Via (Pua-Paur) / Vas

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia-Romagna 26 ottobre 2009, n. 692

Via - Procedura di "screening" - Indicazioni del Dpcm 377/1988 - Non rientra

La procedura di “screening” valuta se il progetto possa avere un’incidenza significativa sull’ambiente, mentre la sottoposizione alla Via è una eventualità che diventa obbligatoria qualora lo screening non sia positivamente concluso.
Secondo il Tar Emilia Romagna (sentenza 692/2009), la Valutazione di impatto ambientale (Via) scatta quando il legislatore ha già stabilito a priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quandoi risultati pervenuti dello “screening” denotino delle criticità.
Questo comporta che le indicazioni fornite dal Dpcm 377/1988 (sostituito dal Dlgs 152/2006 con decorrenza 13 febbraio 2008), che riproduce sostanzialmente l’elenco di progetti obbligatoriamente sottoposti a Via ex direttiva 85/337Ce, non possono essere considerate valevoli anche per lo screening, “procedimento molto più veloce e meno approfondito rispetto alla Via”.
Anche la valutazione di ipotesi alternative, conclude il Tar, è una prescrizione da riferire unicamente alle ipotesi da sottoporre a Via.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 26 ottobre 2009, n. 692

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Emilia-Romagna

Sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 436 del 2004, proposto da (...) nonché sui motivi aggiunti depositati in data 31 luglio 2006;

 

contro

il Comune di Novellara (Re), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (...);

l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. (...);

il Comune di Campagnola Emilia, in persona del Sindaco pro tempore;

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. (...);

 

nei confronti di

(...) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (...);

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

delle delibere n. 93 in data 29.11.2003 e n. 39 in data 26.4.2004 del Consiglio comunale di Novellara, rispettivamente di adozione ed approvazione del Pianco strutturale comunale, nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente, ed in particolare, della delibera della Giunta provinciale di Reggio Emilia n. 62 in dta 9.3.2004 con la quale sono state espresse osservazioni e riserve al Psc;

delle delibere n. 45 in data 28.7.2005 e n. 31 in data 27.4.2006 del Consiglio comunale di Novellara di adozione ed approvazione del 1° stralcio di Poc;

della delibera n. 77 in data 31.7.2005 della Giunta comunale di Novellara, portante approvazione di progetto definitivo della "Tangenziale Nord";

della delibera n. 10 in data 21.2.2006 della Giunta comunale di Novellara;

del silenzio serbato dalla Regione Emilia-Romagna sul progetto della Tangenziale di Novellara presentato dalla società (...);

della successiva delibera della Giunta regionale n. 2688 del 20.12.2004 con cui è stato escluso dalla procedura di Via il progetto della Tangenziale di Novellara;

delle delibere della Giunta regionale n. 393 in data 16.2.2005 e n. 389 del 1.3.2004 con cui è stato escluso dalla procedura di Via dell'Asse Bagnolo — Novellara;

della convenzione sottoscritta in data 18.12.2003 tra il Comune di Novellara e la (...) s.r.l.;

della delibera n. 111 del 16.2.2003 della Giunta comunale di Novellara di approvazione di tale convenzione.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Novellara;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (...) Srl;

Visti i motivi aggiunti notificati in data 18 luglio 2006 e depositati in data 31 luglio 2006;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 la dott.ssa (...) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 25/09/2004 e depositato in data 04/10/2004, i ricorrenti, proprietari di aree interessate dal tracciato della Tangenziale Nord del Comune di Novellara in base alle previsioni del Prg approvato nel 1989, impugnano gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati dolendosi per i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione dei principi in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale; violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 della Lr Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37; eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e di attività istruttoria.

Secondo i ricorrenti il tracciato della Tangenziale Nord era già previsto dal Prg del Comune approvato nel 1989 nonché nelle precedenti versioni dello stesso Prg Il vincolo sarebbe decaduto nel 1994 per decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2 della legge n. 1187/1968. L'ulteriore vincolo, approvato con la variante speciale al Prg denominata "tangenziale Nord" e approvata con delibera n. 12 in data 16/02/2006, è decaduto nel 2001.

Con il Psc impugnato il Comune ha nuovamente destinato le aree dei ricorrenti a sede della Tangenziale Nord, reiterando in tal modo il vincolo preordinato all'espropriazione, e ciò in violazione dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale n. 37/2002 ai sensi del quale il vincolo decaduto può essere reiterato nuovamente per una sola volta. Inoltre, il Psc impugnato non prevede alcun indennizzo per la reiterazione del vincolo, ma anzi esclude il diritto all'indennizzo all'articolo 7, comma 3 delle Nta e ciò in violazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.

In sede di reiterazione del vincolo non si è proceduto alla comparazione tra interesse pubblico e interessi privati coinvolti; analogamente è illegittimo l'articolo 7 delle Nta del Psc nella parte in cui afferma che i vincoli imposti dal Psc hanno natura conformativa e operano a tempo indeterminato, in quanto la destinazione a strada tangenziale non costituisce un vincolo conformativo, bensì espropriativo e, in quanto tale, decade al termine del quinquennio.

2. Illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della Lr Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20; degli articoli 8 e 13 comma1, della Lr Emilia-Romagna 19/12/20020 n. 37 e dell'articolo 9 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327.

Ove si dovesse ritenere che sulla base delle norme regionali rubricate i vincoli apposti dal Psc non debbano essere ritenuti espropriativi e quindi soggetti ad indennizzo ed operino senza alcun limite temporale, i ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale di tali norme regionali rispetto agli articoli 42 e 117 della Costituzione. E ciò in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale.

I ricorrenti denunciano, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 del del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, ove venga interpretato nel senso di prevedere la decadenza per scadenza del termine quinquennale dei soli vincoli preordinati all'esproprio e non anche dei vincoli di carattere sostanzialmente espropriativo e cioè di quei vincoli comportanti uno svuotamento del diritto di proprietà e in particolare la inedificabilità assoluta.

