Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 5 febbraio 2008, n. 358

Leggi, decreti e regolamenti – Efficacia della legge nel tempo e nello spazio – Intervento di una nuova e più rigorosa disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi ai parchi eolici – Jus superveniens – Trova applicazione laddove il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza

In applicazione del principio generale secondo cui il jus superveniens trova applicazione, anche al di fuori di un’espressa disciplina di diritto intertemporale che ciò disponga, laddove il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza, una volta intervenuta una nuova e più rigorosa disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi ai parchi eolici, tale nuova disciplina deve necessariamente essere applicata nell’ambito dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.

L’articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, prescrive che il termine per la notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo decorra dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, non è applicabile nel caso di autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia in conformità alle previsioni di cui alla Dgr 31 maggio 2005, n. 716, recante "Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", tenuto conto che, nonostante l’indubbio carattere di atto amministrativo generale, la delibera in questione non può essere definito quale atto stricto sensu regolamentare, in quanto, tra l’altro, non risulta adottata secondo le disposizioni previste dallo Statuto regionale per le fonti di rango regolamentare, non risulta ascrivibile ad alcuna delle tipologie di regolamenti ammessi dallo Statuto della Regione Puglia (regolamento esecutivo, di attuazione o d’integrazione di leggi regionali, ovvero regolamento delegato dalle medesime leggi).

Nel caso di ricorso per l’annullamento della determinazione avente per oggetto l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, la circostanza per cui i ricorrenti sono tutti residenti nel Comune di insediamento dell’impianto rappresenta elemento di per sé idoneo a fondare la sussistenza della legittimazione attiva in capo ai ricorrenti alla luce di un duplice ordine di motivi; da un lato, infatti, l’enucleazione degli elementi in base ai quali verificare la sussistenza del requisito della vicinitas degli interessi tutelati non può essere scissa dalle circostanze del caso concreto e, dall’altro, laddove venga in rilievo la tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quale la tutela dell’ambiente), il giudizio dell’interprete deve essere orientato, nelle ipotesi dubbie, nel senso di estendere la legittimazione a ricorrere e, per tale via, la possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale di carattere effettivo.

L’articolo 12, comma 4, Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, nella parte in cui dispone che il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituisce titolo a costruire l’impianto in conformità al progetto approvato, non consente opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo, volte ad attenuare la valenza "omnicomprensiva" dell’autorizzazione medesima, attesa l’ampiezza della richiamata previsione normativa; ne deriva che, in caso di compatibilità dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale, non è richiesto il rilascio di apposito titolo abilitativo ai fini edilizi.

Tar Puglia

Sentenza 5 febbraio 2008, n. 358

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Prima

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determinazione del Dirigente del Settore industria della Regione Puglia n. 387 dell'11 maggio 2006, avente per oggetto l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Martignano; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ed in particolare delle deliberazioni del Consiglio comunale di Martignano n. 24 dell'8 novembre 2001, di approvazione dello schema di convenzione n. 10 del 7 febbraio 2003, di formulazione del parere ex art. 16 Lr 11/2001;

n. 13 del 26 aprile 2004, di approvazione di variante del progetto per la realizzazione del parco eolico; n. 21 del 23 luglio 2004, di approvazione definitiva della modifica di progetto per la realizzazione del parco eolico in variante allo strumento urbanistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, commi 3 e 4, della Lr 13/2001; ed ove occorra, della determinazione del Dirigente del Settore ecologia della Regione Puglia n. 115 del 9 maggio 2003, di esclusione della procedura di Via relativamente al progetto di parco eolico, e della deliberazione di Giunta regionale n. 1747 del 30 novembre 2005, di approvazione definitiva dello schema di convenzione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

(omissis)

Vista l'ordinanza n. 462/07 (resa all'esito della Camera di consiglio del 23 maggio 2007) con cui questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato con il ricorso principale;

Viste le ordinanze numm. 4893 e 4894 del 2007 (rese all'esito della Camera di consiglio del 25 settembre 2007), con cui il Consiglio di Stato, in riforma della richiamata pronuncia cautelare di questo Tribunale, ha rigettato l'istanza cautelare proposta in primo grado dai ricorrenti;

Data per letta all'udienza pubblica del 21 novembre 2007 la relazione del referendario (...) e uditi, altresì, gli avvocati (...),

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto

I ricorrenti riferiscono di essere residenti nel Comune di Martignano, sul cui territorio la società (...) Srl ha in corso di realizzazione un parco eolico costituito da 10 generatori da 2.000 Kw ciascuno, per una potenza complessiva di 20.000 Kw.

