Energia

Normativa Vigente

print

Dm Industria 10 novembre 1999

Requisiti di rendimento energetico dei frigoriferi - Direttiva 96/57/Ce

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 10 novembre 1999

(Gu 16 novembre 1999 n. 269)

Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/Ce

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 6 e l'allegato D;

Vista la direttiva 96/57/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

 

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati di seguito "elettrodomestici di refrigerazione".

2. Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare con accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento nonché quelli fabbricati in esemplare unico secondo specifiche tecniche particolari.

Articolo 2

Prescrizioni

1. Gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto del presente decreto possono essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, assicura che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al comma 1.

Articolo 3

Marcatura di conformità Ce

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura "Ce", che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. Essa figura nell'allegato III ed è apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

2. Nel caso di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati anche da altre disposizioni, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "Ce", questa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi alle norme del presente decreto e delle altre disposizioni.

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente nella documentazione che accompagna gli elettrodomestici di refrigerazione, le disposizioni comunitarie cui si è uniformato.

4. Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura "Ce" degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

5. È vietato apporre, sugli elettrodomestici di refrigerazione, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura "Ce". Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura "Ce" resti visibile e leggibile.

Articolo 4

Autorità competente

1. L'autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si può avvalere, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia.

Articolo 5

Funzioni dell'autorità competente — Verifiche e controlli

1. L'autorità competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:

a) controlla gli elettrodomestici di refrigerazione immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) promuove presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli elettrodomestici di refrigerazione ai requisiti del presente decreto;

c) nel caso di marcatura Ce apposta illegittimamente, obbliga il fabbricante od il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario, a rendere il prodotto conforme ed a porre fine alla violazione, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

2. Al fine di verificare la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alle prescrizioni del presente provvedimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre verifiche e controlli; per le attività di verifica tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'Enea, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativamente ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore e i depositi sussidiari del costruttore, nonché presso i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di magazzinaggio dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo temporaneo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

4. I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli elettrodomestici di refrigerazione.

5. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1, lettera c), i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al presente decreto. I campioni per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

Articolo 6

Notifiche

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è motivato ed è notificato entro il termine di sessanta giorni ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili e dei termini entro i quali detti ricorsi debbono essere promossi.

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato I

Metodo per calcolare il consumo massimo di energia elettrica consentito per un elettrodomestico di refrigerazione e procedura per la relativa verifica di conformità
(Articolo 2, comma 1)

Il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in kWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici cui appartiene (ad esempio, un frigorifero a una stella, congelatore orizzontale, eccetera), dal suo volume e dal rendimento energetico del modello (ad esempio, spessore dell'isolamento, rendimento del compressore, eccetera), nonché della differenza fra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'elettrodomestico. Nello stabilire norme di rendimento energetico, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori endogeni che influenzano il consumo di energia (cioè la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di energia elettrica consentiti per un apparecchio di refrigerazione sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi.

 

Per calcolare il consumo elettrico massimo consentito di un apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria

Descrizione

1

Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati1

2

Frigorifero cantina (chiller) a 5° C e/o 12° C

3

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati 0 stelle

4

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati ad una stella (*)

5

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a due stelle (**)

6

Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a tre stelle (***)

7

Frigorifero/congelatore con scomparto di congelazione a quattro stelle (****)

8

Congelatore verticale

9

Congelatore orizzontale

10

Frigorifero/congelatore con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra

Poichè gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di energia elettrica), il consumo elettrico massimo consentito è definito in funzione del volume adattato, che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti.

 

Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (Vadj) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula:

 

Wc = (25 — Tc) / 20

 

dove Tc è la temperatura nominale di ciascuno scomparto (in °C),

e Vc è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio e Fc è un fattore pari a 1,2 per gli scomparti "no frost" e 1 per gli altri scomparti.

