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Deliberazione MinAmbiente 10 aprile 2009, n. 14

Attuazione decisione 2007/589/Ce - Linee guida per monitoraggio e comunicazione emissioni gas serra

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Deliberazione 10 aprile 2009, n. 14

(Gu 4 giugno 2009 n. 127)

Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Deliberazione n. 14/2009)

 

Il  Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/Ce

Nella riunione del 10 aprile 2009;

Vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/Ce);

Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/Ce che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 13 che stabilisce che il gestore  è tenuto alle prescrizioni inerenti il monitoraggio delle emissioni e l'art. 16 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni;

Vista la legge n. 129/2008 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini ed in particolare l'articolo 4, comma 9-sexies, che stabilisce che questo Comitato, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo n. 51/2008, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 216/2006;

Visto l'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;

Visto il DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 emanato ai sensi del decreto-legge del 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recanti disposizioni di attuazione della decisione della Commissione 2004/156/Ce che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 2 che abroga la decisione 2004/156/Ce della Commissione;

Visto l'articolo 14 della direttiva 2003/87/Ce che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in conformita' con le linee guida emanate dalla Commissione europea;

Visto l'articolo 3 della deliberazione n. 001/2008 del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/Ce che stabilisce disposizioni transitorie per il monitoraggio delle emissioni per il periodo 2008/2012;

Delibera:

Articolo 1

Attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce

1. Sono approvate le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, contenute in allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 integrate dalle disposizioni di attuazione di cui al precedente comma 1 a seguito dell'approvazione del piano di monitoraggio di cui al comma 7, articolo 2. I gestori hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce a partire dal 1° gennaio 2009.

Articolo 2

Piano di monitoraggio

1. Il piano di monitoraggio di cui al paragrafo 4.3 della decisione della Commissione 2007/589/Ce, predisposto secondo il formato elettronico disponibile nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it, è redatto conformemente alla decisione 2007/589/Ce e alle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 1 e contiene tra l'altro informazioni sulla metodologia di monitoraggio applicata dal 1° gennaio 2009 alla data di invio del piano di monitoraggio.

2. I gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra o che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, ma hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

3. I gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216/2006 e successive modifiche e integrazioni e che, alla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, non sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che non hanno presentato relativa domanda, trasmettono a questo Comitato il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana oppure all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.

4. I gestori degli impianti che, al novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, hanno presentato domanda di chiusura totale dell'impianto non sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1.

5. Il piano di monitoraggio di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e trasmesso a questo Comitato secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it

6. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni, altresì ad effettuare sopralluoghi in impianto, ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio. Le comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base delle modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it

7. Il Comitato provvede all'approvazione del piano di monitoraggio secondo le modalità indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it, e valuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonchè fornire eventuali prescrizioni sulle modalità di rendicontazione e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo antecedente all'approvazione del piano di monitoraggio stesso.

8. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 7, il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo il piano di monitoraggio come approvato da questo Comitato.

Articolo 3

Aggiornamento del piano di monitoraggio

1. Il piano di monitoraggio approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, è aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio, ad eccezione dei casi esplicitamente indicati nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it

2. I gestori trasmettono a questo Comitato, il piano di monitoraggio aggiornato ai sensi del precedente comma 1 secondo le modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it almeno sessanta giorni prima dell'avvenuta modifica. Nei casi in cui il rispetto di tale scadenza non sia tecnicamente possibile, la trasmissione del piano di monitoraggio aggiornato ai sensi del comma 1, è effettuata non oltre i trenta giorni dall'avvenuta modifica.

3. Il Comitato valuta la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta e, se del caso, provvede a richiedere le necessarie integrazioni, altresì ad effettuare sopralluoghi in impianto, ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio. Le comunicazioni con il gestore sono effettuate sulla base delle modalita' indicate nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/Ce del sito www.minambiente.it

4. Il Comitato provvede all'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio e valuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. L'autorizzazione è comunque sempre aggiornata nei casi di modifica significativa del piano di monitoraggio medesimo, ovvero:

i) modifica della classificazione dell'impianto di cui alla lettera a) delle disposizioni di attuazione;

ii) modifica della metodologia (calcolo o misura) di calcolo delle emissioni;

iii) aumento dell'incertezza riguardo ai dati relativi all'attività o ad eventuali altri parametri che comporti un cambiamento di livello di approccio di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 della decisione 2007/589/Ce.

5. A seguito dell'approvazione di cui al precedente comma 4, il gestore effettua il monitoraggio secondo il piano di monitoraggio come approvato da questo Comitato.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione é pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 10 aprile 2009

Allegato

Allegato

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Appendici

Appendice 1

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 276 KB


Appendice 2

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 265 KB


Appendice 3

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 331 KB


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