Per quanto concerne le tappe dell'iter che ha condotto all'impugnata determinazione dirigenziale n. 387 dell'11 maggio 2006 (con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui è causa, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, recante '"ttuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), si osserva quanto segue:

— con deliberazione del Consiglio comunale di Martignano n. 24 in data 8 novembre 2001 è stato approvato lo schema di convenzione con la società (...) Srl (dante causa dell'odierna controinteressata Neoanemos s.r.l. a seguito di cessione di ramo d'azienda) per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui è causa;

— con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 7 febbraio 2003 il Comune ha espresso parere favorevole in ordine al progetto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Lr 12 aprile 2001, n. 11 ('Norme sulla valutazione di impatto ambientale');

— con l'impugnata determinazione n. 115 in data 9 maggio 2003, il Dirigente regionale del Settore ecologia stabiliva l'esclusione del progetto in questione dall'applicazione delle procedure di Via, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, Lr 16, cit., subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

— con l'impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26 aprile 2004 il Comune di Martignano approvava la variante allo strumento urbanistico necessaria per la realizzazione dell'intervento in questione (ai sensi dell'articolo 16 della Lr 11 maggio 2001, n. 13 — "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici" -);

— con la successiva, impugnata deliberazione n. 21 in data 23 luglio 2004 il Comune approvava in via definitiva l'insediamento in questione, a seguito di alcune modifiche progettuali;

— con istanza in data 24 marzo 2005 la società (...) presentava alla Regione Puglia un'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (articolo 12 del Dlgs 387 del 2003).

Ai fini della presente decisione è rilevante osservare che, nelle more dell'approvazione in via definitiva della variante di cui sopra e del rilascio dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387 del 2003, la Regione Puglia ha approvato le "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" (Dgr 2 marzo 2004, n. 131).

In data 23 giugno 2006 la Regione Puglia approvava il "Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" (Regolamento 9/2006, peraltro abrogato dall'articolo 15 del successivo regolamento 4 ottobre 2006, n. 16), recante prescrizioni in ordine alla valutazione ambientale nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative ad impianti quali quello all'origine dei fatti di causa.

Ai fini della decisione è altresì rilevante osservare che con nota in data 22 novembre 2005 il Responsabile regionale del Settore Ecologia (ossia, il medesimo Settore che nel maggio del 2003 si era pronunciato nel senso della non assoggettabilità a Via dell'intervento) affermava che "il parere reso da questo Ufficio con determina dirigenziale 115/2003, laddove il progetto in esame non sia mutato in alcuna delle sue parti, rimane valido.

Si ricorda che il predetto parere ha validità di tre anni dalla sua data di emissione.

Risulta agli atti di causa che, nel corso della Conferenza di servizi (articolatasi nel caso di specie in tre sedute) di cui all'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 (finalizzata, come è noto, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) alcune delle Amministrazioni coinvolte avessero subordinato il proprio parere favorevole all'accoglimento di talune prescrizioni.

In particolare:

— la Provincia di Lecce aveva richiesto (inter alia) che venisse rispettato il limite di 300 mt. di distanza fra le turbine e le strade provinciali, di cui alle richiamate "Linee guida" regionali approvate con Dgr 131 del 2004;

— la Ausl LE1 aveva subordinato il proprio parere favorevole (inter alia) alla circostanza che fossero adottate misure volte alla mitigazione dell'impatto acustico e visivo, nonché degli effetti elettromagnetici dell'impianto. Ancora, l'Ausl richiedeva il rispetto delle distanze fra le turbine e l'elettrodotto dell'alta tensione ed il perimetro dell'area urbana, come prescritto dalle medesime 'Linee guida' regionali;

— l'Arpa Puglia aveva espresso parere favorevole a condizione che gli aerogeneratori fossero posizionati 'conformemente alla normativa tecnica di riferimento'.

