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Comunicazione Commissione Ue 19 giugno 2010

Attuazione pratica del regime Ue per la sostenibilità dei biocombustibili

Commissione europea

Comunicazione 19 giugno 2010, n. 2010/C 160/02

(Guue 19 giugno 2010 n. C 160)

Comunicazione sull’attuazione pratica del regime Ue di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti

1. Regime Ue di sostenibilità per i biocarburanti a i bioliquidi

Nell'ambito della sua nuova politica in materia di energie rinnovabili, l'Ue ha introdotto il regime vincolante di sostenibilità più completo e avanzato al mondo nel suo genere. Il regime si applicherà sia ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti internamente che a quelli importati. I criteri di sostenibilità sono fissati nella direttiva sulle energie rinnovabili adottata nel 20091 . Per i biocarburanti, i criteri corrispondenti sono fissati nella direttiva sulla qualità dei carburanti quale modificata dalla direttiva 2009/30/Ce.2 .

La presente comunicazione illustra in che modo gli Stati membri e gli operatori economici possono concretamente attuare i criteri di sostenibilità e le norme di calcolo per i biocarburanti di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili. Essa non ha carattere vincolante, ma è finalizzata ad assistere gli Stati membri e ad agevolare un'applicazione coerente dei criteri di sostenibilità. È accompagnata da una comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard e dagli orientamenti della Commissione per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo.

 

1.1. Introduzione alla presente comunicazione

I criteri di sostenibilità si applicano ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nell'Ue e a quelli importati.

Gli Stati membri hanno il compito di verificare che siano rispettati i criteri di sostenibilità quando i biocarburanti/bioliquidi:

1) sono contabilizzati ai fini degli obiettivi nazionali previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili3 ;

2) sono utilizzati per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili4 ;

3) beneficiano di un sostegno finanziario per il loro consumo5 ;

4) sono contabilizzati ai fini dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra previsto dalla direttiva sulla qualità dei carburanti (unicamente biocarburanti)6 ;

5) beneficiano di aiuti agli investimenti e/o al funzionamento in conformità della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (unicamente biocarburanti);

6) sono presi in considerazione nell'ambito delle disposizioni riguardanti i veicoli alimentati da carburante alternativo contenute nel regolamento sulle emissioni di CO 2 prodotte dalle autovetture (unicamente bioetanolo "E85")7 .

La presente comunicazione è accompagnata dagli orientamenti della Commissione per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo, un documento vincolante adottato in conformità dell'allegato V, punto 10, della direttiva sulle energie rinnovabili, e da una comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard.

Quando nella presente comunicazione si rimanda a disposizioni specifiche, i numeri degli articoli citati si riferiscono alla direttiva sulle energie rinnovabili. La tabella indica le disposizioni corrispondenti per i biocarburanti contenute nella direttiva sulla qualità dei carburanti. Quando nella presente comunicazione si cita "la direttiva" si fa riferimento alla direttiva sulle energie rinnovabili. Nei casi in cui la direttiva sulla qualità dei carburanti contiene una disposizione corrispondente, l'espressione si applica anche a detta direttiva.

 

Tabella: articoli e allegati citati nella presente comunicazione

Direttiva sulle energie rinnovabili Direttiva sulla qualità dei carburanti
Articolo 2: definizioni Non previsto
Articolo 5: calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili Non previsto
Articolo 17: criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi Articolo 7 ter: criteri di sostenibilità per i biocarburanti
Articolo 18: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi Articolo 7 quater: verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti
Articolo 19: calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi Articolo 7 quinquies: calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti
Articolo 21: disposizioni specifiche relative all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti Non previsto
Articolo 24: piattaforma per la trasparenza (1) Non previsto (2)
Allegato III: contenuto energetico dei carburanti per autotrazione Non previsto
Allegato V: regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento Allegato IV: norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

(1) Consultabile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm

(2) La Commissione intende pubblicare eventuali documenti pertinenti ai fini della direttiva sulla qualità dei carburanti anche nel sito web relativo alla direttiva in questione.

 

2. Ambito e applicazione dei criteri di sostenibilità

La direttiva contiene criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra8 , terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità9 , terreni che presentano un elevato stock di carbonio10 e pratiche agroambientali11 . Tali criteri di sostenibilità devono essere rispettati ai fini enumerati al punto 1. Questo significa che i criteri non si applicano a tutti i biocarburanti/bioliquidi, ma soltanto a quelli che rispondono ai fini suddetti, che peraltro rappresentano attualmente la stragrande maggioranza.

