Dm Finanze 5 agosto 2009, n. 128
Agevolazioni fiscali per il bioetanolo di origine agricola
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto 5 agosto 2009, n. 128
(Gu 4 settembre 2009 n. 205)
Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise)
Il Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico
e
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici nell'ambito di un programma con decorrenza 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 22-bis, comma 5-bis, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per stabilire, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione della predetta agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonchè le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita;
Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/Ce;
Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di obbligo di immissione in consumo di quantitativi minimi prestabiliti di biocarburanti per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)4589 del 20 agosto 2008 con la quale la medesima Commissione statuisce che la misura di aiuto disposta dall'articolo 22-bis, commi 5, 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, è compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni di cui alla sezione 3.1.6.2 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante le modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, contenente la disciplina del progetto sperimentale, relativo al triennio 2003-2005, inerente la riduzione delle aliquote di accisa sul bioetanolo ed altri prodotti di origine agricola impiegati come carburanti o come additivi;
Visti gli esiti del previgente progetto sperimentale previsto dall'articolo 21, comma 6-bis del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006, finalizzato ad incrementare, attraverso l'applicazione di aliquote di accisa ridotte, l'impiego di taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici, che determinassero un ridotto impatto ambientale;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
Ravvisata la necessità di disciplinare con un nuovo regolamento le modalità di attuazione della riduzione dell'accisa stabilita dall'articolo 22-bis, comma 5, del citato testo unico nell'ambito del predetto programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 3-10008 del 9 luglio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) programma agevolativo: il programma di agevolazione fiscale, previsto dall'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico per alcuni prodotti destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici;
c) aliquote ridotte del programma: le aliquote ridotte di accisa di cui all'articolo 22-bis, comma 5 come eventualmente rideterminate
ai sensi dei commi 5-bis, ultimo periodo e 5-ter del medesimo articolo 22-bis;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: Agenzia delle dogane — Direzione generale;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati ai sensi del successivo articolo 4, nel territorio nazionale.
2. Nell'ambito del programma agevolativo, ai sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati, nel territorio nazionale, come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici, sono applicate le rispettive aliquote ridotte del programma entro il limite massimo di spesa annuo di euro 73.000.000,00 comprensivo delle conseguenti minori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ripartito, per gli anni 2009 e 2010, come indicato nell'allegato 4 al presente regolamento:
a) bioetanolo di origine agricola;
b) etere etilterbutilico, d'ora in avanti indicato Etbe, derivato da alcole di origine agricola;
c) additivi prodotti da biomasse per benzina;
d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;
e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;
f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.
Articolo 2
Requisiti dei prodotti ammessi al programma agevolativo
1. Il bioetanolo da destinare alla miscelazione con benzina o all'utilizzo tal quale come carburante, deve possedere le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente nei punti 1 e 3 dell'allegato 1 al presente regolamento.
2. L'accertamento dell'origine agricola dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuato attraverso le metodiche di cui all'allegato 2 al presente regolamento. L'individuazione della derivazione da biomasse per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), può avvenire anche mediante lavorazioni controllate effettuate con la partecipazione di personale dell'Agenzia delle dogane.
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), provvede a valutare l'idoneità, per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f) ad abbattere i principali agenti inquinanti con riferimento all'intero ciclo di vita, sulla base delle modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. Il medesimo allegato potrà essere integrato o modificato sulla base di nuove conoscenze di carattere scientifico o metodologico e dell'eventuale evoluzione delle procedure normalizzate europee con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Le miscele di benzina con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), e le miscele di gasolio con i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), destinate all'impiego come carburanti, sono avviate al consumo presso la rete di distribuzione ovvero presso l'extra rete.
