Sostanze pericolose

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Regolamento 20 maggio 2010, n. 453/2010/Ue

(Guue 31 maggio 2010 n. L 133)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 131,

 

considerando quanto segue:

(1) Le schede di dati di sicurezza sono un metodo efficace e bene accettato per fornire informazioni su sostanze e miscele nella Comunità e sono diventate parte integrante del sistema di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(2) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute umana e l'ambiente, nell'ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato oltre dieci anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura sui quali si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, di seguito "Ghs").

(3) Il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 armonizza le disposizioni e i criteri per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto dei criteri di classificazione e di etichettatura del Ghs.

(4) La direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e la direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi , sono state modificate più volte. Le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce saranno sostituite nel corso di un periodo transitorio durante il quale le sostanze devono essere classificate, etichettate e imballate nel rispetto del regolamento (Ce) n. 1272/2008 a decorrere dal 1° dicembre 2010 e le miscele a decorrere dal 1° giugno 2015, sebbene dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015 sia prescritta la classificazione delle sostanze in applicazione sia della direttiva 67/548/Cee che del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Entrambe le direttive saranno completamente abrogate dal regolamento (Ce) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

(5) Di conseguenza l'allegato II al regolamento (Ce) n. 1907/2006 va modificato per adeguarlo ai criteri di classificazione e ad altre disposizioni pertinenti previste dal regolamento (Ce) n. 1272/2008.

(6) Le prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006 vanno inoltre adeguate tenendo conto delle norme relative alle schede di dati di sicurezza del Ghs, affinché il triplice meccanismo di classificazione, etichettatura e schede di dati di sicurezza possa svolgere il suo ruolo attraverso l'interazione delle sue componenti.

(7) Le schede di dati di sicurezza così modificate devono continuare a costituire un elemento importante della comunicazione del pericolo e a fornire un meccanismo per la trasmissione di adeguate informazioni sulla sicurezza di sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione secondo la legislazione comunitaria applicabile, nonché di talune sostanze e miscele che non soddisfano detti criteri, sulla base di informazioni contenute nelle pertinenti relazioni sulla sicurezza chimica, lungo la catena di approvvigionamento fino all'utilizzatore immediatamente a valle.

(8) La prescrizione relativa all'inclusione, nelle schede di dati di sicurezza, della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le sostanze e le miscele, come modificata dal presente regolamento, va attuata seguendo l'applicazione scaglionata delle prescrizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008. Di conseguenza, dato che la classificazione e la comunicazione del pericolo per le miscele dipendono dalla classificazione e dalla comunicazione del pericolo per le sostanze, la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le miscele va applicata solo dopo la prescrizione relativa all'inclusione della classificazione e dell'etichettatura secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le sostanze.

(9) I fornitori di miscele che optano per l'applicazione, su base volontaria, sia della classificazione che dell'etichettatura in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008 prima del 1° giugno 2015, devono fornire nelle schede di dati di sicurezza pertinenti la classificazione in applicazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008, unitamente alla classificazione in applicazione della direttiva 1999/45/Ce.

(10) Affinché i fornitori di miscele che non optano per la possibilità di applicare in anticipo sia la classificazione che l'etichettatura in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008 possano classificare ed etichettare correttamente dette miscele, le schede di dati di sicurezza per le sostanze recanti le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008 devono fornire, prima del 1° giugno 2015, anche le informazioni sulla classificazione in conformità della direttiva 67/548/Cee.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 è così modificato:

1) a decorrere dal 1° dicembre 2010:

a) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

b) all'allegato VI, punto 3.7, nel titolo le parole "(cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)" sono sostituite da "(cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza)";

2) a decorrere dal 1° giugno 2015 l'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Fino al 1° dicembre 2010 i fornitori di sostanze che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 possono applicare l'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

2. Fino al 1° dicembre 2010 i fornitori di miscele possono applicare l'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

3. Fino al 1° giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 possono applicare l'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006, come modificato dall'articolo 1, punto 2, del presente regolamento.

4. Fino al 1° giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/Cee, comprese l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

5. Fino al 1° giugno 2015 i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/Ce, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

Fino al 1° giugno 2015, i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/Cee nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell'allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.

Fino al 1° giugno 2015, i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/Cee nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all'1% in peso nelle miscele non gassose e allo 0,2% in volume nelle miscele gassose, oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell'allegato II del presente regolamento.

6. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento prima del 1° dicembre 2012.

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, per le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015, per le quali non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento prima del 1° giugno 2017.

7. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1° dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell'allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

 

Allegato I

 

"Allegato II

Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza

Parte A

0.1. Introduzione

0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di dati di sicurezza fornita per una sostanza o una miscela a norma dell'articolo 31.

0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione sono riportati in un allegato alla scheda di dati di sicurezza.

0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza

0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati sulla sicurezza devono inoltre rispettare le prescrizioni della direttiva 98/24/Ce del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.

0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.

0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Indicazioni quali "può essere pericolosa", "nessun effetto sulla salute", "sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo" o "innocua" o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non devono essere usate sulla scheda.

0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati sicurezza viene sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale "Revisione: (data)" nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.

0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza

0.3.1. Le schede di dati di sicurezza non sono documenti di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza dipende dai pericoli connessi con la sostanza o miscela e dalle informazioni disponibili.

0.3.2. Tutte le pagine della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e contengono un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio "continua alla prossima pagina" oppure "fine della scheda di dati di sicurezza").

0.4. Contenuto delle schede di dati di sicurezza

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo.

0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni

In taluni casi può essere necessario inserire altre informazioni pertinenti e disponibili nelle sottosezioni pertinenti, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele.

0.6. Unità

Vanno impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/Cee del Consiglio .

0.7. Casi speciali

Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi speciali di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.

 

1. Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Questa sezione prescrive le modalità di identificazione della sostanza o miscela e le modalità di indicazione nella scheda di dati di sicurezza degli usi pertinenti identificati e del nome del fornitore della sostanza o miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza.

1.1. Identificatore del prodotto

Per le sostanze l'identificatore del prodotto è indicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e secondo le indicazioni dell'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbia o non abbiano preso altri provvedimenti.

Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle elencati nell'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore che è anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione comune nei casi in cui:

a) tale fornitore assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell'applicazione della normativa (denominate qui di seguito "autorità responsabile dell'applicazione"), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

Per le miscele va fornito il nome commerciale o la designazione in conformità dell'articolo 10, punto 2.1, della direttiva 1999/45/Ce.

È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna delle sostanze o miscele.

Altri mezzi d'identificazione

Si possono indicare anche altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sono indicati almeno gli usi pertinenti identificati per il destinatario o i destinatari della sostanza o miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso a cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio "ritardante di fiamma", "antiossidante".

Sono inoltre elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o il preparato è immesso sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, indicare l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.

Per i dichiaranti, l'identificazione della persona deve corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.

Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o formulatore non comunitario.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e all'articolo 17 della direttiva 1999/45/Ce], è sufficiente indicare il suo numero telefonico. Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni.

 

2. Sezione 2: Identificazione dei pericoli

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per le sostanze va indicata la classificazione risultante dall'applicazione delle regole di classificazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Laddove il fornitore abbia notificato per una determinata sostanza informazioni riguardanti l'inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità dell'articolo 40 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere la stessa indicata nella notifica.

Va inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo la direttiva 67/548/Cee.

Per le miscele va indicata la classificazione risultante dall'applicazione delle regole di classificazione della direttiva 1999/45/Ce. Se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione di cui alla direttiva 1999/45/Ce, questo va indicato chiaramente. Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.

Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo e le frasi R, non è riportata per esteso, si fa riferimento alla sezione 16, dove si fornisce il testo completo di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo e le frasi R.

I principali effetti avversi fisicochimici, per la salute umana e per l'ambiente sono elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.

2.2. Elementi dell'etichetta

Per le sostanze, in base alla classificazione, si indicano sull'etichetta, in applicazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008, almeno le seguenti informazioni: i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo.

Per le miscele, in base alla classificazione, si indicano sull'etichetta almeno i simboli previsti, le indicazioni di pericolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza in conformità della direttiva 1999/45/Ce. Il simbolo può essere presentato come riproduzione grafica in bianco e nero.

Sull'etichetta vanno indicati gli elementi prescritti dall'articolo 25 e dall'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 1272/2008, per le sostanze, o dall'allegato V, sezioni A e B, della direttiva 1999/45/Ce, per le miscele.

2.3. Altri pericoli

Devono essere fornite informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vPvB in conformità dell'allegato XIII.

Devono inoltre essere fornite informazioni su altri pericoli che non determinano classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, soffocamento, congelamento, elevata intensità di odore o di gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione fotochimica di ozono.

 

3. Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti come indicato qui di seguito. Devono essere indicate le informazioni adeguate e disponibili sulla sicurezza riguardanti la chimica delle superfici.

3.1. Sostanze

L'identità chimica del principale costituente della sostanza è fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.

L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dalla sostanza, costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, si indica nel modo seguente:

a) identificatore del prodotto, in conformità con l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

b) se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.

I fornitori delle sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, incluse quelle non classificate.

Nella presente sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.

3.2. Miscele

Almeno per tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 si indicano l'identificatore del prodotto, se disponibile, la concentrazione o l'intervallo di concentrazioni e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, comprese quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di riconoscere facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa sono indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela si descrivono in uno dei seguenti modi:

a) percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;

b) intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano gli intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente si riferiscono agli effetti della concentrazione più elevata di ciascun ingrediente.

Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni sono indicate alla sezione 2.

Qualora sia stato autorizzato l'uso di un nome chimico alternativo in virtù dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/Ce oppure dell'articolo 24 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, tale nome può essere impiegato.