Con l'impugnata determinazione n. 387 dell'11 maggio 2006 il competente Dirigente regionale rilasciava in favore della società (...) la richiamata autorizzazione unica, dichiarando al contempo di prendere atto "delle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti nonché delle modifiche apportate dalla società al progetto definitivo".

Detta determinazione veniva pubblicata conformemente alle previsioni di cui alla Dgr 716 del 31 maggio 2005 (recante "Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...) in applicazione del decreto legislativo 29 novembre 2003, n. 387 — Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità").

In particolare, tale pubblicazione avveniva ai sensi del punto 4.7.4 della richiamata Dgr, secondo cui "il provvedimento finale [nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, n.d.E.], unitamente ad un estratto della pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicato, a cura del Settore industria ed energia, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Nello stesso tempo, il proponente provvederà (...) alla comunicazione su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica".

La determinazione in questione veniva impugnata dagli odierni ricorrenti i quali ne contestavano la legittimità sotto tre articolati profili.

Si costituivano in giudizio:

— la Regione Puglia, la quale concludeva nel senso dell'inammissibilità, irricevibilità ed infondatezza del ricorso;

— il Comune di Martignano, il quale concludeva nel senso del rigetto del ricorso;

— le società (...) Srl e (...) Srl, le quali concludevano nel senso del rigetto del ricorso;

— la Provincia di Lecce, la quale concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Risulta agli atti di causa che in data 7 marzo 2007, i Carabinieri del Noe di Lecce procedevano in via d'urgenza al sequestro preventivo del cantiere rilevando (fra l'altro) nel caso di specie la mancata ottemperanza alle previsioni di cui al provvedimento regionale di autorizzazione (Det. Dirig. 387/06), per la parte in cui esso prescriveva il rispetto delle previsioni di cui alle più volte richiamate "Linee guida" regionali.

Risulta, ancora, che con provvedimento del 10 marzo 2007 il Gip presso il Tribunale di Lecce (pur convalidando il sequestro eseguito in via d'urgenza dai CC.) rigettava la richiesta di sequestro preventivo del cantiere avanzata dal Pm osservando (fra l'altro) che il provvedimento regionale di autorizzazione unica non contemplava l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui alle ripetute 'linee guida'.

Con ordinanza n. 462 del 2007 (resa all'esito della Camera di consiglio del 23 maggio 2007) questo Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, proposta in via incidentale dai ricorrenti.

Con due distinte ordinanze (numeri 4893 e 4894 del 2007, rese all'esito della Camera di consiglio del 25 settembre 2007) la Quinta Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l'appello cautelare proposto dalla Regione Puglia avverso la richiamata ordinanza e per l'effetto, in riforma della stessa, respingeva l'istanza cautelare medesima.

All'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2007 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti sollevata (con argomenti in parte assimilabili) dalla Regione Puglia e dal Comune di Martignano.

Affermano al riguardo gli Enti costituiti che l'inammissibilità del presente ricorso discenderebbe da ciò, che gli odierni ricorrenti non avrebbero fornito prova in ordine al requisito della vicinitas dalla loro proprietà (e, in via generale, dei propri interessi) al realizzando parco eolico, limitandosi ad affermare di essere residenti nell'ambito del Comune di Martignano.

Difetterebbe, nella specie, l'allegazione di un qualunque elemento volto a dimostrare il carattere diretto dell'interesse posto a fondamento della domanda giudiziale, sulla base di concreti criteri di collegamento esistenti fra i ricorrenti medesimi e la zona oggetto dell'intervento.

L'eccezione non può essere condivisa.

Ad avviso del Collegio, infatti, l'enucleazione degli elementi in base ai quali verificare la sussistenza del requisito della vicinitas degli interessi tutelati non può essere scissa dalle circostanze del caso concreto.