 

Cc = 1 per gli elettrodomestici di refrigerazione delle classi climatiche normali (N) e subnormali (SN)

Cc = Xc per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica subtropicale (ST)

Cc = Yc per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica tropicale (T)

 

I coefficienti di ponderazione Xc e Yc per i vari tipi di scomparto sono i seguenti:

 

Tabella dei coefficienti di ponderazione Xc e Yc secondo la temperatura dello scomparto

Xc

Yc

Scomparto cantina (chiller)

1,25

1,35

Scomparto cibi freschi

1,20

1,30

Scomparto 0 °C

1,15

1,25

Scomparto 0 stelle

1,15

1,25

Scomparto 1 stella (*)

1,12

1,20

Scomparto 2 stelle (**)

1,08

1,15

Scomparto 3 (***) e 4 stelle (****)

1,05

1,10

Il volume adattato e i volumi netti sono espressi in litri.

 

Il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax espressa in kWh per 24 ore e calcolato fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato Vadj per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti:

Categoria

Descrizione

Emax (kWh/24 ore)

1

Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati

(0,207 x Vadj + 218)/365

2

Frigorifero cantina (chiller) a 5 °C e/o 12 °C

(0,207 x Vadj + 218)/365

3

Frigorifero 0 stelle

(0,207 x Vadj + 218)/365

4

Frigorifero a una stella (*)

(0,557 x Vadj + 166)/365

5

Frigorifero a 2 stelle (**)

(0,402 x Vadj + 219)/365

6

Frigorifero a 3 stelle (***)

(0,573 x Vadj + 206)/365

7

Frigorifero/congelatore a 4 stelle (****)

(0,697 x Vadj + 272)/365

8

Congelatore verticale

(0,434 x Vadj + 262)/365

9

Congelatore orizzontale

(0,480 x Vadj + 195)/365

Per i frigoriferi congelatori con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra, il consumo massimo di energia elettrica consentito (Emax) è determinato dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la temperatura più bassa, nel modo seguente:

Temperatura dello scomparto più freddo

Categoria

Emax (kWh/24 ore)

> — 6 °C

1/2/3

(0,207 x Vadj + 218)/365

< o = — 6 °C (*)

4

(0,557 x Vadj + 166)/365

< o = — 12 °C (**)

5

(0,402 x Vadj + 219)/365

< o = — 18 °C (***)

6

(0,573 x Vadj + 206)/365

< o = — 18 °C (****)

7

(0,697 x Vadj + 272)/365

Procedure di prova per verificare se l'apparecchio è conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento

Se il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore Emax (consumo massimo di energia elettrica consentito per la sua categoria, quale definito sopra), più 15 %, tale apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di elettricità del presente regolamento. Se il consumo di energia elettrica dell'apparecchio è superiore al valore massimo consentito, maggiorato del 15 %, si deve misurare il consumo di energia elettrica di altri tre apparecchi. Se la media aritmetica dei consumi di energia elettrica di questi tre apparecchi è inferiore o uguale al valore massimo consentito Emax maggiorato del 10 %, l'apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10 %, l'apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento.

 

I termini usati nel presente allegato, così come i metodi di misura, sono quelli definiti nella norma europea del Comitato europeo di normalizzazione En 153 del luglio 1995.

Allegato II

Procedure di valutazione della conformità (modulo A)
(Articolo 3, comma 4)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'elettrodomestico di refrigerazione è conforme ai requisiti della direttiva. Il fabbricante appone la marcatura "Ce" a ciascun elettrodomestico di refrigerazione che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'elettrodomestico di refrigerazione.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti del regolamento; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'elettrodomestico di refrigerazione, nonché:

i) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile;

iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di energia elettrica, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi specifici, eccetera;

iv) istruzioni di funzionamento se esistono;

v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di energia elettrica effettuata conformemente al punto 5;

vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I.

4. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente allegato.

5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2.

6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisco la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva applicabili.

Allegato III

Marcatura "Ce" di conformità
(Articolo 3, comma 1)

La marcatura "Ce" di conformità è costituita dalla iniziali "Ce" secondo il simbolo grafico che segue:

 

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "Ce" devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura "Ce" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura "Ce" di conformità, l'apposizione della marcatura "Ce" indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti.

Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "Ce" indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Note ufficiali

1. Qualsiasi scomparto con una temperatura pari o inferiore a - 6°C.
Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598