Rifiuti

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



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NOTA REDAZIONALE SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI: l'articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135 ("Decreto-legge Semplificazioni"), come convertito con modificazioni dalla legge 12/2019, prevede che:

1) "è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (...) e conseguentemente non sono dovuti i contributi";

2) "fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale (…) la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis" del Dlgs 152/2006;

3) "sono abrogate, in particolare" diverse disposizioni sul Sistri recate da Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009.

Alla luce di tutto ciò a parere della Redazione normativa sono da considerarsi come conseguentemente  abrogate anche:

a) le norme introdotte dalle citate disposizioni espressamente abrogate (come, ad esempio, gli articoli 188-bis e 188-ter del Dlgs 152/2006 introdotti dall'abrogato articolo 16 del Dlgs 205/2010);

b) le successive disposizioni di modifica alle suddette disposizioni espressamente abrogate (ad esempio le varie disposizioni di proroga dell'entrata in operatività del Sistri, come da ultimo il comma 1134 dell'articolo 1 della legge 205/2017 di modifica di disposizioni, ora abrogate, del Dl 101/2013);

c) le disposizioni attuative delle disposizioni abrogate (ad esempio il Dm 78/2016, cd. "Testo unico Sistri", adottato in attuazione dell'abrogato articolo 188-bis del Dlgs 152/2006);

d) le disposizioni in contrasto o incompatibili con quanto disposto dal Dl 135/2018 (ad esempio le disposizioni del Dlgs 231/2001 che prevedono sanzioni per le violazioni degli obblighi Sistri non più in vigore, come quelle cui fa riferimento l'articolo 25-undecies, comma 2, lettera g) del decreto legislativo in parola);

e) le modifiche espressamente apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 nella loro versione comprendente "successive modificazioni" laddove si verifichino due contemporanee condizioni:

- tali modifiche sono state introdotte da provvedimenti successivi a quelli espressamente abrogati di cui sopra;

- tali modifiche incidono direttamente su "modificazioni" introdotte nel Dlgs 152/2006 proprio dai citati provvedimenti espressamente abrogati;

f) le modifiche apportate dal Legislatore a disposizioni del Dlgs 152/2006 senza specificare la versione di riferimento, laddove tali modifiche siano incompatibili con la versione precedente alle modificazioni introdotte dai citati provvedimenti espressamente abrogati.

Per una puntuale ricognizione della versione dei citati articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice ambientale da considerarsi (sempre a parere della Redazione) vigente ed efficace anche alla luce dell'ultima Prassi e Giurisprudenza in materia si invita l'Utenza alla consultazione delle singole disposizioni e relative note redazionali riportate nel testo del Dlgs 152/2006 qui di seguito pubblicato.

Dm Ambiente 17 dicembre 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri

Dm abrogato dal Dm 18 febbraio 2011, n. 52, con decorrenza 11 maggio 2011, "ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2".

 

Il Dm 17 dicembre 2009 era stato abrogato definitivamente dall'articolo 6, comma 2, lettera g) del Dl 13 agosto 2011, n. 138 (decorrenza 13 agosto 2011), ma la disposizione non è stata poi confermata dalla legge di conversione del Dl 138/2011 (legge 148/2011).

Abrogato da:

Dm 18 febbraio 2011, n. 52 (11/05/2011)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 11/05/2011

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 dicembre 2009

(So n. 10 alla Gu 13 gennaio 2010 n. 9)

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

 

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Considerata la necessità di definire, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi;

Considerata la necessità di definire le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo;

Considerata la necessita di definire le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;

Considerata la necessità di definire le modalità di interconnessione ed interoperabilità con gli altri sistemi informativi;

 

Adotta il seguente decreto:

Articolo 1

Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti — Sistri1

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche Sistri, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, è operativo:

a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;2

b) dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi — ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 — che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.3

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistri.

3. Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3.

4. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno più di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base volontaria al sistema Sistri a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).4

5. Gli impianti di discarica sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. L'installazione, la manutenzione e l'accesso a tali apparecchiature sono riservati al personale del Sistri. I relativi oneri sono a carico del Sistri.5 6

Articolo 2

Rifiuti urbani della Regione Campania

1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione Campania a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 1, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della predetta Regione.7

2. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è interconnesso telematicamente con il sistema di tracciabilità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (Sitra) ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto articolo.

Articolo 3

Modalità di iscrizione al Sistri

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2, aderiscono al Sistri iscrivendosi allo stesso entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.8 9

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle rispettive attività.

3. Le modalità di iscrizione al Sistri sono descritte nell'allegato IA.

4. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al comma 6 per le imprese iscritte al predetto Albo e per i Comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.

6. Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:

a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo Usb, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa. Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo Usb relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.10

Ciascun dispositivo Usb può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per ciascun dispositivo Usb, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (Pin) e il codice di sblocco personale (Puk);

c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. È necessario dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'impresa. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo Usb e disponibile sul portale del sistema Sistri. I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta Sim sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle black box sono indicate nell'allegato IB.

7. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema Sistri il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo Usb ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una delle officine autorizzate all'installazione.

8. La procedura di cui al comma 7 si applica anche nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda avente ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al sistema Sistri entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli allegati IA e IB.

9. In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo Usb provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema Sistri.

10. Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al presente decreto devono essere comunicate dall'impresa al Sistri, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'allegato IA.

11. I dispositivi di cui al comma 6 restano di proprietà del Sistri e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 in comodato d'uso. Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi Usb sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Articolo 4

Contributo di iscrizione al Sistri

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

2. Il contributo è versato da ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'allegato II. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5

Informazioni da fornire al Sistri

1. La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al Sistri è riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema Sistri (www.sistri.it).

2. La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo Usb è il titolare della firma elettronica ed è responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo Usb nelle schede Sistri sottoscritte con firma elettronica.

3. I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Produttori le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

4. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5. I commercianti, gli intermediari e i consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistri Intermediari le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

6. I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda Sistri — Area movimentazione. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.11

7. Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.12

7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda Sistri — Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.

8. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda Sistri — Area movimentazione relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al Dm 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda Sistri — Area movimentazione.

9. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al regolamento Ce n° 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito dall'impianto di destinazione, o, per i rifiuti dell'"Elenco verde", l'allegato VII del medesimo regolamento.

10. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema Sistri anche i seguenti soggetti:

a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

11. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda Sistri— Area movimentazione, debitamente compilata. Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

13. Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda Sistri –Area movimentazione relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto non accettato e apre una nuova scheda Sistri — Area Movimentazione indicando il nuovo destinatario.

14. La responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell'invio da parte del Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

Articolo 6

Particolari tipologie

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri — Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda Sistri rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. In conformità al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della Scheda Sistri — Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda Sistri completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità.13

3. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema Sistri accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.

4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda Sistri si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati, a compilazione della scheda è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema Sistri, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda Sistri in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

5. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda Sistri — Area movimentazione contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il destinatario è tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema Sistri e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.

6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, il registro cronologico e la Scheda Sistri — Area movimentazione sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

7. Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dilla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva.14

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilità, qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.15

Articolo 7

Modalità operative semplificate

1. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito del portale Sistri, è firmata dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Nelle ipotesi di cui al presente comma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede Sistri.

La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema Sistri rimane a carico del soggetto delegante.

1-bis. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede Sistri sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema Sistri, la movimentazione dei rifiuti prodotti è effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda Sistri e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

3. I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema Sistri per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al Sistri ai sensi dell'articolo 3, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri — Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei rifiuti. Il trasporto dei rifiuti è accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.

Nei casi di cui al presente comma, la responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

Articolo 8

Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa).

2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Ispra.

3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.

Articolo 9

Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.

2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.

Articolo 10

Catasto dei rifiuti

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'Ispra, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa;

c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.