Inoltre, laddove venga in rilievo a tutela di interessi di carattere particolarmente sensibile (quale la tutela dell'ambiente, nella specie coinvolta), si ritiene che il giudizio dell'interprete debba essere orientato, nelle ipotesi dubbie, nel senso di estendere e non di limitare la legittimazione a ricorrere e, in via mediata, la possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale di carattere effettivo (articolo 24 Cost.).

Riconducendo i principi dinanzi sinteticamente esposti alle peculiarità del caso di specie ed alla realtà effettuale dell'area su cui sarebbe realizzato il previsto intervento, si ritiene che la circostanza (non contestata in atti) per cui i ricorrenti sono tutti residenti nel Comune di Martignano rappresenti elemento di per sé idoneo a fondare una pronuncia di ammissibilità del ricorso.

A tal fine risulta determinante una valutazione in concreto la quale abbia riguardo da un lato all'entità del Comune interessato e del suo territorio e dall'altro all'entità oggettiva del progetto all'origine dei fatti di causa.

Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il Comune di Martignano rappresenti una realtà particolarmente ridotta sia sotto il profilo della popolazione residente (1.770 abitanti al censimento 2001 — dati Istat -), sia sotto il profilo dell'estensione territoriale (il territorio comunale è pari a 6,35 kmq — ivi -).

Sotto il secondo profilo, si osserva che l'impianto in questione, per la sua portata e per la sua estensione è destinato a sortire sugli equilibri territoriali un rilevantissimo impatto (ovviamente, se comparato con le dimensioni del Comune di Martignano).

Ed infatti, si tratta di un impianto composto di 10 aerogeneratori da 2.000 Kw, per una potenza complessiva di 20.000 Kw.

Dall'esame della cartografia in atti ("Tavola degli interventi", allegata al progetto definitivo) emerge che l'area complessiva su cui sorgerebbero gli aerogeneratori è certamente paragonabile (se non superiore) a quella dello stesso centro abitato e che la distanza fra la più prossima delle turbine eoliche (la n. 6) ed i primi edifici della cinta urbana risulta inferiore a 400 mt.

Ne consegue che, per tale via, appare sussistente in re ipsa un interesse di carattere diretto ed immediato degli odierni ricorrenti all'impugnativa in parola, atteso che le circostanze del caso di specie confermano l'indubbio carattere di vicinitas di tutta la popolazione residente in relazione ad un impianto di così grande impatto per la vita della comunità locale.

2. Del pari in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso proposta con argomenti in parte analoghi dal Comune di Martignano, nonché dalle controinteressate società (...) e (...).

Nella tesi di tali società, la tardività del ricorso discenderebbe dalla circostanza che esso sia stato notificato dopo il decorso del termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'autorizzazione unica (pubblicazione che, come si è rilevato in narrativa, era avvenuta conformemente alle previsioni di cui al punto 4.7.4 della Dgr 716 del 31 maggio 2005 — recante "Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...) in applicazione del decreto legislativo 29 novembre 2003, n. 387 — Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" -).

In particolare — ed in conformità alle prescrizioni di cui alla richiamata Dgr — le deducenti sottolineano che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia sia nella specie avvenuto in data 25 maggio 2006, mentre il ricorso che ne occupa è stato notificato solo il successivo 23 marzo 2007.

Quindi, le società (...) e (...) ritengono che nel caso di specie la tardività del ricorso deriverebbe in via diretta dall'applicazione della previsione di cui al rinovellato primo comma dell'articolo 21, L. Tar secondo cui — come è noto — il termine per la notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo decorre da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuto la piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, "se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento".

Il motivo non può essere condiviso.

Ed infatti, l'eccezione di tardività (conseguente, come si è detto, dall'avvenuta pubblicazione dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387 del 2003 sul Burp e su due quotidiani) potrebbe trovare accoglimento solo laddove fosse accertata la natura "di legge o di regolamento" dell'atto che prevede le modalità di pubblicazione nella specie poste in essere (mentre, laddove manchi un tale accertamento, il terminus a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale non potrebbe che decorrere — in applicazione di generali principi — dal momento della notifica individuale dell'atto, ovvero dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza).

