Dm Politiche agricole 21 gennaio 2010
Buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali"
Ultima versione disponibile al 27/09/2024
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 21 gennaio 2010
(Gu 30 marzo 2010 n. 74)
Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali"
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (Ce) n. 1975/2006 della commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la risoluzione 1999/C/56/01 "Strategia forestale dell'Unione europea";
Vista la comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Com 2006/302 — Un piano d'azione dell'Ue per le foreste;
Viste le risoluzioni del Processo paneuropeo delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (Mcpfe);
Visto il decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente del 16 giugno 2005"Linee guida di programmazione forestale";
Vista la legge n. 296, del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
Visto il "Programma quadro per il settore forestale" approvato dalla conferenza Stato-Regioni, rep. atti n. 265/Csr del 18 dicembre 2008;
Visto il "Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale" approvato dalla conferenza Stato-Regioni, rep. atti n. 63/Csr dell'8 aprile 2009;
Considerato che i pagamenti per interventi silvo-ambientali sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvo-ambientali che vadano oltre i pertinenti requisiti obbligatori;
Considerato che il sostegno silvo-ambientale è destinato a compensare impegni volontari per il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali;
Considerato che per consentire l'attivazione della relativa misura, è necessario disporre di requisiti obbligatori ove non già previsti dalla legislazione nazionale e regionale e che i criteri individuati dal presente decreto ministeriale non sostituiscono i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali già esistenti;
Considerato che gli orientamenti presenti in allegato non modificano la normativa vigente, dovendo essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorità regionali e locali, possano attivare nuovi e pertinenti provvedimenti di gestione forestale come da citato regolamento comunitario n. 1698/2005;
Considerato che le misure silvo-ambientali rappresentano un efficace strumento per l'implementazione delle politiche forestali sul territorio in adempimento alle linee strategiche nazionali ed agli impegni internazionali ratificati dall'Italia;
Tenuto conto dell'urgenza con cui è necessario apportare le necessarie modifiche ai programmi di sviluppo rurale al fine di attivare le pertinenti misure silvo-ambientali nella fase di revisione degli stessi programmi ai sensi del regolamento (Ce) n. 74/2009 del Consiglio;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni espressasi nella seduta del 26 novembre 2009;
Decreta:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente decreto individua i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientali" a norma dell'articolo 47 del regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
Articolo 2
Obiettivi e criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali
1. Al fine di assicurare un'efficace attivazione della misura "pagamenti silvo-ambientali" sono identificati i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali che concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi, articolati in principali ed accessori:
Obiettivi principali:
miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
mitigazione dei cambiamenti climatici;
miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici;
maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali;
protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche;
aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco;
mantenimento del paesaggio;
salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio;
miglioramento e prevenzione fitosanitaria.
Obiettivi accessori conseguenti al raggiungimento degli obiettivi principali:
miglioramento della produzione legnosa;
migliore gestione di prodotti forestali non legnosi;
attivazione di filiere corte;
salvaguardia della salute degli operatori.
2. La proposta dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali è indicata nell'allegato I. In allegato II è riportato con un quadro sinottico il collegamento tra i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e gli obiettivi prioritari e accessori e le relative tematiche di intervento per la misura silvo-ambientale.
3. Al fine di attivare la misura pagamenti silvo-ambientali, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei criteri minimi di cui all'articolo 1 e delle specifiche linee guida, individuano con propri provvedimenti l'elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, ove non previsti dalle vigenti disposizioni e tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, ambientali e selvicolturali locali.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Allegato 1
Elenco dei criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali
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Allegato 2
Quadro sinottico obiettivi, criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali e tematiche di intervent
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