Energia

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Milano, 5 gennaio 2009 (Ultimo aggiornamento: 04/02/2009)

Il CIP6 è ritornato

(Anna Bruno - Redazione Nextville)

Con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2008, n. 210, che converte il Dl 172/2008 (emergenza rifiuti), si riaprono le porte del CIP6 agli inceneritori, ma non solo delle zone in emergenza. E inoltre si stabilisce che — nelle more di un attuativo che tarda da anni — la percentuale biodegradabile dei rifiuti che alimentano gli inceneritori sia del 51%.

La prima operazione di incentivazione delle energie rinnovabili attivata nel nostro paese è quella nota come CIP6, varata dal Comitato Interministeriale Prezzi nel 1992.

 

L’obiettivo era quello di facilitare la liberalizzazione del mercato elettrico, caratterizzato da trent’anni di monopolio Enel, incoraggiando l’afflusso di investimenti negli impianti di generazione elettrica alimentati da energie rinnovabili. Lo strumento utilizzato era quello dell’incentivazione alla costruzione di impianti, mediante la corresponsione di una tariffa incentivante per l’elettricità prodotta.

 

Il meccanismo

Il meccanismo del CIP6, al momento del varo, era il seguente:

  • beneficiari: gli impianti di produzione di energia elettrica entrati in funzione dopo il gennaio 1991, e basati su fonti rinnovabili (o assimilate, vedi nota successiva). Gli impianti venivano ammessi in seguito a specifiche autorizzazioni e graduatorie;
  • beneficio: contratto con garanzia di acquisto, da parte dell’Enel, dell’energia prodotta da tali impianti ad un prezzo incentivante (differenziato per tipologia di fonte). Tale prezzo veniva costruito secondo due parametri: il cosiddetto “costo evitato”, che rappresentava appunto la stima dei costi del combustibile, della gestione e della manutenzione che Enel non avrebbe più dovuto sopportare, e la “componente di incentivazione”, cioè la quota di beneficio a fondo perduto. Dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, la gestione del CIP6 è passata al Gse.
  • durata: il contratto poteva durare fino a 15 anni, ma la “componente di incentivazione” era garantita per un massimo di otto anni.

•  quantità incentivate: non erano previste soglie limite all’incentivazione

 

Finanziamento

L’operazione è stata finanziata (ed è tuttora finanziata) da uno specifico sovrapprezzo nella bolletta degli utenti (conto sovrapprezzo termico: voce A3 della bolletta). Si valuta che nel periodo 1992-2012 la sola componente di incentivazione peserà complessivamente sui consumatori per circa 13 miliardi di euro.

 

Risultati ottenuti

L’operazione ha avuto il pregio di smuovere la situazione monopolistica e di attirare l’attenzione sulla generazione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto eolico e biomasse. Nel primo priodo del CIP6, quando ancora non esistevano i Certificati Verdi, è grazie a questo incentivo che sono di fatto nati i primi produttori indipendenti di energia.

 

Problemi e criticità: le fonti “assimilate”

Il punto più critico dell’operazione non è però l’onerosità del programma, né il finanziamento diretto dei consumatori, bensì l’impostazione normativa che ne ha delineato i beneficiari, distorcendone in parte gli obiettivi di partenza.

Essendo infatti previsti gli incentivi non solo alle fonti rinnovabili, ma anche alle fonti “assimilate”, sotto questa ultima voce sono entrati di forza impianti che nulla avevano a che fare con le rinnovabili, e in particolare inceneritori di rifiuti e gassificatori di bitume. Si valuta che circa il 70% degli incentivi totali del CIP6 siano andati a queste tipologie di impianto.

 

La delibera CIP 6/92 identificava 2 classi di impianti incentivabili:

  • impianti alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
  • impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: cogenerazione, impianti che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati.

Al luglio 2007 risultavano operativi nel programma CIP 6 circa 400 impianti, per una potenza complessiva di circa 8.250 MW, di cui il 66% da fonti assimilate e il 34% da fonti rinnovabili. L’esclusione dell’incentivazione alle fonti assimilate, e in particolare quella relativa alla parte non biodegradabile dei rifiuti, è stata specificamente sancita dalla direttiva europea 2001/77/Ce. Ma purtroppo la pratica è continuata, in un balletto normativo che via via spostava la dead-line dell’autorizzazione agli impianti “in costruzione”, con ciò comprendendo anche quelli solo vagamente progettati.

