Disposizioni trasversali/Aua

Prassi

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Ministero per la pubblica amministrazione

Circolare 4 luglio 2010

(Gu 29 settembre 2010 n. 228)

Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

e

Il Ministro per la semplificazione normativa

 

L'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. In particolare, la disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 2, prevedano un termine diverso.

All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un'altra novità: i termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale, essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari situazioni, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti è stato fissato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge, vale a dire, entro il 4 luglio 2010.

Con l'approssimarsi della scadenza del predetto termine, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come,peraltro, richiesto da diverse amministrazioni interessate.

In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplina compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti provvedimenti.

Dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69/2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 69/2009, come previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.

Ciascuna amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge 69/2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti a rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzo del 12 gennaio 2010 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76).

Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque non priva le amministrazioni del potere regolamentare di cui all'articolo 2, commi 3, 4, e 5, della legge 241/1990 come modificato dalla legge 69/2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4 luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenuto opportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione dei nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.

Per l'adozione degli schemi regolamentari è sufficiente richiamare le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato conferma in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quello preesistente se non per ragioni connesse all'accorpamento dei procedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispetto alla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrerà spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.

Con riguardo, infine, alla responsabilità dirigenziale connessa all'inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, appare opportuno richiamare anche in questa sede — perché finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma — le seguenti considerazioni già espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio 2010: "(...) al fine di valutare la responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionato al privato. Non si dovrà attribuire rilievo determinante agli episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell'obbligo di provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, nè tantomeno potrà considerarsi inadempimento la mancata emanazione del provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.".

Roma, 4 luglio 2010.

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