 

2.1. Criteri in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di terreni

Gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi considerati rispettano i criteri di sostenibilità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di terreni12 . Gli operatori economici possono avvalersi a tal fine di uno dei tre metodi seguenti:

1) presentare all'autorità nazionale competente i dati, conformemente ai requisiti fissati dallo Stato membro ("sistema nazionale"; tutti gli Stati membri devono disporre di un sistema di questo tipo)13 ;

2) utilizzare un "sistema volontario" riconosciuto dalla Commissione a tale scopo14 ;

3) conformarsi ai termini di un accordo bilaterale o multilaterale concluso dall'Unione europea e riconosciuto dalla Commissione a tal fine15 .

Per dimostrare il rispetto di criteri diversi si può far ricorso a metodi diversi.

Gli Stati membri devono identificare gli operatori economici che sono tenuti a presentare le informazioni in questione. La maggior parte dei carburanti per autotrazione sono soggetti ad accise da pagare al momento dell'immissione in consumo16 . La soluzione più ovvia è che la responsabilità di presentare le informazioni sui biocarburanti sia affidata agli operatori economici che pagano l'accisa. In quella fase, infatti, si dovrebbe disporre di informazioni sui criteri di sostenibilità lungo l'intera catena del combustibile17 .

Per i bioliquidi e per alcuni biocarburanti, per esempio quelli utilizzati per le flotte vincolate o l'aviazione, potrebbero essere necessarie disposizioni distinte per identificare l'operatore economico responsabile.

Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate18 . Tale condizione è soddisfatta se, per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità, gli operatori economici fanno ricorso a un sistema volontario o a un accordo bilaterale/multilaterale riconosciuto dalla Commissione. Nel caso in cui gli operatori seguano una procedura stabilita dalla legislazione nazionale, gli Stati membri sono invitati a far riferimento ai requisiti relativi al livello adeguato di controllo indipendente e al sistema dell'equilibrio di massa19 di cui al punto 2.2 della comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard20 .

 

2.2. Requisiti e norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell'Ue21

Il criterio riguardante i requisiti e le norme per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali per gli agricoltori dell'Ue si applica unicamente ai biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da materie prime provenienti dall'Ue. A differenza degli altri criteri, la verifica del rispetto di questo criterio non è contemplata dalla direttiva22 . Si suppone pertanto che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di controllo nazionali per verificare il rispetto di questo requisito da parte dei loro agricoltori23 . Gli Stati membri dovranno includere nei loro sistemi di controllo gli agricoltori stabiliti sul loro territorio che forniscono materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi e che non siano già assoggettati a tali sistemi.

Se un sistema di controllo individua una violazione di questo criterio, lo Stato membro dovrà provvedere affinché la medesima sia presa in conto ai fini enunciati al punto 1.

 

2.3. Materie rientranti nel campo di applicazione

Come stabilito nella direttiva, il termine "biocarburanti" designa i carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa e utilizzati per i trasporti. Il termine "bioliquidi" designa i combustibili liquidi prodotti a partire dalla biomassa e destinati a scopi energetici diversi dal trasporto24 . Tale categoria comprende unicamente i combustibili liquidi. Ne consegue che i criteri di sostenibilità si applicano al biogas utilizzato per i trasporti e non a quello utilizzato per il riscaldamento o la produzione di elettricità.

Nella direttiva sono menzionati diversi tipi di biocarburante25 , ma si tratta di elenchi non esaustivi destinati ad agevolare l'attuazione della direttiva. Anche i biocarburanti e i bioliquidi che non sono compresi in tali elenchi possono essere presi in conto per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Si considera che il termine "bioliquidi" comprenda liquidi viscosi quali oli di cottura esausti, grassi animali, olio di palma, tallolio grezzo e pece di tallolio.

Nel caso di biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura si applica unicamente il criterio di sostenibilità relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra26 . La definizione di rifiuto o residuo è trattata al punto 5. I residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura sono residui prodotti direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui prodotti da settori o processi di lavorazione correlati.

 

2.4. Armonizzazione dei criteri di sostenibilità

I criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva sono pienamente armonizzati a livello di Ue e sono stati adottati sulla base dell'articolo 95 (mercato interno) del trattato Ce. Pertanto gli Stati membri non possono adottare per proprio conto criteri supplementari ai fini da 1) a 4) enumerati al punto 127 . Ciò significa che gli Stati membri non possono, per i fini suddetti, escludere determinati biocarburanti/bioliquidi sulla base di criteri di sostenibilità diversi da quelli previsti dalla direttiva28 . Tuttavia, nel caso di biocarburanti/bioliquidi più vantaggiosi di altri ma nel contempo più costosi da produrre, i regimi di sostegno nazionali possono tener conto di tali costi di produzione più elevati29 .

