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Risoluzione Agenzia delle entrate 6 maggio 2009, n. 124

Aliquota Iva applicabile alle cessioni di cippati di legno

Agenzia delle entrate

Risoluzione 6 maggio 2009, n. 124/E

Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11 legge n. 212 del 2000 - Aliquota Iva applicabile alle cessioni di cippati di legno - Articolo 16 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del Dpr n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La società Alfa Snc ha chiesto di conoscere quale sia la corretta aliquota Iva applicabile alle cessioni di cippati di legno.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

 

L'interpellante ritiene che alle cessioni aventi ad oggetto i citati prodotti — se impiegati come biomassa per usi energetici — possa applicarsi l'aliquota Iva del 10 per cento in quanto rientranti fra "tondelli, ceppi, ramaglie o fascine" di cui al punto n. 98), della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché si presentino in forma diversa.

 

Parere dell'Agenzia delle entrate

 

In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d'attuazione.

Come sottolineato dall'Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame, infatti, non sono ammesse alla procedura di interpello — di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212 del 2000 -quelle istanze che prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l'individuazione dell'aliquota Iva in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di accertarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica che esulano dall'ambito di competenza della scrivente.

Pertanto, l'istanza può essere trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. ... del ... 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del prodotto in esame.

In particolare la predetta Agenzia, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti dai propri servizi chimici centrali, ha rilevato quanto segue: "il prodotto denominato cippato di legno deve essere considerato come legno in piccole placche o in particelle, di conifere. A tali conclusioni si è pervenuti tenendo conto del testo legale della voce 4401, considerate le Note Esplicative del Sistema Armonizzato, paragrafo B, primo comma, alle quali rimandano le Note Esplicative della Nomenclatura Combinata afferenti ai codici NC 4401 2100. Pertanto si deve ritenere il prodotto in argomento classificabile al codice NC 4401 2100. Il suddetto codice NC è riconducibile, insieme ad altri codici, alla voce 4409 10 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987".

In considerazione della suddetta classificazione doganale, il prodotto non è riconducibile ad alcun punto della tabella A, parti II e III, allegata al Dpr n. 633 del 1972. Pertanto, alla cessione del prodotto sopra indicato si rende applicabile l'aliquota Iva ordinaria del 20 per cento.

 

***

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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