5. Sono fatte salve le specifiche tecniche ed i divieti previsti, per la commercializzazione e l'impiego dei carburanti da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione, dalla normativa vigente in materia ambientale e dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante l'attuazione della direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
Articolo 3
Modalità per la partecipazione al programma agevolativo ed adempimenti
1. Sono ammessi a partecipare al programma agevolativo i soggetti, operanti in regime di deposito fiscale nel territorio nazionale o in
un altro Stato dell'Unione europea, titolari di impianti che realizzano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, comma 2. A tal fine gli stessi presentano una istanza, redatta in lingua italiana, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle annualità del programma agevolativo, contenente le seguenti indicazioni:
a) i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita Iva, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo e la quantità di prodotto per il quale si richiede l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta;
c) la capacità produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, quale risulta dalla verifica effettuata dall'Ufficio competente. Per gli impianti situati negli altri Stati membri dell'Unione europea, la capacità produttiva è quella risultante dai provvedimenti rilasciati, ai fini dell'esercizio, dalle competenti autorità nazionali;
d) gli estremi della licenza di deposito fiscale;
e) la dichiarazione relativa alla quantità di prodotto di cui alla lettera b), espressa in tonnellate, che, nell'anno precedente, è stata realizzata nell'impianto di cui alla lettera a) e destinata ad essere immessa in consumo, anche in miscela con prodotti energetici;
f) l'indicazione, per gli impianti situati in altri Stati membri dell'Unione europea, del cancello di ingresso prescelto.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegate:
a) la dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), alle caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 1 al presente regolamento;
b) la valutazione circa l'idoneità dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) e) ed f), ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutati sull'intero ciclo di vita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007.
3. I soggetti operanti in altri Stati membri dell'Unione europea allegano all'istanza di cui al comma 1 la documentazione equivalente a quella prescritta, per i soggetti operanti nel territorio nazionale, dal comma 2.
4. Le istanze di cui al comma 1, sono presentate direttamente all'Ufficio incaricato ovvero spedite al medesimo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le predette istanze sono presentate, per l'anno 2009, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del comunicato di cui all'articolo 8, comma 1 e, per l'anno 2010, entro il 31 gennaio 2010. Per le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), risultassero non corrispondenti al vero.
6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione delle istanze di cui al comma 1, i soggetti assegnatari presentano all'Agenzia delle dogane, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione dalla quale risultino la quantità, la natura ed i Paesi di origine degli alcoli e delle biomasse utilizzati, i quantitativi di Etbe, additivi e riformulanti prodotti su base annua, nonché la loro destinazione.
Articolo 4
Modalità di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati
1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, d'ora in avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento.
Per la determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della benzina e del gasolio.
2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al programma agevolativo, la rispettiva capacità produttiva convenzionale, riferita a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, richiesti. Tale capacità produttiva convenzionale è pari alla somma del 60 per cento della quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e del 40 per cento della quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) è convenzionalmente fissata pari a zero.
3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento, l'assegnazione è effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti proporzionalmente alle rispettive capacità produttive convenzionali.
4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, le somme residuali, fermo restando il prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di euro, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal medesimo allegato 4.
5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste per la presentazione delle istanze dall'articolo 3, comma 4. Le quantità assegnate non possono essere cedute.
Articolo 5
Modalità applicative del regime fiscale agevolato
1. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma è denaturato con l'1 per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato Mtbe. Lo stesso è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
2. Il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), rientrante nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma, è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso; l'accertamento può essere effettuato, su richiesta dell'operatore, presso lo stabilimento di produzione di Etbe sul bioetanolo da trasformare in Etbe a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di Etbe. Per la trasformazione del bioetanolo in Etbe viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio, per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
4. L'Ufficio competente può consentire che le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature.
In tal caso l'accertamento di cui al comma 1 è effettuato contestualmente alla denaturazione di cui al presente comma.
5. Per la produzione dell'Etbe e dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all'articolo 4, non può essere impiegato bioetanolo denaturato con Mtbe.
6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è riconosciuto al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito d'imposta, pari:
a) per il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, cosi' come accertato ai sensi del comma 1;
b) per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, così come accertato ai sensi del comma 2;
c) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse;
d) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), alla differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse.
7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilità a scalare per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto è stato ceduto con indicazione delle rispettive quantità.
8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente i quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.
Articolo 6
Controlli
1. La rispondenza dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento ai requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento è verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di verifica, sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del presente regolamento l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la presentazione delle istanze, dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 18 del testo unico.
Articolo 7
Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato
1. Il bioetanolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale come carburante è immesso in consumo, con la scorta del Das direttamente dall'impianto di produzione. Sul documento di accompagnamento è apposta la dicitura "prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante".
2. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del Daa sul quale è apposta la dicitura "prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina".
3. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed f), destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del Daa sul quale è apposta la dicitura "prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con il gasolio".
4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è indicato altresì se il prodotto è denaturato con Etbe o Mtbe con l'indicazione della rispettiva percentuale in volume.
Articolo 8
Pubblicità in seno all'Unione europea
1. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento è data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ovvero con modalità equivalenti.
Articolo 9
Monitoraggio ambientale
1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualità 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.
Articolo 10
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2004, n. 96, è abrogato.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2009
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV