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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Calabria 14 gennaio 2009, n. 19

Informazione ambientale - Diritto di accesso - Esistenza di interesse specifico - Non richiesta

Il diritto di accesso all’informazione ambientale non è condizionato, in base all’attuale normativa, all’esistenza di uno specifico interesse in capo al richiedente. La Pa è dunque obbligata a mostrare i dati a sua disposizione.
A ricordare la portata del diritto di accesso alle informazioni ambientali stabilito dal Dlgs 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/Ce) è il Tribunale amministrativo della Calabria, che con sentenza 14 gennaio 2009, n. 19 ha ordinato ad un Comune responsabile di non aver provveduto sull’istanza di accesso da parte di un soggetto privato l’esibizione delle informazioni e dei documenti richiesti.
Con la sentenza, il Tar ha ricordato che in base all’articolo 2 del Dlgs 195/2005 per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente”, tra l’altro, “lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio”.

Tar Calabria

Sentenza 14 gennaio 2009, n. 19

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

Sul ricorso numero di registro generale 511 del 2008, proposto da:

(...);

contro

Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;

 

per l’accesso

agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento all’utenza idrica del ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Il ricorrente ha rappresentato al Collegio di aver stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria (codice n. 9062410) e di aver rilevato che l’acqua che scende dai rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore.

Poiché l’articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 31/2001 impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.

Non avendo l’Amministrazione provveduto sull’istanza, il ricorrente ha proposto il presente gravame.

Il Comune di Reggio Calabria, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo n. 195/2005, il quale precisa che l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.

Al riguardo va precisato che il precedente articolo 2 (“Definizioni”) del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.”.

Ne consegue che il presente ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all’articolo 22 della legge n. 241/1990).

Il Tribunale, pertanto, deve ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall’interessata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

PQM

1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire alla ricorrenti le informazioni e i documenti richiesti;

2) condanna il Comune di Reggio Calabria a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 04/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 14 gennaio 2009

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