2. L'Ispra elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Articolo 11

Comitato di vigilanza e controllo

1. Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;

b) uno da Ispra;

c) uno da Unioncamere;

d) dieci dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2010 Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011,Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri per ciascuna categoria di soggetti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al Sistri compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;

b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all'operatività del Sistri come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.16 17 18 19 20 21

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato IA

Procedura di iscrizione al Sistri
(articolo 3, comma 3)22

 

Per essere abilitati ad accedere al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei Dispositivi secondo la procedura di seguito descritta.

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:

— "Sistri": il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 189, comma 3 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

— "Operatore/i": gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, che sono obbligati ad aderire al Sistri entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;

— "Delegato": il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l'Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell'Operatore;

— "Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa;

— "Dispositivo/i": i dispositivi indicati all'articolo 3 del decreto e cioè: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al Sistri (di seguito, "dispositivo Usb") e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (di seguito, "black box");

— "Unità locale": l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento;

— "Titolare del/i Dispositivo/i": ciascun Operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Sistri su base volontaria;

— "Titolare della firma elettronica": la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo Usb per la creazione della firma elettronica;

— "Siti di distribuzione": le sedi provinciali delle Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi Usb per tutti gli altri Operatori non iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi; le sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi Usb agli Operatori tenuti all'iscrizione al predetto Albo.

Ciascun Operatore richiede un dispositivo Usb per ciascuna Unità locale. In caso di Unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa. Se nell'Unità locale è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'Operatore dovrà dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna attività esercitata nell'Unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo Usb per tutte le attività attribuite a tali Delegati.

L'Operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo Usb per la sola Sede Legale e un dispositivo Usb per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi Usb relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'impresa.

Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 6 del decreto, devono dotarsi di un dispositivo Usb per ciascun cantiere, individuando come "Delegato" il direttore del cantiere.

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo Usb per ciascun porto in cui operano.

I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 devono dotarsi di un dispositivo Usb per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo Usb per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'associazione imprenditoriale, o società di servizi, che abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 7, comma 1, richiede un dispositivo Usb.

Le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, trasmettono al Sistri l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega, e la relativa documentazione; il Sistri, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunicherà all'organizzazione, o società di servizi, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.

Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al Sistri e per la firma elettronica (password di accesso al Sistema, password di sblocco del dispositivo (Pin), Puk, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come "Delegato".

Qualora l'Operatore non abbia indicato un Delegato, il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'Operatore.

Qualora l'Operatore abbia unità locali per una o più delle quali non sia stato individuato un Delegato, dovrà dotarsi comunque di tanti dispositivi Usb quante sono le unità locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al Sistri verranno attribuite, in relazione alla/e unità locale/i per la/e quale/i non sia stato individuato un Delegato, al Rappresentante Legale dell'Operatore.

Ciascun dispositivo Usb può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un Delegato.

La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi:

I. Prima fase — Iscrizione

1. Iscrizione al Sistri

L'Operatore dovrà iscriversi al Sistri utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

A. Modalità on line

In caso di iscrizione on line, l'utente deve collegarsi alla sezione del Portale Sistri dedicata alla fase di iscrizione al sistema Sistri (al seguente indirizzo web: www.sistri.it) ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1.

B. Modalità Via Fax

In alternativa alla modalità di iscrizione on line, l'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana, sino alla scadenza del termine per l'iscrizione.

C. Telefonicamente

L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 6.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine per l'iscrizione in sede di prima applicazione del decreto; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

L'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal sistema Sistri nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.

Qualora l'Operatore si avvalga, per le attività previste dal presente decreto, di un'associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 3 con la Camera di commercio, ritirerà presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo Usb, e in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale Associazione o società di servizi.

Il Sistri comunicherà a ciascun Operatore entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

2. Verifica dei dati e personalizzazione dei dispositivi

I dati comunicati dagli Operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo nazionale gestori ambientali gestito dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale Gestori.

A seguito della predetta verifica il Sistri procederà alla personalizzazione dei dispositivi Usb e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione.

