Via (Pua-Paur) / Vas

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Emilia Romagna 6 ottobre 2009, n. 1755

Valutazione di impatto ambientale - Natura sollecitatoria dei termini della procedura - Interesse a dedurre dell'opponente il progetto - Non sussiste

I termini di durata della procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) hanno carattere sollecitatorio rispetto alla definizione della procedura e sono stabiliti a favore del solo proponente.
Secondo il Tar dell’Emilia Romagna (sentenza 6 ottobre 2009, n. 1755), la non perentorietà dei termini della  Via deriva sia dal fatto che non sono assistiti da alcuna espressa decadenza, sia dall’assenza di conseguenze giuridicamente significative — o sanzioni — legate alla loro decorrenza.
Nel caso specifico, relativo alla autorizzazione di un impianto alimentato da biomasse, il Tar ha ritenuto che l’interesse a dedurre in giudizio le censure procedimentali non sussiste per gli opponenti al progetto, in quanto l’esigenza di contenere in tempi ragionevoli e giustificati l’iter procedurale, insita nel carattere sollecitatorio di tali termini, è stabilita in favore del solo proponente il progetto.

Tar Emilia-Romagna

Sentenza 6 ottobre 2009, n. 1755

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 899 del 2007, proposto da:

Casta — Comitato Cittadino Alternative Salute Territorio Ambiente (...);

 

contro

Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dall'avv. (...);

Comune di Conselice, rappresentato e difeso dagli avv.ti (...);

 

nei confronti di

Unigrà Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti (...);

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta regionale 11 dicembre 2006 n. 1778, pubblicata sul Bur Emilia Romagna il 17 gennaio 2007, avente ad oggetto "Valutazione di impatto ambientale (Via) Progetto per l'impianto di generazione energia elettrica a biomassa, Conselice (Ra), presentato da Unigrà Spa. Presa d'atto determinazioni conferenza di servizi (L.R. n. 26&2004)";

nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato;.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Conselice;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Unigrà Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2009, relatore il Cons. (...), i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

A. — Con il ricorso in oggetto il Comitato ricorrente — trattasi di un comitato cittadino costituito da abitanti del Comune di Conselice per la tutela civica e ambientale del territorio comunale e la salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso la proposizione di azioni giurisdizionali avanti al giudice ordinario o amministrativo — e personalmente alcuni cittadini impugnano la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2006 n. 17778 con cui, a seguito del rilascio di Via positiva, la Spa Unigrà è stata autorizzata — ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. j), della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 — alla costruzione ed esercizio di un impianto per la generazione di energia elettrica con sfruttamento delle biomasse (grassi e oli vegetali) da realizzarsi nel Comune di Conselice.

A sostegno del gravame deducono:

1) Violazione ed errata applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione al superamento dei termini procedurali prescritti;

2) Violazione del Dpr 12 aprile 1996 — Eccesso di potere per violazione del procedimento e violazione degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione alla duplice procedura di Via seguita;

3) Violazione dell'articolo 5, comma 3, del Dpr 12 aprile 1996 e dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione alle plurime integrazioni del Sia presentate dal proponente;

4) Violazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione alla mancata tempestiva predisposizione del rapporto sullo studio di impatto ambientale;

5) Violazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 2004 n. 21 in relazione ai rapporti tra la procedura di Via e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

6) Violazione degli articoli 2 e 14 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 per mancato deposito dello Studio di impatto ambientale presso i Comuni di Argenta e Lugo e presso la Provincia di Ferrara — Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione ai pareri espressi dal Comune di Argenta e dalla Provincia di Ferrara;

7) Violazione dell'articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997 n. 357 e degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 — Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione non essendo stata valutata l'incidenza dell'impianto sulle Valli di Argenta e sull'Oasi di Campotto, siti di importanza comunitaria situati nelle immediate vicinanze dell'area di localizzazione dell'impianto;

8) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale di Ravenna, con particolare riferimento alla specificazione di cui al punto m) dell'articolo 12.7 (le centrali termoelettriche già autorizzate e attivate nel territorio provinciale rendono la Provincia autosufficiente in quanto a capacità di produrre energia);

9) Violazione degli articoli 2, 4 e 5 del Dpcm 27 dicembre 1988, dell'articolo 6 del Dpr 12 aprile 1996 e dell'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 — Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria in ordine ai contenuti (carenti) dello studio di impatto ambientale;

9.1) Omessa esposizione delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze incontrate dal committente;

9.2) Mancata descrizione delle alternative progettuali prese in esame dal proponente;

9.3) Carente valutazione dei profili economici;

