Rifiuti

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Roma, 30 marzo 2007 (Ultimo aggiornamento: 24/02/2010)

Registri di carico e scarico: parliamone

(Paola Ficco)

Premessa

È a tutti nota, per averla scritta ripetutamente, la mia non adesione ai principi contenuti nella parte IV, Dlgs 152/2006, riferita alla gestione dei rifiuti. Tuttavia, esso è legge dello Stato e, dal 29 aprile 2006 (data di sua entrata in vigore), va applicato. Ci piaccia o meno, anche se non è in linea con i nostri principi o convinzioni.

 

Tuttavia, la disciplina contiene alcuni spunti di sostanziale semplificazione; penso, alla valenza semplificatoria e agevolativa (sotto il profilo finanziario) riconosciuta alla registrazione Emas (e alla certificazione Iso 14001); alla chiarezza della tipizzazione del deposito temporaneo; al coordinamento dell'autorizzazione unica con la disciplina paesaggistico-culturale di cui al relativo Codice; alla esenzione dal Mud per i produttori di rifiuti non pericolosi.

 

Accanto ad essi, figurano numerose previsioni a mio giudizio non condivisibili che ricalcano (complicandole) le abrogate disposizioni del "Decreto Ronchi". Penso — ex plurimis — al fatto che (per un pasticcio lessicale) gli impianti di riduzione volumetrica sono nuovamente soggetti ad autorizzazione (come è noto, in lingua italiana, due negazioni affermano, articolo 208, comma 14). Ma tant'è: lex, dura lex, sed lex.

 

Per non parlare dei veri e propri "scempi" disciplinari prima e gestionali dopo. Penso (sempre -ex plurimis-) all'articolo 213 che dedicato all'Aia, prevede che al "trasporto" dei rifiuti presenti in "lista verde" del regolamento (Ce) 259/1993 e destinati ad impianti Ippc si applichino le procedure agevolate previste di cui agli articoli 214 e 216, cioè quelle previste per gli impianti. Rimane, dunque, assolutamente incomprensibile in quali termini a questi "trasporti" si possa applicare la procedura agevolata prevista per gli impianti di recupero. Forse il Legislatore avrebbe dovuto riferirsi all'articolo 212, relativo all'Albo gestori che autorizza le attività di trasporto anche in forma semplificata. Tuttavia, ad oggi, la disposizione è inapplicabile in quanto illogica.

 

Taccio di tanto d'altro

 

Tra le semplificazioni citate all'inizio, una era (ed è) straordinaria: il recapito nella disciplina Iva della numerazione, della vidimazione e della gestione dei registri di carico e scarico (articolo 190, comma 6), ancorché formulata in modo non felicissimo, tale da renderla intelligibile solo ai cultori delle discipline giuridiche.

 

Infatti, sul punto, si registra una qualche incertezza applicativa. Allora parliamone.

 

Il tema non è ozioso perché sulla disciplina relativa ai registri, si notano ancora (dall'ormai lontano 1998) moltissime incertezze sia da parte delle imprese obbligate alla loro tenuta sia da parte delle Autorità di controllo.

 

Con riguardo ai controlli, si evidenziano difformità (non solo sui registri) derivanti da interpretazioni personali, tanto meno commendevoli in quanto (in ultima analisi), se il controllo non è condotto in modo uniforme su tutto il territorio nazionale esso diventa un potente fattore di alterazione della concorrenza tra imprese, dovuta alla variegata e personale/personalistica applicazione di leggi e regolamenti che, ovviamente, induce un diverso grado di efficacia (da un lato) del controllo e (dall'altro) di penetrazione dei mercati da parte dell'impresa.

 

La disciplina vigente per i registri di carico e scarico dei rifiuti

Dal 29 aprile 2006 è vigente l'articolo 190, Dlgs 152/2006 dedicato ai registri di carico e scarico per i rifiuti. Tale articolo 190 si compone di 9 commi, e precisamente:

Comma dell'articolo 190, Dlgs 152/2006 Contenuto
• comma 1 • individua quali siano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri ed i tempi di annotazione
• comma 2 • contiene le ulteriori informazioni che devono fornire le imprese di smaltimento e recupero
• comma 3 • individua il luogo dove devono essere tenuti i registri
• comma 4 • stabilisce semplificazioni per i produttori di modeste quantità di rifiuti
• comma 5 • stabilisce l'obbligo di esibizione dei registri alle autorità di controllo, su loro richiesta
• comma 6 • stabilisce che "i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata"
• comma 7 • stabilisce che "la disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 148/1998" e di cui alla circolare 4 agosto 1998
• comma 8 • prevede l'esonero di alcuni soggetti dall'obbligo della tenuta dei registri
• comma 9 • corregge il Dm 148/1998 in ordine alla imputazione delle quantità

Tutti i problemi interpretativi appaiono derivare dal fatto che il Dm 2 maggio 2006 (abrogativo e sostitutivo del citato Dm 148/1998) è stato colpito dalla dichiarazione di inefficacia di cui all'avviso del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Guri del 26 giugno 2006.