Le Camere di commercio, le associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli Operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi Usb.

Seconda fase — Consegna dei dispositivi

3. Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi Usb avverrà:

— per gli Operatori iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali a cui è iscritto l'operatore;

— per tutti gli altri Operatori, presso la sede della Camera di commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'Operatore, oppure presso le sedi delle associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate dalle Camere di commercio. Nel caso in cui l'Operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di commercio dove è ubicata ciascuna unità locale;

4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi Usb dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'Operatore.

Il Legale rappresentante dell'Operatore potrà delegare al ritiro un proprio incaricato.

Per procedere al ritiro dei dispositivi Usb, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al Sistri previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;

2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e art. 47 del Dpr n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il modulo di seguito riportato con il numero 2

3) fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;

4) qualora siano stati individuati uno o più Delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;

5) numero di pratica assegnato dal Sistema;

6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal Legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito:

— del proprio documento di riconoscimento;

— della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale Sistri e firmata dal Legale rappresentante.

5. Procedura di ritiro

L'addetto del Sito di distribuzione:

— verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel sistema Sistri con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal Richiedente;

— inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;

— verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;

— verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del Sito di distribuzione concorda con l'Operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del Sito di distribuzione competente alla consegna dei dispositivi Usb, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal Sistema e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'Operatore) i seguenti documenti:

— la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;

— la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi Usb.

Infine, l'addetto del Sito di distribuzione consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

— il/i dispositivo/i Usb già precedentemente personalizzato/i;

— la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, della password di sblocco del/i dispositivo/i Usb (Pin), del Puk, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;

— nel caso in cui l'Operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale Sistri, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi Usb e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.23 24

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al Sistema Sistri l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

Gli Operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel decreto e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

 

Costi di sostituzione
Anno solare di sostituzione Dispositivo Usb Black Box
2010 60 400
2011 50 350
2012 45 300
2013 40 250

 

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli Operatori dovranno comunicare al sistema Sistri, entro 24 ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiedere la sostituzione dei dispositivi stessi. Nel caso di perdita delle black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a Sistri, entro il termine sopra indicato, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il sistema Sistri provvederà a predisporre i dispositivi sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo Usb e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'istallazione dei black box sostitutivi.

Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi, gli Operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al Sistri che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;

entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Per tutte le comunicazioni al Sistri, sarà attiva un'apposita sezione dedicata del Portale Sistri, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo Portale Sistri. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal Portale.

Modulo d'iscrizione n. 1

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 374 KB


Modulo d'iscrizione n. 2

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 384 KB


Modulo d'iscrizione 1

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 649 KB


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Modulo d'iscrizione 2

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Allegato IB

Procedura per l'installazione dei dispositivi black box
(articolo 3, comma 6, lettera c)

1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box

L'installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

Per essere autorizzati all'installazione delle black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l'apposita sezione.

I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.26

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Sistri.27

L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale Sistri e sarà liberamente consultabile.

2. Attività propedeutiche all'installazione

Ciascun Operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.

Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni delle black box.

A tal fine:

— unitamente al dispositivo Usb, forniscono agli Operatori la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box;

— contattano le officine autorizzate indicate dagli Operatori, o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli Operatori medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il Sistri provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate.

Per l'installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

— acquistare una scheda Sim dati Gprs di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare;

— inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della Sim e i seguenti dati: PIN, PUK: numero di telefono e intestatario della Sim. In alternativa, l'Operatore può consegnare all'officina una fotocopia della scheda Sim rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'Operatore, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'Operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del portale Sistri, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

5. Installazione presso l'officina autorizzata.

L'operatore dell'officina autorizzata:

— verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione della black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;

— inserisce la Sim nella black box;

— installa la black box sul veicolo;

— al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;

— sigilla la black box;

— fa firmare al soggetto delegato al ritiro delle black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'Operatore, attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati.