3. Violazione degli articoli 28 e A-5 della Lr Emilia-Romagna n. 20/2000 nonché dell'articolo 4 della Lr Emilia-Romagna 9/05/2001 n. 15, violazione dei "criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" approvati con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna 09/10/2001 n. 2053; eccesso di potere per difetto di motivazione e di attività istruttoria; illogicità e contraddittorietà; errore sui presupposti e travisamento.

Il parere reso congiuntamente da Arpa e Usl di Reggio Emilia in data 09/03/2004 in ordine al Psc, nel sottolineare l'importanza della elaborazione e adozione della Zonizzazione Acustica comunale, ha accertato talune incoerenze cartografiche tra gli elaborati della zonizzazione con quelli del Psc, e ciò in violazione dell'articolo 4 della Lr Emilia-Romagna 9/05/2001 n. 15, in base al quale le previsioni urbanistiche devono essere coerenti con la classificazione acustica del territorio. Arpa e Usl hanno ritenuto necessario rivedere la metodologia utilizzata nella schede della (...) (PS3) sia per verificare i dati utilizzati sia per valutare le relative mitigazioni ambientali. Hanno inoltre ritenuto non rispettati i criteri per la definizione delle fasce di rispetto tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2051/01 in materia di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli organi tecnici, Arpa e Usl, hanno inoltre accertato incongruenze tra le norme attuative e le previsioni del Codice della Strada in materia di distanze dalle strade, in quanto il tracciato della Tangenziale Nord di Novellara, pur se essa viene definita strada extraurbana di interesse statale, è in realtà localizzato anche in ambito urbano e quindi nel centro abitato come definito dall'articolo A5 della Lr n. 20/2000: la strada è stata inserita nel Psc prendendo a riferimento la situazione fattuale esistente nel 1989 quando è stato approvato il precedente Prg, ma attualmente l'edificazione è arrivata a quindici metri dall'asse stradale.

Non sono inoltre state effettuate, in sede di Psc, le corrette analisi di sostenibilità ambientale ai sensi della Lr 20/2000 e in particolare dell'articolo A-5, con riferimento ai flussi di traffico particolarmente ingenti che deriveranno dalla nuova discarica di Cat. 2 B, a Casaletto di Novellara.

Inoltre la (...) non ha effettuato una valutazione ponderata in ordine allo stato futuro della qualità dell'aria, avendo l'Amministrazione ritenuto che lo stato futuro corrisponderebbe a quello di fatto rilevato nell'ultima analisi risalente al 2002.

Il parere di Arpa e Usl è stato disatteso senza alcuna valida motivazione in quanto il Comune si è limitato ad affermare che la (...) sarebbe stata redatta seguendo criteri preventivamente concordati e che comunque i calcoli sarebbero stati approfonditi in sede di Pua, laddove, invece, è in sede di Psc che devono essere rispettati i criteri dettati dalla Regione in materia di inquinamento acustico non essendo sufficiente il generico richiamo al Piano di Zonizzazione Acustica.

4. Violazione dell'articolo 17 bis delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" del Ptcp di Reggio Emilia, nonché della cartografia del medesimo Ptcp; eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione e di attività istruttoria, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti.

Il Psc dimezza le arre vincolate dal Ptcp come "strutture insediative territoriali storiche non urbane" (articolo 17 bis) in violazione dell'articolo A-8 della Lr 20/2000 e dell'articolo 17 bis delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" che non consentono tale riduzione senza avviare una procedura di variante al piano sopraordinato.

Inoltre, in via subordinata, i ricorrenti sostengono che la riduzione e il ridimensionamento dovevano essere accompagnati da motivazioni di tipo ambientale-paesaggistico e storico-territoriale e non potevano derivare da scelte urbanistiche.

Nel caso di specie, non si rinviene alcuna motivazione di questo tipo, in quanto tutto il territorio originariamente vincolato dal Ptcp costituiva una parte inscindibile del complesso vincolato del Casino di Sotto e del Mulino di Sopra, che, invece, hanno subito una consistente riduzione del vincolo.

5. Violazione dell'articolo 16 delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" del Ptcp di Reggio Emilia; dell'articolo 146 del Dlgs n. 490/99 e dell'articolo 142 del Dlgs n. 42/2004; eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e di attività istruttoria, illogicità, contraddittorietà, errore sui presupposti.

Il tracciato della Tangenziale Nord, come individuato dal Psc, attraversa aree individuate come "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" dal Ptcp ed in particolare attraversa il contesto ambientale che collegava, in un unico assetto alberato, la villa gonzaghesca denominata Casino di Sotto e Mulino di Sopra; il collegamento alberato coincideva, in linea di massima, con il cardo massimo della Centuriazione romana legata alla città di Reggio Emilia. L'articolo 16 delle Norme di Tutela territoriale e paesistica del Ptcp dispone che nelle zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione sono ammesse linee di comunicazione viaria solo qualora si dimostri che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e vanga inoltre garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione stessa, garanzie, che sarebbero del tutto mancanti o comunque insufficienti nel Psc impugnato.

Viene, inoltre, denunciata la violazione del vincolo insistente sui due edifici storici, soggetti alla tutela della legge 1089/1939.

6. Violazione dell'articolo 28 del Rd 3 giugno 1940 n. 1357.

Il Comune ha illegittimamente adottato il Psc in assenza del concerto con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali e quella per i beni archeologici, in violazione dell'articolo 28 del Rd 3 giugno 1940 n. 1357.

7. Violazione dell'articolo 10 delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" del Ptcp di Reggio Emilia; eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione ed attività istruttoria. Le aree interessate dal tracciato della Tangenziale Nord fanno parte del "Sistema delle aree agricole", di cui alle "Norme per la tutela territoriale e paesistica", il cui articolo 10 comma 5 prevede che le determinazioni degli strumenti di pianificazione che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, dimostrazione che non è stata data dal Comune intimato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Novellara con memoria di stile in data 19/10/2004 e successive memorie in data 22/10/2004 e 10/10/2006, contestando la fondatezza dei motivi di ricorso.

