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Dm Sviluppo economico 16 novembre 2009

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale

Parole chiave Parole chiave: Incentivi / agevolazioni / sussidi | Impianti | Energia | Biomasse / Biocombustibili | Elettricità | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Certificati verdi | Biomasse / Biocombustibili

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 16 novembre 2009

(Gu 28 novembre 2009 n. 278)

Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nel seguito: il decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

Visto in particolare il paragrafo 3 dell'allegato A del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, nel quale viene trattata l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta a seguito di rifacimento parziale di impianti alimentati da biomasse, e viene rinviato a successivo provvedimento la determinazione degli elementi per la valutazione dell'energia elettrica incentivata;

Visti gli ambiziosi obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili, fissati dapprima, con riferimento al 2010 e al solo settore elettrico, dalla direttiva 2001/77/Ce del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e più recentemente, con riferimento al 2020 e all'intero settore energetico, dalla direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;

Considerato che il perseguimento dei predetti obiettivi, indicativi al 2010 e vincolanti al 2020, richiede non solo di sostenere la produzione di energia elettrica da nuovi impianti, ma anche di salvaguardare le produzioni esistenti;

Considerato che l'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che è incentivata, con i meccanismi previsti ai successivi commi da 144 a 154, la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Considerato che la produzione di energia elettrica da biomassa presenta proprie specificità rispetto alla produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili, soprattutto in ragione dei costi di approvvigionamento della biomassa stessa;

Considerato inoltre che la definizione di biomassa, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, include una varietà di prodotti estremamente diversificata;

Considerato che i costi di investimento, esercizio, manutenzione e approvvigionamento della biomassa dipendono dalla tipologia di biomassa, e risultano usualmente più elevati sa solida;

Considerato che, in ragione del costo di approvvigionamento della biomassa solida, per gli impianti esistenti che cessano dal diritto alle tariffe di cui al provvedimento Cip 6/92, ovvero dal diritto ai certificati verdi, non sussistono, in assenza di appropriati interventi di sostegno, le condizioni per il mantenimento in esercizio degli impianti;

Ritenuto pertanto di dover salvaguardare prioritariamente la produzione di energia elettrica da biomassa solida, in particolare in impianti di potenza superiore a l MW, sostenendo adeguatamente idonei interventi di rifacimento

Decreta:

Articolo 1

Rifacimenti parziali di impianti a biomassa solida

1. Nell'allegato A del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il paragrafo 3 è integralmente sostituito dal testo di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

3. Rifacimenti parziali degli impianti a biomasse solide

 

3.1 Definizioni

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

3.1.1. Impianto a biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale

L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale deve essere costituito almeno da:

  • gruppi turbina alternatore, forni di combustione e generatori di vapore o, al posto di questi ultimi due, gassificatori;
  • una o più linee per il trattamento dei fumi (generalmente costituite da depolveratori, da uno o più sistemi per la rimozione dei composti acidi e da sistemi di filtrazione).

La richiesta di rifacimento parziale può riguardare esclusivamente impianti alimentati da biomasse solide di potenza nominale media annua superiore ad l MW. Non sono ammessi all'intervento di rifacimento parziale gli impianti a biomassa solida costituita o ottenuta dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.

3.1.2.Rifacimento parziale di un impianto a biomasse

L'intervento su un impianto termoelettrico esistente alimentato da biomasse solide è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di cui al Titolo II del presente decreto;

b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi dell'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per determinare tali migliori tecniche disponibili si farà riferimento alla normativa europea di settore [2008/0 1/Ce].

e) l'intervento comporti un costo specifico complessivo Cs non inferiore a 0,25 M€/MW (milioni di euro al MW); la definizione del costo specifico Cs è riportata al successivo punto 3.2.1

Si precisa inoltre che l'intervento di rifacimento parziale, ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto nel suo complesso, può comprendere anche la realizzazione di altri specifici lavori di rinnovamento dell'impianto, di varia natura, di diversa entità e complessità, sui diversi componenti dell'impianto quali, ad esempio: i gruppi di generatori di vapore, i forni di combustione, i gruppi turbina alternatore ecc.

L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale non pregiudica la facoltà del produttore di effettuare successivamente un intervento di rifacimento totale dello stesso impianto alle condizioni di cui alla Parte III del presente decreto.

3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto

È la potenza definita all'articolo 2, comma l, lettera t).

3.1.4. Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all'articolo 2, comma l, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

3.1.5. Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide.

In particolare il costo complessivo del rifacimento parziale dell'impianto è costituito dai costi sostenuti per l'intervento di sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi sommato a tutti gli altri costi eventualmente sostenuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali dello stesso.

3.1.6.Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide deve essere adeguatamente documentato attraverso un'apposita relazione tecnica economica firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto stesso;

b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal Gse, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;

c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);

d) una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento proposto.

 

3.2 Energia elettrica incentivata per rifacimento parziale di impianti di biomasse

3.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti a biomasse solide, espressa in MWh, al generico anno i-esimo (i=l,....n) dopo il rifacimento parziale dell'impianto è ricavabile dalla formula:

El = W· Eai

I simboli indicati hanno il seguente significato:

El è l'energia elettrica incentivata, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale,avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;

Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in MWh;

W è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale;

Cs è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (Pd).

3.2.2 Valore del coefficiente di calcolo W

W è una funzione del costo specifico dell'intervento Cs:

  • W è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per Cs 0,25 M€/MW e 0,9 per Cs 1,8 M€/MW
  • W è una costante pari a 0,9 per valori di Cs ≥ 1,8 M€/MW.
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