3.2.1. Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione a norma della direttiva 1999/45/Ce, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o intervallo di concentrazione nella miscela:

a) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/Cee e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008, a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso dei valori seguenti:

i) le pertinenti concentrazioni definite nella tabella riportata nell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/45/Ce;

ii) i limiti di concentrazione specifici pertinenti indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

iii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato riportato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

iv) i limiti di concentrazione indicati nell'allegato II, parte B, della direttiva 1999/45/Ce;

v) i limiti di concentrazione indicati nell'allegato III, parte B, della direttiva 1999/45/Ce;

vi) i limiti di concentrazione indicati nell'allegato V della direttiva 1999/45/Ce;

vii) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008;

viii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento, qualora un fattore M sia stato indicato nell'inventario delle classificazioni ed etichettature di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008;

b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non sono già incluse nella lettera a);

c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco elaborato a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1%.

3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione a norma della direttiva 1999/45/Ce, sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

a) 1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose per:

i) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/Cee e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008, a condizione che al fornitore della miscela siano rese disponibili le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento; oppure

ii) le sostanze per le quali esistono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro;

b) 0,1% in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure incluse nell'elenco elaborato in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a).

3.2.3. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 si fornisce la classificazione della sostanza in conformità della direttiva 67/548/Cee, compresi l'indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R. Va inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui alla tabella 1.1 dell'allegato VI al suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai suoi pericoli fisici, ai pericoli per la salute umana e per l'ambiente, a condizione che per il fornitore della miscela siano disponibili informazioni conformi ai criteri di classificazione del suddetto regolamento. Le indicazioni di pericolo e le frasi R non devono essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora esse non siano riportate per esteso, si fa riferimento alla sezione 16, in cui viene elencato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo e frasi R. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale essa è indicata nel punto 3.2 nel modo seguente: "Sostanza vPvB non classificata" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".

3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 è fornito il nome e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, qualora:

a) tale fornitore si assuma la responsabilità di fornire, a richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo alle autorità dello Stato membro responsabili dell'applicazione della normativa (denominate qui di seguito "autorità responsabile dell'applicazione"), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

Il numero Ce, se disponibile, va indicato in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero Cas, se disponibile, e il nome Iupac.

Per le sostanze indicate in questa sottosezione con una denominazione chimica alternativa a norma dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/Ce o dell'articolo 24 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero Ce né altri identificatori chimici precisi.

 

4. Sezione 4: Misure di primo soccorso

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo comprensibile per una persona non formata, che deve essere in grado di eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1. Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d'esposizione (inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi, per ingestione) va indicata la procedura da seguire.

4.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni sui punti seguenti:

a) necessità di consultare immediatamente un medico e possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione;

b) opportunità di spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta;

c) opportunità di togliere gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto e modalità di manipolazione dei medesimi; e

d) opportunità, per chi presta le prime cure, di indossare dispositivi di protezione individuale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati dovuti all'esposizione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Se del caso devono essere fornite informazioni su test clinici e monitoraggio medico per gli effetti ritardati, informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.

Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.

 

5. Sezione 5: Misure antincendio

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca le prescrizioni per combattere gli incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione non idonei.

Mezzi di estinzione non idonei:

Si indica se determinati mezzi di estinzione sono inadeguati in una particolare situazione connessa alla sostanza o alla miscela.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Devono essere fornite informazioni sugli eventuali pericoli connessi alla sostanza o alla miscela, quali ad esempio i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, del tipo "può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione" oppure "produce ossidi di zolfo e di azoto in caso di combustione".

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Devono essere fornite raccomandazioni adeguate su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio "raffreddare i contenitori con getti d'acqua" e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.

 

6. Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza raccomanda la risposta adeguata in caso di fuoriuscita, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va operata una distinzione tra la risposta da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, questo va indicato nella scheda di dati di sicurezza.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Devono essere fornite raccomandazioni connesse a fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:

a) indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali;

b) rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e

c) procedure di emergenza quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Devono essere fornite raccomandazioni sul materiale adeguato per gli indumenti di protezione personale (ad esempio "idoneo: butilene"; "non idoneo: Pvc").

6.2. Precauzioni ambientali

Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da rispettare in relazione a fuoriuscite e rilascio accidentali della sostanza o miscela, quali tenerle lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita. Le adeguate tecniche di contenimento possono comprendere:

a) cunette di raccolta, copertura degli scarichi;

b) procedure di copertura isolante (capping).

6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita. Le adeguate tecniche di bonifica possono comprendere:

a) tecniche di neutralizzazione;

b) tecniche di decontaminazione;

c) materiali assorbenti;

d) tecniche di pulizia;

e) tecniche di aspirazione;

f) attrezzature necessarie per il contenimento/per la bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso).

6.3.3. Devono essere inoltre fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese raccomandazioni su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali "non usare mai...".

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Se opportuno, si rinvia alle sezioni 8 e 13.

 

7. Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si sottolineano le precauzioni necessarie per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.

Le informazioni da fornire in questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative conformi all'articolo 5 della direttiva 98/24/Ce e dell'articolo 5 della direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono trovare nella sezione 8.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che:

a) consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;

b) prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili; e

c) riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.

7.1.2. Si forniscono raccomandazioni generiche sull'igiene professionale, quali:

a) non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro;

b) lavare le mani dopo l'uso; e

c) togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Le raccomandazioni fornite sono coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Se del caso si forniscono raccomandazioni su disposizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:

a) come gestire i rischi connessi a:

i) atmosfere esplosive;

ii) condizioni corrosive;

iii) pericoli di infiammabilità;

iv) sostanze o miscele incompatibili;

v) condizioni di evaporazione; e

vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche);

b) come contenere gli effetti di:

i) condizioni meteorologiche;

ii) pressione ambientale;

iii) temperatura;

iv) luce del sole;

v) umidità; e

vi) vibrazioni;

c) come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:

i) stabilizzanti; e

ii) antiossidanti;

d) altre raccomandazioni, quali:

i) disposizioni relative alla ventilazione;

ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);

iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (all'occorrenza); e

iv) compatibilità degli imballaggi.

7.3. Usi finali specifici

Per le sostanze e le miscele destinate a usi finali specifici, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e funzionali. Se è allegato uno scenario di esposizione vi si può fare riferimento, oppure devono essere fornite le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha elaborato una valutazione della sicurezza chimica per la miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici di settore o dell'industria, vi si può fare riferimento in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).

 

8. Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza sono coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguenti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, va indicata l'identità chimica di cui alla sezione 3.

8.1.1.1. I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/Ce, comprese eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce della Commissione ;

8.1.1.2. i valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 2004/37/Ce, comprese eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce;

8.1.1.3. eventuali altri valori limite di esposizione professionale nazionali;

8.1.1.4. i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui alla direttiva 98/24/Ce, comprese le eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce;

8.1.1.5. eventuali altri valori limite biologici nazionali.

8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.

8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici per la sostanza o la miscela.

8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o un Dnel di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I o è disponibile una Pnec di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si forniscono i Dnel e le Pnec pertinenti per la sostanza e in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica contenuti nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

8.1.5. Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a determinati usi, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere fornite informazioni atte a consentire una gestione efficace dei rischi. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding), devono essere chiari.

8.2. Controlli dell'esposizione

Devono essere fornite le informazioni prescritte nella presente sottosezione, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.

Se il fornitore ha omesso un test di cui alla sezione 3 dell'allegato XI, deve indicare le condizioni d'uso specifiche da lui rispettate per giustificare l'omissione.

Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità degli articoli 17 o 18.

8.2.1. Controlli tecnici idonei

La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla presenza della sostanza o della miscela, in applicazione degli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/Ce nonché degli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/Ce, se del caso.

Queste informazioni completano quelle già indicate nella sezione 7.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Le informazioni relative all'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Se del caso, si rinvii alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale da sostanze chimiche o in caso d'incendio.

8.2.2.2. Tenendo conto della direttiva 89/686/Cee del Consiglio e facendo riferimento alle pertinenti norme CeN, si forniscono informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:

a) Protezioni per occhi/volto

Va specificato il tipo di protezione per gli occhi/il volto richiesto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto nonché tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi:

— il tipo di materiale ed il suo spessore,

— tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.

Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

ii) Altro

Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, va specificato il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto.

Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.

c) Protezione respiratoria

Per gas, vapori, nebbie o polveri, va specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee, oppure gli autorespiratori.

d) Pericoli termici

Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali che presentano un pericolo termico, va dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Vanno precisate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi secondo la normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione indicati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

 

9. Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Si identificano chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati e vanno indicate le idonee unità di misura e/o condizioni di riferimento. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, va indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, metodo in vaso aperto/vaso chiuso).

a) Aspetto:

si indicano lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già specificato altrove nella scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso] nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura.

b) Odore:

qualora sia percepibile, descriverlo succintamente.

c) Soglia olfattiva.

d) pH:

si indica il pH della sostanza o miscela all'atto della fornitura oppure in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso si indica la concentrazione.

e) Punto di fusione/punto di congelamento.

f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.

g) Punto di infiammabilità.

h) Tasso di evaporazione.

i) Infiammabilità (solidi, gas).

j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività.

k) Tensione di vapore.

l) Densità di vapore.

m) Densità relativa.

n) La solubilità/le solubilità.

o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.

p) Temperatura di autoaccensione.

q) Temperatura di decomposizione.

r) Viscosità.

s) Proprietà esplosive.

t) Proprietà ossidanti.

Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

Per consentire l'adozione di corrette misure di controllo, si forniscono tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o miscela. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione, quando questa è richiesta.

Per le miscele si indica chiaramente a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati, a meno che non siano validi per l'intera miscela.

9.2. Altre informazioni

Se necessario vanno indicati altri parametri fisici e chimici quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente — grasso da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Vanno inoltre fornite informazioni sulla sicurezza adeguate e disponibili riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.

 

10. Sezione 10: Stabilità e reattività

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso e in caso di rilascio nell'ambiente facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

10.1. Reattività

10.1.1. Deve essere fornita una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, si forniscono dati su saggi specifici per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se rappresentano in modo adeguato il pericolo potenziale della sostanza o della miscela.

10.1.2. Se non sono disponibili dati sulle miscele devono essere forniti dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per stabilire l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.

10.2. Stabilità chimica

Va indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione. Vanno descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Va inoltre segnalata l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Se pertinente, va indicato se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Vanno descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.

