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Interpello MinLavoro 10 luglio 2009, n. 57

Esclusione dal computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva di alcune categorie di lavoratori

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Interpello 10 luglio 2009, n. 57

Articolo 9, Dlgs 124/2004 - Esclusione dal computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge n. 68/1999, di alcune categorie di lavoratori

Direzione generale per l'attività ispettiva

 

Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro

Via Cristoforo Colombo 456

00145 Roma

 

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione degli articoli 3 e 5, comma 2, della legge 68/1999.

In particolare, si chiede se i lavoratori occupati in aziende del settore terziario (servizi ambientali), addetti alla conduzione di mezzi pesanti, all'attività di espurgo di vasche biologiche e pozzetti stradali, nonché all'autotrasporto di combustibili, possano essere esclusi dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della suddetta legge.

Si chiede, inoltre, se possano rientrare o meno nel computo della quota di cui sopra i lavoratori con funzione di autista, occupati in aziende non appartenenti al settore dell'autotrasporto.

Infine, l'istante solleva la problematica relativa alle modalità di computo nel caso di azienda avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più Province.

In ordine alle questioni sopra esposte, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5, comma 2, della legge 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, operanti in alcuni particolari settori, possono omettere dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge citata, alcune categorie di lavoratori. La norma fa espresso riferimento ai settori del: — trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante; — trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante; — edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto nel settore.

L'inquadramento dell'azienda in uno dei settori tassativamente indicati costituisce, pertanto, requisito essenziale, ai fini della corretta applicazione della norma. Quest'ultima, infatti, non risulta suscettibile di interpretazione analogica, in quanto derogatoria del disposto di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, volto alla salvaguardia dei lavoratori disabili.

Si precisa per completezza che, nel settore del trasporto aereo, marittimo o terrestre, rientrano i datori di lavoro pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, che risultano — quali imprese di trasporto — iscritti nel registro di cui all'articolo 2188 C.c. e come tali inquadrati ai fini previdenziali e assistenziali.

Nel settore dell'autotrasporto rientrano, invece, i datori di lavoro pubblici e privati che esercitano a livello nazionale l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto di cose per conto di terzi, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 41 della legge 298/1974.

Questi ultimi, infatti, risultano iscritti in qualità d'imprese di autotrasporto, nell'albo nazionale degli autotrasportatori e nel registro delle imprese di cui sopra ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985, nonché inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali come imprese di autotrasporto.

Con riferimento ai primi due quesiti, dunque, appare possibile affermare che i lavoratori svolgenti attività di trasporto o di autista nell'ambito di aziende appartenenti al settore terziario, ovvero non rientranti nel settore del trasporto, dell'autotrasporto, né tantomeno in quello dell'edilizia, debbano necessariamente essere compresi nel computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota ex articolo 3.

Ai fini della soluzione delle problematiche sollevate con il terzo quesito, concernente l'ipotesi di una azienda, avente un organico composto di oltre 50 dipendenti, articolata in micro negozi (da 2 a 4 dipendenti ciascuno), aventi sede in più Province, si formulano le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si evidenzia che la legge 68/1999 non contempla alcuna disposizione normativa concernente l'esclusione dal computo della base occupazionale, che sia giustificata dal numero esiguo di lavoratori occupati nelle singole unità produttive di cui si compone l'azienda.

Ciò in quanto, ai fini della determinazione della quota di riserva ex articolo 3, occorre fare riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale.

Si sottolinea, infine, che l'azienda in questione potrà effettuare la scelta delle Province per l'assunzione obbligatoria di soggetti protetti, presentando a questo Ministero richiesta di autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale, la quale viene rilasciata sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Dm 24 aprile 2007, con particolare riguardo all'articolo 1, lett. c).

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