 

Tale sospeso Dm:

— all'articolo 1, comma 2, recitava che: "La vidimazione e la numerazione, dei registri seguono le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'applicazione delle predette norme valgono, per quanto applicabili, le circolari dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 203 (rectius: 383), ha modificato l'articolo 39 sopra richiamato abolendo l'obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti";

— all'articolo 1, comma 3, recitava che: "La stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici segue le disposizioni applicabili ai registri Iva. È possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata.",

 

Come è evidente, il sospeso Dm 2 maggio 2006 riproduceva (dettagliandolo) quanto già, sul punto, stabilito dal su riportato articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006, nella sua qualità di disciplina sostanziale.

 

La "querelle"

Poiché, come detto, tale Dm è stato dichiarato improduttivo di effetti giuridici ad opera dell'Avviso del Ministro dell'ambiente (Guri 26 giugno 2006), molti sono indotti a ritenere che vidimazione e (conseguente) numerazione debbano continuare a seguire le regole pregresse (vidimazione e numerazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate), poiché il su riportato comma 7 del citato articolo 190, Dlgs 152/2006 rinvia ad una futura "disciplina"; nelle more (ancora a mente del citato comma 7), si applicano il Dm 148/1998 e la circolare 4 agosto 1998.

 

Come è evidente, tale comma 7, si compone di due diverse statuizioni dotate di diversa portata:

  • nella sua prima parte ("la disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.) dispone che con un futuro Dm sarà definita la "disciplina" nazionale relativa all'articolo 190;
  • nella sua seconda parte ("Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di ci al Dm 148/1998 … e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998") regolamenta il periodo transitorio fino all'emanazione del Dm previsto nella prima.

Tale "disciplina nazionale" consiste nel solo "modello" da utilizzare fino alla emanazione di quello futuro, come reso più che mai evidente dalla rubrica (titolo) di quel Dm 2 maggio 2006 (ora sospeso).

 

Esso, infatti, è intitolato "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e non (ad esempio) "disciplina dei registri di carico e scarico e approvazione dei relativi modelli". Segno evidente che il Legislatore era perfettamente consapevole di aver già dettato la disciplina con l'articolo 190.

 

Non solo, il riferimento all'articolo 195, comma 2, lettera n) fatto dalla citata epigrafe del (sospeso) Dm 2 maggio 2006 ne rende necessaria la lettura. In tale articolo si legge che: "..spettano allo Stato…n) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso".

 

Questa "tenuta" è disciplinata dall'allegato C (C-1 e C-2) al Dm sospeso (come dall' omologo allegato C al Dm 148/1998) dove si chiarisce "cosa", "dove" e "come" scrivere e annotare e non certamente se vidimare, numerare o meno.

 

Certo, in quel (sospeso) Dm 2 maggio 2006, il suo Estensore riprende le regole sull'Iva (peraltro sbagliando il numero di riferimento della legge 383/2001; cd. "Tremonti bis") ma non le introduce in quella sede; infatti, le ha già declinate nell'articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 in vigore dal 29 aprile 2006.

 

Tali regole di cui all'articolo 190, comma 6 (al pari di quelle contenute nel comma 1 -relative ai soggetti ed ai tempi di annotazione— o a quelli di cui al comma 4 per i piccoli produttori di rifiuti) sono regole sostanziali e come tali "autoapplicative" ed immediatamente esecutive in quanto suscettibili di essere recate ad effetto senza necessità di atti che diano ad esse concreta attuazione.

Tali norme non sono né di organizzazione, né di struttura poiché per la loro applicazione non è necessario creare organi né attendere una regolamentazione successiva.

 

Se fosse vero il contrario, allora, -ad esempio-

  • anche i tempi di annotazione sarebbero ancora quelli del "decreto Ronchi" (7 giorni non lavorativi o 24 ore dalla presa in carico);
  • la stampa dovrebbe essere effettuata entro i citati termini in precedenza previsti per le annotazioni;
  • i piccoli produttori di rifiuti sarebbero ancora fermi a 5 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata/anno di pericolosi.

