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Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 25 gennaio 2010

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti

Parole chiave Parole chiave: Energia | Biomasse / Biocombustibili | Biomasse / Biocombustibili | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 25 gennaio 2010

(Gu 20 febbraio 2010 n. 42)

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/30/Ce sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/Ce, recante, tra l'altro, disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Visto l'articolo 1, comma 367, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/Ce, sono modificati gli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili;

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme della legge 11 marzo 2006, n. 81 — recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione debbano immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili;

Visto l'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2010, un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel, al quale si applica una aliquota di accisa pari al 20% di quella applicata al gasolio usato come carburante;

Visto l'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, nel modificare alcune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si prevede, nell'ambito di un programma pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con decorrenza 1° gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2010, uno stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa applicata a bioetanolo, Etbe e additivi e riformulanti impiegati come carburante;

Visto l'articolo 2, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge Finanziaria 2008 che prevede che per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico;

Visto l'articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge Finanziaria 2008 che prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al predetto comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con la quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni fiscali per il biodiesel, notificato dall'Italia;

Visto il decreto 23 aprile 2008, n. 100: Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2 della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368 della legge dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto 29 aprile 2008, n. 110: Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto 3 settembre 2008, n. 156: Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto biodiesel, ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto 5 agosto 2009, n. 128: Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Considerato che, in attesa di stabilire gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti ed in particolare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, derivanti dal recepimento della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali è opportuno modificare, per gli anni successivi al 2009, la quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di avvicinare il sistema italiano agli obiettivi comunitari e di incentivare i successivi investimenti nel settore.

Decreta:

Articolo 1

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2010 la quota minima di cui al comma 139, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico, per l'anno 2011 tale quota è fissata nella misura del 4 per cento, e per l'anno 2012 la quota minima e' fissata nella misura del 4,5 per cento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

 

Roma, 25 gennaio 2010

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