Aria

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Dpcm 21 luglio 1989

Attuazione e interpretazione del Dpr 203/1988

Il Dpcm 21 luglio 1989 è stato abrogato dall'articolo 280 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, con decorrenza 29 aprile 2006.
Continuerà a svolgere però effetti il periodo transitorio stabilito dall'articolo 271, comma 3, e 272, comma 3, del Dlgs 152/2006 in parola a favore di alcuni impianti.

Abrogato da:

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (29/04/2006)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 29/04/2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 21 luglio 1989

(Gu 24 luglio 1989 n. 171)

Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e e dell'artigianato e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Visto l'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 22 febbraio-9 marzo 1989, con la quale è stata riconosciuta la legittimità dei poteri statali di indirizzo e coordinamento nell'ambito della tutela dall'inquinamento atmosferico;

Ritenuta la necessità di fissare criteri di indirizzo e coordinamento nelle attività amministrative delle Regioni in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, al fine di stabilire una uniformità della azione amministrativa in materia di inquinamento atmosferico e di evitare disparità di trattamento tra imprese operanti sul territorio nazionale;

Ritenuta l'opportunità di dettare criteri interpretativi uniformi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Ritenuto che le Regioni, in difetto dei decreti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non possono stabilire in via generale i valori limite di emissione degli impianti;

Rilevato che il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fissa criteri di immediata applicazione indipendentemente dalla predeterminazione da parte dello Stato dei valori limite, dei valori guida di qualità dell'aria, delle linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché dei valori limite di emissione, o dalla predeterminazione da parte delle Regioni dei valori di emissione, come si evince chiaramente dagli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Rilevato che le Regioni esercitano le attività previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell'ambito dei poteri di governo del territorio ed in funzione di una regolamentazione e di un controllo generale dei flussi di inquinamento presenti nell'ambiente atmosferico;Preso atto che tali funzioni sono svolte in conformità con gli indirizzi e con la necessaria attività di coordinamento attribuiti allo Stato dal nuovo assetto di competenze stabilito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in sostituzione della precedente ripartizione stabilita dagli articoli 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 22 febbraio-9 marzo 1989;Considerato che, fino alla determinazione del quadro normativo e programmatico attraverso i decreti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, occorre far riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e alle disposizioni statali e regionali previgenti;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989, con la quale il Presidente del Consiglio è stato delegato ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

 

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni.

I — Ambito di applicazione

1) Il Dpr n. 203 si applica agli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché agli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili. Sono esclusi dal campo di applicazione del Dpr n. 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione. Sono esclusi altresì gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.

2) Ai sensi del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, si intende per impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale.

Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione.Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali l ciclo produttivo.

3) Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 del Dpr n. 203 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dpr 24 maggio 1988, n. 203.

4) Per raffinerie di olii minerali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 si intendono gli impianti di lavorazione e/o deposito di olii minerali sottoposti a concessioni ai sensi della legge 8 febbraio 1934, n. 367, e del relativo regolamento di esecuzione.

4) Per centrali termoelettriche, previste all'articolo 17 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione. Per raffinerie di olii minerali si intendono gli impianti di lavorazione e trasformazione e/o deposito di olii minerali, ivi compresi i gas liquefatti, sottoposti a concessioni o autorizzazioni ai sensi del Rdl 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive disposizioni attuative, integrative e modificative, ivi compresa la legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Le autorizzazioni previste dall'articolo 17 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti energetici e per le raffinerie di olii minerali esistenti o nuovi sono rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle procedure previste nel medesimo articolo.

Pertanto i paragrafi II e III non si applicano agli impianti sopraindicati.

II — Poteri delle Regioni

5) Le Regioni stabiliscono i valori limite di emissione in via generale per categorie di impianti e per sostanze inquinanti nel quadro delle linee guida e dei valori minimi e massimi stabiliti dallo Stato, salva la possibilità di stabilire valori limite più bassi di quelli definiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del Dpr n. 203.