 

2.5. Pubblicazione delle informazioni relative alla sostenibilità

Gli Stati membri riceveranno dagli operatori economici informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità. Riceveranno inoltre informazioni sul paese di origine di tutti i carburanti utilizzati per il trasporto su strada, fossili e rinnovabili, e sul relativo luogo di acquisto30 . La direttiva sulle energie rinnovabili non impone agli Stati membri l'obbligo di pubblicare tali informazioni, né istituisce un divieto in tal senso. La Commissione incoraggia gli Stati membri che pubblicano le informazioni a farlo in modo coerente per tutti i carburanti. A parere della Commissione, gli Stati membri che decidano di procedere alla pubblicazione dovrebbero tener conto della possibile sensibilità, sotto il profilo commerciale, delle informazioni specifiche di un'impresa a tale riguardo.

La Commissione pubblicherà sulla propria piattaforma per la trasparenza una sintesi delle informazioni aggregate trasmesse dagli Stati membri per i biocarburanti e i bioliquidi31 .

 

3. Calcolo dell'impatto dei gas effetto serra

La direttiva impone una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 35 % (che passerà al 50 % nel gennaio 2017 e al 60 % nel gennaio 2018 per gli impianti in cui la produzione è iniziata nel 2017 o successivamente)32 . Essa prevede un metodo di calcolo di tale riduzione ("valore reale") e "valori standard", compresi "valori standard disaggregati", che possono essere utilizzati in determinati casi per dimostrare il rispetto di tale criterio.

 

3.1. Deroga applicabile agli impianti già in servizio il 23 gennaio 2008

I biocarburanti/bioliquidi prodotti da impianti che erano già in servizio il 23 gennaio 2008 sono esentati dall'obbligo di rispettare il criterio relativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 1 o aprile 201333 , in modo che gli impianti di etanolo da frumento che utilizzano la lignite come combustibile di processo e gli impianti di olio di palma senza cattura di metano abbiano il tempo di adeguare i loro processi di produzione. Il termine "impianto" comprende qualsiasi impianto di lavorazione utilizzato nel processo di produzione. Esso non va inteso come comprensivo delle strutture produttive che possono essere state intenzionalmente aggiunte alla catena di produzione al solo scopo di beneficiare della deroga prevista da tale disposizione. Se almeno uno di tali impianti di lavorazione utilizzati nella catena di produzione era in servizio al più tardi il 23 gennaio 2008, il criterio di una riduzione minima del 35 % delle emissioni di gas a effetto serra si applica soltanto a decorrere dal 1 o aprile 2013.

 

3.2. Valori standard

La direttiva prevede che gli operatori economici possano utilizzare "valori standard" per dimostrare la conformità al criterio relativo alla riduzione dei gas serra34 . L'allegato I della presente comunicazione fornisce orientamenti riguardo alla possibilità di fare ricorso a valori standard, e in particolare di utilizzare combinazioni di valori standard disaggregati e valori reali35 .

I valori standard possono essere aggiornati dalla Commissione. Le modalità di tale aggiornamento sono trattate nella comunicazione sui sistemi volontari e i valori standard.

La direttiva contiene inoltre "valori tipici" per le emissioni di gas a effetto serra prodotte da biocarburanti 36 . Tali valori non possono essere utilizzati dagli operatori economici. Possono essere utilizzati dagli Stati membri nelle rispettive relazioni biennali alla Commissione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili37 .

 

3.3. Calcolo di un valore reale

I valori reali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra possono essere sempre utilizzati, a prescindere dal fatto che esista o no un valore standard per il biocarburante/bioliquido in questione. L'allegato V, parte C, della direttiva stabilisce le regole per il calcolo di un valore reale.

Non sembra necessario includere nel calcolo elementi che incideranno in misura minima o nulla sul risultato, quali le sostanze chimiche utilizzate in modesti quantitativi nella lavorazione38 .

Per il calcolo delle emissioni derivanti dalla coltivazione, il metodo prevede la possibilità di ricorrere a valori medi (per una particolare zona geografica) in alternativa ai valori reali39 . Questo può rivelarsi particolarmente utile per le materie prime per le quali non esistono valori standard e per le regioni dell'Ue in cui non è autorizzato l'uso di valori standard per determinate materie prime40 . Gli Stati membri possono elaborare liste di tali valori medi, i quali possono essere altresì incorporati nei sistemi volontari per il trattamento degli impatti delle emissioni di gas a effetto serra41 .