9.4) Carente illustrazione della filiera di approvvigionamento delle materie prime utilizzate e conseguente carente caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati (in particolare omessa misurazione dei composti organici persistenti quali "pcb", pesticidi e idrocarburi policiclici aromatici) e omessa valutazione degli impatti indiretti;

9.5) Omessa valutazione della sostenibilità economica ed energetica;

9.6) Carenze del quadro di riferimento ambientale: omessa considerazione di tutte le emissioni esistenti "ante operam"; omessa considerazione dei malfunzionamenti dell'impianto; mancata valutazione del PM 2,5 nonché delle emissioni di composti organici volatili (pesticidi e idrocarburi policiclici aromatici);

9.7) Eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione al superamento dei limiti di biossido di azoto;

10) Violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e dell'articolo 9 del Dpr 12 aprile 1996, nonché degli articoli 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione in relazione alle osservazioni presentate dal Comitato;

10.1) Motivazione illogica ed insufficiente in ordine alle osservazioni di carattere generale;

10.2) Motivazione illogica in ordine alle osservazioni relative al quadro di riferimento programmatico;

10.3) Motivazione inesistente, illogica o insufficiente in ordine alle osservazioni relative al quadro di riferimento ambientale;

B. — Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna contestando le pretese dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

Resiste al ricorso anche la controinteressata Unigrà,

C. — Si è costituito in giudizio anche il Comune di Conselice eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa per omessa notifica alle amministrazioni emananti e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

Il Comune, inoltre, all'udienza pubblica del 29 gennaio 2009, ha rilevato che la mancata applicazione al presente giudizio dei termini dimezzati previsti dall'articolo 23 bis, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387, trattandosi di controversia riguardante la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabili.

D. — A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. — Il ricorso è infondato.

Si può quindi prescindere dall'esame di tutte le eccezioni dedotte dalle resistenti.

2. — Va innanzitutto premesso che la contestata Via riguarda la realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica con sfruttamento delle biomasse (energia derivante da fonti rinnovabili) di potenza pari a 49 Mwe.

Sulla base della documentazione versata in atti da tutte le parti costituite, il Collegio deve precisare quanto segue in punto di fatto:

a) in data 15 febbraio 2006 veniva pubblicata sul Bur la comunicazione dell'avvenuto deposito da parte di Unigrà Spa dello Studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali per la realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel Comune di Conselice: veniva così dato avvio alla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

b) in data 13 marzo 2006 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di servizi presso l'Amministrazione provinciale di Ravenna;

c) in data 6 aprile 2006 gli enti convocati alla Conferenza di servizi hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto e, quindi, nella seconda riunione della Conferenza hanno presentato alla Regione, in quanto "autorità competente" all'emanazione della Via, le loro richieste di integrazione al progetto;

d) in data 14 aprile 2006 la Regione ha formulato a Unigrà, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9, richiesta di integrazioni, prescrizioni e approfondimenti progettuali finalizzati ad approfondire l'inquadramento ambientale dell'opera, lo standard qualitativo del combustibile utilizzato, eventuali alternative progettuali etc. etc. (v. deliberazione impugnata);

e) la Unigrà provvedeva alle richieste integrazioni e, per il loro esame, in data 28 giugno 2006 veniva convocata la terza Conferenza di servizi presso la Provincia di Ravenna: a tale conferenza partecipavano i soggetti primariamente coinvolti e interessati dalla localizzazione dell'impianto e cioè la Provincia di Ravenna e il Comune di Conselice; nonché tutti gli altri soggetti del procedimento insieme al Comitato Casta, cui è sempre stata consentita e assicurata la più completa partecipazione e la messa a conoscenza di tutta la documentazione e di tutte le risultanze dei lavori della Conferenza;

f) in data 24 luglio 2006, Unigrà, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9, presentava integrazioni volontarie e in data 28 luglio 2006 e 1 settembre 2006, ulteriori elaborati contenenti "Errata corrige" recanti correzioni di errori di calcolo ed esplicazioni delle suddette integrazioni volontarie;

g) al fine garantire il rispetto delle regole partecipative imposte dalla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo e allo scopo di consentire alla Conferenza di esaminare e approvare il complesso nella sua interezza, in data 27 settembre 2006, si è provveduto anche alla ripubblicazione sul Bur e sulla stampa degli elaborati integrativi in quanto contenenti elementi nuovi inerenti la realizzazione di un elettrodotto e comportanti variante al Prg del Comune di Conselice;

h) a seguito di ciò la Conferenza di servizi rielaborava il Rapporto ambientale di competenza tenendo conto delle modifiche al Sia intervenute per effetto degli apporti di natura integrativa, modificativa e correttiva resi da tutti gli interessati;

i) la nuova stesura del Rapporto ambientale veniva esaminata e discussa dai partecipanti alla Conferenza di servizi, nelle sedute del 28 settembre 2006, 30 ottobre 2006, 15 novembre 2006;