6) Finché lo Stato non abbia emanato i decreti di cui all'articolo 3, comma 2, la Regione provvede al rilascio delle autorizzazioni sulla base delle disposizioni relative alla qualità dell'aria previste dal Dpr n. 203 e in particolare dagli allegati tecnici, dalla normativa recata dal Dpcm 28 marzo 1983, nonché delle disposizioni del Dpr 15 aprile 1971, n. 322, e di leggi regionali, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Dpr n. 203. La Regione tiene altresì conto dei criteri individuati dai Cria per il contenimento delle emissioni inquinanti, nonché delle autorizzazioni precedentemente rilasciate nella medesima zona nei confronti di impianti similari.

7) Successivamente all'emanazione da parte dello Stato delle linee guida per il contenimento delle emissioni e dei valori limite minimi e massimi di emissione, la Regione rilasci le autorizzazioni sulla base delle linee guida stabilite dallo Stato, o dei valori limite definiti a livello regionale in base all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e).

Per le emissioni inquinanti per le quali non esistano specifici valori limite di emissione, la Regione stabilisce nell'autorizzazione tali limiti con riferimento ai limiti di emissione previsti per sostanze similari dal punto di vista chimico e degli effetti biologici ed ambientali.

8) Ove abbia approvato i piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dpr n. 203, la regione, per zone particolarmente inquinate o per zone di particolare pregio naturalistico, in sede di rilascio dell'autorizzazione, può stabilire per ogni singolo impianto valori limite di emissione inferiori a quelli prefissati dallo Stato o dalla Regione.

III — Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

9) Si considerano esistenti ai sensi del Dpr n. 203 gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del Dpr 15 aprile 1971, n. 322, o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

10) Si considerano nuovi impianti quelli diversi da quelli definiti al punto precedente, inclusi gli impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già rilasciata concessione edilizia, ma che non siano stati ancora costruiti.

11) Per gli impianti esistenti che non abbiano mai funzionato, l'impresa, ai sensi dell'articolo 8 del Dpr n. 203, è comunque tenuta a comunicare l'inizio della messa in esercizio degli impianti, nonché i dati relativi alle emissioni, misurati in conformità dell'articolo 25.

12) Le relazioni tecniche da allegare alle domande di autorizzazione, presentate ai sensi degli articoli 12 o 17 del Dpr n. 203 entro i termini previsti, dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione del ciclo produttivo, compreso uno schema a blocchi dell'impianto;

b) descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

c) quantità e qualità delle emissioni convogliate e non misurate nelle forme e nei modi prescritti nelle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Dpr n. 203, o, in mancanza di queste, stimate con metodi prescelti e dichiarati dall'impresa;

d) eventuali prescrizioni a cui sia stato assoggettato l'impianto ai fini della riduzione dell'inquinamento e del controllo delle emissioni.

13) Il progetto di adeguamento delle emissioni dovrà indicare i seguenti elementi:

— Analisi dell'adeguamento:

stato o previsioni di adeguamento delle emissioni alle linee guida statali ovvero ai valori limite regionali.

— Tecnologie proposte per l'adeguamento:

tempi e tecnologie proposte per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni in relazione alle caratteristiche e allo stato dell'impianto (migliori tecnologie disponibili, oneri economici, volume annuale di produzione, ammortamento e durata della vita residua dell'impianto, eventuali rilocalizzazioni, ampliamenti o riduzioni di attività produttiva, eccetera).

13-bis) I progetti relativi all'abbattimento delle emissioni di ossido di etilene, nei processi di sterilizzazione dei prodotti biomedicali, potranno tener conto nelle domande dei maggiori tempi e modalità di adeguamento indicati, in relazione alle tecnologie disponibili, dall'Istituto superiore di sanità nel parere del 10 luglio 1991.