La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza esempi commentati di calcolo dei valori reali nonché una serie di valori tipo tratti dalle serie di dati utilizzate per determinare i valori standard, che potrebbero essere utilizzati per alcuni dei coefficienti applicati nel calcolo dei valori reali.

Ulteriori elementi sul metodo di calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra sono riportati nell'allegato II della presente comunicazione.

 

4. Rispetto dei criteri relativi ai terreni

La direttiva identifica categorie di terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità42 e dai quali non devono essere ottenute materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi.

La direttiva identifica categorie di terreni che presentano un elevato stock di carbonio43 . Dai terreni che rientravano in una di queste categorie nel gennaio 2008, ma che ora ne sono esclusi, non devono essere ottenute materie prime per la produzione di biocarburanti/bioliquidi.

La direttiva prevede deroghe per alcuni di questi criteri subordinatamente alla presentazione di determinati elementi di prova.

Ai terreni che rientrano in più di una delle suddette categorie si applicano tutti i criteri corrispondenti. L'ammissibilità a una deroga per un determinato criterio non conferisce il diritto di beneficiare di deroghe per gli altri criteri applicabili.

 

4.1. Terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità

Le materie prime non devono essere ottenute da foreste primarie e altri terreni boschivi (primari), aree naturali designate e terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità44 . La Commissione intende stabilire nel 2010 criteri e zone geografiche per la determinazione dei terreni erbosi che possono essere considerati ad elevata biodiversità45 .

I terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi. Le aree naturali designate possono essere ammesse a beneficiare di una deroga quando si dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con l'obiettivo perseguito di protezione della natura46 . La Commissione è a conoscenza del fatto che il Comitato europeo di normalizzazione (Cen) sta attualmente valutando quali sono le prove da fornire a questo riguardo.

La direttiva prevede una procedura in base alla quale possono essere prese in considerazione nuove aree naturali protette previa decisione della Commissione47 . Attualmente non esistono zone riconosciute di questo tipo. Eventuali decisioni di riconoscimento di aree naturali saranno pubblicate sulla piattaforma per la trasparenza della Commissione.

 

4.2. Terreni che presentano un elevato stock di carbonio

Le materie prime non devono essere ottenute da zone umide, zone boschive continue, zone boschive con una copertura della volta del 10-30 % e torbiere se lo status del terreno è cambiato rispetto allo status al gennaio 200848 .

Se le materie prime sono ottenute da terreni che erano zone umide49 nel gennaio 2008 e che continuano ad esserlo al momento in cui le materie prime sono prelevate, l'utilizzo delle medesime non costituisce una violazione del criterio.

Il termine "status" fa riferimento alle categorie fisiche definite nella direttiva.

I cambiamenti di destinazione dei terreni che non rientrano in questo criterio devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra (cfr. allegato II).

 

4.2.1. Zone boschive continue50

Prima di analizzare il concetto di "zona boschiva continua", va ricordato che qualsiasi cambiamento di destinazione di un terreno deve essere preso in considerazione per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra51 , nonché, eventualmente, nell'ambito di settori diversi da quello della presente direttiva.

Le "zone boschive continue" sono definite nella direttiva come "terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ". Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico52 .

 

4.2.2. Zone boschive con una copertura della volta del 10-30 %53

I terreni simili alle zone boschive continue ma che presentano una copertura della volta compresa tra il 10 e il 30 % possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri che l'impatto dei gas a effetto serra54 , compreso qualsiasi cambiamento intervenuto dal gennaio 2008 nello stock di carbonio della zona in questione, rispetta la soglia applicabile al criterio relativo alla riduzione dei gas a effetto serra.

 

4.2.3. Torbiere55

I biocarburanti/bioliquidi prodotti a partire da biomasse coltivate su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008 possono essere ammessi a beneficiare di una deroga quando si dimostri:

— che il suolo era completamente drenato nel gennaio 2008; oppure

— che non vi è stato drenaggio del suolo dal gennaio 2008.

Ciò significa che, nel caso di torbiere che erano parzialmente drenate nel gennaio 2008, un successivo drenaggio più profondo su terreni che non erano già completamente drenati costituirebbe una violazione del criterio.

La torba non è di per sé considerata una biomassa56 .

 

4.3. Dimostrare il rispetto dei criteri

Per dimostrare il rispetto del criterio relativo al terreno è possibile far ricorso a vari elementi di prova, in particolare fotografie aeree, immagini satellitari, carte geografiche, dati/basi di dati catastali57 e rilevamenti topografici.