l) nella seduta del 28 novembre 2006, infine, la Conferenza concludeva i propri lavori esprimendo, sulla compatibilità ambientale dell'intervento, giudizio favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni (43) specificate nel Rapporto ambientale;

m) il 11 dicembre 2006 è stata adottata l'impugnata delibera della Giunta regionale n. 1778 con la quale: — si è espressa valutazione di impatto ambientale positiva sul progetto per la realizzazione dell'impianto per la generazione di energia elettrica alimentato a biomassa, presentato da Unigrà Spa sulla base degli esiti della Conferenza di servizi ivi comprese le prescrizioni indicate nel Rapporto ambientale e integralmente recepite dalla Regione; — si è dato atto che al Rapporto ambientale sono stati allegati, in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso, tutti gli atti prodotti e pervenuti alla Conferenza di servizi durante i suoi lavori ivi compresi i pareri espressi dalle amministrazioni competenti e le osservazioni e deduzioni presentate dai soggetti partecipanti e non alla Conferenza; — si è altresì dato atto dell'acquisizione da parte della medesima Conferenza di tutte le autorizzazioni (tra cui l'Aia rilasciata dalla Provincia di Ravenna) e della piena legittimità dell'iter procedimentale.

3. — Quanto sopra premesso e considerato in fatto, il Collegio può passare all'esame delle censure di carattere procedimentale dedotte da parte ricorrente con i motivi da 1 a 8.

4. — Con i primi tre motivi di ricorso, che per la loro stretta correlazione possono essere esaminati congiuntamente il ricorrente Comitato censura specificamente l'iter procedimentale che ha portato alla formulazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale deducendo:

a) il superamento dei termini procedurali prescritti e in particolare il termine massimo di durata della procedura di Via, stabilito in via perentoria dall'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in 120 giorni, nonché i termini fissati dall'articolo 18 della medesima legge regionale per la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi;

b) la violazione del Dpr 12 aprile 1996 e la violazione degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione alla duplice procedura di Via seguita: sulla prima procedura sarebbe stata innestata una seconda procedura Via, interessante non già modifiche al progetto relativo alla realizzazione della centrale, bensì solo ed esclusivamente gli elaborati relativi all'elettrodotto e alla variante al Prg del Comune di Conselice;

c) in relazione alle plurime integrazioni del Sia presentate dal proponente la violazione dell'articolo 5, comma 3, del Dpr 12 aprile 1996 e dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9: tanto la legge regionale che la normativa statale ammettono tassative deroghe al procedimento da esse disciplinato e al termine massimo stabilito, prevedendo un numero chiuso di ipotesi di sospensione (in caso di richiesta integrazioni da parte dell'Amministrazione) o interruzione (chiesta dal proponente per uniformare il progetto alle osservazioni dei partecipanti al procedimento) o proroga (con riferimento ai lavori della conferenza di servizi).

Sostiene l'istante che nella specie a una prima legittima richiesta di integrazioni da parte della Regione (adempiuta il 31 maggio 2006) hanno fatto seguito tre integrazioni volontarie da parte di Unigrà (in data 13 luglio, 27 luglio e 31 agosto 2006 meglio indicate a pag. 17 del ricorso), non ammesse dalla disciplina in materia.

4. — Le doglianze sono prive di fondamento.

4.1 — Il Collegio deve preliminarmente sottolineare che è pienamente condivisibile quanto sostenuto dalle resistenti e precisamente che in capo al Comitato manca l'interesse alla deduzione di censure procedimentali in quanto il procedimento di Via e i termini ivi previsti sono stabiliti a favore del proponente.

Ed invero, i termini di durata della procedura di Via non possono essere considerati perentori: essi infatti non sono assistiti da alcuna espressa decadenza, né sono previste conseguenze giuridicamente significative o sanzioni per la loro decorrenza.

Essi, invece, hanno carattere sollecitatorio rispetto alla definizione dell'iter procedimentale, rispondono all'interesse primario di contenere in tempi ragionevoli e giustificati le varie fasi delle procedure autorizzative e, perciò, non possono che essere stabiliti a favore del solo proponente.

4.2 — Il Collegio deve inoltre rilevare che la protrazione della procedura oltre i termini previsti dalla legge regionale — comunque contenuta in limiti assolutamente ragionevoli — è stata dovuta alla complessità dei lavori istruttori necessari a inquadrare in ogni suo aspetto il progetto relativo alla realizzazione di un impianto della portata di quello che ci occupa (all'epoca il primo a livello nazionale) e alla necessità di rispettare le regole partecipative e i tempi della ripubblicazione del progetto e della domanda a causa delle innovazioni introdotte e degli effetti urbanistici consequenziali.