10.4. Condizioni da evitare

Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo sono elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.5. Materiali incompatibili

Le famiglie di sostanze o miscele o sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela potrebbe reagire e produrre una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materie tossiche o infiammabili o la liberazione di calore eccessivo) sono elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi vanno inclusi nella sezione 5 della scheda dati di sicurezza.

 

11. Sezione 11: Informazioni tossicologiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza si rivolge prevalentemente al personale medico, a professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a tossicologi. Deve essere fornita una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni adeguate sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

11.1.1. Sostanze

11.1.1.1. Le pertinenti classi di pericolo per le quali devono essere fornite informazioni sono:

a) tossicità acuta;

b) corrosione/irritazione cutanea;

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

e) mutagenicità delle cellule germinali;

f) cancerogenicità;

g) tossicità per la riproduzione;

h) tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) — esposizione singola;

i) tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) — esposizione ripetuta;

j) pericolo in caso di aspirazione.

11.1.1.2. Per le sostanze soggette all'obbligo di registrazione devono essere fornite brevi sintesi delle informazioni derivanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette all'obbligo di registrazione le informazioni devono comprendere anche i risultati del confronto dei dati disponibili con i criteri di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le sostanze Cmr delle categorie 1A e 1B, a norma del punto 1.3.1 dell'allegato I del presente regolamento.

11.1.2. Miscele

11.1.2.1. Per le miscele gli effetti pertinenti, per i quali devono essere fornite informazioni, sono:

a) tossicità acuta;

b) irritazione;

c) corrosività;

d) sensibilizzazione;

e) tossicità a dose ripetuta;

f) cancerogenicità;

g) mutagenicità;

h) tossicità riproduttiva.

11.1.2.2. Per gli effetti sulla salute di cancerogenicità, mutagenicità e tossicità riproduttiva deve essere fornita la classificazione per un determinato effetto sulla salute basata sul metodo convenzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/45/Ce nonché informazioni pertinenti per le sostanze elencate nella sezione 3.

11.1.2.3. Per quanto riguarda gli altri effetti sulla salute, se una miscela non è stata testata in quanto tale per un determinato effetto, devono essere fornite le informazioni relative a tale effetto sulla salute riguardanti le sostanze elencate alla sezione 3, se pertinenti.

11.1.3. Devono essere fornite informazioni per ogni classe di pericolo, differenziazione o effetto. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo, differenziazione o effetto, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza va precisato "basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".

11.1.4. I dati contenuti nella presente sottosezione si riferiscono alla sostanza o miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Se disponibili, si indicano anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, stime della tossicità acuta o CL50.

11.1.5. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o miscela, può essere opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.

11.1.6. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, si forniscono informazioni a sostegno di tale conclusione.

11.1.7. Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Devono essere fornite informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o miscela per ciascuna via probabile di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con la pelle/con gli occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.

11.1.8. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi connessi all'esposizione alla sostanza o miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Va descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, connessi a esposizioni più basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio "possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o a stato di incoscienza; dosi più consistenti possono indurre coma e provocare la morte".

11.1.9. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sull'uomo va presentata una sintesi dei dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all'uomo o agli animali.

11.1.10. Effetti interattivi

Se pertinenti e disponibili, vanno incluse informazioni sulle interazioni.

11.1.11. Assenza di dati specifici

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una determinata sostanza o miscela non sono disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o miscela simile venga identificata. Va indicato chiaramente se non si utilizzano dati specifici o se i dati non sono disponibili.

11.1.12. Informazione sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze

11.1.12.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, dando origine a diversi tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Di questo fatto va tenuto conto quando si forniscono informazioni tossicologiche nella presente sezione della scheda di dati di sicurezza.

11.1.12.2. La classificazione delle miscele aventi effetti di cancerogenicità, mutagenicità o tossicità riproduttiva va decisa in base alle informazioni disponibili riguardanti le sostanze che la compongono. Per altri effetti sulla salute è necessario accertare se ogni sostanza è presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali della miscela sulla salute. Le informazioni sugli effetti tossici vanno presentate per ogni sostanza, eccetto nei casi seguenti:

a) se le informazioni sono ripetute, sono elencate solo una volta per la miscela in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;

b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante;

c) se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze in una miscela, non vanno formulate ipotesi, bensì indicati separatamente gli effetti sulla salute di ogni sostanza.

11.1.13. Altre informazioni

Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute vanno inserite anche se non richieste dai criteri di classificazione.

 

12. Sezione 12: Informazioni ecologiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene le informazioni fornite per valutare l'impatto ambientale della sostanza o miscela se viene rilasciata nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza va riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati sui test pertinenti, con chiara indicazione delle specie, mezzi, unità di misura, durata e condizioni dei test. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo del rilascio, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

Devono essere fornite informazioni sul bioaccumulo, sulla persistenza e sulla degradabilità, se disponibili e adeguate, per ogni sostanza pertinente della miscela. Vanno anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

12.1. Tossicità

Se disponibili, si forniscono informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati di test eseguiti su organismi acquatici e/o terrestri. Si forniscono i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Indicare anche, se disponibili, dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi ambientalmente pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, menzionare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a registrazione, vanno inoltre forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI.

12.2. Persistenza e degradabilità

La persistenza e la degradabilità indicano la possibilità che la sostanza o le sostanze di una miscela si degradino nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. I risultati di test che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità vanno indicati, se disponibili. Se vengono indicate emivite di degradazione va specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Menzionare anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Tali informazioni si forniscono se disponibili e se adeguate, per ogni sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Vanno indicati i risultati di test pertinenti per la valutazione del potenziale di bioaccumulo. Essi comprendono, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (BCF).

Tali informazioni si forniscono se disponibili e se adeguate, per ogni sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.4. Mobilità nel suolo

La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o delle sostanze costituenti una miscela, se rilasciate nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo va indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'assorbimento o sulla lisciviazione, sulla distribuzione nei comparti ambientali nota o stimata o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). Lisciviazione e mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.

Tali informazioni si forniscono se disponibili e se adeguate, per ogni sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Se sono disponibili dati sperimentali questi devono, in linea di massima, prevalere rispetto ai modelli e alle stime.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

12.6. Altri effetti avversi

Va inclusa ogni informazione disponibile su altri effetti avversi sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione fotochimica di ozono, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

 

13. Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per contribuire ad individuare le opzioni ottimali per una gestione dei rifiuti sicura e meno nociva per l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni dello Stato membro in cui si fornisce la scheda di dati di sicurezza adottate in applicazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti completano quelle fornite nella sezione 8.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica e se è stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione, elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

a) Vanno specificati i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);

b) vanno specificate le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti;

c) lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato;

d) se del caso, devono essere indicate eventuali precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata.

Si fa riferimento alle disposizioni comunitarie pertinenti nel settore dei rifiuti. In loro mancanza si fa riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali o regionali in vigore.

 

14. Sezione 14: Informazioni sul trasporto

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni di base per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, vie navigabili interne o per via aerea. Se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti è opportuno indicarlo.

Se del caso, si forniscono informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'Onu: l'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (Adr) 1 , i regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia (Rid) 2 e l'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne (Adn) 3 , tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, il codice marittimo internazionale sulle merci pericolose (mare) (Imdg) 4 e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (Icao) 5 (via aerea).

14.1. Numero Onu

Va indicato il numero Onu (ovvero il numero di identificazione della sostanza, della miscela o dell'articolo, a quattro cifre, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai regolamenti tipo dell'Onu.

14.2. Nome di spedizione dell'Onu

Va indicato il nome di spedizione appropriato dell'Onu di cui ai regolamenti tipo dell'Onu, a meno che non figuri come identificatore del prodotto nella sottosezione 1.1.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Va indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi secondari) assegnata alle sostanze o miscele secondo il pericolo predominante ad esse collegato in conformità ai regolamenti tipo dell'Onu.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Se del caso, va fornito il numero del gruppo d'imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'Onu. Il numero del gruppo d'imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'Onu (come indicato dal codice Imdg, dall'Adr, dal Rid e dall'Adn) e/o se è un inquinante marino secondo il codice Imdg. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in cisterne, deve essere specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in cisterne secondo Adn.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Indicare tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 e il codice Ibc

La presente sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'organizzazione marittima internazionale (Imo): allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, 1973, modificato dal rispettivo protocollo del 1978 (Marpol 73/78) 6 e codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di rinfuse di sostanze chimiche pericolose (International Bulk Chemical Code) (Codice Ibc) 7 .

Va indicato il nome del prodotto (se diverso da quello fornito nella sottosezione 1.1) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità con il nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice Ibc o all'ultima edizione della circolare del comitato Imo per la tutela dell'ambiente marino (Mepc.2) 8 . Vanno indicati il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.

 

15. Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza reca le altre informazioni sulla regolamentazione della sostanza o la miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono , al regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee oppure al regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose].

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Devono essere fornite informazioni riguardanti le prescrizioni comunitarie pertinenti in materia di sicurezza, salute e ambiente (ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/Ce del Consiglio ) o le informazioni nazionali sulla situazione normativa della sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni. Se pertinenti, vanno menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, nonché altre misure nazionali pertinenti.

Se la sostanza o la miscela di cui alla presente scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente (ad esempio autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo VII o restrizioni ai sensi del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Va indicato se, per la sostanza o la miscela, il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

16. Sezione 16: Altre informazioni

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le informazioni pertinenti per la compilazione della scheda dati di sicurezza. Essa comprende inoltre altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda di dati di sicurezza, quali:

a) se la scheda dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione, una chiara indicazione di dove sono state apportate modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente ad una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve conservare una spiegazione delle modifiche e fornirla se richiesta;

b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza;

c) principali riferimenti bibliografici e fonti di dati;

d) per le miscele, la segnalazione di quale dei metodi di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione;

e) elenco delle frasi R pertinenti, delle indicazioni di pericolo, delle avvertenze di sicurezza e/o consigli di prudenza (frasi S). Vanno riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;

f) indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

Se, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 10, il fornitore di una miscela sceglie di identificare e comunicare la classificazione necessaria a partire dal 1° giugno 2015 in anticipo oppure di usarla a fini di classificazione ed etichettatura sull'imballaggio, detto fornitore può includere la classificazione nella presente sezione.