Il che non è, e nessuno osa (ovviamente) contestarlo, Ma se "disciplina" è quella della numerazione, analogo rango ha quella appena citata. Quindi, evidentemente, la "disciplina" è solo quella relativa al modello.

 

Il richiamo alla disciplina sull'Iva, fatto nel (sospeso) Dm 2 maggio 2006 ha più il sapore di un chiarimento circa un dubbio che (probabilmente) era stato insinuato nel pensiero del suo Estensore dai soliti che, incapaci di interpretare vogliono tutto scritto, e precisamente: perché scrivere nell'articolo 190, comma 6, "i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva"? Visto che per i registri Iva l'obbligo di vidimazione e numerazione non è più previsto, proprio a seguito della modifica apportata dalla citata legge "Tremonti bis" al Testo Unico sull'Iva (Dpr 633/1978).

 

Per fugare ogni (irragionevole) dubbio, l'Estensore del (sospeso) Dm 2 maggio 2006 chiarì il "sistema Iva" ma non lo rese operante (quindi, il regime non è stato sospeso dalla sospensione del Dm 2 maggio 2006), esso è operante di per sé fin dal 29 aprile 2006 (al pari dei tempi per le annotazioni, della stampa, dei soggetti obbligati e del luogo di conservazione oltreché dei piccoli produttori di rifiuti). Pertanto, prescinde dalla sospensione del Dm 2 maggio 2006.

Infatti, mai il Dm 2 maggio 2006 (fonte secondaria) avrebbe potuto contenere una disposizione nuova (quindi, diversa) da quanto già previsto dal Dlgs (fonte primaria).

 

Se il Legislatore del Dlgs 152/2006, al comma 6, dell'articolo 190 avesse omesso il riferimento a numerazione e vidimazione (lasciando solo quello relativo alla gestione in analogia con l'Iva), questo avrebbe significato avere una disciplina incoerente ed illogica; infatti:

  • in adesione alla disciplina Iva, alla soppressa necessità di vidimazione consegue l'obbligo di apporre i numeri su ogni pagina del registro da parte del suo utilizzatore e prima di utilizzare ciascuna pagina (Circ. Agenzia Entrate 92/E del 22 ottobre 2001);
  • tuttavia, poiché secondo la disciplina Iva (Circ. Agenzia Entrate 64/E del I agosto 2002) la numerazione di ogni pagina deve avvenire anteponendo l'anno alla pagina e, quindi, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1" (es. 2007/1, 2007/2, ecc.);

è evidente, allora che era necessario scrivere della vidimazione e della numerazione per introdurre la gestione secondo la disciplina Iva; in difetto, si sarebbe dovuto vidimare e numerare secondo le regole del "Decreto Ronchi" e gestire secondo le regole Iva.

Il che avrebbe comportato una totale incongruenza del sistema, poiché all'atto della vidimazione le pagine del registro sarebbero state numerate tutte insieme; ciò avrebbe reso impossibile l'apposizione della numerazione da parte del soggetto obbligato, a meno di non interlineare, correggendolo, il numero apposto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi, sul punto, il Legislatore è stato coerente.

 

Alcuni principi generali

È appena il caso di ricordare che l'azione amministrativa, quando regolamentata, a livello nazionale deve ispirarsi a principi comuni.

Nel caso di specie, le norme relative alla individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri, e ad ogni conseguente adempimento (compreso il (non) obbligo di vidimazione e numerazione da parte dell'Agenzia delle Entrate), contengono -appunto— quei principi generali che debbono essere condivisi e, comunque, osservati da ogni competente autorità amministrativa.1

 

Inoltre, la disciplina sui registri di carico e scarico è indispensabile per dare attuazione a tutta la regolamentazione della gestione dei rifiuti contenuta nel Dlgs 152/2006, cosicché di tale regolamentazione viene necessariamente a far parte integrativa.

 

Diversamente opinando, non avrebbe senso l'ultima parte del più volte richiamato comma 7 dell'articolo 190 che, ben prima della declaratoria ministeriale di inefficacia, stabiliva che in assenza del nuovo decreto, (recante, in definitiva, come visto, solo il nuovo modello di registro), continuano ad applicarsi le "disposizioni" di cui al Dm 148/1998 che erano supportate da una fonte primaria di secondo grado (Dlgs 22/1997, articolo 12, ora abrogato); infatti:

  • i soggetti obbligati erano previsti nell'articolo 12, comma 1, Dlgs 22/1997 (ora abrogato);
  • la vidimazione e la numerazione erano previste nell'articolo 12, comma 1, Dlgs 22/1997 (ora abrogato);
  • le tempistiche di annotazione erano previste nell'articolo 12, comma 1, Dlgs 22/1997 (ora abrogato);
  • i soggetti con una modesta produzione di rifiuti erano previsti nell'articolo 12, comma 4, Dlgs 22/1997 (ora abrogato).