 

Ancora una proroga per tutto il 2009....

Sembrava arrivata una parola definitiva con la Finanziaria 2008, che dichiarava definitivamente chiusa la parentesi dei “ricononoscimenti in deroga”, stabilendone la data ultima al 31 marzo 2008.

Finanziaria 2008, articolo 2, comma 137 (testo originale)

"La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi ... per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." (cioé il 31 marzo 2008).

Ma, a seguito dell'emergenza rifiuti di Napoli, il Dl 172/2008, convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha riaperto la partita inceneritori. La deroga (impianti autorizzati ma non in esercizio) è infatti spostata a fine del 2009, sia per gli inceneritori nelle zone in emergenza che per tutti gli altri entrati in esercizio entro la fine del 2008, seppure con conseguenze diverse."

Poiché il testo dell'articolo modificato (vedi sotto)  può dare adito a difficoltà interpretative, val la pena di farsi guidare dalla presentazione stessa del disegno di legge, che così commentava al proposito:

L’articolo 9 reca modifiche alla normativa in materia di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (CIP 6). In particolare, la disposizione, oltre a differire al 31 dicembre 2009 il termine di riapertura per la concessione dei benefìci medesimi, estesa anche agli impianti entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, prevede norme specifiche relative al ciclo dei rifiuti nazionali.

Proprio in considerazione della situazione di emergenza che il carente sistema di smaltimento dei rifiuti determina in varie regioni (...) dispone che gli impianti connessi con l’emergenza citata, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...) abbiano accesso ai finanziamenti e agli incentivi sopra richiamati senza distinzione fra parte organica e inorganica dei rifiuti. Per gli altri impianti il riconoscimento si riferisce alla sola parte organica dei rifiuti.

Ed ecco l'articolo modificato:

Finanziaria 2008, articolo 2, comma 137 (testo vigente)

"La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi (...) per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi (...) per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri."

Dunque anche gli inceneritori delle zone non in emergenza (autorizzati e non ancora in esercizio, in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008) sono autorizzati a ri-accedere ai CIP6, seppure solo per la quota organica dei rifiuti inceneriti. Vengono dunque nuovamente sottratte al sistema dei Certificati Verdi, per tutti gli impianti in costruzione entro la fine del 2008, le biomasse da rifiuti, concedendo loro un beneficio superiore e molto più sicuro in termini finanziari.

Se comunque verrà rispettato il termine di fine 2008 per questi impianti "a metà strada", tutti quelli a venire dovrebbero essere sottoposti ai Certificati Verdi, di cui — indirettamente — la nuova normativa si occupa

 

... e una grande facilitazione per le biomasse da rifiuti in vista dei "nuovi" Certificati Verdi

Infatti,  il Dl 172/2008 non si limita a riaprire il CIP6. Interviene su un altro problema dibattuto da anni: la modalità di valutazione della percentuale biodegradabile dei rifiuti che affluiscono agli inceneritori. La mancata soluzione tecnica di questo punto ha provocato, tra l’altro, l’avvio a discarica del Cdr (combustibile da rifiuti), penalizzando – anziché incentivare – questa importante fonte energetica.

La soluzione prevista dal decreto è molto semplice: riattribuisce la responsabilità del problema ai ministeri competenti e al Gse, indicando, fino ad allora, una percentuale fissa del 51% come componente di biomassa nel Cdr e nei rifiuti urbani “a valle delle raccolte".

Anche in questo caso si tratta di una modifica al testo della Finanziaria 2008, negli articoli  che introducono le nuove regole dei  (per un approfondimento, si veda www.nextville.it, area Incentivi, voce Certificati Verdi).

Finanziaria 2008, articolo 2, comma 143 (testo vigente)

"La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, (...) è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (Gse) (...) sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzate impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresì identificate le tipologie dei rifiuti per le quali è predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalità di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani".

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