Si sono costituite in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, nonché la controinteressata (...) s.r.l.

I ricorrenti presentavano motivi aggiunti, notificati in data 18/07/2006 e depositati in data 31/07/2006, con cui impugnavano la delibera n. 77 in data 31.7.2005 della Giunta comunale di Novellara, portante approvazione di progetto definitivo della "Tangenziale Nord", la delibera n. 10 in data 21/02/2006, il silenzio serbato dalla Regione Emilia-Romagna sul progetto della Tangenziale di Novellara presentato dalla società (...), la successiva delibera della Giunta regionale n. 2688 del 20.12.2004 con cui è stato escluso dalla procedura di Via il progetto della Tangenziale di Novellara, la delibera della Giunta regionale n. 393 del 16/02/2005 con cui è stato escluso dalla procedura di Via il progetto dell'Asse Bagnolo — Novellara 1° e 2° lotto, stralcio relativo al lotto C-D, la delibera della Giunta regionale n. 389 del 1 marzo 2004 con cui è stato escluso dalla procedura di Via il progetto dell'Asse Bagnolo — Novellara 1° e 2° lotto; la convenzione sottoscritta in data 18 dicembre 2003 tra il Comune e la (...) s.r.l., la delibera n. 111 del 16 febbraio 2003 della Giunta.

 

In data 09/10/2007 i ricorrenti depositavano istanza di sospensiva degli atti e provvedimenti impugnati.

Alla camera di consiglio del 23/10/2007 questa Sezione rigettava l'istanza di sospensiva con l'ordinanza n. 231.

Seguiva il deposito di ulteriori memorie e documenti da parte della altre parti costituite, volte a contestare i motivi aggiunti.

All'udienza del 24 marzo 2009 la causa veniva rinviata in attesa di determinazioni della Soprintendenza sul vincolo e al fine della trattazione congiunta con il ricorso n. 433/2004 vertente sul medesimo oggetto tra talune delle medesime parti.

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato.

1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che, con il Psc impugnato, il Comune costituito ha nuovamente destinato le aree dei ricorrenti a sede della Tangenziale Nord, reiterando in tal modo il vincolo preordinato all'espropriazione, e ciò in violazione dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale n. 37/2002, ai sensi del quale il vincolo decaduto può essere reiterato nuovamente per una sola volta. Inoltre, il Psc impugnato non prevede alcun indennizzo per la reiterazione del vincolo, ma anzi il diritto all'indennizzo è escluso dall'articolo 7, comma 3 delle Nta e ciò in violazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999.

Inoltre essi argomentano in ordine al fatto che, in sede di reiterazione del vincolo, non si è proceduto alla comparazione tra interesse pubblico e interessi privati coinvolti; analogamente sarebbe illegittimo l'articolo 7 delle Nta del Psc nella parte in cui afferma che i vincoli imposti dal Psc hanno natura conformativa e operano a tempo indeterminato, in quanto la destinazione a strada tangenziale non è un vincolo conformativo, bensì espropriativo e, in quanto tale, decade al termine del quinquennio.

1.1. Appare necessario richiamare quanto statuito dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 37/2002 che dispone che "i vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (Poc) ovvero sua variante". Il Piano strutturale comunale (Psc) ha invece il compito di "individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggior rilevanza, per dimensione e funzione" laddove il Poc, ai sensi dell'articolo 30 lett. f), è incaricato della "localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico".

Diversa è pertanto al funzione dei due strumenti di pianificazione urbanistica e in nessun caso può affermarsi che a mezzo del Psc il Comune abbia approvato o reiterato un vincolo preordinato all'esproprio. Il vincolo posto dal Psc può essere, pertanto, tutt'al più conformativo e non espropriativo e come tale non necessita, in sede di Psc, della previsione di un indennizzo.

Inoltre, si ritiene che nessuna violazione possa configurarsi con riguardo alle Nta che prevedono che il vincolo imposto dal Psc abbia natura conformativa, in quanto è la stessa legge sopra citata a prevederlo.

Giova, inoltre, rilevare come appare condivisibile la tesi esposta dalla Provincia di Reggio Emilia nella memoria del 22 ottobre 2007, per cui in base all'articolo 13 della legge regionale n. 37/2002 — "il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato per una sola volta attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8 commi 1 e 2" (Poc, accordo di programma etc…) — il primo Poc approvato dal Comune di Novellara può legittimamente reiterare il vincolo preordinato all'espropriazione giacchè il limite dell'unica reiterazione è riferito al periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 37/2002, non avendo la disposizione regionale in questione natura retroattiva.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale delle norme regionali rubricate rispetto agli articoli 42 e 117 della Costituzione, ove esse dovessero essere interpretate nel senso che i vincoli apposti dal Psc non debbano essere ritenuti espropriativi e quindi soggetti ad indennizzo ed operino senza alcun limite temporale. E ciò in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale.

I ricorrenti denunciano inoltre l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 del del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, ove venga interpretato nel senso di prevedere la decadenza per scadenza del termine quinquennale dei soli vincoli preordinati all'esproprio e non anche dei vincoli di carattere sostanzialmente espropriativo e cioè di quei vincoli comportanti uno svuotamento del diritto di proprietà e in particolare la in edificabilità assoluta.

2.1. Il motivo, unitamente all'eccezione di legittimità costituzionale, è infondato.

Infatti, come affermato al precedente punto, il Psc non comporta la sottoposizione delle aree al vincolo espropriativo per cui non ne può conseguire l'azione ablativa dell'Amministrazione.

