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Agenzia delle entrate

Risoluzione 11 ottobre 2010, n. 104/E

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Iva – Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico

Direzione centrale normativa

 

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1973, è stato esposto il seguente

 

Quesito

Il Comune di … – che fa parte dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale "X" (Aato) – riferisce che la gestione del servizio idrico integrato per il territorio del sub-ambito "Y" è stata affidata alla società Alfa Srl.

Con l'approvazione del piano tariffario relativo al servizio in argomento è stato stabilito il pagamento, da parte della suddetta società nei confronti dei Comuni partecipanti all'Aato e dei precedenti gestori del servizio, di somme a titolo di "ristoro" per gli investimenti da questi effettuati nel settore idrico nonché di rimborso delle "passività pregresse" per l'ammortamento dei mutui accesi per investimenti nel settore idrico.

Ciò premesso, l'ente istante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini Iva, delle somme da esso percepite a titolo di rimborso degli oneri connessi all'ammortamento delle "passività pregresse".

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Comune istante è del parere che le somme che la società che gestisce il servizio versa allo stesso a titolo di rimborso di "passività pregresse", intese come rate di ammortamento dei mutui accesi dal medesimo Comune, debbano essere da questo fatturate assoggettandole ad Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento, ricorrendo i presupposti applicativi del tributo.

A sostegno della propria tesi l'interpellante richiama la nozione di attività economica di cui all'articolo 9 della direttiva Ce 28 novembre 2006, n. 112, in forza della quale ritiene di acquisire la soggettività passiva agli effetti dell'Iva in tutta l'operazione complessivamente considerata.

Ad avviso dell'istante, inoltre, le "passività pregresse", considerate ai fini del calcolo della tariffa e quindi poste a carico degli utenti, si configurano quali corrispettivi erogati nell'ambito di un rapporto obbligatorio e non come mera movimentazione finanziaria.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

Ai fini della soluzione del quesito rappresentato occorre esaminare, in via preliminare, la disciplina in materia di servizio idrico integrato ed individuare, poi, le sue concrete modalità di attuazione.

Al riguardo, per quanto concerne la fattispecie in esame occorre innanzitutto fare riferimento all'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.

Inoltre, l'articolo 151 del Dlgs 152/2006 prevede che i rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito per l'affidamento del servizio stesso.

Il successivo articolo 153, comma 1, del citato decreto legislativo dispone che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione.

Il comma 2 dello stesso articolo 153 stabilisce che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto di eventuali contributi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi e che di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa.

In forza della convenzione stipulata tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale "X" ed il gestore del servizio idrico integrato Alfa Srl per l'affidamento del servizio di cui trattasi, i Comuni ed i loro consorzi e società concedono in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento, i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (articolo 16).

La medesima convenzione prevede che il gestore assume gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse relative al servizio idrico integrato assunte dagli Enti Locali entro il 31 dicembre 2006 (articolo 15).

L'articolo 3 del piano tariffario 2009-2038, allegato alla suddetta convenzione, sulla base dell'articolo 153, comma 2, del Dlgs152/2006 prevede il rimborso da parte del gestore delle rate di ammortamento ancora in essere accese dalle gestioni preesistenti al servizio idrico integrato.

Il medesimo articolo 3 stabilisce, tra l'altro, che le passività così individuate sono considerate ai fini del calcolo della tariffa e sono rimborsate alle gestioni preesistenti secondo il piano indicato nell'allegato 3 alla convenzione "Elenco delle passività pregresse". Tale allegato individua la componente di costo per passività pregresse annualmente imputabile al bilancio del gestore in quanto direttamente correlata alla corrispondente quota di ricavo da tariffa.

Da quanto sopra rappresentato emerge che il gestore del servizio idrico integrato, anche in forza della convenzione stipulata con l'Aato "X", è tenuto a versare al Comune istante l'importo corrispondente al debito residuo relativo ai mutui dallo stesso contratti per finanziare le opere destinate all'espletamento del servizio idrico.

In altri termini, dall'analisi delle disposizioni di legge e della citata convenzione emerge che il soggetto gestore è obbligato, tra l'altro, a subentrare al Comune nel pagamento delle c.d. "passività pregresse".

Tanto premesso, per stabilire il corretto trattamento Iva di tali somme occorre verificare la sussistenza dei presupposti necessari per collocare la fattispecie nel campo di applicazione dell'Iva.

Al riguardo, con riferimento al requisito oggettivo, l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, definisce, tra l'altro, come prestazioni di servizi, quelle prestazioni di servizi derivanti "in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

Nella fattispecie in esame, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi del citato articolo 3 del Dpr 633/1972.

Inoltre, in merito al profilo soggettivo, si osserva che l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini Iva ai sensi dell'articolo 4 del citato Dpr 633/1972 in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale.

In relazione alla sussistenza del presupposto soggettivo si richiama, altresì, la risoluzione n. 122/E del 6 maggio 2009, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio pubblico locale e delle infrastrutture destinate all'erogazione dello stesso, con la quale sono stati forniti chiarimenti, tra l'altro, relativamente alla soggettività passiva ai fini Iva del Comune affidante e, in particolare, con riferimento alla nozione di attività economica intesa come sfruttamento di un bene.

Le suesposte considerazioni, pertanto, evidenziano che il caso di specie rientra nel campo di applicazione dell'Iva.

Infine, per quanto riguarda, il corrispettivo dell'operazione occorre fare riferimento all'articolo 13 del Dpr 633/1972 che, in effetti, individua tutti gli elementi necessari a definire la base imponibile.

In proposito, infatti, assume rilievo la circostanza che il soggetto gestore – in virtù dell'articolo 15 della convenzione citata – assume "gli oneri connessi all'ammortamento delle passività pregresse" relative al servizio idrico.

Per le anzidette motivazioni, quindi, si concorda con la soluzione proposta dal Comune istante secondo cui le somme incassate a titolo di "passività pregresse" assumono la natura di corrispettivo ai fini Iva e, come tali, devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria del 20 per cento.

 

Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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