A ben guardare tale articolo 12, Dlgs 22/1997 (ora abrogato), quando prevedeva la norma regolamentare (che sarebbe poi stata il Dm 148/1998) lo faceva al comma 6 suddividendo l'onere regolamentare in due parti;

1) individuazione del modello uniforme di registro;

2) modalità di tenuta dello stesso.

 

Al che rispose puntualmente il Dm 148/1998 recando il modello di registro e l'allegato C (C-1 e C-2) per dettare le corrette (ed uniformi) regole di tenuta.

Quindi, quando il comma 7, articolo 190, Dlgs 152/2006, si riferisce alle "disposizioni" del Dm 148/1998 lo fa (come è evidente) con riguardo solo a quelle relative al modello, non potrebbe certo farlo con riguardo a quelle (ad esempio della vidimazione e della numerazione), perché esse erano presenti nell'articolo 12, comma 1, Dlgs 22/1997 che il Dlgs 152/2006 ha abrogato espressamente nella interezza.

 

Sostenere il contrario significa sostenere che il Dlgs 152/2006 (legge delegata e fonte primaria di secondo grado):

  • ha abrogato l'articolo 12, Dlgs 22/1997 (anch'esso legge delegata e fonte primaria di secondo grado);
  • tuttavia, ha mantenuto le regole sostanziali e procedurali presenti nel Dlgs abrogato, mediante la "conservazione" del Dm 148/1998 che prevedeva l'obbligo di vidimazione e numerazione (ma lo faceva solo perché previsto dalla fonte "primaria" ora abrogata e sostituita da altra di segno diametralmente opposto).

Il che è contrario ad ogni qualsivoglia principio di gerarchia delle fonti e di successione delle norme nel tempo

 

La Circolare Agenzia Entrate n. 104/E dell'11 dicembre 2001

È noto che l'articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 383, modificando l'articolo 39 Dpr 633/1972 (cd. "T.U. sull'Iva") ha abolito l'obbligo di vidimazione per i registri Iva; pertanto, per i motivi tutti su esposti, tale obbligo (dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 152/2006) si ritiene, ovviamente, soppresso anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

 

Per confutare tutto quanto precede, molti richiamano la Circolare Agenzia Entrate n. 104/E dell'11 dicembre 2001 secondo la quale il registro di carico e scarico doveva continuare ad essere vidimato anche dopo l'entrata in vigore del citato articolo 8, legge 383/2001, poiché esso non era un "registro di tipo contabile". Questo era verissimo all'epoca della Circolare (2001), ma non è più vero oggi.

Infatti, se è vero che il registro di carico e scarico continua a non essere un "registro di tipo contabile" è altresì vero che il comma 6, articolo 190, Dlgs 152/2006 lo assimila ad uno contabile, recapitandolo all'interno della disciplina Iva, con tutto quel che ne consegue.

 

Quindi, invocare questa Circolare per accreditare la vigenza dell'obbligo di vidimazione e (conseguente) numerazione da parte dell'Agenzia delle Entrate appare un tentativo destituito di ogni fondamento giuridico per forzare la legge, anche perché all'epoca della citata Circolare, l'articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 non esisteva; quindi, non era stata operata dal Legislatore nazionale alcuna assimilazione tra i registri di tipo contabile e quello di carico e scarico.

 

La "ratio legis"

Da ultimo, a fondamento ulteriore della mancata attualità e vigenza della vidimazione e della numerazione, si pone una ragione derivante dai "principi e criteri direttivi generali " posti dalla legge delega 308/2004 costituiti

  • ex articolo 1, comma 8, lett. l) dalla semplificazione "delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale";
  • ex articolo 1, comma 9, lett. a) dalla semplificazione e razionalizzazione "delle procedure di gestione dei rifiuti speciali";

Sarebbe alquanto irragionevole, siccome in contrasto con i menzionati criteri direttivi — imposti dal Parlamento al Governo — ritenere che quest'ultimo abbia voluto continuare a gravare di un tale obbligo (vidimazione e numerazione) le imprese mentre legiferava per improntare la disciplina amministrativa al principio della massima semplificazione.