4.3 — Conseguentemente deve escludersi che le integrazioni progettuali richieste dalla Regione, quella volontariamente presentata dalla proponente con i successivi "Errata corrige" (tutte conosciute e contraddette dal Comitato ricorrente con specifiche osservazioni e audizioni rese in Conferenza di servizi), ancorché comportanti uno sforamento dei tempi indicati nella disciplina regionale, integrino i vizi prospettati dai ricorrenti.

5. — Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 in relazione alla mancata tempestiva predisposizione del rapporto sullo studio di impatto ambientale sostenendo che tale rapporto (che dovrebbe avere natura istruttoria) è stato approvato il 28 novembre 2006 nella seduta conclusiva della Conferenza come il documento conclusivo e riassuntivo dei lavori con evidenti carenze dell'istruttoria procedimentale.

Il motivo è privo di fondamento.

E sufficiente richiamare le suesposte fasi procedimentali per affermare l'inconsistenza della censura.

Ed invero, come rilevato, il rapporto ambientale approvato nella seduta conclusiva della Conferenza è il frutto di varie elaborazioni effettuate tenendo conto degli apporti di natura integrativa, modificativa e correttiva resi da tutte le amministrazioni nel corso del procedimento istruttorio.

6. — Il quinto motivo è volto a contestare la violazione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 ottobre 2004 n. 21 in relazione ai rapporti tra la procedura di Via e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Sostiene la ricorrente che la Regione nell'ambito dell'atto deliberativo concernente la Via non doveva dare atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Provincia di Ravenna, ma avrebbe dovuto esercitare un autonomo potere provvedimentale in materia in sede di approvazione della Via.

Anche tale censura non coglie nel segno.

6.1 — Al riguardo osserva il Collegio che:

— nella delibera impugnata al punto d) si dà atto che la Provincia di Ravenna, con provvedimento 28 novembre 2006 n. 682, ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs 49 del 2005 e della legge regionale 21 del 2004 e che tale autorizzazione è stata acquisita dalla Regione con prot. n. 2006.1058149 del 30 novembre 2006.

— il secondo comma dell'articolo 6 cit. testualmente recita: "Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di Via ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9."

— da tale norma discende che il procedimento di Via concentra in sé tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico — territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.

Nel caso di specie, dunque, correttamente la Regione in applicazione degli articoli 17 legge regionale n. 9 del 1999 e 6 legge regionale n. 21 del 2004, al fine di concentrare nella Via tutte le autorizzazioni prescritte, ha disposto l'acquisizione dell'Aia rilasciata dalla Provincia, lo stesso giorno nel quale la Conferenza di servizi concludeva i suoi lavori.

6.2 — Tanto basta a ritenere l'infondatezza della censura all'esame.

7. — Parimenti da respingere è il sesto motivo con cui si deduce la violazione degli articoli 2 e 14 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 per mancato deposito dello Studio di impatto ambientale presso i Comuni di Argenta e Lugo e presso la Provincia di Ferrara (in quanto comuni — e provincia nel cui territorio ricadono i comuni — interessati dai connessi impatti ambientali) e l'eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti in relazione ai pareri espressi dal Comune di Argenta e dalla Provincia di Ferrara.

Il motivo è infondato.

7.1 — Va preliminarmente precisato che sia la Provincia di Ferrara, sia il Comune di Argenta hanno partecipato alla conferenza e che hanno espresso parere negativo proprio sul progetto e sulla procedura di Via.

La Provincia di Ferrara, invero, ha sostenuto di essere stata coinvolta solo a procedura pressoché conclusa e ha contestato:

— la violazione del Ptcp di Ravenna (in relazione all'ubicazione dell'impianto e alla natura della materia prima utilizzata);

— la violazione del Ptrqa che include il territorio del Comune di Conselice in zona A e presenta valori critici per quanto riguarda le polveri sottili (PM10) e il biossido di azoto (NO2);

— la presenza di pesticidi e altri composti dannosi per la salute negli oli di provenienza perplessa;

— la mancanza di un piano di inserimento paesaggistico dell'opera anche con riferimento al territorio della Provincia di Ferrara;

Per parte sua il Comune di Argenta ha sostenuto:

— che l'impianto costituisce un elemento di disturbo allo sviluppo del turismo naturalistico dell'area promossa dal Comune di Argenta;

— che la biomassa non è prodotta in loco e perciò con conseguenti dubbi sulla sostenibilità ambientale del progetto;

— che la notevole visibilità del camino dalla Stazione del Parco del Delta del Po "Valli Argenta" nei pressi di Campotto può avere pessime ricadute sotto il profilo paesaggistico in quanto si tratta del punto di eccellenza naturalistica dell'intero territorio comunale.