6. Comunicazione al Sistri dell'avvenuta installazione.

Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al Sistri, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative Sim abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonchè l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.

Nel caso in cui in fase di installazione la black box risulti non funzionante, dovrà essere restituita al Sistri.

Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal decreto, sorga l'obbligo di restituzione delle black box, gli Operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo.

L'operatore delle officine autorizzate provvederà a disinstallare le black box, che saranno restituite al Sistri, e ad estrarre la scheda Sim, che sarà invece restituita all'Operatore.

Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'Operatore, precisando luogo e data e il numero seriale delle black box disinstallate per ciascun veicolo.

Allegato II

Ripartizione dei contributi per categoria di soggetti obbligati

(articolo 4, comma 3)

Produttori/Detentori
Contributo Contributo
Pericolosi Non pericolosi
Addetti per unità locale
< 10 euro 120 euro 60 (*)
da 11 a 50 euro 180 euro 90
da 51 a 250 euro 300 euro 150
da 251 a 500 euro 500 euro 250
> 500 euro 800 euro 400
(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore a 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al Sistri
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
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Comuni (Campania)
Contributo
Rifiuti Urbani
Abitanti
inferiori a 5.000 abitanti euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 90
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 150
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 250
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 300
inferiore o uguale a 500.000 abitanti euro 400

Trasportatori
Contributo Contributo Contributo
Pericolosi Non pericolosi Trasportatori di cui all'art. 212. c. 8 Dlgs 152/2006
Quantità annua autorizzata
inferiore a 3.000 tonn. euro 120 euro 60 euro 0
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. euro 140 euro 70
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. euro 180 euro 90
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. euro 250 euro 125
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. euro 350 euro 175
superiore o uguale a 200.000 tonn. euro 500 euro 250

Trasportatori
Contributo Contributo Contributo
Pericolosi Non pericolosi Trasportatori di cui all'art. 212. c. 8 Dlgs 152/2006
Per ogni mezzo di trasporto euro 150 euro 150 fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo
oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo

Trasportatori Regione Campania
Contributo
Popolazione complessivamente servita autorizzata Rifiuti Urbani
inferiore a 5.000 abitanti euro 60
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 70
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 90
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 125
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 175
superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 250
Trasportatori
Contributo
Per ogni mezzo di trasporto Rifiuti Urbani
euro 150

Discariche (D1, D5, D12)
Contributo Contributo Contributo
Quantità in tonnellate/anno Pericolosi Non pericolosi Inerti
< 1.000 euro 300 euro 150 euro 100
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700
tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000
tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200
> 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500

Demolitori e rottamatori
Quantità in tonnellate/anno Contributo
< 1.000 euro 300
tra 1.000 e 5.000 euro 500
tra 5.000 e 20.000 euro 800
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800
oltre 100.000 euro 2.500
Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli

Frantumatori
Quantità in tonnellate/anno Contributo
< 1.000 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 900
tra 100.000 e 250.000 euro 1.200
oltre 250.000 eurio 1.500

Inceneritori rifiuti pericolosi (D10)
Quantità in tonnellate/anno Contributo
< 1.000 euro 300
tra 1.000 e 5.000 euro 500
tra 5.000 e 20.000 euro 800
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800
oltre 100.000 euro 2.500

Inceneritori rifiuti non pericolosi (D10)
Quantità in tonnellate/anno Contributo
< 1.000 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 900
oltre 100.000 euro 1.200

Impianti di coincenerimento (R1)
Contributo Contributo
Quantità in tonnellate/anno Pericolosi Non pericolosi
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200

Impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9)*
Contributo Contributo
Quantità in tonnellate/anno Pericolosi Non pericolosi
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
* Inclusi gli impianti produttivi di recupero

Attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)
Contributo Contributo
Quantità in tonnellate/anno Pericolosi Non pericolosi
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200

Impianti di trattamento chimico fisico e biologico (D8, D9)*
Contributo Contributo
Quantità in tonnellate/anno Pericolosi Non pericolosi
< 1.000 euro 300 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900
oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200
* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