È, pertanto, manifestamente infondata la censura di illegittimità costituzionale delle norme regionali e segnatamente dell'articolo 8 della legge regionale 37/2002, in quanto il Psc non è in grado di determinare quello svuotamento dei diritto di proprietà sine die che assumono i ricorrenti. La questione di costituzionalità posta con riguardo all'articolo 9 del Dpr 327/2001 è inoltre irrilevante nel caso in questione posto che l'articolo 33 della legge regionale 37/2002 dichiara la disapplicazione dell'intero capo II del titolo II del Dpr 327/2001, per cui l'articolo 9 non trova applicazione.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione e della sostanziale elusione, da parte dei provvedimenti impugnati, del parere tecnico di Arpa e Usl in materia di inquinamento acustico e atmosferico riguardo all'opera in questione reso in data 09.03.2004 nonchè della metodologia utilizzata nella (...) posta alla base del Psc In particolare il tracciato della tangenziale non rispetterebbe la distanza prevista dal Codice della Strada rispetto al centro abitato.

3.1. Il Comune di Novellara ha approvato — a seguito delle osservazioni contenute nel citato parere tecnico non vincolante — modifiche e integrazioni al Piano strutturale comunale con la deliberazione in data 26/04/2004 n. 39, aggiornando gli elaborati già allegati alla delibera di Consiglio comunale n. 93 del 27/11/2003: tra questi figura la "valutazione preliminare di sostenibilità ambientale", che racchiude l'analisi dei flussi veicolari oltre alla (...), comprendente le schede della sostenibilità ambientale relative agli ambiti del nuovo insediamento, da riqualificare e da trasformare, la carta delle tutele ambientali, storico-culturali e dei vincoli sovraordinati oltre alla carta dei rispetti e dei limiti all'edificazione: conseguentemente, si ritiene che nessuun difetto di istruttoria o illogicità possa riscontrarsi nel Psc approvato a seguito di tali integrazioni né risulta che i ricorrenti abbiano sollevato ulteriori censure avverso tali integrazioni contenutistiche.

Riguardo al flusso di traffico che interesserebbe la prevista tangenziale e alle asserite carenze dell'elaborato della (...), si tratta di un argomento che impinge nel merito della scelta discrezionale dell'amministrazione comunale, per cui al giudice amministrativo non residuano margini di sindacato che non siano contenuti entro i canoni dell'illogicità e della sproporzionalità, canoni che, nel caso di specie, non appaiono essere stati violati.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti affermano che il Psc dimezza le aree vincolate dal Ptcp come "strutture insediative territoriali storiche non urbane" (articolo 17 bis del Ptcp) in violazione dell'articolo A-8 (allegato) della Lr 20/2000 e dell'articolo 17 bis delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" che non consentono tale riduzione senza avviare una procedura di variante al piano sopraordinato.

Inoltre, in via subordinata, si sostiene che la riduzione e il ridimensionamento dovevano essere accompagnati da motivazioni di tipo ambientale-paesaggistico e storico-territoriale e non potevano derivare da scelte urbanistiche.

Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna motivazione di questo tipo, in quanto tutto il territorio originariamente vincolato dal Ptcp costituiva una parte inscindibile del complesso vincolato del Casino di Sopra e del Mulino di Sotto, che, invece, hanno subito una consistente riduzione del vincolo.

4.1. Il motivo è infondato in quanto dalla lettura dell'allegato A-8 non si rinviene la vincolatività del Ptcp rispetto al Psc rispetto agli insediamenti e alle infrastrutture storici del territorio rurale ma semmai una sua "programmaticità", nel senso che non ogni modificazione del Ptcp ad opera del Psc in ordine al tipo di insediamenti considerati implica la necessaria approvazione di una variante al Ptcp

Inoltre, non sussiste la violazione dell'articolo 17 bis del Ptcp di Reggio Emilia approvato con la delibera n. 62 del 09.03.2004, in quanto dalla citata delibera non si deduce un contrasto con le previsioni del Psc di Novellara per quanto attiene le aree di cui all'articolo 17 bis.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della circostanza che il tracciato della Tangenziale Nord, come individuato dal Psc, attraversa aree individuate come "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione" dal Ptcp ed in particolare attraversa il contesto ambientale che collegava, in un unico assetto alberato, la villa gonzaghesca denominata Casino di Sopra e Mulino di Sotto; il collegamento alberato coincideva in linea di massima con il cardo massimo della Centuriazione romana legata alla città di Reggio Emilia.

L'articolo 16 delle Norme di Tutela territoriale e paesistica del Ptcp dispone che nelle zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione sono ammesse linee di comunicazione viaria solo qualora si dimostri che gli interventi siano coerenti con l'organizzazione territoriale storica e vanga inoltre garantito il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione stessa, garanzie, che sarebbero del tutto mancanti o comunque insufficienti nel Psc impugnato.

Viene, inoltre, denunciata la violazione del vincolo insistente sui due edifici storici, soggetti alla tutela della legge 1089/1939 nonché dell'articolo 146 del Dlgs 490/99 e n. 42/2004.

5.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, occorre rilevare come il Psc sia uno strumento di pianificazione generale e quindi non opera le scelte di dettaglio riservate alla fase della progettazione dell'opera, per cui non può affermarsi che, allo stato della programmazione costituita dai provvedimenti impugnati con il ricorso, siano state violate le aree individuate come "Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione", poiché ciò può eventualmente evincersi solo ad un livello progettuale dettagliato.

Inoltre, per quanto concerne la violazione dell'articolo 146 del Dlgs 490/99 si rileva l'abrogazione delle disposizione ad opera del Dlgs n. 42/2004. La violazione del vincolo insistente sui due edifici storici denominati Casino di Sopra e Mulino di Sotto concerne anch'essa la fase progettuale dell'opera in quanto attiene alle prescrizioni del tracciato viario che si intende realizzare e non la generale previsione dal parte del Psc che è uno strumento di programmazione urbanistica.