 

Parte B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati eccetto la sezione 3, in cui vanno incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

 

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.2. Elementi dell'etichetta

2.3. Altri pericoli

 

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

3.2. Miscele

 

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

 

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimento ad altre sezioni

 

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali specifici

 

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

 

Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

 

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

 

Sezione 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

12.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

 

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero Onu

14.2. Nome di spedizione dell'Onu

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice Ibc

 

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Sezione 16: Altre informazioni"

 

Allegato II

 

"Allegato II

Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza

Parte A

0.1. Introduzione

0.1.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare compilando la scheda di dati di sicurezza che viene fornita per una sostanza o una miscela a norma dell'articolo 31.

0.1.2. Le informazioni presentate nella scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione sono riportati in un allegato alla scheda di dati di sicurezza.

0.2. Prescrizioni di carattere generale per la compilazione della scheda di dati di sicurezza

0.2.1. La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla tutela dell'ambiente. Chi compila la scheda di dati di sicurezza deve tenere presente che tale scheda deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare ed eliminare in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.

0.2.2. Le informazioni contenute nelle schede di dati sulla sicurezza devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/Ce del Consiglio. In particolare, la scheda di dati di sicurezza deve permettere ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.

0.2.3. Le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.

0.2.4. Il linguaggio utilizzato nella scheda di dati di sicurezza deve essere semplice, chiaro e preciso, evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Indicazioni quali "può essere pericolosa", "nessun effetto sulla salute", "sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo" o "innocua" o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non devono essere usate sulla scheda.

0.2.5. La data di compilazione della scheda di dati di sicurezza deve figurare sulla prima pagina. Quando una scheda di dati sicurezza sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. In tal caso la data di compilazione identificata quale "Revisione: (data)" nonché il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione o qualsiasi indicazione relativa alla versione sostituita devono figurare sulla prima pagina.

0.3. Formato della scheda di dati di sicurezza

0.3.1. La scheda di dati di sicurezza non è un documento di lunghezza prestabilita. La lunghezza della scheda di dati di sicurezza dipende dai pericoli connessi con la sostanza o miscela e dalle informazioni disponibili.

0.3.2. Tutte le pagine della scheda dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e contengono chiaramente o un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio "pagina 1 di 3") oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio "continua alla prossima pagina" oppure "fine della scheda di dati di sicurezza").

0.4. Contenuto della scheda di dati di sicurezza

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, alle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. La scheda di dati di sicurezza non deve contenere sottosezioni prive di testo.

0.5. Altre prescrizioni relative alle informazioni

In taluni casi può essere necessario inserire altre informazioni pertinenti e disponibili nelle sottosezioni pertinenti, in considerazione di un'ampia gamma di proprietà delle sostanze e delle miscele.

0.6. Unità

Vanno impiegate le unità di misura di cui alla direttiva 80/181/Cee del Consiglio .

0.7. Casi speciali

Le schede di dati di sicurezza sono richieste anche nei casi speciali di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008, allegato I, paragrafo 1.3, per i quali sono concesse deroghe in materia di etichettatura.

 

1. Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Questa sezione prescrive le modalità di identificazione della sostanza o miscela e le modalità di indicazione nella scheda di dati di sicurezza degli usi pertinenti identificati e del nome del fornitore della sostanza o miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza.

1.1. Identificatore del prodotto

L'identificatore del prodotto va indicato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le sostanze e in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le miscele, secondo le indicazioni dell'etichetta nella/e lingua/e ufficiale/i dello o degli Stati membri in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato, a meno che lo Stato membro o gli Stati membri in questione non abbiano preso altri provvedimenti.

Per le sostanze soggette a registrazione, l'identificatore del prodotto deve corrispondere a quello fornito per la registrazione e deve essere altresì indicato il numero di registrazione assegnato a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle elencati nell'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore che è anche distributore o utilizzatore a valle può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante nell'ambito di una trasmissione comune a condizione che:

a) tale fornitore si assuma la responsabilità di fornire, su richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non dispone del numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata qui di seguito "autorità responsabile dell'applicazione"), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

È possibile fornire un'unica scheda di dati di sicurezza relativa a più di una sostanza o miscela se le informazioni contenute in detta scheda soddisfano le prescrizioni del presente allegato per ciascuna delle sostanze o miscele.

Altri mezzi d'identificazione

Si possono indicare anche altri nomi o sinonimi con i quali la sostanza o miscela è etichettata o comunemente nota, quali nomi alternativi, numeri, codici prodotto della società o altri identificatori unici.

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Devono essere indicati almeno gli usi identificati pertinenti per il destinatario o i destinatari della sostanza o miscela. Si tratta di una breve descrizione dell'uso a cui è destinata la sostanza o miscela, ad esempio "ritardante di fiamma", "antiossidante".

Devono essere elencati, se del caso, gli usi sconsigliati dal fornitore, con indicazione del motivo. Non è necessario che l'elenco sia esaustivo.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sottosezione della scheda di dati di sicurezza devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione sulla sicurezza chimica ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l'indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.

Per i dichiaranti, l'identificazione della persona deve corrispondere alle informazioni sull'identità del fabbricante o dell'importatore fornite nella registrazione.

Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o formulatore non comunitario.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Devono essere indicati i riferimenti a servizi d'informazione in caso di emergenza. Qualora esista, nello Stato membro in cui la sostanza o la miscela viene immessa sul mercato, un organismo di consulenza ufficiale [ad esempio l'organismo preposto a ricevere le informazioni relative alla salute di cui all'articolo 45 del regolamento (Ce) n. 1272/2008], è sufficiente indicare il suo numero telefonico. Va indicato chiaramente se tali servizi funzionano solo in determinate ore o se vengono forniti solo specifici tipi di informazioni.

 

2. Sezione 2: Identificazione dei pericoli

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall'applicazione delle regole di classificazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Laddove un fornitore, abbia notificato informazioni circa la sostanza affinché sia inclusa nell'inventario delle classificazioni ed etichettature in conformità all'articolo 40 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza deve essere la stessa indicata nella notifica.

Se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008, questo va indicato chiaramente.

Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.

Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si fa riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo completo di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo.

I principali effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente sono elencati conformemente alle sezioni da 9 a 12 della scheda di dati di sicurezza, in modo tale da consentire anche a chi non sia esperto di identificare i pericoli connessi alla sostanza o alla miscela.

2.2. Elementi dell'etichetta

In base alla classificazione, si indicano sull'etichetta, in applicazione del regolamento (Ce) n. 1272/2008 almeno le seguenti informazioni: pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Il pittogramma a colori di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008 può essere sostituito da una riproduzione grafica del pittogramma di pericolo completo, in bianco e nero, oppure da una riproduzione grafica solo del simbolo.

Vanno forniti gli elementi applicabili nell'etichetta in conformità dell'articolo 25 e dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

2.3. Altri pericoli

Devono essere fornite informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII.

Sono inoltre fornite informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione incrociata, soffocamento, congelamento, elevata intensità di odore gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione fotochimica di ozono.

 

3. Sezione 3: Composizione/informazione sugli ingredienti

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti, come di seguito indicato. Devono essere indicate le idonee e disponibili informazioni di sicurezza riguardanti la chimica delle superfici

3.1. Sostanze

L'identità chimica del principale costituente della sostanza è fornita indicando almeno l'identificatore del prodotto o uno degli altri mezzi di identificazione elencati alla sottosezione 1.1.

L'identità chimica di eventuali impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dalla sostanza costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza, va indicata nel modo seguente:

a) identificatore del prodotto, in conformità con l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

b) se l'identificatore del prodotto non è disponibile, uno degli altri nomi (nome comune, nome commerciale, abbreviazione) o numeri di identificazione.

I fornitori delle sostanze possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze costituenti, incluse quelle non classificate.

Nella presente sottosezione possono essere fornite anche informazioni su sostanze multi-componenti.

3.2. Miscele

Per almeno tutte le sostanze di cui ai punti 3.2.1 o 3.2.2 si indicano l'identificatore del prodotto, la concentrazione o gli intervalli di concentrazione e la classificazione. I fornitori di miscele possono scegliere di elencare anche tutte le sostanze contenute nella miscela, incluse quelle che non soddisfano i criteri di classificazione. Queste informazioni devono permettere al destinatario di riconoscere facilmente i pericoli che presentano le sostanze contenute nella miscela. I pericoli della miscela stessa sono indicati nella sezione 2.

Le concentrazioni delle sostanze nella miscela vanno descritte in uno dei seguenti modi:

a) percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile;

b) intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume, se tecnicamente possibile.

Se si indicano intervalli di percentuali, i pericoli per la salute e per l'ambiente devono riferirsi agli effetti della concentrazione più elevata di ogni ingrediente.

Se sono noti gli effetti della miscela in quanto tale, le relative informazioni sono indicate alla sezione 2.

Qualora sia stato autorizzato l'uso di un nome chimico alternativo in virtù dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/Ce oppure dell'articolo 24 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, tale nome può essere impiegato.

3.2.1. Per le miscele che soddisfano i criteri di classificazione a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008, sono indicate le seguenti sostanze e la loro concentrazione o intervallo di concentrazione nella miscela:

a) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l'ambiente a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008, quando sono presenti in concentrazioni pari o superiori al più basso dei seguenti valori:

ia) il valore soglia di cui alla tabella 1.1 del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

ib) i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I, parti da 3 a 5, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e per il pericolo in caso di aspirazione [sezione 3.10 dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1272/2008] ≥ 10%;

 

Elenco delle classi di pericolo, delle categorie di pericolo e dei limiti di concentrazione [compresi i valori soglia di cui alla tabella 1.1 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e i limiti di concentrazione generici di cui alle parti da 3 a 5 dell'allegato I di tale regolamento] per i quali una sostanza viene elencata quale sostanza di una miscela nella sottosezione 3.2.

