di fine lavori.

Si rappresenta, inoltre, che, in conformità a quanto disposto al comma 1 articolo 5 "procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti" del Dm 19 febbraio 2007, il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti deve, prima della realizzazione dell'impianto, avere richiesto la connessione alIa rete al gestore della stessa rete.

 

2. Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico

 

2.1. Fine lavori dal punto di vista strutturale

Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sara richiesta al Gse la pertinente tariffa.

L'impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento dell'eventuale grado d'integrazione architettonica (parziale o totale) previsto dal Dm 19 febbraio 2007, cosi come indicato nella "Guida per l'integrazione architettonica — Ed. aprile 2009" e successive precisazioni "Chiarimenti in merito all'integrazione architettonica"; entrambi i documenti sono disponibili suI sito Web del Gse (www.gse.it)

Modifiche alle caratteristiche architettoniche dell'impianto eseguite dopo la data di fine lavori non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione della pertinente tariffa e potranno comportare la decadenza della tariffa.

 

2.2 Fine lavori dal punto di vista elettrico

Ai fini della verifica dei requisiti necessari per accedere ai benefici della legge 129/2010 si adottano nella presente procedura le definizioni di impianto di produzione e di impianto per la connessione coerenti con quelle del nuovo Testo integrato delle connessioni attive (Tica) — delibera Aeeg ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A — recante "Modifiche e integrazioni alia deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione":

— impianto di produzione e l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fomita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:

— delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica;

— dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori elevatori, cavi di collegamento, ecc.

In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione.

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione.

Inoltre è possibile distinguere l'impianto per la connessione, come:

- impianto di rete per la connessione e la porzione d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

impianto di utenza per la connessione e la porzione d'impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

— una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;

— una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei convertitori o trasforrnatori di adattamento/isolamento per il collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione.

Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione.

Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del richiedente.

La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete per la connessione, anche nel caso in cui il richiedente abbia scelto di effettuare in proprio tali lavori.

 

3. Procedura per la richiesta di verifica delle condizioni previste dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010

I soggetti responsabili, che intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010, devono collegarsi all'applicazione Web per il fotovoltaico sui portale messo a disposizione dal Gse (www.gse.it).

Attraverso l'attuale sistema infonnativo, che gestisce gli impianti incentivati ai sensi del Dm 19 febbraio 2007, sara fomita la possibilita al soggetto responsabi1e di accedere alla nuova procedura per la "Comunicazione fine lavori impianto", inserendo i dati e i documenti relativi all'impianto fotovoltaico.

Tutta la documentazione relativa a tale comunicazione deve essere inviata al Gse esclusivamente per via telematica; a inserimento ultimato, al soggetto responsabile viene rilasciata una ricevuta elettronica dell'avvenuta ricezione della documentazione da parte del Gse.

L'accesso a questa nuova procedura sarà consentito nell'intervallo temporale compreso tra il 15 novembre 2010 ed il 31 dicembre 2010.

 

3.1 Inserimento richiesta di incentivi al Gse — 1a Fase

Durante la fase di inserimento dati per la "Comunicazione fine lavori impianto" il soggetto responsabile ha la possibilità di caricare infonnazioni relative all'impianto ivi inclusi:

— elenco dei moduli

— elenco dei convertitori

— fotografie dell'impianto (le foto devono fomire una visione completa dell'impianto e dei suoi principali componenti, moduli, inverter e trasfonnatori)

— dati tecnici dell' impianto

— codice Pod (non vincolante)

— codice Censimp (non vincolante)

Il sistema generera m automatico un numero identificativo d'impianto e la scheda tecnica d'impianto.

Il soggetto responsabile dovrà, anche, inviare al Gse:

— la richiesta di accesso ai benefici previsti dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 (formato disponibile sui sito Gse);

— la scheda tecnica dell'impianto stampata dal portale;

— la copia della richiesta di connessione elettrica al gestore di rete territorialmente competente;

— il progetto definitivo dell'impianto (ivi inclusi planimetria, elaborati grafici e schema elettrico);

— l'asseverazione, redatta e sottoscritta in originale da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori;

— la copia dei titoli autorizzativi richiesti e ottenuti per la costruzione dell'impianto;

— la dichiarazione di essere proprietario dell'impianto o autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'impianto;

— la copia di un documento d'identita in corso di validità del soggetto responsabile.

Come già anticipato, tutti i documenti di cui sopra dovranno essere convertiti in file .pdf e l'invio dovra essere effettuato esclusivamente per via telematica entro la data del 31 dicembre 2010.

Al soggetto responsabile sarà rilasciata una ricevuta elettronica dell'avvenuta ricezione della documentazione da parte del Gse.

 

3.2 Completamento richiesta di incentivi al Gse — 2a Fase

A valle dell'entrata in esercizio (ultimati i lavori di connessione, di posa dei gruppi di misura e tutti gli obblighi correlati), il soggetto responsabile potrà caricare la data di entrata in esercizio sulla scheda tecnica d'impianto, accedendo all'applicazione web attraverso la sezione "Stato impianti".

A questo punto il soggetto responsabile potra inviare, nel rispetto della tempistica dei 60 giorni dalla data di entrata in esercizio, la richiesta d'incentivo secondo le regole del Dm 19 febbraio 2007, allegando gli ulteriori documenti mancanti:

— richiesta di incentivo (allegato A1 stampato da portale);

— dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta (allegato A4 stampato da portale);

— certificato di collaudo dell'impianto;

— copia della comunicazione con la quale il gestore di rete locale ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alIa rete (codice Pod, definito all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06);

— copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all'Utf (per impianti superiori a 20 kWp); oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Utf sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).

— copla del verbale di attivazione del contatore di mlsura dell'energia prodotta e di connessione alIa rete (per impianti inferiori a 20 kWp);

— copia dei verbali di attivazione dei gruppi di misura;

— codice Censimp (qualora non precedentemente comunicato).

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere convertiti in file .pdf e l'invio dovra essere effettuato esclusivamente per via telematica.

Al soggetto responsabile sara rilasciata una ricevuta elettronica dell'avvenuta ricezione della documentazione da parte del Gse.

Solo a valle della valutazione della richiesta di incentivo il Gse provvedera a inviare al soggetto responsabile una comunicazione con l'esito della richiesta.

Nel caso in cui l'impianto non entri in esercizio entro il 30 giugno 2011 il soggetto responsabile dovrà inviare al Gse una nuova richiesta di incentivazione ai sensi del Dm 6 agosto 2010.

 

4. Sopralluoghi di verifica sugli impianti

Il Gse avvierà da subito una campagna di sopralluoghi in sito per verificare la correttezza e congruità delle informazioni fomite.

Il soggetto responsabile etenuto a rendere possibile il sopralluogo per la data comunicata dal Gse, pena una possibile negativa della verifica e conseguente decadenza del diritto alla tariffa incentivante ed eventuali premi.

 

5. Sanzioni a fronte di false dichiarazioni

Come previsto dal Dm 19 febbraio 2007 (articolo 11) e Dm 6 agosto 2010 (articolo 16), fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le informazioni fomite comportano la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti ed eventuali premi.

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