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Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

Divieto di abbattimento di alberi di olivo

Il provvedimento è stato modificato da:

- legge 14 febbraio 1951, n. 144;

- Dpr 10 giugno 1955, n. 987;

- legge 24 novembre 1981, n. 689

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475

(Gu 30 agosto 1945 n. 104)

Divieto di abbattimento di alberi di olivo

Articolo 1

È vietato l’abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell’articolo 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.1

Articolo 2

L’abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell’impianto, rechino danno all’oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull’esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.2

Articolo 3

La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l’obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.3

Articolo 4

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall’articolo 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa 4 per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.5

Articolo 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Note redazionali

1.

Articolo così sostituito dall’articolo unico, legge 14 febbraio 1951, n. 144 “Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo” (Gu 17 marzo 1951 n. 64).

2.

Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10 giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (Gu 5 novembre 1955 n. 255).

3.

Articolo così sostituito dall’articolo 71, Dpr 10 giugno 1955, n. 987 “Decentramento di servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste” (Gu 5 novembre 1955 n. 255).

4.

L’articolo 32, legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ha sostituito la sanzione originaria dell’ammenda con la sanzione amministrativa.

5.

L’ordinanza della Corte costituzionale 14 del 23 dicembre 1998, n. 437, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, sollevata in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione.

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