1.1. — Classe e categoria di pericolo

Limite di

concentrazione

(%)

Tossicità acuta, categoria 1, 2 e 3 ≥ 0,1
Tossicità acuta, categoria 4 ≥ 1
Corrosione/irritazione della pelle, categoria 1A, 1B, 1C e 2 ≥ 1
Gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 1 e 2 ≥ 1
Sensibilizzazione delle vie respiratorie/cutanea ≥ 0,1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A e 1B ≥ 0
Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 1≥ 1
Cancerogenicità, categoria 1A, 1B e 2 ≥ 0,1
Tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B, 2 e effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione ≥ 0,1
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, categoria 1 e 2 ≥ 1
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta, categoria 1 e 2 ≥ 1
Pericolo in caso di aspirazione ≥ 10
Pericoloso per l’ambiente acquatico — tossicità acuta, categoria 1 ≥ 0,1
Pericoloso per l’ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 1 ≥ 0,1
Pericoloso per l’ambiente acquatico — tossicità cronica, categorie 2, 3 e 4 ≥ 1
Pericoloso per lo strato di ozono ≥ 0,1

 

ii) i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

iii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

vii) i limiti di concentrazione specifici forniti all'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008;

viia) i limiti di concentrazione specifici pertinenti indicati nell'allegato II del regolamento (Ce) n. 1272/2008;

viii) il valore soglia generico di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento, adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento qualora un fattore M sia stato fornito all'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008;

b) le sostanze per le quali a livello comunitario esistono limiti d'esposizione sul luogo di lavoro, che non sono già incluse nella lettera a);

c) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in base ai criteri di cui all'allegato XIII, oppure le sostanze comprese nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli indicati alla lettera a), se la concentrazione di una singola sostanza è pari o superiore allo 0,1%.

3.2.2. Per le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008, sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole uguali o superiori alle seguenti, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione:

a) 1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose per:

i) le sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008; oppure

ii) le sostanze per le quali esistono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro;

b) 0,1% in peso per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche secondo i criteri di cui all'allegato XIII, molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell'allegato XIII, oppure incluse nell'elenco stabilito in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a).

3.2.3. Per le sostanze di cui alla sottosezione 3.2 è inoltre indicata la classificazione della sostanza secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008, compresi le classi di pericolo e i codici di categoria di cui alla tabella 1.1 dell'allegato VI al suddetto regolamento, nonché le indicazioni di pericolo corrispondenti ai suoi pericoli fisici, per la salute umana e per l'ambiente. Le indicazioni di pericolo non devono essere riportate per intero in tale sezione; è sufficiente indicare i rispettivi codici. Qualora esse non siano riportate per esteso, va fatto riferimento alla sezione 16, in cui viene elencato il testo completo delle pertinenti indicazioni di pericolo. Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è descritto il motivo per il quale essa è indicata nel punto 3.2 nel modo seguente: "Sostanza vPvB non classificata" o "sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro".

3.2.4. Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2 è fornito il nome e, se disponibile, il numero di registrazione attribuito in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fermi restando gli obblighi degli utilizzatori a valle di cui all'articolo 39 del presente regolamento, il fornitore della miscela può omettere la parte del numero di registrazione che si riferisce al singolo dichiarante in caso di trasmissione comune, qualora:

a) tale fornitore si assuma la responsabilità di fornire, a richiesta per motivi di applicazione della normativa, il numero di registrazione completo oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, di inoltrare la richiesta al suo fornitore, in conformità del punto b); e

b) tale fornitore indichi il numero di registrazione completo all'autorità dello Stato membro responsabile dell'applicazione della normativa (denominata di seguito "autorità responsabile dell'applicazione"), entro 7 giorni dalla richiesta, ricevuta direttamente dall'autorità responsabile dell'applicazione o inoltrata dal suo destinatario, oppure, se non ha a disposizione il numero di registrazione completo, tale fornitore deve inoltrare la richiesta al suo fornitore entro 7 giorni dalla richiesta e allo stesso tempo informare l'autorità responsabile dell'applicazione.

Il numero Ce, se disponibile, è indicato in conformità del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Possono anche essere indicati il numero Cas, se disponibile, e il nome Iupac.

Per le sostanze indicate nella sottosezione con una denominazione chimica alternativa a norma dell'articolo 15 della direttiva 1999/45/Ce o dell'articolo 24 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, non è necessario indicare il numero di registrazione, il numero Ce né altri identificatori chimici precisi.

 

4. Sezione 4: Misure di primo soccorso

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le prime cure in modo comprensibile per una persona non formata, che deve essere in grado di eseguirle senza avvalersi di attrezzature sofisticate e senza disporre di un'ampia gamma di medicinali. Nelle istruzioni va specificato se è necessario consultare un medico, e con quale urgenza.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1. Le istruzioni per il primo soccorso vanno suddivise secondo le pertinenti vie di esposizione. Per ogni via d'esposizione inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi, per ingestione deve essere indicata la procedura da seguire.

4.1.2. Si forniscono raccomandazioni sui punti seguenti:

a) necessità di consultare immediatamente un medico e possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione;

b) raccomandazione di spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta;

c) raccomandazione di togliere gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto e modalità di manipolazione dei medesimi; e

d) raccomandazione, per chi presta le prime cure, di indossare dispositivi di protezione individuale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Devono essere fornite informazioni sintetiche sui principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati, dovuti all'esposizione.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Se del caso si forniscono informazioni su test clinici e monitoraggio medico per gli effetti ritardati, informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti (se noti) e sulle controindicazioni.

Per alcune sostanze o miscele può essere importante sottolineare che devono essere messi a disposizione sul luogo di lavoro mezzi speciali per consentire un trattamento specifico ed immediato.

 

5. Sezione 5: Misure antincendio

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza elenca le prescrizioni relative alla lotta ad incendi causati dalla sostanza o dalla miscela o che si manifestano in prossimità della sostanza o della miscela.

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:

Devono essere fornite informazioni sui mezzi di estinzione idonei.

Mezzi di estinzione non idonei:

Si indica se determinati mezzi di estinzione sono inadeguati in una determinata situazione connessa alla sostanza o alla miscela.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Devono essere fornite informazioni sugli eventuali pericoli connessi alla sostanza o alla miscela, quali ad esempio i prodotti di combustione pericolosi che si formano quando la sostanza o la miscela brucia, del tipo "può produrre fumi tossici di monossido di carbonio in caso di combustione" oppure "produce ossidi di zolfo e azoto in caso di combustione".

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Devono essere fornite raccomandazioni su eventuali misure di protezione da adottare durante l'estinzione degli incendi, ad esempio "raffreddare i contenitori con getti d'acqua" e sui dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi quali stivali, tute, guanti, protezioni per gli occhi e per il volto e respiratori.

 

6. Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza raccomanda la risposta adeguata in caso di fuoriuscite, dispersione o rilascio, onde prevenire o minimizzare gli effetti avversi per le persone, i beni e l'ambiente. Va fatta una distinzione tra le misure da adottare in caso di grandi o piccole fuoriuscite, qualora il volume della fuoriuscita abbia un impatto significativo sul pericolo. Se le procedure per il contenimento ed il recupero prevedono pratiche diverse, questo è indicato nella scheda di dati di sicurezza.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Devono essere fornite raccomandazioni connesse alle fuoriuscite e rilasci accidentali della sostanza o della miscela quali:

a) indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali;

b) rimuovere le fonti di accensione, predisporre un'adeguata ventilazione e controllare le polveri; e

c) procedure di emergenza quali la necessità di evacuare l'area di pericolo o di consultare un esperto.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Devono essere fornite raccomandazioni sul materiale adeguato per gli indumenti di protezione personale (ad esempio "idoneo: butilene"; "non idoneo: Pvc").

6.2. Precauzioni ambientali

Devono essere fornite raccomandazioni sulle eventuali precauzioni ambientali da rispettare in relazione a fuoriuscite e rilascio accidentali della sostanza o miscela, quali mantenerle lontane da scarichi, acque di superficie e acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.3.1. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita. Le adeguate tecniche di contenimento possono comprendere:

a) cunette di raccolta, copertura degli scarichi;

b) procedure di copertura isolante (capping).

6.3.2. Devono essere fornite opportune raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita. Le adeguate tecniche di bonifica possono comprendere:

a) tecniche di neutralizzazione;

b) tecniche di decontaminazione;

c) materiali assorbenti;

d) tecniche di pulizia;

e) tecniche di aspirazione;

f) attrezzature necessarie per il contenimento/per la bonifica (compreso l'impiego di strumenti e attrezzature antiscintilla, se del caso).

6.3.3. Devono inoltre essere fornite eventuali altre informazioni relative alle fuoriuscite e ai rilasci, comprese raccomandazioni su tecniche non idonee di contenimento o di bonifica, ad esempio indicazioni quali "non usare mai ...".

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Se opportuno, si rinvia alle sezioni 8 e 13.

 

7. Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce raccomandazioni sulle pratiche di manipolazione sicure. Si sottolineano le precauzioni necessarie per gli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 e per le proprietà peculiari della sostanza o miscela.

Le informazioni da fornire per questa sezione della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Devono permettere al datore di lavoro di adottare procedure di lavoro e misure organizzative appropriate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/24/Ce e dell'articolo 5 della direttiva 2004/37/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda di dati di sicurezza sono coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

Oltre alle informazioni fornite in tale sezione, altre informazioni pertinenti si possono consultare nella sezione 8.

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1. Devono essere fornite raccomandazioni che:

a) consentano di manipolare la sostanza o la miscela in modo sicuro, quali misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri;

b) prevengano la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili; e

c) riducano il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.