 

Tutte le argomentazioni di cui sopra possono essere svolte anche con riguardo ai fogli A4. Sul punto, sempre secondo la disciplina Iva (Circ. Ministero Finanze n. 205/E del 12 agosto 1999) la tenuta di qualsiasi registro contabile (si ripete, il registro rifiuti non è un registro "di tipo contabile" ma a mente dell'articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006, è assimilato" a quelli contabili) con sistemi meccanografici è considerata regolare anche se manca "la trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio corrente, qualora in sede di controllo o di ispezione i dati risultino aggiornati su supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi verificatori e in loro presenza".

 

Non è dunque un caso che il comma 6, articolo 190, Dlgs 152/2006 non preveda l'obbligo di stampa se non a richiesta delle autorità di controllo e che questo obbligo non sia più connesso ai tempi in precedenza previsti per le annotazioni.

Ora, come è evidente, poiché la forma (o il supporto) con il quale si tengono i registri attiene alle modalità di loro gestione, questa deve seguire le regole dell'Iva, declinate nella riportata Circ. Ministero Finanze n. 205/E del 12 agosto 1999. Quindi, quello che conta ai fini del controllo non è la carta A4, ma solo il supporto magnetico e la stampa (all'atto del controllo, su richiesta del controllore).

 

Conclusioni

Quanto precede induce a formulare una conclusione connotata da un profilo tecnico e da uno di sistema.

 

Quanto al profilo tecnico, si ritiene che dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del Dlgs 152/2006)

1) l'obbligo di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico sia venuto meno e che la gestione di tali registri sia disciplinata dalle procedure e modalità previste per i registri Iva; vale a dire:

  • la vidimazione non è più necessaria ai fini della venuta ad esistenza del registro;
  • la numerazione va apposta dal soggetto che utilizza il registro, prima dell'uso di ciascuna pagina;
  • il registro non va numerato per intero ed in anticipo rispetto all'utilizzo della singola pagina;
  • la numerazione di ogni pagina deve avvenire anteponendo l'anno alla pagina e, quindi, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1" (es. 2007/1, 2007/2, ecc.).

2) sia consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4; pertanto si ritiene che essi possano essere usati senza vidimazione purché numerati secondo le modalità viste sub 1).

 

Quanto al profilo di sistema, invece, si ricorda che il Dlgs 152/2006 era stato proposto alle imprese e salutato dalle stesse come un vero strumento capace di garantire una gestione dei rifiuti semplice, chiara ed al riparo da interpretazioni personali/personalistiche (personalmente, da subito, si è ritenuto il contrario, anche perché si andava ad incidere su un sistema, quello del "decreto Ronchi" che, ormai, dopo anni si era assestato ed i "conflitti" erano quasi sopiti).

 

La vicenda della vidimazione e numerazione dei registri è solo la punta di un più grande iceberg. Tuttavia, quel che appare più stupefacente è che (come già ricordato sopra) l'azione amministrativa, quando regolamentata, a livello nazionale deve ispirarsi a principi comuni. E che quei principi generali debbono essere osservati da ogni competente autorità amministrativa.

 

Le regole sono chiare, tuttavia (in questo come in altri casi), non si può pretendere che tutti siano cultori del diritto.

 

Certo, la mia lettura delle nuove disposizioni aggiunge macero ai carichi di carta avviata al riciclaggio, perché si ritiene (in ragione di quanto su ampliamente esposto) che i numerosi registri già stampati e con pagine numerate (pronti per la vidimazione) e giacenti invenduti (e si ritiene invendibili) presso l'Editoria di settore non debbano più essere utilizzati, perché ora la numerazione l'appone l'impresa e, soprattutto, deve apporla in modo diverso. Infatti, sempre aderendo alla lettura esposta in questa sede, dal 29 aprile 2006, la pagina di registro che deve essere utilizzata può essere stampata "in proprio" e numerata secondo la sequenza già vista.

 

Tuttavia, chi vuole continuare a vidimare, vidimi pure. Il problema è un altro: in Italia si invocano le semplificazioni però ci si augura di non trovarle perché il Cittadino, per l'imperizia di pochi, si trasforma inevitabilmente in un suddito, sul quale esercitare potere (anziché agire in posizione di dovere), al quale comminare sanzioni (e non dispensare consigli consapevoli) ed al quale guardare sempre nell'ottica della presunzione di colpevolezza (e non di innocenza).

Note redazionali

1. Cfr. L. Acquarone, "Registri di carico e scarico: Dm 148/1998 e articolo 190 del Dlgs 152/2006. È la disciplina vigente" in "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa" n. 133 (10/06).
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