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Decisione Commissione Ce 2003/121/Ce

Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 11 febbraio 2003, n. 2003/121/Ce

(Guue 21 febbraio 2003 n. L 47)

Decisione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 1980/2000, il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscano in maniera significativa a migliorare alcuni aspetti ambientali di primaria importanza.

(2) A norma del regolamento (Ce) n. 1980/2000 i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica devono essere stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Le misure previste nella presente decisione si basano sulla bozza dei criteri elaborata dal comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (Ce) n. 1980/2000.

(4) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Ai fini dell'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 1980/2000, un aspirapolvere deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri di cui all'allegato.

Articolo 2

Il gruppo di prodotti "aspirapolvere" comprende tutti gli aspirapolvere autonomi, come gli aspirapolvere a cilindro e verticali, adatti per aspirare la polvere su superfici di almeno 10 m2 per ogni utilizzo.

Il gruppo di prodotti non comprende gli aspirapolvere senza cavo (cordless) o a batteria né gli impianti centralizzati di aspirazione per pulizia.

Articolo 3

Il numero di codice assegnato agli aspirapolvere per scopi amministrativi è "23".

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2007. Se al 31 marzo 2007 non saranno stati adottati criteri aggiornati, la presente decisione rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2008.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.

 

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 112 KB


 

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