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Commissione delle Comunità europee

Decisione 30 novembre 2009, n. 2009/888/Ce

(Guue 4 dicembre 2009 n. L 318)

Decisione recante modifica delle decisioni 2002/741/Ce, 2002/747/Ce, 2003/200/Ce, 2005/341/Ce, 2005/342/Ce, 2005/343/Ce, 2005/344/Ce, 2005/360/Ce, 2006/799/Ce, 2007/64/Ce, 2007/506/Ce e 2007/742/Ce al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario,

riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/741/Ce della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/Ce, si applica fino al 31 maggio 2010.

(2) La decisione 2002/747/Ce della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/Ce, si applica fino al 30 aprile 2010.

(3) La decisione 2003/200/Ce della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/Ce, si applica fino al 28 febbraio 2010.

(4) La decisione 2005/341/Ce della Commissione, dell’11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologicaai personal computer, si applica fino al 31 maggio 2010.

(5) La decisione 2005/342/Ce della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti, si applica fino al 31 dicembre 2010.

(6) La decisione 2005/343/Ce della Commissione, dell’11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili , si applica fino al 31 maggio 2010.

(7) La decisione 2005/344/Ce della Commissione, del 23 marzo 2005, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari, si applica fino al 31 dicembre 2010.

(8) La decisione 2005/360/Ce della Commissione, del 26 aprile 2005, che stabilisce criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti, si applica fino al 31 luglio 2010.

(9) La decisione 2006/799/Ce della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo, si applica fino al 3 novembre 2010.

(10) La decisione 2007/64/Ce della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione, si applica fino al 15 dicembre 2010.

(11) La decisione 2007/506/Ce della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli, si applica fino al 21 giugno 2010.

(12) La decisione 2007/742/Ce della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas, si applica fino al 9 novembre 2010.

(13) In conformità del regolamento (Ce) n. 1980/2000 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(14) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2002/741/Ce, 2003/200/Ce, 2005/341/Ce, 2005/343/Ce e 2002/747/Ce va prorogato fino al 31 dicembre 2010. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2005/342/Ce, 2005/344/Ce e 2005/360/Ce va prorogato fino al 30 giugno 2011. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2006/799/Ce, 2007/64/Ce, 2007/506/Ce e 2007/742/Ce va prorogato fino al 31 dicembre 2011.

(15) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/741/Ce, 2002/747/Ce, 2003/200/Ce, 2005/341/Ce, 2005/342/Ce, 2005/343/Ce, 2005/344/Ce, 2005/360/Ce, 2006/799/Ce, 2007/64/Ce, 2007/506/Ce e 2007/742/Ce.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1980/2000,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2002/741/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'carta per copia e carta grafica' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 2

L’articolo 5 della decisione 2002/747/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'lampade elettriche' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 3

L’articolo 5 della decisione 2003/200/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti 'detersivi per bucato' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 4

L’articolo 3 della decisione 2005/341/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'personal computer' nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 31 dicembre 2010. "

Articolo 5

L’articolo 3 della decisione 2005/342/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'detersivi per piatti' e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 30 giugno 2011."

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2005/343/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'computer portatili' nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 31 dicembre 2010."

Articolo 7

L’articolo 3 della decisione 2005/344/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2011."

Articolo 8

L’articolo 4 della decisione 2005/360/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'lubrificanti', così come i connessi requisiti di valutazione e di verifica, rimangono validi fino al 30 giugno 2011."

Articolo 9

L’articolo 6 della decisione 2006/799/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'ammendanti del suolo' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2011."

Articolo 10

L’articolo 5 della decisione 2007/64/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'substrati di coltivazione' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2011."

Articolo 11

L’articolo 4 della decisione 2007/506/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'saponi, shampoo e balsami per capelli' e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2011."

Articolo 12

L’articolo 4 della decisione 2007/742/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti 'pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas' e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2011".

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

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