7.2 — Ciò posto, osserva il Collegio che a norma dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9: "La conferenza di servizi provvede anche all'esame del progetto e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127."

L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circoscrive espressamente la legittimazione alla partecipazione alla Conferenza decisoria alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull'oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi.

La partecipazione alla Conferenza di servizi è quindi necessaria per quelle sole Autorità cui la legge abbia assegnato il potere di subordinare l'attuazione del progetto a una propria manifestazione di volontà provvedimentale.

In quest'ottica i comuni interessati definiti all'articolo 2 lettera j) della legge regionale n. 9 del 1999 come i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sono solo quelli direttamente toccati nel loro territorio dalla realizzazione dell'impianto.

Peraltro Il Comune di Lugo e quello di Argenta, ancorché invitati a partecipare alla conferenza di servizi in quanto meri comuni confinanti, non possono essere ricompresi fra i comuni interessati di cui al citato articolo 2.

Ciò non di meno va precisato che ad essi sono stati inviati tutti gli elaborati e invitati a presentare eventuali osservazioni e richieste di integrazioni tanto che il Comune di Lugo ha sempre attivamente partecipato alla Conferenza di servizi sottoscrivendo il Rapporto ambientale finale.

Per contro il Comune di Argenta — che contesta l'impianto per il disturbo allo sviluppo del turismo naturalistico dell'area e si duole dell'impatto visivo del camino dalla Stazione del Parco del Delta del Po "Valli Argenta" nei pressi di Campotto, senza peraltro dimostrare gli effetti negativi derivanti dall'attivazione dell'impianto cui sarebbe potenzialmente esposta la comunità locale dei cui interessi è ente esponenziale — non ha partecipato all'ultima Conferenza di servizi inviando la delibera della Giunta comunale 24 novembre 2006 n. 206.

Anche la Provincia di Ferrara, effettivamente invitata con ritardo a partecipare ai lavori della Conferenza per esprimere ad abundantiam il proprio parere non ha partecipato all'ultima Conferenza inviando due note di dissenso allegate al Rapporto ambientale.

Tanto basta a ritenere del tutto in conferente la dedotta violazione della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9.

7.3 — In merito alle censure di carenza di motivazione o travisamento dei fatti dedotte in relazione agli atti di dissenso espressi dalle suddette amministrazioni il Collegio deve innanzitutto rilevare che secondo i principi, non sussiste un onere di motivazione analitica e che deve ritenersi adempito l'onere motivazionale allorché dagli atti, può evincersi che l'amministrazione ha avuto piena contezza e considerazione delle osservazioni presentate (nella specie la delibera impugnata contiene esplicito riferimento alle posizioni negative della Provincia di Ferrara e del Comune di Argenta).

A sostegno della legittimità della contestata Via vanno inoltre richiamate le disposizioni contenute nel comma 6 bis e nel comma 7 dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241.

In base a tali norme l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, considerando acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

8. — In merito alla pretesa violazione dell'articolo 5 del Dpr 8 settembre 1997 n. 357e degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 e al vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili della carenza di istruttoria e difetto di motivazione dedotti con il settimo motivo in relazione alla mancata valutazione di incidenza dell'impianto sui siti di importanza comunitaria (Valli di Argenta e Oasi di Campotto) inclusi all'interno del "Parco regionale emiliano del Delta del Po il Collegio deve rilevare quanto segue:

a) gli elaborati progettuali del nuovo impianto sono stati inviati al competente servizio regionale Parchi e Risorse Forestali ai fini della Valutazione di incidenza;

b) il suddetto servizio con nota 25 luglio 2006 prot. 06/67483 (v. doc. n. 10 Regione) ha ritenuto di non procedere con la fase di Valutazione di incidenza in quanto l'area oggetto dell'intervento non ricade all'interno di alcun sito di Rete natura 2000; ha altresì valutato come non significative le eventuali incidenze negative derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto per i siti della rete Natura 2000 situati a circa 3-4 chilometri di distanza dall'area oggetto dell'intervento;

c) a norma dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 " La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge".

In ragione di ciò il motivo all'esame deve essere respinto.

9. — Con l'ottavo motivo si deduce la violazione del Ptcp di Ravenna (punto 12.7) e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

Sostiene parte ricorrente che, a fronte delle previsioni contenute nel Ptcp in ordine all'ubicazione di sistemi di produzione energetica di biomassa, il Rapporto sull'impatto ambientale di cui alla impugnata Via, abbia ritenuto realizzabile e insediabile nel territorio della Provincia di Ravenna l'impianto di che trattasi considerando erroneamente che esso rientrasse nel novero dei "piccoli impianti" e che la metà del combustibile utilizzato fosse costituito da sottoprodotti di lavorazione della Società stessa e conseguentemente che parte rilevante della materia prima si trovi nell'ambito territoriale dell'impianto.

