Cambiamenti climatici

Documentazione Complementare

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Informativa 12 maggio 2009

Regolamento comunitario (Ce) n. 842/2006

L'obiettivo principale del Regolamento comunitario (Ce) n. 842/2006 (pdf, 109 KB) su taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento F-Gas) è di ridurre le emissioni di tali gas contemplati dal Protocollo di Kyoto, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi ivi fissati.

 

A tal fine il regolamento:

 

a) vieta l'immissione sul mercato, a norma dell'articolo 9 e secondo le modalità riportate nell'allegato II, di alcuni prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Ad esempio dal 4 luglio 2007 è vietata la vendita di contenitori non ricaricabili contenenti F-Gas e di sistemi di protezione antincendio ed estintori contenenti perfluorocarburi (PFC);

 

b) vieta dal 1° gennaio 2008 l'uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio, salvo qualora la quantità di esafluoruro di zolfo utilizzata sia inferiore a 850 kg l'anno; inoltre l'uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di esafluoruro di zolfo è vietato dal 4 luglio 2007 per il riempimento dei pneumatici (articolo 8);

 

c) stabilisce (articolo 3) le misure che gli operatori degli impianti/apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F-Gas, devono adottare per prevenire le fughe di tali gas (controlli periodici da parte di personale certificato, installazione di sistemi automatici di rilevamento delle perdite, registro di impianto...);

 

d) prevede allo stesso articolo 3 che il personale addetto alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite degli impianti/apparecchiature di cui alla lettera c), debba essere in possesso di certificazione;

 

e) prevede (articolo 4) che il personale addetto al recupero degli F-Gas da:

— circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

— apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;

— impianti di protezione antincendio ed estintori;

— apparecchi di manovra (commutatori) di alta tensione;

sia in possesso di certificazione;

 

f) prevede all'articolo 5.4 che la imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione o riparazione degli impianti/apparecchiature di cui alla lettera c) debbano essere in possesso di certificazione;

g) assegna agli Stati membri (articolo 5) il compito di istituire un sistema di certificazione per il personale e le imprese volto a garantire il possesso delle necessarie competenze e conoscenze in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero degli F-Gas. Il sistema deve prevedere la designazione di appositi organismi di valutazione e certificazione per l'effettuazione di prove di esame teoriche e pratiche e il rilascio dei pertinenti certificati a seguito del superamento dell'esame.

 

La Commissione Europea ha stabilito con successivi regolamenti (303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008) i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere valutate nel corso di un esame teorico-pratico al fine del rilascio della certificazione. Tali regolamenti sono specifici per ogni settore di attività. Inoltre il regolamento 307/2008 introduce l'obbligo per il personale addetto al recupero degli F-Gas dai condizionatori d'aria delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri di classe I di conseguire un attestato di formazione.

 

Il regolamento 842/2006/Ce è un atto comunitario di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri al pari di una legge nazionale. Tuttavia, al fine di dare attuazione all'articolo 5, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica; il decreto dovrà in particolare disciplinare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/valutazione e per il conseguimento della certificazione.

 

Pertanto solo dopo l'entrata in vigore del Decreto e la designazione degli organismi di certificazione, sarà possibile ottenere la certificazione prevista dal Regolamento (CE) n.842/2006.

 

Ulteriori informazioni riguardanti gli F-Gas sono disponibili sul sito della Commissione europea al seguente link: http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm.

 

Ultimo aggiornamento: 6 maggio 2009

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