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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Deliberazione 6 agosto 2009, n. 27

(Gu 25 agosto 2009 n. 195)

Disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/Ce in merito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo

Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/Ce);

Vista la direttiva 2008/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (di seguito: la direttiva 2008/101/Ce);

Visto in particolare l'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2008/101/Ce che stabilisce che gli operatori aerei che intendano beneficiare delle quote di emissione assegnate a titolo gratuito debbano trasmettere all'Autorità nazionale competente per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 Ce i dati per l'anno 2010 relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e comunicati conformemente al Piano di monitoraggio, così come approvato dall'Autorità nazionale competente, nonché verificati da un ente indipendente;

Considerato altresì che l'articolo 1 della sopra citata direttiva stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2010, gli operatori aerei effettuino il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile, conformemente al Piano di monitoraggio ed in conformità alla decisione della Commissione europea 2009/339 Ce del 16 aprile 2009 e, previa verifica effettuata da un ente indipendente, comunichino annualmente le emissioni dei gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101 Ce, relative all'anno solare entro il 31 marzo dell'anno successivo;

Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/Ce, come emendato dalla direttiva 2008/101/Ce, che stabilisce i criteri per il controllo e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/Ce, come emendato dalla direttiva 2008/101/Ce, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

Visto l'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce, come emendato dalla direttiva 2008/101/Ce, che stabilisce che gli Stati membri provvedano ad assicurare che le comunicazioni effettuate dai gestori e dagli operatori aerei a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva stessa e secondo le eventuali disposizioni dettagliate adottate dalla Commissione;

Visto l'articolo 14 della direttiva 2003/87/Ce, come emendato dalla direttiva 2008/101/Ce, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore o operatore aereo comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'aeromobile che opera dopo la fine di tale anno, in conformità della decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 2 che abroga la decisione 2004/156/Ce della Commissione;

Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/Ce con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Visto il formato elettronico Template-Piano(Em) redatto dalla Commissione europea conformemente all'allegato XIV della decisione 2009/339/Ce, al fine della predisposizione del sopra citato Piano di monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo, nonché il formato elettronico Template-Piano(t-km) redatto dalla Commissione europea conformemente all'allegato XV della decisione 2009/339/Ce, al fine della predisposizione del sopra citato Piano di monitoraggio per la sezione relativa al monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Visto il formato elettronico Template-Comunicazione(Em) redatto dalla Commissione europea per la comunicazione annuale delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo, nonché il formato elettronico Template-Comunicazione(t-km) redatto dalla Commissione europea per la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 15 ("articolo 18-bis") della direttiva 2008/101/Ce, è in corso di predisposizione da parte della Commissione europea l'elenco degli operatori aerei amministrati dall'Italia e che tale elenco ancora non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 luglio 2009, ha avviato l'esame della bozza di decreto-legge contenente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea" , nella quale questo Comitato è individuato come autorità nazionale competente alla gestione della direttiva 2008/101/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce;

Considerato che occorre porre in essere, con la massima urgenza, gli adempimenti necessari al fine di permettere agli operatori del settore aereo di poter beneficiare dell'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione;

Delibera:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente deliberazione è indirizzata agli operatori aerei che svolgono le attività di trasporto aereo, elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101/Ce e amministrati dall'Italia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 15 ("Articolo 18-a, comma 1) della direttiva 2008/101/Ce.

2. Al fine di agevolare l'identificazione degli operatori aerei di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 15 ("Articolo 18-bis") della direttiva 2008/101/Ce, la Commissione europea ha redatto un elenco degli operatori amministrati dall'Italia. Tale elenco, da considerarsi non esaustivo, è disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it.

Articolo 2

Attuazione della decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009

1. Sono approvate le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/Ce relativa alla inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

2. A partire dal 1 gennaio 2010 gli operatori aerei di cui all'articolo 1, effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato 1 della direttiva 2008/101/Ce, secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009 e il piano di monitoraggio, di cui al comma 1, articolo 3, come approvato da questo Comitato ai sensi del successivo articolo 3, comma 4.

Articolo 3

Piano di monitoraggio

1. Il Piano di monitoraggio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/101/Ce è predisposto secondo il Template-Piano(Em) disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it.

2. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea della lista di cui all'articolo 1, comma 2 della presente deliberazione e comunque non oltre il 30 settembre 2009, ciascun operatore aereo di cui all'articolo 1, comma 1, trasmette a questo Comitato il Template-Piano(Em), redatto conformemente alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it.

3. Ai fini dell'approvazione del Piano di monitoraggio, il Comitato esamina ciascuno dei Template-Piano(Em) pervenuti al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonché la rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. In caso di valutazione positiva il Comitato approva con propria deliberazione, il Template-Piano(Em) indicando eventuali prescrizioni sulle modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo.

Articolo 4

Aggiornamento del Piano di monitoraggio

1. Il Template-Piano(Em) approvato ai sensi dell'articolo 3, è aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

2. Gli operatori aerei trasmettono al Comitato, il Template-Piano(Em) aggiornato ai sensi del precedente comma 1 secondo le modalità di trasmissione per l'aggiornamento disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it.

3. Ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, il Comitato esamina ciascuno dei Template-Piano(Em) pervenuti al fine di verificare l'adeguatezza della documentazione pervenuta, nonché la rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 e se del caso provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

4. In caso di valutazione positiva il Comitato approva con propria deliberazione l'aggiornamento del Template-Piano(Em) indicando eventuali prescrizioni sulle modalità di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra dalle attività di trasporto aereo.

Articolo 5

Comunicazione delle emissioni per le attività di trasporto aereo svolte

1. A partire dal 1 gennaio 2010, gli operatori aerei di cui all'articolo 1, comma 1 comunicano a questo Comitato con cadenza annuale, le emissioni dei gas ad effetto serra relative all'anno solare, monitorate secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 e verificate ai sensi dell'articolo 7 della presente deliberazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo secondo il Template-Comunicazioni (Em). Il Template-Comunicazioni (Em) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it.

Articolo 6

Assegnazione gratuita delle quote di emissione dei gas ad effetto serra per le attività di trasporto aereo

1. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1 che intendono beneficiare dell'assegnazione gratuita di quote, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 ("Articolo 3-sexies"), della direttiva 2008/101/Ce presentano a questo Comitato apposita domanda entro e non oltre il 31 marzo 2011 predisposta conformemente alle modalità stabilite da questo Comitato con propria deliberazione. La domanda è corredata dalla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo svolte dall'operatore nell'anno 2010 monitorate conformemente al Template-Piano (t-Km) di cui al successivo comma 2, verificate ai sensi dell'articolo 7 della presente deliberazione e comunicate secondo il Template-Comunicazioni (t-km) di cui al successivo comma 3.

2. Il Template-Piano (t-Km) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it. Gli operatori aerei di cui al precedente comma 1 trasmettono il Template-Piano(t-Km), redatto conformemente alle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 2, comma 1, a questo Comitato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea della lista di cui all'articolo 1, comma 2 della presente deliberazione e comunque non oltre il 30 settembre 2009.

3. Il Template-Comunicazioni (t-km) contiene i dati relativi alle tonnellate-chilometro relative all'anno 2010, monitorate secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione europea 2009/339/Ce del 16 aprile 2009 e conformemente al Template-Piano(t-Km). Il Template-Comunicazioni (t-km) e le relative modalità di trasmissione sono disponibili nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it. Gli operatori trasmettono a questo Comitato il Template-Comunicazioni (t-km), entro e non oltre il 31 marzo dell'anno 2011.

4. A conclusione dell'esame delle domande di cui al precedente comma 1, questo Comitato invia alla Commissione europea le domande medesime corredate dai Template-Comunicazioni (t-km) esaminati.

Articolo 7

Verifica delle comunicazioni

1. La comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 5 e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 6 sono verificate da un ente indipendente secondo le modalità stabilite da questo Comitato con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2008/101/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, nonché delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Nell'ambito dell'esame dei piani di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3 e dell'articolo 6, comma 4 della presente deliberazione il Comitato si avvale del supporto specialistico dell'Enac, Ente nazionale per l'Aviazione civile, su base consultiva, per gli aspetti aeronautici rientranti nelle proprie competenze.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 agosto 2009


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