La censura non ha pregio.

Al riguardo il Collegio deve precisare quanto segue:

a) in base al Ptcp di Ravenna (lettera m dell'articolo 12.7 "Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica") :

— non sono realizzabili nel territorio provinciale nuove centrali termoelettriche;

— sono accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili;

— sono da ritenersi comunque prioritari, all'interno del parco di generazione energetica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili;

— nei casi di sistemi di produzione energetica da biomassa si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

b) In base all'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, "1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

2. Il Ptcp è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:

a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura; b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio; c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale; d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico — ambientali; e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.".

Esso è dunque strumento di pianificazione intermedia di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, che contiene norme di indirizzo per la predisposizione di piani sottordinati o di piani settoriali di medesimo livello o di altri atti di pianificazione e programmazione;

c) la Conferenza di servizi, come si legge nel Rapporto sull'impatto ambientale (punti 1.A e 1.B) ha espressamente valutato la conformità dell'impianto di che trattasi in relazione:

— agli indirizzi di politica energetica regionale contenuti nella legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 e nel Piano Energetico regionale e nel Piano Energetico regionale, già approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2002 n. 2679, successivamente aggiornato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale. 10 gennaio 2007 n. 6, ed approvato dell'Assemblea legislativa regionale con deliberazione 14 novembre 2007 n. 141 (per le biomasse si prevede un obiettivo di potenza installata nel 2010 pari a 350 MW);

— agli indirizzi in materia del Ptcp di Ravenna;

— alla pianificazione settoriale in materia di qualità dell'aria (Prqa) della Provincia di Ravenna;

— al Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno;

— al Piano Regolatore comunale;

d) con specifico riguardo al Ptcp e alle limitazioni in esso contenute in considerazione della ritenuta autosufficienza energetica del territorio provinciale il Rapporto ha sottolineato che tali disposizioni sono contraddistinte dalla lettera (I) e che pertanto rappresentano norme di indirizzo per la pianificazione di settore (costituita nella specie dal Piano provinciale per l'Energia che sarà elaborato solo dopo l'approvazione del Piano Energetico regionale) come tali non vincolanti e perciò non preclusive alla realizzazione dell'impianto in discussione;

e) ad ogni buon conto il Ptcp ritiene accoglibili le iniziative tese a sviluppare piccoli impianti di produzione di energia elettrica e termica (la linea di demarcazione fra "grandi" e "piccoli" impianti prevista dalla normativa comunitaria, statale e regionale è costituita dai 50Mw di potenza termica nominale) che facciano ricorso a fonti rinnovabili (gli oli vegetali sono considerati fonti energetiche rinnovabili) considerando preferenziali, nei casi di produzione energetica da biomassa l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa (nella specie la metà del combustibile utilizzato nell'impianto — gli oli vegetali — è costituito da sottoprodotti di lavorazione della Società Unigrà e, quindi, parte rilevante della materia prima si trova già nell'ambito territoriale dell'impianto);

Alle suesposte considerazioni va infine aggiunto che, nell'ambito della Conferenza di servizi, la Provincia di Ravenna, ente titolare del Ptcp e autore delle relative prescrizioni, esprimendo il proprio favorevole apprezzamento sulla compatibilità dell'intervento si è pronunciata anche sotto il profilo del rispetto degli obiettivi energetici.

10. — Con il nono motivo, parte ricorrente in ordine ai contenuti dello studio di impatto ambientale (Sia) deduce la violazione degli articoli 2, 4 e 5 del Dpcm 27 dicembre 1988, dell'articolo 6 del Dpr 12 aprile 1996 e dell'articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e l'eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria rilevando la sussistenza di carenze e omissioni rispetto a quanto prescritto come necessario e obbligatorio dalla normativa statale e regionale.

I ricorrenti, al fine di comprovare la asserita grave e plurima carenza dell'istruttoria Via, descrivono in dettaglio una serie di carenze contenutistiche rilevate.

Peraltro tali carenze, come sarà di seguito specificato, si rivelano o inesistenti o non idonee a inficiare la legittimità dell'impugnata valutazione di impatto ambientale.

10.1 — Innanzitutto con riferimento al "Quadro di riferimento programmatico" rilevano l'omessa esposizione delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di conoscenze incontrate dal committente.

Al riguardo va innanzitutto precisato che l'impianto per la generazione di energia elettrica con sfruttamento di biomasse (grassi e oli vegetali) all'epoca della presentazione del Sia era uno dei primi se non il primo impianto progettato in Italia.

Occorre inoltre rilevare che il Sia riguarda la proposta progettuale iniziale ed è richiesto per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'opera oggetto del progetto.

Esso è indubbiamente suscettibile di quegli approfondimenti, integrazioni e modifiche (contenutistiche e progettuali) necessari a soddisfare le esigenze istruttorie emerse nel corso dei lavori della Conferenza di servizi.

Nella specie, le rilevate carenze contenutistiche attengono al Sia originariamente depositato e non considerano che il progetto definitivamente autorizzato e licenziato, è il frutto delle modifiche e degli adeguamenti alle prescrizioni integrative e migliorative sugli impatti richieste dalla Regione o volontariamente introdotte dal proponente.

Dunque l'omessa rappresentazione di difficoltà, lacune tecniche e conoscitive non è idonea a inficiare il giudizio di adeguatezza documentale e istruttoria espresso dalla Conferenza di servizi nell'ambito del Rapporto ambientale .

10.3 — In ordine alla mancata descrizione delle alternative progettuali prese in esame dal proponente e alla mancata esplicitazione delle motivazioni tecniche e gestionali a supporto della scelta progettuale definitiva occorre precisare che come si evince dalla documentazione versata in atti dalla Società Unigrà (docc. nn. 4, 5 e 6) il proponente ha sempre dato conto delle motivazioni delle scelte impiantistiche effettuate in relazione alle possibili alternative tecnologiche, così rispettando i contenuti progettuali prescritti.

10.4 — Inconsistente risulta pure il riferimento alla carente valutazione dei risvolti economici dell'opera progettata e in particolare alla mancata correlazione fra l'andamento temporale dei consumi energetici a livello provinciale e la produzione di energia elettrica derivante dal progetto con la situazione attuale dell'equilibrio della domanda-offerta energetica nel territorio interessato: indicazione che parte ricorrente ritiene necessaria in base alle disposizioni del Dpcm 27 dicembre 1988.

A prescindere dal fatto che nel caso di progettazione di opere di interesse regionale e soggette a valutazione di impatto ambientale da parte della Regione è inapplicabile la disciplina contenuta nel Dpcm del 1988, il Collegio deve rilevare che la descrizione dei risvolti economici dell'opera progettata è chiaramente desumibile dal Rapporto ambientale e, soprattutto, nei riferimenti in esso contenuti al Piano energetico regionale in corso di approvazione e al Piano energetico provinciale che dovrà essere redatto, una volta approvato il Per seguendo gli indirizzi contenuti nel Ptcp (v. quanto considerato sopra sub. 9).

10.5 — I ricorrenti lamentano poi:

a) l'assenza di un approfondimento delle tematiche inerenti la filiera di approvvigionamento delle materie prime utilizzate come combustibili e la loro caratterizzazione chimico-fisica (in particolare omessa misurazione dei composti organici persistenti quali "pcb", pesticidi e idrocarburi policiclici aromatici) e omessa valutazione degli impatti indiretti;

b) Omessa valutazione della sostenibilità economica dell'intervento con riferimento ai costi di produzione dell'energia comprensivi dei processi di produzione e raffinazione dell'olio grezzo, dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dei sistemi catalizzatori di abbattimento degli inquinanti; nonché della sostenibilità energetica con riferimento ai ricavi economici derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta, alla domanda interna di energia richiesta per fare energia e al bilancio in termini di rendimento energetico dei biocarburanti rispetto ai combustibili fossili:

c) Carenze del quadro di riferimento ambientale: omessa considerazione di tutte le emissioni esistenti ante operam e non solo di quelle attualmente esistenti nei sito industriale di Unigrà; omessa considerazione dei malfunzionamenti dell'impianto con relativa stima dei valori di concentrazione; mancata valutazione del PM 2,5 nonché delle emissioni di composti organici volatili (pesticidi e idrocarburi policiclici aromatici);

d) Eccesso di potere per illogicità manifesta in relazione al superamento dei limiti di biossido di azoto che già nelle condizioni ante operam presenta un superamento dei valori limite;

10.5.1 — In primo luogo il Collegio deve ribadire che i ricorrenti contestano i contenuti del progetto originariamente presentato in sede di Studio di impatto Ambientale senza considerare il progetto autorizzato e il risultato delle integrazioni, modifiche e migliorie proposte dai soggetti interessati e partecipanti alla Conferenza di servizi e fra questi anche dallo stesso Comitato ricorrente.

10.5.2 — Ciò premesso si osserva che per dimostrare l'infondatezza di quanto dedotto è sufficiente richiamare gli atti prodotti da Unigrà (Relazioni al Progetto, Integrazioni richieste dalla Regione e volontarie ed Errata corrige) nelle parti da essa specificamente indicate .

