Imballaggi

Normativa in Cantiere

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Parlamento italiano

Ddl n. 1994

Disposizioni miranti alla reintroduzione su base facoltativa della pratica del vuoto a rendere negli imballaggi primari, secondari e terziari

 

presentato dai Senatori: FERRANTE; AMATI; ANTEZZA; BAIO; BRUNO; BUBBICO; CARLONI; CHIAROMONTE; CHITI; DELLA SETA; DI GIOVAN PAOLO; DONAGGIO; MAGISTRELLI; NEGRI; NEROZZI

 

"Disposizioni miranti alla reintroduzione su base facoltativa della pratica del vuoto a rendere negli imballaggi primari, secondari e terziari"

 

Onorevoli Senatori:

il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di agevolare la reintroduzione facoltativa di un sistema antico che in Italia fino a circa 40 anni fa veniva applicato per il recupero degli imballaggi, ossia il sistema del «vuoto a rendere».

Con l'incremento smisurato dei consumi, purtroppo, il sistema del «vuoto a rendere» ha lasciato il posto al sistema dell'«usa e getta», che ha determinato effetti negativi per l'ambiente, contribuendo all’aumento della quantità di rifiuti da smaltire.

In accordo con le direttive europee e con le leggi nazionali che le hanno recepite occorre ora promuovere il passaggio da una cultura dello smaltimento dei rifiuti a una cultura della riduzione degli stessi.

Occorre sensibilizzare e orientare le scelte dei consumatori dal momento che utilizzare bottiglie con «vuoto a rendere» porterà giovamento non solo per quel che concerne l'impatto ambientale ma allo stesso consumatore in termini di risparmi economici.

Il presente disegno di legge mira a sottrarre una parte degli imballaggi dal circolo della gestione ordinaria dei rifiuti, fondato principalmente sul recupero del materiale mediante la raccolta differenziata operata dal cittadino-consumatore, per porre in essere, su base volontaria, un «circolo virtuoso» di recupero dei rifiuti da imballaggio che mira alla loro riconsegna al produttore, coinvolgendo anche il consumatore finale nella restituzione dell'imballaggio (bottiglietta, lattina o altro) al suo produttore. In altri termini, il consumatore viene stimolato a restituire l'imballaggio là dove lo ha comprato, utilizzando il sistema del «vuoto a rendere», affinché lo stesso imballaggio, invece di essere destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti, sia restituito al produttore originario il quale ne attua una gestione che è al tempo stesso più razionale dal punto di vista economico e più sostenibile dal punto di vista ambientale.

È da sottolineare il fatto che anche in altri Paesi si stanno facendo analoghe scelte: in Inghilterra è stato presentato un progetto di legge, su iniziativa del Ministero competente per i rifiuti, per rendere obbligatorie le buone pratiche del passato; negli Stati Uniti d'America, in circa dodici Stati, è in vigore l'utilizzo del vecchio sistema, regolato dal «Bottle Bill», che ha diminuito fino al 70 per cento i rifiuti di lattine, cartoni e vetro, mentre in Germania e nei Paesi scandinavi il sistema del «vuoto a rendere» è una prassi mai caduta in disuso.

Riciclare una bottiglia integra consente un risparmio energetico cinque volte superiore alla fusione del vetro rottamato e permette di riutilizzare un contenitore più di cinquanta volte.

il presente disegno di legge prevede, per coloro che aderiranno alla filiera di recupero degli imballaggi, alcuni benefìci quali la riduzione del pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e benefìci tributari, in termini di dilazionato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto nella misura e secondo le modalità che sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito regolamento.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

"Disposizioni miranti alla reintroduzione su base facoltativa della pratica del vuoto a rendere negli imballaggi primari, secondari e terziari"

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica al riutilizzo, al riciclaggio e alle altre forme di recupero degli imballaggi primari, secondari e terziari nonché dei rifiuti da imballaggio, definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operati su base volontaria dai produttori, dagli utilizzatori e dagli utenti finali.

Articolo 2

(Filiera di recupero degli imballaggi)

1. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi primari, secondari e terziari possono aderire a una filiera di recupero degli imballaggi, promossa da uno o più dei medesimi soggetti e costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o un altro contratto, al fine di ridurre la quantità di imballaggi da avviare a smaltimento finale introducendo forme di “vuoto a rendere” che prevedano un numero minimo di riutilizzazione dello stesso imballaggio.

2. Il contratto istitutivo della filiera di recupero è approvato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione degli operatori economici interessati. L'approvazione può essere subordinata a specifiche condizioni e prescrizioni indicate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Gli aderenti alla filiera di recupero hanno diritto all'uso di un apposito marchio, finalizzato a rendere nota al pubblico la possibilità di recuperare gli imballaggi.

4. Gli aderenti alla filiera di recupero che acquistano un imballaggio da un altro aderente alla medesima filiera versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto a ricevere il relativo pagamento commisurato alla quantità o al peso degli imballaggi restituiti al venditore stesso.

5. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti a una filiera di recupero provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e in stato servibile a essi restituiti dai consumatori nonché al versamento ai medesimi consumatori stessi di una quota della cauzione dagli stessi versata ai sensi del comma 4.

6. L'importo della cauzione di cui al comma 4, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da riconoscere ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono fissati nel contratto istitutivo della filiera di recupero approvato ai sensi del comma 1.

Articolo 3

(Benefìci)

1. L'adesione a una filiera di recupero degli imballaggi approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e l'adempimento dei relativi obblighi stabiliti dal medesimo articolo 2:

a) sono considerati quale adempimento agli obblighi di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

b) danno luogo a una riduzione del pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti insani in misura stabilita ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) danno diritto al pagamento dilazionato dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura e secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito regolamento.

Articolo 4

(Vigilanza e violazioni)

1. Sull'adempimento degli obblighi relativi al contratto di adesione alla filiera stabiliti dall'articolo 2 vigila la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Fatte salve eventuali ulteriori sanzioni, coloro che non adempiono agli obblighi del contratto di adesione alla filiera decadono dai benefìci di cui all'articolo 3 e dal diritto di utilizzare il marchio di cui all'articolo 2, comma 3.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

1. la presente legge non comporta maggior oneri a carico dello Stato

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

 

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