Gli elementi di prova possono essere "positivi" o "negativi".

Per esempio, il rispetto del criterio relativo alle "foreste primarie" può essere dimostrato mediante:

— una fotografia aerea del terreno che dimostri che si tratta di un terreno coltivato a canna da zucchero (positivo), oppure

— una carta di tutte le foreste primarie della regione, che dimostri che il terreno è situato all'esterno delle medesime (negativo).

I criteri si riferiscono allo status del terreno al gennaio 2008; tuttavia non è esclusa la possibilità di utilizzare elementi di prova che risalgono a una data precedente. Per esempio, per provare il rispetto di alcuni o della totalità dei criteri relativi al terreno può essere sufficiente dimostrare che un terreno era coltivato poco prima del 2008, per ipotesi nel 2005.

La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza una guida destinata agli operatori economici per l'identificazione delle varie categorie di terreni.

 

5. Norme di calcolo per i biocarburanti

5.1. Contabilizzazione di carburanti che provengono in parte da fonti non rinnovabili

Alcuni carburanti sono solo parzialmente composti da materiali rinnovabili. Per alcuni di questi, quali l'Etbe, l'allegato III della direttiva indica la percentuale prodotta da fonti rinnovabili ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi58 . Per i carburanti che non figurano nell'allegato III, compresi i carburanti prodotti mediante processi flessibili da cui non sempre si ottengono partite con la stessa combinazione di fonti, può essere opportunamente utilizzata, per analogia, la regola applicabile all'elettricità generata in impianti multicombustibile: "il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico"59 .

Ai fini della conformità al criterio di sostenibilità relativo alla riduzione dei gas a effetto serra, la frazione del carburante ottenuta dalla biomassa, cui fa riferimento il precedente paragrafo, deve rispettare la soglia prevista. Per alcuni carburanti, quali l'Etbe, la direttiva indica dei valori standard.

Le percentuali che figurano nell'allegato III della direttiva si applicano anche per stabilire se i carburanti contenenti biocarburanti devono recare un'indicazione specifica nei punti di vendita60 . Per esempio, per una benzina contenente il 20 % di Etbe non sarebbe necessaria un'indicazione specifica in quanto la frazione ottenuta da fonti rinnovabili è inferiore al 10 %.

 

5.2. Biocarburanti che contano il doppio

Alcuni biocarburanti contano il doppio ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo che prevede una quota del 10 % di energie rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 e del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili61 Tutti gli altri biocarburanti sono conteggiati in base alla percentuale effettiva. Nel caso di biocarburanti prodotti solo parzialmente a partire da materiali che contano il doppio, il doppio conteggio si applica solo a tale quota del biocarburante62 .

I biocarburanti che contano il doppio comprendono quelli prodotti a partire da rifiuti e residui.

La direttiva non contiene di per sé una definizione di "rifiuti" e "residui". La Commissione ritiene che tali termini debbano essere interpretati conformemente agli obiettivi della direttiva:

— per il doppio conteggio: diversificazione delle materie prime63 ,

— per la metodologia relativa ai gas a effetto serra: nessuna emissione è attribuita a prodotti secondari di cui non era prevista la produzione, quali la paglia nel caso della produzione di frumento64 .

In tale contesto, per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi65 . Le materie prime che sono state intenzionalmente modificate per essere contabilizzate come rifiuti (ad esempio mediante l'aggiunta di rifiuti a materiali che non sono tali) non devono essere considerate ammissibili.

In tale contesto i residui possono includere:

— residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, e

— residui della lavorazione.

Un residuo della lavorazione è una sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione. Esso non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo.

Tra gli esempi di residui figurano la glicerina grezza, la pece di tallolio e il letame.

Allegato I

 

Tabella

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Allegato II

Metodologia per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra: elementi complementari

Riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola (allegato V, parte C, punto 1)

Una "migliore gestione agricola" potrebbe comprendere pratiche quali:

— il passaggio a una lavorazione ridotta del terreno o all'assenza di lavorazione,

— il miglioramento della rotazione delle colture e/o delle colture di copertura, compresa la gestione dei residui di coltura,

— una migliore gestione dei fertilizzanti o del letame,

— l'utilizzo di ammendanti (p. es. compost).

Le riduzioni delle emissioni derivanti dai suddetti miglioramenti possono essere prese in considerazione quando si dimostri che il carbonio nel suolo è aumentato o quando vi siano elementi attendibili e verificabili per ritenere che tale aumento si sia verificato nel periodo di coltura delle materie prime considerate66 .