Impianti di compostaggio e di digestione anaerobica (R3)
Contributo
Quantità in tonnellate/anno Non pericoloso
< 1.000 euro 150
tra 1.000 e 5.000 euro 250
tra 5.000 e 20.000 euro 400
tra 20.000 e 50.000 euro 600
tra 50.000 e 100.000 euro 900
oltre 100.000 euro 1.200

Consorzi Intermediari Associazioni imprenditoriali e loro società di servizi
Contributo unico annuo Contributo unico annuo Contributo unico annuo
euro 2.500 euro 100 euro 100
Terminalisti, operatori logistici e raccomandatari marittimi Centro raccolta/piattaforma
Contributo unico annuo Contributo unico annuo
euro 100 euro 500

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi
Addetti per unità locale Quantitativi annui Contributo
Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 50
Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 60
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60
Imprenditori agricoli
Da 1 a 5 Fino a 200 kg euro 30
Da 1 a 5 Oltre 200 e fino a 400 kg euro 50
Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50
Comuni con meno di 5000 abitanti euro 60
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Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del Dm n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema Sistri.

Modalità di pagamento dei contributi

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:

per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.

B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).

Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

frantumatori;

inceneritori (D10);

impianti di coincenerimento (R1);

impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);

impianti compostaggio e di digestione anaerobica;

impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);

sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" (articolo 4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.

Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attività di recupero e/o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.

Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.

D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo Usb e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.

Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.

F) per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.

Il pagamento del contributo è effettuato mediante:

un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unità locali;

in più versamenti distinti per ciascuna unità locale;

per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti.

Ciascun operatore, una volta iscritto al Sistri, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 — contributo Sistri/anno 2010

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate Iban: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo Sistri/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

presso qualsiasi ufficio postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente Sistri decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 — 00147 ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo Sistri/anno 2010;

il Codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE Sistri Dm 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 — ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

contributo Sistri/anno 2010;

il Codice fiscale dell'Operatore;

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 — contributo Sistri/anno 2010;

il codice fiscale dell'Operatore

il numero di pratica comunicato dal Sistri, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al Sistri, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (Cro) del bonifico bancario;

l'importo del versamento;

il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell'invio al Sistri degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi Usb e delle black box.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il Sistri non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti

Allegato III

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 155 KB


30

Frontespizio scheda

Produttore/detentore rifiuti speciali

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,2 MB


Frontespizio scheda

Comune Regione Campania

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,13 MB


Frontespizio scheda

Trasportatore rifiuti speciali

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,3 MB


Frontespizio scheda

Trasportatore rifiuti urbani nella Regione Campania

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,17 MB


Frontespizio scheda

Produttore/trasportatore in conto proprio rifiuti speciali pericolosi fino a un massimo di 30 kg/lt al giorno e rifiuti non pericolosi

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1004 KB


Frontespizio scheda

Concessionario/gestore case costruttrici/automercato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,04 MB


Frontespizio scheda

Gestori

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 110 KB


Frontespizio scheda

Impianto di discarica rifiuti pericolosi/non pericolosi/inerti

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 791 KB


Frontespizio scheda

Impianto di recupero/smaltimento rifiuti anche mobile

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 669 KB


Frontespizio scheda

Impianto di incenerimento e coincenerimento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 730 KB


Frontespizio scheda

Gestore Raee

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 727 KB


Frontespizio scheda

Gestore impianto di demolizione e rottamazione veicoli fuori uso

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 830 KB


Frontespizio scheda

Gestore impianto di frantumazione veicoli fuori uso

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 842 KB


Frontespizio scheda

Gestore centro di raccolta rifiuti speciali

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 655 KB


31

Frontespizio scheda

Commerciante/intermediario di rifiuti senza detenzione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 368 KB


Frontespizio scheda

Consorzi di recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 360 KB


Note redazionali

1.