7.1.2. Devono essere fornite raccomandazioni generiche sull'igiene del lavoro quali:

a) non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro;

b) lavare le mani dopo l'uso; e

c) togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Le raccomandazioni fornite sono coerenti con le proprietà fisiche e chimiche descritte nella sezione 9 della scheda di dati di sicurezza. Se del caso si forniscono raccomandazioni su disposizioni specifiche relative allo stoccaggio, ad esempio:

a) come gestire i rischi connessi a:

i) atmosfere esplosive;

ii) condizioni corrosive;

iii) pericoli di infiammabilità;

iv) sostanze o miscele incompatibili;

v) condizioni di evaporazione; e

vi) potenziali fonti di accensione (comprese le installazioni elettriche);

b) come contenere gli effetti di:

i) condizioni meteorologiche;

ii) pressione;

iii) temperatura;

iv) luce solare;

v) umidità; e

vi) vibrazioni;

c) come mantenere integre le sostanze o le miscele avvalendosi di:

i) stabilizzanti; e

ii) antiossidanti;

d) altre raccomandazioni, quali:

i) disposizioni relative alla ventilazione;

ii) progettazione specifica dei locali o dei contenitori di stoccaggio (incluse paratie di contenimento e ventilazione);

iii) limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio (se pertinenti); e

iv) compatibilità degli imballaggi.

7.3. Usi finali specifici

Per le sostanze e le miscele destinate ad usi finali particolari, le raccomandazioni devono riferirsi agli usi identificati di cui alla sottosezione 1.2 ed essere dettagliate e funzionali. Se è allegato uno scenario di esposizione vi può essere fatto riferimento, oppure si forniscono le informazioni previste dalle sottosezioni 7.1 e 7.2. Se un attore della catena di approvvigionamento ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica per la miscela, è sufficiente che la scheda di dati di sicurezza e gli scenari di esposizione siano coerenti con la relazione sulla sicurezza chimica per la miscela, piuttosto che con le relazioni sulla sicurezza chimica di ciascuna delle sostanze che compongono la miscela. Se sono disponibili orientamenti specifici di settore o dell'industria, vi si può fare riferimento in modo dettagliato (citando la fonte e la data di pubblicazione).

 

8. Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

La presente sezione della scheda dati di sicurezza elenca i valori limite di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di gestione dei rischi.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, le informazioni di questa sezione della scheda dati di sicurezza sono coerenti con quelle relative agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione ed elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Per la sostanza o per ciascuna delle sostanze della miscela sono elencati, se disponibili, i valori limite nazionali seguiti, compresa la base giuridica di ciascuno di essi, applicabili nello Stato membro in cui la scheda di dati di sicurezza viene fornita. Quando si elencano i valori limite di esposizione professionale, è indicata l'identità chimica di cui alla sezione 3.

8.1.1.1. I valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite di esposizione professionale comunitari di cui alla direttiva 98/24/Ce, comprese le eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce della Commissione ;

8.1.1.2. i valori limite di esposizione professionale nazionali corrispondenti ai valori limite comunitari di cui alla direttiva 2004/37/Ce, comprese le eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce;

8.1.1.3. altri eventuali valori limite di esposizione professionale nazionali;

8.1.1.4. i valori limite biologici nazionali corrispondenti ai valori limite biologici comunitari di cui alla direttiva 98/24/Ce, comprese le eventuali osservazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/320/Ce;

8.1.1.5. altri eventuali valori limite biologici nazionali.

8.1.2. Devono essere fornite informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate almeno per le sostanze più pertinenti.

8.1.3. Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici, sono elencati anche i valori limite di esposizione professionale applicabili e/o i valori limite biologici per la sostanza o la miscela.

8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica o un Dnel di cui alla sezione 1.4 dell'allegato I oppure se è disponibile una Pnec di cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si forniscono i Dnel e le Pnec pertinenti per la sostanza e in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla sicurezza chimica contenuti nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

8.1.5. Se, per decidere in merito a misure di gestione dei rischi in relazione a determinati usi, si ricorre ad una strategia basata su fasce di controllo (control banding), devono essere fornite informazioni atte a consentire una gestione efficace dei rischi. Il contesto e i limiti delle raccomandazioni specifiche basate su fasce di controllo (control banding) devono essere chiari.

8.2. Controlli dell'esposizione

Devono essere fornite le informazioni richieste nella presente sottosezione, a meno che non venga allegato alla scheda di dati di sicurezza uno scenario di esposizione contenente tali informazioni.

Se il fornitore ha omesso un test di cui alla sezione 3 dell'allegato XI, deve indicare le condizioni d'uso specifiche da lui rispettate per giustificare l'omissione.

Se una sostanza è stata registrata quale intermedio isolato (in sito o trasportato), il fornitore deve indicare che la scheda di dati di sicurezza è conforme alle condizioni specifiche sulle quali si basa la registrazione in conformità degli articoli 17 o 18.

8.2.1. Controlli tecnici idonei

La descrizione delle idonee misure di controllo dell'esposizione deve riferirsi agli usi identificati della sostanza o miscela di cui alla sottosezione 1.2. Le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla presenza della sostanza o della miscela, in applicazione degli articoli da 4 a 6 della direttiva 98/24/Ce nonché degli articoli da 3 a 5 della direttiva 2004/37/Ce, se del caso.

Queste informazioni completano quelle già indicate nella sezione 7.

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

8.2.2.1. Le informazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuale devono essere coerenti con le buone pratiche di igiene professionale e accompagnate da altre misure di controllo, compresi i controlli tecnici, la ventilazione e l'isolamento. Se del caso, si rinvii alla sezione 5 per raccomandazioni specifiche sui dispositivi di protezione individuale o in caso d'incendio.

8.2.2.2. Tenendo conto della direttiva 89/686/Cee del Consiglio e facendo riferimento alle pertinenti norme Cen, devono essere fornite informazioni dettagliate sui dispositivi atti a fornire una protezione adeguata, compresi:

a) Protezioni per gli occhi/il volto

Va specificato il tipo di protezione per gli occhi/il volto prescritto, a seconda del pericolo connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto, ad esempio occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Specificare chiaramente il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso alla sostanza o alla miscela e al potenziale di contatto nonché tenendo presenti l'entità e la durata dell'esposizione dermica, compresi:

— il tipo di materiale e il suo spessore,

— tempi di permeazione tipici o minimi del materiale dei guanti.

Se necessario, indicare eventuali misure supplementari per la protezione delle mani.

ii) Altro

Se è necessario proteggere parti del corpo diverse dalle mani, è specificato il tipo e la qualità dei dispositivi di protezione necessari, quali guanti lunghi, stivali, tute, a seconda dei pericoli connessi alla sostanza o miscela e al potenziale di contatto.

Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle e misure d'igiene particolari.

c) Protezione respiratoria

Per gas, vapori, nebbia o polveri, è specificato il tipo di dispositivi di protezione da utilizzare a seconda del pericolo e del potenziale di esposizione, compresi i respiratori ad aria purificata, indicando l'elemento purificante idoneo (cartuccia o filtro), gli idonei filtri antiparticolato e le maschere idonee, oppure gli autorespiratori.

d) Pericoli termici

Quando si indicano i dispositivi di protezione da indossare in presenza di materiali ai quali è connesso un pericolo termico, è dedicata particolare attenzione alle caratteristiche costruttive dei dispositivi stessi.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Devono essere specificate le informazioni di cui il datore di lavoro deve disporre per assolvere i propri obblighi secondo la normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica deve essere fornita una sintesi delle misure di gestione del rischio atte a controllare adeguatamente l'esposizione dell'ambiente alla sostanza per gli scenari di esposizione indicati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

 

9. Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

La presente sezione della scheda dati di sicurezza descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Devono essere identificate chiaramente le seguenti proprietà facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati e vanno indicate le idonee unità di misura e/o condizioni di riferimento. Se pertinente per l'interpretazione del valore numerico, è indicato anche il metodo di determinazione (ad esempio il metodo per determinare il punto di infiammabilità, metodo in vaso aperto/vaso chiuso).

a) Aspetto:

vanno indicati lo stato fisico [solido (comprese informazioni idonee e disponibili sulla sicurezza relative alla granulometria e all'area della superficie specifica se non già specificato nella presente scheda di dati di sicurezza), liquido, gassoso], nonché il colore della sostanza o della miscela all'atto della fornitura.

b) Odore:

qualora sia percepibile, descriverlo brevemente.

c) Soglia olfattiva.

d) pH:

si indica il pH della sostanza o miscela all'atto della fornitura oppure in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso si indica la concentrazione.

e) Punto di fusione/punto di congelamento.

f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione.

g) Punto di infiammabilità.

h) Velocità di evaporazione.

i) Infiammabilità (solidi, gas).

j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività.

k) Tensione di vapore.

l) Densità di vapore.

m) Densità relativa.

n) La solubilità/le solubilità.

o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.

p) Temperatura di autoaccensione.

q) Temperatura di decomposizione.

r) Viscosità.

s) Proprietà esplosive.

t) Proprietà ossidanti.

Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

Per consentire l'adozione di corrette misure di controllo, si forniscono tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o miscela. Le informazioni del presente punto devono corrispondere a quelle fornite nella registrazione, quando questa è richiesta.

Per le miscele si indica chiaramente a quale sostanza si riferiscono i dati, a meno che non siano validi per l'intera miscela.

9.2. Altre informazioni

Se necessario si indicano altri parametri fisici e chimici quali la miscibilità, la liposolubilità (solvente — grasso da specificare), la conducibilità oppure il gruppo di gas. Devono essere fornite inoltre le idonee informazioni sulla sicurezza disponibili riguardanti il potenziale di ossido-riduzione, il potenziale di formazione di radicali e le proprietà fotocatalitiche.

 

10. Sezione 10: Stabilità e reattività

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive la stabilità della sostanza o della miscela e indica la possibilità di reazioni pericolose in determinate condizioni d'uso e in caso di rilascio nell'ambiente facendo riferimento, se del caso, ai metodi di prova impiegati. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

10.1. Reattività

10.1.1. Si fornisce una descrizione dei pericoli connessi alla reattività della sostanza o della miscela. Se disponibili, si forniscono dati su saggi specifici per la sostanza o per la miscela in quanto tale. Le informazioni possono basarsi anche su dati generali relativi alla classe o alla famiglia di sostanze o miscele se rappresentano in modo adeguato il pericolo potenziale della sostanza o della miscela.