Le riduzioni delle emissioni in termini di g CO 2eq /MJ possono essere calcolate utilizzando una formula analoga a quella indicata al punto 7 del metodo, dove il divisore "20" è sostituito dalla durata (in anni) delle colture considerate.

 

Coltivazione (punto 6)

Gli input/le variabili che incidono sulle emissioni derivanti dalla coltivazione comprendono generalmente le sementi, il carburante, i fertilizzanti, gli antiparassitari, la resa e le emissioni di N 2 O del terreno. Il breve ciclo di assorbimento del biossido di carbonio nelle piante non è preso in considerazione in tale contesto; per compensare questo fatto, le emissioni provenienti dal carburante utilizzato sono prese in considerazione al punto 13.

La metodologia relativa alla "coltivazione" prevede la possibilità di avvalersi di valori medi, in alternativa ai valori reali, per regioni geografiche più piccole di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard. I valori standard sono stati calcolati per un livello globale (con un'eccezione). Tuttavia, all'interno dell'Ue, la direttiva prevede delle limitazioni al loro utilizzo. Tali limitazioni si applicano a livello delle zone Nuts 267 . Da questo sembra conseguire che, all'interno dell'Ue, i valori medi dovrebbero applicarsi alle Nuts 2 o a un livello più fine. Un livello analogo sarebbe ovviamente appropriato al di fuori dell'Ue.

 

Emissioni di N 2 O (punto 6)

La metodologia Ipcc costituisce un modo appropriato per tener conto delle emissioni di N 2 O del suolo, anche per quanto riguarda le emissioni di N 2 O dette "dirette" o "indirette"68 . Gli operatori economici potrebbero utilizzare tutti e tre i livelli (tier) della metodologia Ipcc. Il livello 3, basato su misurazioni e/o modellizzazioni dettagliate, sembra più pertinente per il calcolo dei valori "regionali" delle coltivazioni (cfr. il punto 3.3 della presente comunicazione) che per il calcolo di valori reali.

 

Cambiamento di destinazione dei terreni (punti 7 e 10)

Il cambiamento di destinazione dei terreni va interpretato in riferimento ai cambiamenti in termini di copertura del suolo all'interno delle sei categorie di terreno utilizzate dall'Ipcc (terreni forestali, terreni erbosi, terreni coltivati, zone umide, insediamenti e altri tipi di terreno), cui si aggiunge una settima categoria che comprende le colture perenni, cioè le colture pluriennali il cui peduncolo non viene raccolto annualmente, quali il bosco ceduo a rotazione rapida e la palma da olio69 . Ne consegue che il passaggio da terreno erboso a terreno coltivato, ad esempio, costituisce un cambiamento di destinazione del terreno, diversamente dal passaggio da una coltura a un'altra (ad esempio, dal granturco alla colza). Nella categoria dei terreni coltivati rientrano i maggesi (cioè i terreni messi a riposo per uno o più anni prima di essere nuovamente coltivati). Un cambiamento a livello delle attività di gestione o delle tecniche di lavorazione e di concimazione non è considerato un cambiamento di destinazione del terreno.

Gli orientamenti per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo forniscono indicazioni particolareggiate su tali calcoli. La Commissione intende pubblicare sulla sua piattaforma per la trasparenza un esempio commentato per il calcolo delle emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento di destinazione dei terreni.

 

Intensità delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di energia elettrica di rete (punto 11)

La direttiva impone il ricorso all'intensità media delle emissioni per una "regione data". Nel caso dell'Ue la scelta più logica è l'insieme dell'Ue. Nel caso di paesi terzi, in cui l'interconnessione transfrontaliera delle reti è meno sviluppata, la media nazionale potrebbe costituire la scelta adeguata.

 

Allocazione energetica (punti 17 e 18)

Il valore calorifico inferiore utilizzato per applicare questa regola dovrebbe essere quello dell'intero prodotto (secondario), e non unicamente della sua frazione secca. In molti casi, tuttavia, in particolare per i prodotti quasi secchi, il valore calorifico della frazione secca potrebbe dare un risultato che costituirebbe un'adeguata approssimazione.

Dal momento che il calore non ha un potere calorifico inferiore, ad esso non possono essere allocate emissioni su questa base.

Non dovrebbero essere allocate emissioni ai residui delle colture agricole e ai residui della lavorazione, che sono considerati ad emissione zero fino al momento della raccolta70 , né ai rifiuti. Il punto 5.2 fornisce informazioni più particolareggiate sui rifiuti e i residui.