Per le definizioni di "dipendenti", "circuito organizzato di raccolta" e "associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale" ai fini dell'applicazione della disciplina "Sistri", si veda l'articolo 9 del Dm 9 luglio 2010.

2.

Termine prorogato al 1° ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 1, Dm 9 luglio 2010.

3.

Termine prorogato al 1° ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 1, Dm 9 luglio 2010.

4.

Termine prorogato al 1° ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 1, Dm 9 luglio 2010.

5.

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, si applicano anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti in base a quanto stabilito dall'articolo 2, Dm 15 febbraio 2010.

6.

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 5, si applicano anche anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs 133/2005, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 del Dm 9 luglio 2010.

7.

Termine prorogato al 1° ottobre 2010 dall'articolo 1, comma 1, Dm 9 luglio 2010.

8.

Termini d'iscrizione prorogati di trenta giorni dall'articolo 1, Dm 15 febbraio 2010.

11.

I termini stabiliti dal presente comma non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 11 del Dlgs 152/2006, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, Dm 9 luglio 2010.

12.

I termini stabiliti dal presente comma non si applicano all'attività di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 11 del Dlgs 152/2006, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, Dm 9 luglio 2010.

16.

Termine prorogato al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1, lettera b), Dm 28 settembre 2010.

17.

Termine prorogato al 31 maggio 2011 dall'articolo 1, comma 1, del Dm 22 dicembre 2010.

18.

Termine prorogato in maniera scaglionata (date variabili dal 1° settembre 2011 al 2 gennaio 2012) dall'articolo 1 del Dm 26 maggio 2011.

 

19.

Per la proroga al 30 giugno 2012 dei "termini di entrata in operatività" del Sistri si veda l'articolo l'articolo 6, comma 2, Dl 13 agosto 2011, n. 138, nella versione entrata in vigore il 17 settembre 2011 a seguito della pubblicazione della legge di conversione con modificazioni 148/2011 e poi prorogata dall'articolo 13, comma 3, Dl 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale termine di entrata in operatività è poi stato sospeso dall'articolo 52 del Dl 22 giugno 2012, n. 83 ""comunque non oltre il 30 giugno 2013".

 

20.

Per la nuova entrata in operatività del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 (per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi) e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri enti e imprese, si veda l'articolo 1 del DmAmbiente 20 marzo 2013.

21.

Per il nuovo termine iniziale operatività del Sistri a partire dal 1° ottobre 2013 (per i gestori di rifiuti pericolosi) e dal 3 marzo 2014 (per i produttori di rifiuti pericolosi e gli altri soggetti obbligati) si veda l'articolo 11, commi 2 e 3, Dl 31 agosto 2013, n. 101.

23.

Termine prorogato al 12 settembre 2010 dall'articolo 1, comma 2, Dm 9 luglio 2010.

24.

Termine ulteriormente prorogato al 30 novembre 2010 dall'articolo 1, lettera a), Dm 28 settembre 2010.

25.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, Dm 15 febbraio 2010, "Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata in vigore del presente decreto (N.d.R. 1° marzo 2010),  sulla base dei moduli allegati al decreto ministeriale 17 dicembre 2009".

26.

Termine soppresso dall'articolo 1, comma 3, Dm 9 luglio 2010.

27.

In relazione ai corsi di formazione, si veda l'articolo 1, comma 3, Dm 9 luglio 2010.

28.

In relazione alle unità locali con meno di 10 addetti, si veda l'articolo 6, comma 2, Dm 9 luglio 2010.

29.

In relazione ai soggetti interessati dalla tabella inserita dall'articolo 6, comma 1 del Dm 9 luglio 2010, si veda il comma 3 dello stesso articolo 6.

30.

L'articolo 4, comma 4 del Dm 9 luglio 2010 stabilisce che "schede Sistri di cui all'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio 2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale Sistri".

31.

L'articolo 11, comma 3, Dm 15 febbraio 2010 così recita:
"nella Scheda Sistri Gestore Centro di Raccolta rifiuti speciali, è eliminata la parola "speciali"".

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