6. Con il sesto motivo si assume la violazione della disposizione di cui all'articolo 20 richiamata del Rd 03.06.1940 n. 1357 non essendo stato richiesto il concerto delle Autorità preposte alla tutela del vincolo (Soprintendenza) in sede di adozione del Psc

6.1. Il motivo è infondato in quanto la disposizione che si assume violata non si riscontra più nel Dlgs 42/2004 né si riscontrava nel Dlgs 490/99 che ha, all'articolo 166, abrogato la legge 29.06.1939 n. 1497 di cui il Regio decreto costituiva la fonte attuativa.

7. Con il settimo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell'articolo 10 delle "Norme per la tutela territoriale e paesistica" del Ptcp di Reggio Emilia oltre all'eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione ed attività istruttoria, in quanto le aree interessate dal tracciato della Tangenziale Nord fanno parte del "Sistema delle aree agricole", di cui alle "Norme per la tutela territoriale e paesistica", il cui articolo 10 comma 5 prevede che le determinazioni degli strumenti di pianificazione che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, dimostrazione che non è stata data dal Comune intimato.

7.1. Il motivo è destituito di fondamento atteso che l'articolo 10 del Ptcp che si assume violato rinvia alle singole zonizzazioni che sono previste nei successivi articoli del Ptcp e che lo strumento di pianificazione ha rispettato.

Dal punto di vista sostanziale, non si vede poi come la scelta comunale di collocare la nuova tangenziale in un'area agricola possa essere ritenuta un'alternativa non valida rispetto a quella di collocarla in altra zona, presumibilmente edificata; si ritiene, in altre parole, che il Comune, anche se non lo ha palesato expressis verbis nel Psc, ha implicitamente effettuato la valutazione dell'ipotesi alternativa sotto il profilo dell'onerosità, ma viste le notorie caratteristiche della zona, fortemente urbanizzata e antropizzata, ha ritenuto che l'alternativa meno onerosa in termini di bilancio economico, ambientale e sociale fosse quella di far passare la tangenziale in zona agricola.

Conclusivamente il ricorso è da respingere.

8. Venendo all'esame dei motivi aggiunti depositati in data 31/07/2006, con il primo di essi i ricorrenti denunciano l'asserita violazione dell'articolo 45 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 nonché dell'articolo 19 della Legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20, la violazione delle prescrizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 2688 in data 20 dicembre 2004, la violazione dei principi di tipicità degli atti amministrativi nonché di necessaria conformità del progetto definitivo dell'opera pubblica ai vincoli storico-artistici, architettonici e ambientali, lo sviamento, in quanto con provvedimento n. 142/05 in data 24 marzo 2005 il Ministero per i Beni Culturali ha dettato prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs n. 42/2004 dei complessi architettonici denominati Casino di Sotto e Mulino di Sopra siti nel Comune di Novellara, stabilendo che nell'area è vietata ogni nuova edificazione e che potranno essere ammesse solo opere interrate opportunamente mitigate e qualsiasi tracciato dovrà essere realizzato in trincea e coperto da un impalcato che consenta un'adeguata sovrapposizione di terreno di circa 120 m. rispetto all'asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il Mulino di Sopra. Da ultimo, poi, il Comune di Novellara ha adottato e approvato lo stralcio di Poc relativo alla Tangenziale Nord e al tratto "Novellara-Bagnolo" richiamando l'articolo 12 comma 5 della Lr 37/2000 e quindi sostanzialmente adottando e approvando una variante al vigente Poc

Secondo la tesi dei ricorrenti la Tangenziale è incompatibile con il vincolo di tutela indiretta apposto dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e ciò in violazione dell'articolo 45 del Codice dei Beni Culturali, ai sensi del quale le prescrizioni di tutela indiretta debbono essere recepite dagli enti pubblici territoriali nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici nonché in contrasto con l'articolo 19 della legge regionale ai sensi del quale la pianificazione ambientale recepisce i vincoli territoriali, paesaggistici e ambientali.

L'incompatibilità è determinata dalla circostanza che, in corrispondenza dell'asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il Mulino di Sopra, è previsto che il tracciato della Tangenziale sarà realizzato in superficie e non in trincea e ciò in contrasto con l'articolo 45 del Dlgs 42/2004.

Il Comune di Novellara non ha recepito le prescrizioni di tutela indiretta, ma anzi, nella deliberazione di adozione dello stralcio di Poc, si è riservato di utilizzare l'articolo 38 bis della legge 109/94 che sancisce che l'approvazione dei progetti definitivi da parte del Consiglio comunale costituisce variante.

Risulta inoltre sussistere il contrasto con l'articolo 16, 1° comma della legge 11 febbraio 1994 n. 109 ai sensi del quale la progettazione deve rispettare i vincoli esistenti nonché con la delibera della Giunta regionale n. 2688 in data 20 dicembre 2004 con la quale è stabilito che "in fase di progetto definitivo" andranno individuati gli impatti dovuti alla realizzazione dell'infrastruttura in corrispondenza degli elementi tutelati ai sensi del Dlgs n. 42/2004 con particolare riferimento agli immobili sopra citati ed essere individuate misure di tutela e salvaguardia per tali elementi.

8.1. Il motivo è infondato.

Il Decreto del 24/03/2005, impositivo del vincolo di tutela indiretta dispone che nell'area "potranno essere ammesse solo opere di viabilità interrate e opportunamente mitigate: in particolare qualsiasi tracciato stradale dovrà essere realizzato in trincea e coperto da un impalcato strutturale che consenta un'adeguata sovrapposizione di terreno, per una estensione trasversale di circa 120 metri rispetto all'asse di collegamento tra il Casino di Sotto e il Mulino di Sotto…"

Tali prescrizioni, peraltro, sono state oggetto dell'apertura di un procedimento di modifica da parte della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio competente per territorio (vedasi l'avvio del procedimento di cui alla nota del 17/06/2008), da cui si desume che "potranno essere ammesse opere di viabilità con tracciato lineare e sostanzialmente a raso del piano di campagna" (e quindi non più interrate), che non prevedano l'introduzione di rotatorie. Si prevede che esclusivamente nel tratto necessario a garantire il superamento dell'argine del Canale dei Mulini il tracciato stradale possa essere realizzato in rilevato per una lunghezza massima di 65 metri. E ciò a dimostrazione della circostanza che le modalità di tutela indiretta degli immobili sottoposti a vincolo sono tutt'altro che stabilite in relazione alle modalità di realizzazione della strada.

A prescindere dalla modifica tutt'ora in itinere di tali condizioni di tutela, occorre rilevare come le prescrizioni allo stato disposte dalla Soprintendenza non sono ostative alla previsione di una infrastruttura stradale nell'area né come pianificazione né come progettazione dell'opera.

La deliberazione n. 77 del 13/07/2005 della Giunta comunale di Novellara ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica della Tangenziale Nord, ma non ha imposto alcun vincolo espropriativo e preordinato all'espropriazione, in quanto si tratta solo di un'approvazione in linea tecnica. La delibera, inoltre, motiva ampiamente in ordine alla presenza del vincolo e agli effetti sullo stralcio dell'opera nel tratto interessato dalle prescrizioni vincolistiche.

Con i successivi atti — adozione del primo stralcio di Poc in data 28/07/2005 da parte del Comune, approvazione da parte della Provincia con deliberazione in data 13/09/2005 nonché approvazione del primo stralcio di Poc da parte del Comune in data 27/04/2006 — sono stati posti vincoli di carattere urbanistico e non progettuale; tali vincoli non sono in contrasto con le determinazioni della Direzione regionale in quanto queste ultime non escludono la presenza dell'infrastruttura stradale nell'ara sottoposta alle prescrizioni di tutela indiretta, diverso essendo un atto a valenza urbanistica rispetto a un provvedimento che preveda la progettazione esecutiva dell'opera. Conseguentemente le prescrizioni di tutela non dovevano necessariamente essere inserite nel provvedimento di natura urbanistica contenente lo stralcio di Poc

L'approvazione del progetto, come sopra ricordato, è infatti, avvenuta solo in linea tecnica da parte della Giunta con un atto che non ha valenza di dichiarazione di utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e pertanto non prelude all'espropriazione.

9. Con il secondo dei motivi aggiunti, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della Lr Emilia-Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 nonché della violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità della Tangenziale Nord ad opera del Poc in quanto l'articolo 12 comma 5 della legge regionale citata si riferirebbe al caso in cui l'opera pubblica non sia conforme al Poc esistente e presupporrebbe quindi la vigenza del Poc; inoltre ai sensi dell'articolo 15 la dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta solo dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dal precedente articolo 8 comma 2°, qualora con tali atti si provveda anche all'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Quindi il Comune del tutto illegittimamente ha ritenuto che l'approvazione dello stralcio di Poc comporti ex lege la dichiarazione di pubblica utilità.

9.1. Il motivo è infondato in quanto l'articolo 12 comma 6 della legge regionale n. 37/2002 prevede che "nel caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al Poc comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente alla realizzazione dell'opera ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'Amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare".

La disposizione non può essere letta nel senso che solo la delibera di approvazione della variante al Poc comporti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera: non si vede sulla base di quale ratio la delibera di prima approvazione del Poc ovvero quella di un suo stralcio comporterebbe effetti diversi rispetto alla delibera di approvazione di una sua variante.

Non può pertanto condividersi la lettura restrittiva della disposizione effettuata dai ricorrenti in quanto non si rinviene la differenza tra le diverse ipotesi rappresentate, laddove appare logico interpretare estensivamente la citata disposizione.

Nel caso di specie l'Amministrazione ha preso atto del progetto presentato dal controinteressato limitandosi a approvarlo in linea tecnica, come già rilevato al precedente punto 9.1.

10. Con il terzo motivo e il quarto dei motivi aggiunti viene reiterata l'asserita violazione dell'articolo 12 della Lr Emilia — Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto il Consiglio comunale si sarebbe limitato a prendere atto dei progetti definitivi approvati e quindi non poteva invocare l'articolo 12 della Lr citata e dichiarare la pubblica utilità dell'opera. Infatti la procedura di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità costituisce un tutt'uno con la determinazione positiva sul progetto definitivo presentato.

Inoltre, (quarto motivo) sarebbe illegittima la suddivisione in tre stralci funzionali dell'intero progetto che sarebbe unicamente volta ad aggirare il vincolo di tutela indiretta in quanto i singoli lotti non sono idonei a costituire parti funzionali, fattibili e fruibili rispetto all'intero intervento come prescritto dalla legge 109/1994.

10.1. I due motivi non sono meritevoli di accoglimento in quanto, come già rilevato, il Consiglio comunale ha legittimamente preso atto del progetto presentato dal privato ai sensi dell'articolo 12 comma 6 delle Lr 37/2002 dietro richiesta dell'autorità competente alla realizzazione dell'opera e l'ha dichiarata di pubblica utilità tramite l'approvazione del Poc

Il profilo urbanistico si differenzia, infatti, rispetto a quello dell'approvazione del progetto.

Quanto alla suddivisione in stralci, i ricorrenti non danno dimostrazione della circostanza che i lotti approvati in linea tecnica non sarebbero funzionali, fattibili e fruibili, ma effettuano un'apodittica affermazione, laddove viene asserito che lo stralcio del lotto che interessa la zona sottoposta alla tutela indiretta sarebbe stato compiuto per aggirare il vincolo stesso.

Inoltre, come già rilevato, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 31 del 27.04.2006, ha approvato uno stralcio del Poc e non il progetto definitivo dell'opera, attesa la natura urbanistica del Poc e delle sue varianti, laddove l'approvazione del progetto definitivo non compete, nel caso in questione, al Consiglio comunale.

11. Con il quinto motivi viene dedotta la violazione dell'articolo 30 della Lr 20/2000, in quanto il Poc si articola su cinque anni e quindi il Comune di Novellara non avrebbe potuto approvare uno stralcio di Poc, concernente "per di più solo due assi stradali".