L'allocazione dovrebbe essere applicata subito dopo la produzione di un prodotto secondario (una sostanza che normalmente sarebbe immagazzinabile o commercializzabile) e di un biocarburante/bioliquido/prodotto intermedio in una fase del processo. Può trattarsi di una fase del processo all'interno di un impianto alla quale fa seguito un'ulteriore lavorazione a valle per uno dei prodotti. Tuttavia se la lavorazione a valle dei prodotti (secondari) in questione è collegata (mediante anelli di retroazione di materiali o di energia) con una parte a monte della lavorazione, il sistema è assimilato a una "raffineria"71 e l'allocazione è applicata nei punti in cui ciascun prodotto non è più sottoposto a trattamenti a valle che sono collegati con una parte a monte della lavorazione mediante anelli di retroazione di materiali o di energia.

 

Elettricità da cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP) (punto 16)

La regola generale di allocazione di cui al punto 17 non si applica all'elettricità prodotta da cogenerazione mediante 1) carburanti fossili; 2) bioenergia, se questa non è un prodotto secondario dello stesso processo; oppure 3) residui delle colture agricole, anche se si tratta di un prodotto secondario dello stesso processo. Si applica invece la regola di cui al punto 16 secondo le seguenti modalità.

a) Se la cogenerazione fornisce energia termica non solo per il processo di produzione di bioliquido/biocarburante ma anche per altri scopi, le dimensioni dell'impianto di cogenerazione devono essere virtualmente ridotte, ai fini del calcolo, alle dimensioni richieste per fornire unicamente il calore necessario per il processo di produzione del bioliquido/biocarburante. La produzione di elettricità primaria dell'impianto di cogenerazione deve essere ridotta proporzionalmente.

b) Per la quantità di elettricità che rimane una volta effettuato tale adeguamento virtuale e soddisfatti eventuali fabbisogni elettrici interni, deve essere assegnato un credito di gas a effetto serra da detrarre dalle emissioni derivanti dalla lavorazione.

c) L'entità di tale credito è pari alle emissioni del ciclo di vita imputabili alla produzione di un quantitativo corrispondente di elettricità a partire dallo stesso tipo di combustibile in una centrale elettrica.

 

Carburante fossile di riferimento (punto 19)

Il carburante fossile di riferimento che deve essere attualmente utilizzato per i biocarburanti è pari a 83,8 g CO 2eq /MJ. Tale valore sarà sostituito "dall'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità" quando tale informazione sarà disponibile nelle relazioni presentate ai sensi della direttiva sulla qualità dei carburanti72 .

La relazione deve essere presentata annualmente; la prima è relativa al 2011. Se è possibile calcolarlo, la Commissione pubblicherà nella sua piattaforma per la trasparenza il nuovo valore del carburante fossile di riferimento, unitamente alla data a partire dalla quale il dato può essere considerato "disponibile" e deve essere utilizzato. La Commissione terrà conto dell'ultimo aggiornamento nella sua prossima modifica dei valori tipici e dei valori standard nella direttiva.

Note ufficiali

1.

Articolo 17 della direttiva 2009/28/Ce.

2.

Articolo 7 ter della direttiva 98/70/Ce quale modificata dalla direttiva 2009/30/Ce.

3.

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a). In base al campo di applicazione del "consumo energetico finale" di cui al regolamento (Ce) n. 1099/2008, sono inclusi i biocarburanti utilizzati nell'aviazione internazionale (quando sono venduti in uno Stato membro), ma non nel trasporto marittimo internazionale.

4.

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b). Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera l), della direttiva sulle energie rinnovabili.

5.

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Generalmente nell'ambito di un regime di sostegno nazionale.

6.

Articolo 7 bis della direttiva sulla qualità dei carburanti.

7.

Articolo 6 del regolamento (Ce) n. 443/2009.

8.

Articolo 17, paragrafo 2.

9.

Articolo 17, paragrafo 3.

10.

Articolo 17, paragrafo 4 e 5.

11.

Articolo 17, paragrafo 6.

12.

Articolo 18, paragrafo 1.

13.

Articolo 18, paragrafo 3.

14.

Articolo 18, paragrafo 4, secondo comma; articolo 18, paragrafo 7.

15.

Articolo 18, paragrafo 4, primo comma; articolo 18, paragrafo 7.

16.

Cfr. direttiva 2008/118/Ce e direttiva 2003/96/Ce.

17.

L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla distribuzione del combustibile (se necessarie per il calcolo del valore reale). Sarebbe opportuno utilizzare a tal fine un coefficiente standard.

18.