13-ter) Nel caso vi siano difficoltà derivanti dalla natura dei processi tecnologici o dalla complessività nella realizzazione, i progetti di adeguamento previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990 potranno usufruire di proroghe del termine ivi indicato, secondo tempi e modalità stabilite dalle Regioni o dalle autorità competenti, su conforme parere dell'Istituto superiore di sanità.

14) Indipendentemente dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del Dpr n. 203 e dalla presentazione del progetto di adeguamento, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 203, la Regione, in conformità al disposto di cui al punto 6) può rilasciare un'autorizzazione provvisoria con la quale stabilisce contestualmente i limiti di emissione provvisori per l'impianto, i metodi di campionamento e analisi, le prescrizioni tecniche attraverso le quali ottenere una riduzione delle emissioni, nonché i tempi e i modi per l'adeguamento degli impianti. Le eventuali prescrizioni sui modi e sui tempi dovranno conformarsi alle linee guida statali ove emanate.

15) Per gli impianti che non siano autorizzati provvisoriamente ai sensi del punto 14) precedente, il termine previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3, del Dpr n. 203, decorre dalla data di presentazione del progetto definitivo.

16) L'autorizzazione definitiva prevista dal comma 4 dell'articolo 13 del Dpr n. 203 viene rilasciata nei confronti di tutti gli impianti esistenti, sia che per gli stessi sia stata rilasciata autorizzazione provvisoria, sia che si siano verificate le condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 13.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva la regione, tenuto conto anche del disposto dell'articolo 11 del Dpr n. 203 e dell'intervenuta fissazione dei valori limite di qualità dell'aria e di emissione, può dare prescrizioni integrative, fissare limiti di emissioni e tempi di adeguamento anche nei confronti di impianti già autorizzati in via provvisoria tenendo conto delle prescrizioni già imposte, nonché delle linee guida statali ove emanate.

Ove l'impresa non sia stata autorizzata in via provvisoria e abbia interamente realizzato il progetto di adeguamento, dandone comunicazione alla regione, la regione stessa rilascia l'autorizzazione definitiva ovvero dà prescrizioni conformi alle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 203.

17) La Regione può prevedere La Regione, o le autorità previste dall'articolo 17 del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, per quanto di rispettiva competenza, possono prevedere che per gli impianti di combustione con potenza termica inferiore a 10 mW, l'autorizzazione definitiva si intenda rilasciata ove l'impresa comunichi le modalità con le quali è stato realizzato il progetto esecutivo di adeguamento, entro il termine stabilito nello stesso, e la regione non abbia indicato nello stesso termine eventuali prescrizioni integrative, e differenti modalità di realizzazione del progetto.

La Regione può procedere in ogni tempo controlli sull'impianto.

18) Oltre alle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti che riguardano specifici impianti la regione può rilasciare autorizzazioni provvisorie o definitive di carattere generale per categorie di impianti specificatamente individuati in relazione al tipo e modalità di produzione.

Nelle autorizzazioni generali previste al precedente comma la regione, nel rispetto delle linee guida statali ove emanate, stabilisce i limiti di emissione, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento ed analisi previsti nelle stesse e la periodicità dei controlli tenendo conto delle caratteristiche degli impianti, della vetustà degli stessi, delle tecnologie di prevenzione di inquinamento già utilizzate.

L'autorizzazione in via generale può essere rilasciata anche in mancanza di fissazione dei limiti di emissione statali o regionali.

L'impresa comunica alla Regione di avvalersi dell'autorizzazione generale di cui ai commi precedenti ovvero, ove ritenga che i propri impianti debbano essere autorizzati con modalità e contenuti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere che la regione rilasci autorizzazione specifica per i propri impianti.

In ogni caso debbono essere rispettati gli obblighi previsti a carico dell'impresa dall'articolo 13 del Dpr n. 203.

19) Per le attività a ridotto inquinamento atmosferico la regione può predisporre dei modelli semplificati di domande di autorizzazioni in base alle quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dall'indicazione della quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.