10.1.2. Se non sono disponibili dati sulle miscele si forniscono dati sulle sostanze che compongono la miscela. Per stabilire l'incompatibilità si deve tenere conto delle sostanze, dei contenitori e dei contaminanti con i quali la sostanza o la miscela potrebbero venire a contatto durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso.

10.2. Stabilità chimica

Deve essere indicato se la sostanza o la miscela è stabile o instabile in ambiente normale e nelle condizioni di temperatura e di pressione previste durante lo stoccaggio e la manipolazione. Vanno descritti gli eventuali stabilizzanti impiegati o impiegabili per mantenere la stabilità chimica della sostanza o della miscela. Va inoltre segnalata l'eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della sostanza o della miscela.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Se pertinente, si indica se la sostanza o la miscela reagisce o polimerizza, rilasciando calore o pressione in eccesso o creando altre condizioni pericolose. Devono essere descritte le condizioni nelle quali tali reazioni pericolose possono avere luogo.

10.4. Condizioni da evitare

Le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, scariche statiche, vibrazioni o altre sollecitazioni fisiche che possono indurre una situazione di pericolo devono essere elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.5. Materiali incompatibili

Le famiglie di sostanze o miscele o sostanze specifiche quali acqua, aria, acidi, basi, agenti ossidanti, con le quali la sostanza o la miscela potrebbe reagire e produrre una situazione di pericolo (ad esempio un'esplosione, il rilascio di materie tossiche o infiammabili o la liberazione di calore eccessivo) devono essere elencate e, se del caso, si fornisce una breve descrizione delle misure da adottare per gestire i rischi connessi a tali pericoli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Devono essere elencati i prodotti di decomposizione pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili, risultanti dall'uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal riscaldamento. I prodotti di combustione pericolosi si includono nella sezione 5 della scheda dati di sicurezza.

 

11. Sezione 11: Informazioni tossicologiche

La presente sezione della scheda dati di sicurezza si rivolge principalmente al personale medico, a professionisti della salute e sicurezza sul lavoro e a tossicologi. Si fornisce una descrizione breve, ma completa e comprensibile, dei vari effetti tossicologici (salute) e dei dati disponibili impiegati per identificarli, comprese informazioni adeguate sulla tossicocinetica, sul metabolismo e sulla distribuzione. Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché alla classificazione della sostanza o miscela.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Le pertinenti classi di pericolo, per le quali si forniscono informazioni, sono:

a) tossicità acuta;

b) corrosione/irritazione cutanea;

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

e) mutagenicità delle cellule germinali;

f) cancerogenicità;

g) tossicità per la riproduzione;

h) tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) — esposizione singola;

i) tossicità specifica per organi bersaglio (Stot) — esposizione ripetuta;

j) pericolo in caso di aspirazione.

Per le sostanze soggette a registrazione, sono fornite brevi sintesi delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI includendo, se del caso, un riferimento ai metodi di prova impiegati. Per le sostanze soggette a registrazione, tali informazioni comprendono anche il risultato del confronto dei dati disponibili con i criteri enunciati nel regolamento (Ce) n. 1272/2008 per le sostanze Cmr, categorie 1A e 1B, a norma dell'allegato I, punto 1.3.1, del presente regolamento.

11.1.1. Sono fornite informazioni per ogni classe di pericolo o differenziazione. Se si indica che la sostanza o miscela non è classificata in una determinata classe di pericolo o differenziazione, nella scheda di dati di sicurezza deve risultare chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati inconcludenti oppure a dati concludenti ma non sufficienti per la classificazione; in quest'ultimo caso nella scheda di dati di sicurezza va precisato "sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti".

11.1.2. I dati contenuti nella presente sottosezione si riferiscono alla sostanza o miscela all'atto dell'immissione sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere le proprietà tossicologiche della miscela in quanto tale, a meno che non si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Se disponibili, vanno indicate anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle sostanze pericolose di una miscela, quali Dl50, stime della tossicità acuta o Cl50.

11.1.3. Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti da prove sulla sostanza o miscela, può essere opportuno elaborare una sintesi dei risultati degli studi critici usati, ad esempio per via di esposizione.

11.1.4. Se i criteri di classificazione per una determinata classe di pericolo non sono soddisfatti, si forniscono informazioni a sostegno di tale conclusione.

11.1.5. Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Si forniscono informazioni sulle vie probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza o miscela per ogni via probabile di esposizione, ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non sono noti gli effetti sulla salute.

11.1.6. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Deve essere fornita una descrizione dei potenziali effetti avversi per la salute e dei sintomi associati all'esposizione alla sostanza o miscela e ai suoi ingredienti o sottoprodotti noti. Devono essere fornite le informazioni disponibili sui sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche della sostanza o miscela che si manifestano in seguito all'esposizione. Va descritta l'intera gamma dei sintomi, dai primi, connessi a esposizioni basse, fino alle conseguenze di esposizioni gravi, ad esempio "possono manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi più consistenti possono indurre coma e provocare la morte".

11.1.7. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

Devono essere fornite informazioni su eventuali effetti ritardati o immediati successivi all'esposizione a breve o a lungo termine. Vanno inoltre riportate informazioni sugli effetti per la salute acuti e cronici connessi all'esposizione umana alla sostanza o alla miscela. Se non sono disponibili dati sull'uomo va presentata una sintesi di dati sugli animali, indicando chiaramente le specie. Va precisato se i dati tossicologici si basano su dati relativi all'uomo o agli animali.

11.1.8. Effetti interattivi

Se pertinenti e disponibili, vanno incluse informazioni sulle interazioni.

11.1.9. Assenza di dati specifici

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela non sono disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o la miscela simile venga identificata. Deve essere indicato chiaramente se i dati specifici non si utilizzano o se non sono disponibili.

11.1.10. Miscele

Per un determinato effetto sulla salute, se una miscela non è stata saggiata in quanto tale per quanto concerne i suoi effetti sulla salute, devono essere fornite le informazioni pertinenti sulle sostanze elencate nella sezione 3.

11.1.11. Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze

11.1.11.1. Le sostanze di una miscela possono interagire fra loro nell'organismo, determinando differenti tassi di assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di conseguenza l'azione tossica può essere alterata e la tossicità globale della miscela può essere diversa da quella delle sostanze in essa contenute. Questo va tenuto in considerazione quando si forniscono informazioni tossicologiche nella presente sezione della scheda di dati di sicurezza.

11.1.11.2. È necessario accertare se ogni sostanza è presente in concentrazioni sufficienti a contribuire agli effetti globali sulla salute della miscela. Le informazioni sugli effetti tossici si presentano per ciascuna sostanza, eccetto nei casi seguenti:

a) se le informazioni sono ripetute, sono elencate solo una volta per la miscela in generale, ad esempio se due sostanze provocano entrambe vomito e diarrea;

b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, considerate le concentrazioni presenti, ad esempio se un lieve irritante è diluito al di sotto di una determinata concentrazione in una soluzione non irritante;

c) se non sono disponibili informazioni sulle interazioni tra le sostanze in una miscela, non vanno formulate teorie, bensì indicati separatamente gli effetti sulla salute di ciascuna sostanza.

11.1.12. Altre informazioni

Altre informazioni pertinenti sugli effetti avversi per la salute vanno incluse anche se non richieste dai criteri di classificazione.

 

12. Sezione 12: Informazioni ecologiche

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene le informazioni fornite per valutare l'impatto ambientale della sostanza o miscela se viene rilasciata nell'ambiente. Nelle sottosezioni da 12.1 a 12.6 della scheda di dati di sicurezza è riportata una breve sintesi dei dati comprendente, se disponibili, dati dei test pertinenti, con chiara indicazione delle specie, mezzi, unità di misura, durata e condizioni dei test. Queste informazioni possono essere utili nel trattamento delle fuoriuscite e per valutare le pratiche di trattamento dei rifiuti, il controllo del rilascio, le misure in caso di rilascio accidentale e di trasporto. Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi.

Devono essere fornite informazioni sul bioaccumulo, sulla persistenza e sulla degradabilità, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela. Vanno anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

Le informazioni della presente sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, quando prescritte, nonché con la classificazione della sostanza o miscela.

12.1. Tossicità

Se disponibili, si forniscono informazioni sulla tossicità avvalendosi di dati di test eseguiti su organismi acquatici e/o terrestri. Devono essere forniti i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica acuta e cronica per i pesci, i crostacei, le alghe e altre piante acquatiche. Indicare anche, se disponibili, dati sulla tossicità per i microrganismi e i macrorganismi del suolo e altri organismi ambientalmente pertinenti, quali uccelli, api e piante. Se la sostanza o la miscela hanno effetti inibitori sull'attività dei microrganismi, menzionare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le sostanze soggette a registrazione, vanno inoltre forniti sommari delle informazioni derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI.

12.2. Persistenza e degradabilità

La persistenza e la degradabilità indicano la possibilità che la sostanza o le sostanze di una miscela si degradino nell'ambiente, tramite biodegradazione o altri processi quali l'ossidazione o l'idrolisi. I risultati di test che consentono di valutare la persistenza e la degradabilità devono essere indicati, se disponibili. Se vengono indicate emivite di degradazione va specificato se tali emivite si riferiscono alla mineralizzazione o alla degradazione primaria. Menzionare anche il potenziale di degradazione della sostanza o di determinate sostanze di una miscela negli impianti di trattamento delle acque reflue.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il potenziale di bioaccumulo è il potenziale della sostanza o di determinate sostanze di una miscela di accumularsi nel biota e, da ultimo, di passare nella catena alimentare. Si indicano i risultati di test pertinenti per la valutazione del potenziale di bioaccumulo. Essi comprendono, se disponibili, riferimenti al coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di bioconcentrazione (Bcf).

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

12.4. Mobilità nel suolo

La mobilità nel suolo è il potenziale della sostanza o delle sostanze costituenti di una miscela, se rilasciate nell'ambiente, di muoversi grazie alle forze naturali verso le acque sotterranee o di allontanarsi dal luogo di rilascio. Il potenziale di mobilità nel suolo va indicato, se disponibile. Le informazioni sulla mobilità possono essere ricavate da dati pertinenti sulla mobilità ottenuti ad esempio da studi sull'assorbimento o sulla lisciviazione, sulla distribuzione nei comparti ambientali nota o stimata o dalla tensione superficiale. I valori di Koc, ad esempio, si possono stimare dai coefficienti di ripartizione ottanolo/acqua (Kow). La lisciviazione e la mobilità possono essere stimate avvalendosi di modelli.