Ciò non di meno il Collegio deve sottolineare che le perplessità e contestazioni mosse dai ricorrenti trovano preciso e puntuale riscontro e nella delibera di Via impugnata (premesse, parte dispositiva comprensiva di prescrizioni) e nel il Rapporto Ambientale, nella sua stesura definitiva.

10.5.3 — A mero titolo esemplificativo si evidenzia che al punto 2.A. del Rapporto è descritta una Sintesi del Sia e che è sufficiente una semplice lettura del paragrafo intitolato "Finalità del progetto" per avere una immediata smentita delle inesattezze delle affermazioni contenute nelle relazioni cui fa riferimento parte ricorrente.

A dimostrazione di ciò — anche se la stessa parte ricorrente, a seguito della documentazione e delle difese prodotte dalla resistenti ne ammette il superamento— si riporta il primo capoverso dell'anzidetto paragrafo

"La presente procedura di Via riguarda la realizzazione di una centrale per la generazione di energia elettrica tramite la combustione di oli e grassi vegetali in parte risultanti dal processo produttivo relativo alla trasformazione e vendita di grassi alimentari, di semilavorati e di margarine per l'industria alimentare e dolciaria della Società Unigrà: in particolare, il combustibile sarà costituito da una miscela di oli e grassi di natura vegetale, composta per il 49% da olio di palma grezzo importato e per circa il 51% da sottoprodotti (oleine e stearine di palma) provenienti dai processi di lavorazione attualmente svolti nello stabilimento Unigrà".

10.5.3 — Ad ogni buon conto, di seguito si elencano i punti salienti della parte del Rapporto contenente la sintesi del progetto autorizzato (punto 2.A.2) precisando che la realizzazione dell'impianto con il rispetto delle molte prescrizioni imposte dovrebbe avere un impatto assolutamente migliorativo rispetto alla situazione esistente ante operam:

— l'impianto produce energia con fonti rinnovabili con diritto all'acquisizione di certificati verdi; consente di effettuare anche lo smaltimento di residui di produzione che vengono riutilizzati per produrre energia;

— per le materie prime in arrivo è stato previsto un Piano Analitico di Controllo che sarà parte integrante del Piano di Monitoraggio e Controllo della centrale.

— i diversi impatti dell'impianto sull'ambiente circostante sono stati tutti attentamente analizzati durante la procedura di Via con i seguenti esiti:

1) in relazione alle emissioni in atmosfera: sono assenti elementi potenziali precursori della formazione di microinquinanti (fra cui le diossine) nelle emissioni in atmosfera della centrale; è solo prevista la presenza di NOx, CO e, in quantità minima, di particolato sospeso.

2) in relazione all'approvigionamento delle materie prime dall'estero è previsto l'utilizzo di 38.000 t/a di olio di palma (che equivalgono allo 0,10% della produzione mondiale e allo 0,12% della produzione indonesiana) proveniente dall'Indonesia e da fornitori con certificazione ambientale ISI 14001;

3) in relazione al Piano di risanamento della qualità dell'aria (Prqa) della Provincia di Ravenna relativamente agli NOx e alle Polveri è prevista l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per i sistemi di abbattimento degli inquinanti in atmosfera;

4) in relazione alle migliori tecniche disponibili sono state avviate le attività di implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale che sarà attuato in conformità con la norma Uni En Iso 14001:2004;

5) in relazione alla valutazione dei potenziali impatti sulla componente atmosfera la realizzazione del progetto determina, per le emissioni di NOx con l'assetto impiantistico previsto, un bilancio sostanzialmente nullo che non modifica il quadro emissivo attuale del sito Unigrà (l'incremento di NOx determinato in 5,79 ton/anno è dimensionalmente paragonabile a un'emissione derivante da una centrale termica con potenzialità di 0,5 MWt);

11. — Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e dell'articolo 9 del Dpr 12 aprile 1996, nonché degli articoli 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione in relazione alle osservazioni di carattere generale e a quelle relative al quadro di riferimento programmatico presentate dal Comitato.

Anche tali censure sono infondate.

In merito va infatti rilevato che non sussiste -secondo i principi— un onere di motivazione analitica in relazione alle osservazioni medesime, peraltro tutte riproposte con le censure dedotte ed esaminate nel presente ricorso.

È dunque sufficiente riportarsi a tutte le considerazioni sopra svolte e alle argomentazioni conclusive della Conferenza e quindi alla stesura finale del Rapporto Ambientale su cui è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale del progetto.

12. — Per tutto quanto sopra il ricorso va dunque respinto.

La complessità e peculiarità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna — Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del giorno 29 gennaio, 25 marzo e 13 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

 

Depositat in Segreteria il 6 ottobre 2009

 

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