IV — Problemi giuridici interpretativi

20) Negli impianti esistenti le opere strettamente strumentali alla riduzione delle emissioni inquinanti previste nel progetto di adeguamento o prescritte dalla regione non necessitano di concessione edilizia.

21) Ai sensi dell'articolo 15 del Dpr n. 203 devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali il ciclo produttivo inerenti al singolo impianto che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte.

22) Le procedure da attivare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Dpr n. 203 si riferiscono ai dati raccolti, per un periodo di marcia controllata dell'impianto di dieci giorni, attraverso un numero di campionamenti realizzato nell'arco di tale periodo, stabilito in sede di autorizzazione.

V — Disposizioni per la prima applicazione

23) Gli impianti esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto e già contenuto nella direttiva Cee n. 84/360, devono presentare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 12 o 17 del Dpr n. 203 al 31 luglio 1989 in conformità con quanto disposto dall'articolo 12 del Dpr n. 203 e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245. Il relativo progetto di adeguamento dovrà essere presentato al 31 luglio 1990.

24) Tutti gli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al punto 23) devono presentare la domanda prevista dagli articoli 12 o 17 del Dpr n. 203 al 31 luglio 1990 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, al 31 luglio 1991.

25) Entro il 30 aprile 1990, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dpr n. 203 sono determinate le attività che i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Dpr n. 203.

26) Le imprese di cui al punto 24) che rientrano in tale elenco, ove producano emissioni inquinanti al di sotto dei limiti minimi di emissioni previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, sono esonerate dall'obbligo di presentare un progetto di adeguamento, e si intendono autorizzate in via generale.

26) Le imprese indicate nel precedente punto poiché producono emissioni inquinanti non solo al di sotto dei valori minimi previsti nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Dpr 24 maggio 1988, n. 203, ma anche scarsamente rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto, non sono soggette ad autorizzazione.

27) In mancanza di indicazioni temporali per specifiche tipologie di impianti nelle linee guida o negli altri decreti indicati dal comma 2 dell'articolo 3 del Dpr n. 203, per gli impianti sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui agli articoli 12 o 17 del Dpr n. 203 si applicano comunque i seguenti criteri temporali: a) le emissioni che sono due o più volte maggiori dei valori di emissione minimi indicati dal decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1994;

b) le emissioni che sono maggiori dei valori di emissione minimi indicati dal decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1997;

c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) devono essere adeguate le emissioni diffuse come indicato nel decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245;

d) le emissioni di sostanze particolarmente pericolose che sono tre o più volte maggiori dei valori di emissione minimi fissati con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 31 dicembre 1992;

e) le emissioni di sostanze cancerogene di diossine, furani e policlorofenili che sono maggiori dei valori minimi fissati con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, devono essere adeguate al 30 giugno 1991.

Roma, addì 21 luglio 1989

Allegato I

 

1. Industria energetica:

1.1. Cokerie.

1.2. Raffinerie di petrolio greggio (esclusi gli impianti che fabbricano unicamente lubrificanti a base di petrolio greggio).

1.3. Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone.

1.4. Centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 mW.

2. Produzione e trasformazione di metalli:

2.1. Impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici l'anno.

2.2. Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio.

2.3. Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate. 2.4. Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri.

3. Industria dei prodotti minerali o metallici:

3.1. Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce.

3.2. Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto.

3.3. Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali.

3.4. Impianti di fabbricazione di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5.000 tonnellate l'anno.

3.5. Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di gres, mattoni per muri e pavimenti e tegole.

4. Industria chimica:

4.1. Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monometri e pohomeri.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

4.3. Impianti per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base.

5. Eliminazione dei rifiuti:

5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione.

5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione.

6. Industrie varie:

Impianti per la fabbricazione della pasta di carta con metodi chimici, con una capacità di 25.000 tonnellate o più l'anno.

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