Tali informazioni devono essere fornite se disponibili e se idonee, per ciascuna sostanza della miscela che deve essere elencata nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Se sono disponibili dati sperimentali questi devono, in linea di massima, prevalere rispetto ai modelli e alle stime.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Quando è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica, sono indicati i risultati della valutazione PBT e vPvB, quali figurano nella relazione sulla sicurezza chimica.

12.6. Altri effetti avversi

Va inclusa ogni informazione disponibile sugli altri effetti avversi sull'ambiente, ad esempio il destino ambientale (esposizione), il potenziale di formazione fotochimica di ozono, il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di perturbazione del sistema endocrino e/o il potenziale di riscaldamento globale.

 

13. Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti della sostanza o della miscela e/o dei loro contenitori, per contribuire ad individuare le opzioni ottimali per una gestione dei rifiuti sicura e meno nociva per l'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni dello Stato membro in cui si fornisce la scheda di dati di sicurezza adottate in applicazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio . Informazioni pertinenti per la sicurezza degli addetti alle attività di gestione dei rifiuti completano quelle fornite nella sezione 8.

Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica e se è stata effettuata un'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, le informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti devono essere coerenti con gli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e con gli scenari di esposizione citati nella relazione, elencati nell'allegato alla scheda di dati di sicurezza.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

a) Vanno specificati i contenitori e i metodi per il trattamento dei rifiuti, compresi i metodi idonei per il trattamento dei rifiuti della sostanza o miscela e degli eventuali imballaggi contaminati (ad esempio incenerimento, riciclaggio, messa in discarica);

b) vanno specificate le proprietà fisiche/chimiche che possono influire sulle opzioni di trattamento dei rifiuti;

c) lo smaltimento attraverso le acque reflue va sconsigliato;

d) se del caso, devono essere indicate precauzioni particolari a seconda dell'alternativa di trattamento dei rifiuti raccomandata per la quale si è optato.

Si fa riferimento alle prescrizioni comunitarie pertinenti nel settore dei rifiuti. In loro mancanza si fa riferimento alle pertinenti prescrizioni nazionali o regionali in vigore.

 

14. Sezione 14: Informazioni sul trasporto

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni fondamentali per il trasporto/la spedizione di sostanze o miscele di cui alla sezione 1 su strada, ferrovia, vie navigabili interne o per via aerea. Se le informazioni non sono disponibili o non sono pertinenti è opportuno indicarlo.

Se del caso, si forniscono informazioni sulla classificazione per il trasporto per ciascuno dei regolamenti tipo dell'Onu: l'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (Adr) 9 i regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia (Rid) 10 e l'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne (Adn) 11 , tutti e tre attuati dalla direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose , il codice marittimo internazionale sulle merci pericolose (mare) (Imdg) 12 e le istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (Icao) 13 (via aerea).

14.1. Numero Onu

Va indicato il numero Onu (ovvero il numero di identificazione della sostanza, della miscela o dell'articolo, a quattro cifre, preceduto dalle lettere "UN") di cui ai regolamenti tipo dell'Onu.

14.2. Nome di spedizione dell'Onu

Va indicato il nome di spedizione dell'Onu di cui ai regolamenti tipo dell'Onu, a meno che non figuri come identificatore del prodotto alla sottosezione 1.1.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Va indicata la classe di pericolo connesso al trasporto (e i rischi secondari) assegnata alle sostanze o miscele secondo il pericolo predominante ad esse collegato in conformità ai regolamenti tipo dell'Onu.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Se del caso, va fornito il numero del gruppo d'imballaggio di cui ai regolamenti tipo dell'Onu. Il numero del gruppo d'imballaggio viene assegnato a determinate sostanze a seconda del grado di pericolo ad esse connesso.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente secondo i criteri dei regolamenti tipo dell'Onu (come indicato dal codice Imdg, dall'Adr, dal Rid e dall'Adn) e/o se è un inquinante marino secondo il codice Imdg. Se si tratta di sostanze o miscele autorizzate o destinate al trasporto per vie navigabili interne in cisterne, va specificato se la sostanza o la miscela è pericolosa per l'ambiente solo in cisterne secondo Adn.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Indicare tutte le precauzioni particolari alle quali l'utilizzatore deve attenersi o delle quali deve essere a conoscenza per quanto concerne il trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice Ibc

La presente sottosezione si applica solo se si intende effettuare il trasporto di rinfuse secondo i seguenti atti dell'organizzazione marittima internazionale (Imo): allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, 1973, modificato dal rispettivo protocollo del 1978 (Marpol 73/78) 14 e codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di sostanze chimiche pericolose rinfuse (International Bulk Chemical Code) (Codice Ibc) 15 .

Va indicato il nome del prodotto (se diverso da quello fornito nella sottosezione 1.1) come richiesto dal documento di spedizione e in conformità con il nome impiegato nell'elenco dei nomi di prodotti di cui ai capitoli 17 o 18 del codice Ibc o all'ultima edizione della circolare del comitato Imo per la tutela dell'ambiente marino (Mepc.2)16 . Si indicano il tipo di nave previsto e la categoria di inquinamento.

 

15. Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza reca le altre informazioni sulla regolamentazione della sostanza o della miscela, che non sono già state fornite nella scheda di dati di sicurezza [ad esempio se la sostanza o la miscela è soggetta al regolamento (Ce) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono , al regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/Cee oppure al regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose ].

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Devono essere fornite informazioni riguardanti le prescrizioni comunitarie pertinenti in materia di sicurezza, salute e ambiente (ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/Ce del Consiglio ) o informazioni nazionali sulla situazione normativa della sostanza o della miscela (incluse le sostanze della miscela), nonché indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve intraprendere per ottemperare a tali prescrizioni. Se pertinenti, vanno menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, nonché altre misure nazionali pertinenti.

Se la sostanza o la miscela di cui alla presente scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente (ad esempio autorizzazioni rilasciate ai sensi del titolo VII o restrizioni ai sensi del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Va indicato se, per la sostanza o la miscela, il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

 

16. Sezione 16: Altre informazioni

La presente sezione della scheda di dati di sicurezza descrive le informazioni pertinenti per la compilazione della scheda di dati di sicurezza. Essa comprende inoltre altre informazioni non fornite nelle sezioni da 1 a 15, comprese le informazioni sulla revisione della scheda dati di sicurezza, quali:

a) se la scheda di dati di sicurezza è stata rivista, una chiara indicazione di dove sono state apportate le modifiche rispetto alla versione precedente della scheda stessa, a meno che tale indicazione non sia fornita altrove nella scheda, unitamente a una spiegazione delle modifiche, se del caso. Il fornitore della sostanza o della miscela deve conservare una spiegazione delle modifiche e fornirla se richiesta;

b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza;

c) principali riferimenti bibliografici e fonti di dati;

d) per le miscele, la segnalazione di quale dei metodi di valutazione delle informazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 è stato impiegato ai fini della classificazione;

e) elenco delle pertinenti frasi R, indicazioni di pericolo e/o consigli di prudenza. Vanno riportati i testi completi delle indicazioni che non appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;

f) indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

 

Parte B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui vanno incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

 

Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

 

Sezione 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.2. Elementi dell'etichetta

2.3. Altri pericoli

 

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

3.2. Miscele

 

Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

 

Sezione 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

 

Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimento ad altre sezioni

 

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali particolari

 

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

 

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

 

Sezione 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

 

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

 

Sezione 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

12.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti avversi

 

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

 

Sezione 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero Onu

14.2. Nome di spedizione dell'Onu

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice Ibc

 

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

 

Sezione 16: Altre informazioni"

 

Note ufficiali

1.

Nazioni Unite, Commissione economica per l’Europa, versione applicabile a partire dal 1 o gennaio 2009, ISBN-978-92-1-139131-2.

2.

Allegato 1 all’appendice B (regole uniformi per il contratto di trasporto internazionale di merci su ferrovia) della convenzione sul trasporto ferroviario internazionale, versione valida a partire dal 1 o gennaio 2009.

3.

Versione riveduta il 1° gennaio 2007.

4.

Organizzazione marittima internazionale, edizione 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

5.

IATA, edizione 2007-2008.

6.

Marpol 73/78 — Edizione consolidata 2006, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

7.

Codice IBC, Edizione 2007, Londra, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

8.

Circolare MEPC.2. Categorizzazione provvisoria delle sostanze liquide, versione 14, in vigore dal 1° gennaio 2009.

9.

(11) Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, versione applicabile a partire dal 1° gennaio 2009, Isbn-978-92-1-139131-2.

 

10.

(12) Allegato 1 all'appendice B (regole uniformi per il contratto di trasporto internazionale di merci su ferrovia) della convenzione sul trasporto ferroviario internazionale, versione valida a partire dal 1° gennaio 2009.

 

11.

(13) Versione riveduta il 1° gennaio 2007.

 

12.

(14) Organizzazione marittima internazionale, edizione 2006, Isbn 978-92-8001-4214-3.

 

13.

(15) Iata, edizione 2007-2008.

 

14.

(16) Marpol 73/78 - Edizione consolidata 2006, Londra, Imo 2007, Isbn 978-92-801-4216-7.

 

15.

(17) Codice Ibc, Edizione 2007, Londra, Imo 2007, Isbn 978-92-801-4226-6.

 

16.

(18) Circolare Mepc.2, Provisional categorization of liquid substances, versione 14, in vigore dal 1° gennaio 2009.

Prassi correlata

Circolare MinLavoro 30 giugno 2011 n. 14877 Sicurezza luoghi di lavoro - Sostanze pericolose - Indicazioni esplicative in merito a regolamenti 1907/2006/Ce, 1272/2008/Ce e 453/2010/Ue (Reach - Clp) - Dlgs 81/2008

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598