Energia

Normativa Vigente

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Dm Industria 10 novembre 1999

Etichettatura energetica delle lavastoviglie - Direttive 92/75/Ce e 97/17/Ce

Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 10 novembre 1999

(Gu 16 novembre 1999 n. 269)

Modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/Ce e 97/17/Ce

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Visto l'articolo 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 6 e l'allegato D;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/Cee concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c);

Vista la direttiva 97/17/Ce della Commissione del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/Cee per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

 

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli apparecchi che possono essere alimentati anche da tre fonti di energia.

3. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.

Articolo 2

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal Dlgs 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/Cee, e dai successivi decreti di applicazione.

Articolo 3

Definizioni

1. I termini "distributore", "fornitore", "scheda", "altre risorse essenziali" e "informazioni complementari" sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, articolo 2 del Dpr 9 marzo 1998, n. 107.

Articolo 4

Documentazione tecnica

1. Al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica che il fornitore ha l'obbligo di approntare riporta in ogni caso:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'articolo 2;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Articolo 5

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Dpr 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta è apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico esposto al pubblico.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. Tale scheda informativa è inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, è acclusa al materiale informativo corredato agli apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora l'apparecchio sia esposto al pubblico, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.

4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere visione dell'apparecchio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III.

5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura degli apparecchi, indicate sull'etichetta o sulla scheda, sono determinate in base all'allegato IV.

6. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'articolo 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione sia cessata prima del 1 febbraio 1999, purché la data di cessazione della produzione risulti da una specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il distributore.

Articolo 6

Verifiche e controlli

1. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato I

(Articolo 5, comma I)

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

 

Nota

I. Nome o marchio del fornitore.

II. Identificazione del modello di fornitore.

III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere identificata da una lettera, collocata in corrispondenza della relativa freccia.

IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio Ue di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (Cee) n. 880/92 del Consiglio1 , è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

V. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.

VI. Classe di efficacia del lavaggio, determinata conformemente all'allegato IV.

VII. Classe di efficacia dell'asciugatura, determinata conformemente all'allegato IV.

VIII. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.

IX. Consumo d'acqua in litri per ciclo di lavaggio normale, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.

X. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, conformemente alla direttiva 86/594/Cee del Consiglio2 .

 

___________

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.

Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

 

Frecce:

— A: X0X0

— B: 70X0

— C: 30X0

— D: 00X0

— E: 03X0

— F: 07X0

— G: 0XX0

 

Contorno colore: X070

Tutto il resto è in nero su sfondo bianco.

 

Allegato II

Scheda (Articolo 5, comma 2)

La scheda deve contenere, le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine elencato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

l. Marchio del fornitore.

2. Identificazione del modello del fornitore.

3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV, definita come e "classe di efficienza energetica...su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

4. Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (Cee) n.. 880/92, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la menzione "marchio UE di qualità ecologica" e deve essere prodotto ilk contrassegno ecologico. Quanto precede, senza pregiudizio di alcuna delle condizioni previste dal sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica.

5. Nome del fabbricante, codice o indicazione del ciclo "normale" cui si riferisce l'indicazione contenuta nell'etichetta e nella scheda.

6. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, definito come "consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda".

Il consumo effettivo dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio.

7. Classe di efficacia di lavaggio determinata conformemente all'allegato IV, espressa come "Classe di efficacia di lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)". Tale informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).

8. Classe di efficacia di asciugatura determinata conformemente all'allegato IV, espressa come "Classe di efficacia di lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)". Tale informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala Va da A (alta) a G (bassa).

9. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, come definita all'allegato 1, nota VIII.

10. Consumo di acqua per ciclo di lavaggio normale, come definito all'allegato 1, nota VIII

11. Durata del programma per ciclo normale, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.

12. I fornitori possono includere le informazioni di cui ai punti da 5 a 11 relativamente ad altri cicli.

13. Consumo medio annuo di energia e di acqua pari a 220 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 10 (acqua), definito come "consumo stimato annuo (220 cicli)".

14. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/Cee.

L'informazione contenuta nell'etichetta può essere fornita riproducendo l'etichetta stessa a colori o in bianco e nero.

 

Allegato III

Vendita per corrispondenza o altro tipo di vendita a distanza (Articolo 5, comma 4)

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 5, comma 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

l. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3).

2. Definizione di "ciclo normale" (allegato II, punto 5)

3. Consumo di energia (allegato II, punto 6)

4. Classe di efficacia del lavaggio (allegato II, punto 7)

5. Classe di efficacia dell'asciugatura (allegato II, punto 8)

6. Capacità (allegato I, nota VIII)

7. Consumo di acqua (allegato I, nota IX)

8. Consumo stimato annuo (220 cicli) (allegato II, punto 13)

9. Rumorosità (allegato I, nota X)

 

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

Allegato IV

Classi di efficienza energetica (Articolo 5, comma 5)

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente:

CR = 1,35 + 0,025 x S se S > o = 10
CR = 0,45 + 0,09 x S se S < o = 9

In cui S è la capacità dell'apparecchio in coperti normali (allegato I, nota VIII).

 

È poi fissato un indice di efficienza energetica EI come: EI = C/CR

in cui c'è il consumo di energia dell'apparecchio (allegato I, nota V).

 

Le classi di efficienza energetica sono poi stabilite in conformità alla tabella 1:

 

Tabella 1

Classi di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica EI

A

EI < o = 0,64

B

0,64 < o = EI < 0,76

C

0,76 < o = EI < 0,88

D

0,88 < o = EI < 1,00

E

1,00 < o = EI < 1,12

F

1,12 < o = EI < 1,24

G

EI > o = 1,24

2. La classe di efficacia di lavaggio di un apparecchio è determinata in conformità alla seguente tabella 2:

 

Tabella 2

Classi di efficacia di lavaggio

Indice "PC" di efficacia di lavaggio definito nelle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzando un ciclo normale

A

PC > 1,12

B

1,12 > o = PC > 1,00

C

1,00 > o = PC > 0,88

D

0,88 > o = PC > 0,76

E

0,76 > o = PC > 0, 64

F

0,64 > o = PC > 0,52

G

0,52 > o = PC

3. La classe di efficacia di asciugatura di un apparecchio è determinata in conformità alla tabella 3:

Tabella 3

Classi di efficienza dell'asciugatura

Indice " PD " di efficienza di asciugatura definito in conformità alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1

A

PD > 1,08

B

1,08 > o = PD > 0,93

C

0,93 > o = PD > 0,78

D

0,78 > o = PD > 0,63

E

0,63 > o = PD > 0,48

F

0,48 > o = PD > 0,33

G

0,33 > o = PD

N.d.R.: Il testo degli allegati si riporta esattamente così come pubblicato su Gazzetta ufficiale.

Note ufficiali

1. Guce n. L 99 dell'11.4. 1992, pag 1.
2. Guce n. L 344 del 6.12.1986, pag 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è EN 60704-2-4 e EN 60704-3.
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