11.1. Il motivo è infondato posto che il Poc costituisce strumento attuativo degli interventi previsti nel Psc e nel Rue e quindi l'Amministrazione ben può decidere di "stralciare" taluni di questi interventi ritenuti particolarmente qualificanti per il territorio, anticipandoli rispetto ad altri con l'approvazione di stralci di Poc

12. Con il sesto dei motivi aggiunti i ricorrenti si dolgono della violazione degli articoli 41 e 43 della Lr Emilia-Romagna n. 20/2000: violazione dell'articolo 13 della Lr Emilia-Romagna 19 dicembre 2002 n. 37, in quanto fino all'approvazione del Psc, del Rue e del Poc i Comuni dovrebbero dare attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali, per cui il Comune non poteva dichiarare la pubblica utilità dell'opera in quanto non conforme al Prg (oltre che per gli altri motivi già esaminati: scadenza dei vincoli espropriativi, reiterazione del vincolo oltre il termine quinquennale).

12.1. Il motivo è destituito di fondamento in quanto il Comune di Novellara non è privo di Rue e di Psc, che, al contrario rispetto al caso tenuto presente nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dai ricorrenti, sono stati approvati e hanno pertanto sostituito le previsioni del Prg

Con l'approvazione dello stralcio del Poc il Comune si è limitato a anticipare la dichiarazione della pubblica utilità di un'opera già prevista in quegli strumenti di pianificazione urbanistica approvandone in linea meramente tecnica il progetto.

13. Con il settimo motivo aggiunto viene censurata la violazione del Dpr 30 marzo 2004 n. 142 e delle prescrizioni dettate dalla deliberazione n. 2688/2004 della Giunta regionale, oltre all'eccesso di potere per errore sui presupposti e al travisamento dei fatti. Il progetto non sarebbe aggiornato alle disposizioni dettate dal regolamento rubricato inerenti la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico, come prescritto dalla delibera n. 2688/2004 della Regione Emilia-Romagna

Inoltre, il tracciato della strada sarebbe stato sovrapposto a planimetrie non aggiornate per cui la Tangenziale appare molto più distante dall'area edificata di quanto non lo sia nella realtà.

13.1. Il motivo è infondato.

Come già rilevato riguardo a altre doglianze contenute nei motivi aggiunti, l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto di Tangenziale "in linea di massima", per cui eventuali errori materiali presenti nel tracciato potranno essere rimossi nelle successive fasi di progettazione.

14. Con l'ottavo motivo aggiunto viene censurato l'eccesso di potere per la manifesta incongruenza del piano finanziario della Tangenziale Nord.

14.1. Il mezzo d'impugnativa è infondato per le medesime considerazioni già svolte al precedente punto 13.1.

15. Con il nono motivo aggiunto viene rilevata la violazione dei principi in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi e di inedificabilità assoluta nonché di indennizzabilità come risultanti dalla sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale; violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 13 della Lr Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37; eccesso di potere per difetto o insufficienza della motivazione e di attività istruttoria.

15.1. Il motivo è infondato: sul punto della reiterazione del vincolo si richiama quanto più sopra espresso con riguardo al 1° motivo di ricorso che viene integralmente richiamato.

In ordine alla mancata previsione dell'indennità, l'articolo 13 comma 3 Lr 37/2000 richiama l'articolo 39 del Dpr 327/2001, il quale prescrive che qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentata domanda di pagamento e a corrisponderla entro i successivi trenta giorni.

La mancata previsione dell'indennità non inficia pertanto il provvedimento che reitera il vincolo, essendo comunque l'Amministrazione tenuta a liquidare il ristoro previsto dalla legge.

16. Con il decimo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell'articolo 4 della direttiva Cee n. 377/87; degli articoli 2 e 4 del Dpcm 10 agosto 1988 n. 377; delle Circolari del Ministero dell'ambiente 7/10/1996 n. GAB/96/15208 e 8/10/1996/15326; degli articoli 4 e 10 della Lr Emilia-Romagna 18 maggio 1999 n. 9; l'eccesso di potere per errore sui presupposti, per difetto o insufficienza di istruttoria, per contraddittorietà e perplessità, in quanto l'esclusione dalla procedura di Via del progetto in questione deve ritenersi illegittima sotto molteplici profili.

In primo luogo, vi sarebbe un contrasto tra l'articolo 4 della direttiva Ce n. 335/87 e l'articolo 10 comma 2 della legge regionale n. 9/99, che prevede che, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione del progetto, in caso di silenzio dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di Via

Inoltre, la Regione non poteva escludere dalla Via un progetto preliminare che si pone in contrasto con le prescrizioni del decreto n. 6807 del 27/07/2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha dettato le modalità della tutela indiretta sui complessi immobiliari Casino di Sotto e Mulino di Sopra.

La procedura seguita è illegittima per violazione delle circolari ministeriali richiamate e del Dpcm n. 377/1988, in quanto essa doveva essere estesa all'intero asse Nord-Sud, Autosole Brennero, comprensivo del nuovo Asse Bagnolo — Novellara, della Tangenziale Nord (parte) nonché del tratto Novellara — Reggiolo di collegamento diretto al Castello di Reggiolo.

Il vizio di eccesso di potere per insufficienza dell'attività istruttoria si sostanzierebbe nella mancanza di studi inerenti possibilità alternative al tracciato; la procedura di screening si sarebbe svolta senza adeguata documentazione riguardo ai flussi di traffico e alle problematiche connesse alle osservazioni svolte dai cittadini al progetto, a cui non sarebbe stato adeguatamente controdedotto.