Articolo 18, paragrafo 3.

19.

Articolo 18, paragrafo 1.

20.

Una differenza importante consiste nel fatto che, in linea generale, un sistema volontario deve garantire che, prima di potervi partecipare, gli operatori economici siano sottoposti ad audit. Tale requisito non è necessario nei sistemi nazionali, nei quali potrebbe tuttavia essere opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori, di presentare asserzioni ad hoc.

21.

Articolo 17, paragrafo 6.

22.

Cfr. articolo 18, paragrafo 1.

23.

Ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (Ce) n. 73/2009.

24.

Articolo 2.

25.

Per esempio negli allegati III e V.

26.

Cfr. articolo 17, paragrafo 1.

27.

Questo aspetto non è pertinente ai fini dei punti 5) e 6) elencati al punto 1.

28.

Articolo 17, paragrafo 8.

29.

Cfr. considerando 89 e 95 della direttiva sulle energie rinnovabili e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

30.

Cfr. articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla qualità dei carburanti.

31.

Articolo 18, paragrafo 3.

32.

Articolo 17, paragrafo 2.

33.

Articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma.

34.

Allegato V.

35.

Va osservato che nel calcolo dei valori standard (disaggregati) è stata presa in considerazione l’assegnazione di emissioni a prodotti secondari.

36.

Allegato V.

37.

Cfr. articolo 22, paragrafo 2.

38.

Va osservato che le cifre relative alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sono arrotondate al punto percentuale più prossimo.

39.

Cfr. allegato V, parte C, punto 6.

40.

Cfr. articolo 19, paragrafi 2 e 3.

41.

Cfr. articolo 18, paragrafo 4.

42.

Articolo 17, paragrafo 3.

43.

Articolo 17, paragrafi 4 e 5.

44.

Articolo 17, paragrafo 3.

45.

I documenti della consultazione pubblica sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/ 2010_02_08_biodiverse_grassland_en.htm

46.

Articolo 17, paragrafo 3, lettera b); si applica ai punti i) e ii).

47.

Articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii.

48.

Articolo 17, paragrafi 4 e 5.

49.

Articolo 17, paragrafo 4, lettera a).

50.

Articolo 17, paragrafo 4, lettera b).

51.

Cfr. allegato II della presente comunicazione.

52.

"Terreno ad uso agricolo», in questo contesto, si riferisce a formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, quali frutteti, piantagioni di palme da olio e sistemi agroforestali in cui le colture sono praticate sotto copertura arborea.

53.

Articolo 17, paragrafo 4, lettera c).

54.

Allegato V, parte C.

55.

Articolo 17, paragrafo 5.

56.

Cfr. articolo 2.

57.

P. es. il sistema integrato di gestione e di controllo (Sigc) per la politica agricola comune dell’Ue.

58.

Articolo 5, paragrafo 5.

59.

Articolo 5, paragrafo 3.

60.

Articolo 21, paragrafo 1.

61.

Articolo 21, paragrafo 2.

62.

Si tratta della quota fisica (il "sistema dell’equilibrio di massa" per i criteri di sostenibilità non si applica alla presente disposizione).

63.

Cfr. considerando 89 della direttiva sulle energie rinnovabili.

64.

Cfr. allegato V, parte C, punto 18.

65.

Compresi i materiali che devono essere ritirati dal mercato per motivi sanitari o di sicurezza.

66.

Tali elementi di prova possono essere forniti dalle misure del contenuto di carbonio nel suolo, per esempio effettuate prima dell’inizio della coltura e successivamente ad intervalli regolari di diversi anni. In tal caso, prima di disporre della seconda misura, l’aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato utilizzando una base scientifica pertinente. A partire dalla seconda misura, i valori ottenuti costituirebbero la base per determinare l’esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e valutarne l’entità

67.

Articolo 19, paragrafi 2 e 3. Tali regioni sono specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003. Mappe interattive delle regioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html

68.

Cfr. gli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra, volume 4, capitolo 11, http://www.ipcc-nggip.iges. or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf

69.

In quanto tali terreni presentano caratteristiche sia dei terreni coltivati che dei terreni forestali.

70.

Analogamente, quando questi materiali sono utilizzati come materie prime, iniziano a zero emissioni al momento della raccolta.

71.

Cfr. allegato V, parte C, punto 18, ultimo comma.

72.

Ai sensi dell’articolo 7 bis della direttiva sulla qualità dei carburanti, i fornitori di carburante o energia (per veicoli stradali) designati dagli Stati membri trasmettono all’autorità designata: 1) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e 2) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita.

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