16.1. Il motivo è complessivamente infondato.

Sotto un primo profilo, gli interventi in questione si inquadrano nella tipologia "Progetti di infrastrutture" di cui all'allegato B.1, B.1.d), "Strade extraurbane secondarie a carattere regionale", della legge regionale n. 9 del 18.05.1999 (emanata in attuazione delle direttive 85/337/Cee e 97/11/Ce e del Dpr 12 aprile 1996), per la quale è prevista la procedura di screening; tale procedura è disciplinata dagli articoli 9 e 10 della legge regionale, che prevedono che l'autorità competente, sulla base dei criteri indicati nell'allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di Via, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente. La decisione può pervenire ad uno dei seguenti esiti: a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di Via; b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di Via con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di Via prevista dagli articoli da 11 a 18. Trascorsi i 60 giorni, in caso di silenzio se dell'autorità competente, il progetto s'intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di Via

Nel caso di specie, il progetto relativo alla Tangenziale di Novellara, diviso nei tre lotti funzionali, è stato positivamente valutato in sede di procedura di screening e pertanto è stato escluso dalla procedura di Via

La delibera impugnata della Regione Emilia-Romagna n. 2688 del 20/12/2004 si è espressa in modo motivato e chiaro sulla procedura di screening, e ciò a prescindere dal silenzio significativo previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 9/99, per cui le censure avverso tale delibera sono irrilevanti.

Inoltre, la sottoposizione dei progetti appartenenti alla categoria prima individuata alla procedura di Via è solo una eventualità che si presenta come obbligatoria qualora lo screening non si sia positivamente concluso, elemento che non si è verificato nel caso in questione.

Sotto un secondo profilo (quello delle prescrizioni relative al vincolo sui complessi architettonici denominati Casino di Sotto e Mulino di Sopra), occorre rilevare che lo screening compiuto dalla Regione ha avuto riguardo alle criticità del progetto sotto il profilo ambientale e paesaggistico, sottraendo il progetto dalla procedura di Via, ma non inteso in alcun modo superare il vincolo paesaggistico ministeriale, cosa che del resto non attiene a questo tipo di procedura.

La procedura di screening valuta se il progetto, in relazione a sue peculiari caratteristiche, possa avere un'incidenza significativa sull'ambiente.

La Via, invece, si ha quando il legislatore ha già stabilito a priori che l'impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quando, a seguito dello screening, i risultati cui si è pervenuti denotano delle specifiche criticità.

Le indicazioni fornite dal Dpcm n. 377 del 1988 si riferiscono alla Via e non possono essere considerate valevoli anche per lo screening, che costituisce un procedimento molto più veloce e meno approfondito rispetto alla Via

Nel caso in questione, dalla lettura delle deliberazioni impugnate si evince che sono state effettuate valutazioni sia dal punto di vista dell'inquadramento generale che dal punto di vista programmatico in relazione al Piano territoriale regionale, al Piano regionale delle infrastrutture e al Piano territoriale di coordinamento provinciale.

In ordine alla mancata valutazione di ipotesi alternative, prevista dal Dpcm n. 377 del 1988 e dalla circolare del Ministero dell'ambiente in data 08/10/1996 n. GAB/96/15326 va rilevato come tale prescrizione si riferisca alle ipotesi da sottoporre a Via, ipotesi che nel caso di specie, è stata motivatamente esclusa dalla Regione Emilia-Romagna.

Riguardo al profilo di censura inerente la mancata o insufficiente risposta data dalle delibere regionali 2688/2004, 389/2004 e 393/2005 alle osservazioni dei cittadini riguardo ai flussi di traffico presenti sul territorio e alle altre problematiche sollevate, si rileva come qualsiasi osservazione è stata presa in considerazione e ne è stata valutata la fondatezza, dimodoché alcune sono state accolte in tutto o in parte, altre sono state respinte e in alcuni casi le delibere impugnate hanno dato conto della necessità di adottare talune misure di mitigazione.

Riguardo poi alla violazione del Ptcp ed in particolare alla tutela degli elementi della centuriazione, la delibera regionale n. 2688 del 2004 dà conto dei profili di compatibilità del progetto rispetto all'articolo 16 del Ptcp: "la variante proposta non modifica significativamente l'impianto storico limitandosi al solo attraversamento a raso nel tratto terminale".

In ordine alle misure di mitigazione previste — che i ricorrenti non ritengono essere vere e proprie misure di mitigazione ma dietro le quali si celerebbe la necessità di sottoporre il progetto a Via sin dall'inizio — i vizi sono rilevati in modo generico e non vengono indicate in modo sufficiente quali sono le misure di mitigazione previste rispetto alle quali vengono denunciati i vizi rilevati.

17. Con l'undicesimo motivo aggiunto i ricorrenti si dolgono per la violazione dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dei principi comunitari in materia di affidamento della esecuzione di opere pubbliche; per la violazione dell'articolo 113 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; per la violazione dei principi generali anche comunitari in materia di affidamento della gestione di servizi pubblici ed in particolare degli articoli 43, 49 e 86 del Trattato Cee nonché dei principi in materia di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Il Comune avrebbe affidato a (...) s.r.l. (società a capitale misto, il cui socio privato non è stato scelto attraverso gara) la costruzione della strada senza effettuare un procedura ad evidenza pubblica con violazione delle norme e dei principi rubricati.

17.1. Il motivo è inammissibile sia per tardività, essendo state impugnate, con l'atto di motivi aggiunti notificato in data 18/07/2006, la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 16/02/2003 nonché la convenzione sottoscritta in data 18/12/2003, sia per difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare questa tipologia di atti che attengono alle scelte comunali in merito al procedimento realizzativo del tracciato stradale, non incidenti sulla posizione proprietaria dei ricorrenti.

18. Conclusivamente il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere in quanto infondato e che i motivi aggiunti siano in parte da respingere e in parte da dichiarare inammissibili (XI motivo aggiunto).

19. Il Collegio, in considerazione della complessità delle questioni trattate, compensa tra le parti le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe: respinge il ricorso principale;

dichiara in parte inammissibili e in parte respinge i motivi aggiunti.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in Segreteria il 26/10/2009

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