Ad avviso del Collegio, tuttavia, non solo è chiaramente da escludere la natura legislativa della richiamata deliberazione di Giunta regionale, ma ne è altresì da escludere la natura regolamentare.

Ed infatti, dall'esame del documento in questione emergono numerosi indici atti ad inferire che, nonostante l'indubbio carattere di atto amministrativo generale, esso non possa essere definito quale atto stricto sensu regolamentare.

In primo luogo si osserva che esso non risulta adottato secondo le disposizioni previste dallo Statuto regionale per le fonti di rango regolamentare (articolo 44, comma 2, che contempla il parere consultivo obbligatorio delle Commissioni parlamentari permanenti).

In secondo luogo si osserva che esso non risulta ascrivibile ad alcuna delle tipologie di regolamenti ammessi dallo Statuto della Regione Puglia (regolamento esecutivo, di attuazione o d'integrazione di leggi regionali, ovvero regolamento delegato dalle medesime leggi).

In terzo luogo, si osserva che la stessa Giunta regionale, nel preambolo del documento in parola, ha chiarito che "trattasi di una direttiva da impiegarsi nell'applicazione dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 per il rilascio di una autorizzazione unica per la costruzione e la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili".

In quarto luogo non è irrilevante il mancato utilizzo, in relazione all'atto in questione, del nomen juris di 'regolamento': si tratta di una circostanza che, pur non risultando di per sé dirimente al fine di ammettere o escludere il carattere regolamentare di un atto, contribuisce certamente (in una con ulteriori indici ed elementi di valutazione) a fornire utili elementi per la corretta configurazione di ipotesi — per così dire — 'di confine' quale quella rappresentata dal documento in questione.

Ora, una volta escluso il carattere legislativo ovvero regolamentare delle disposizioni in tema di pubblicazione delle 'autorizzazioni uniche' previsti dalla richiamata Dgr 716 del 2005, è evidente che la pubblicazione avvenuta in conformità di tali disposizioni non risulti sufficiente a fissare un terminus a quo per l'impugnativa giudiziale degli atti oggetto di pubblicazione, con conseguente applicazione delle previsioni di cui al richiamato articolo 21 della L. Tar.

Ebbene, non essendovi stata nella specie notifica alcuna degli atti impugnati e non essendo dimostrato che i ricorrenti avessero avuto aliunde piena conoscenza dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui è causa in data ben anteriore alla proposizione del ricorso, ne consegue che l'eccezione di tardività non possa trovare accoglimento.

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che a conclusioni diverse non possa giungersi neppure laddove si enfatizzi il contenuto della sentenza di questo Tribunale n. 6737/04 (richiamata sia dalla difesa della (...), sia dalla difesa della (...)).

Ciò per l'obiettiva differenza fra il quadro normativo posto a fondamento della pronuncia in parola e quello posto a base dell'odierna pronuncia.

Ed infatti, nel caso esaminato dal Tribunale nel 2004, la circostanza secondo cui l'avvenuta pubblicazione fosse idonea a far decorrere il terminus a quo per l'impugnativa rinveniva un solido fondamento normativo (al livello di disciplina primaria) nella previsione di cui all'articolo 124 del Dlgs 267 del 2000, in tema di pubblicazione di deliberazioni degli Enti locali.

Né può giungersi a conclusioni diverse sul rilievo (posto in evidenza dalla difesa del Comune di Martignano) della previsione di cui al comma 10 dell'articolo 14-ter della L. 241 del 1990 e ss.mm.ii. (ci si riferisce alla disposizione secondo cui "il provvedimento finale concernente opere sottoposte a Via è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta Via (...) nel Bollettino regionale in caso di Via regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati").

Ed infatti, l'inapplicabilità alle vicende di causa della norma da ultimo richiamata emerge con evidenza se solo si osservi che nel caso di specie le opere di cui è causa non sono state "sottoposte a Via" (come invece richiesto dall'articolo 14-ter, cit.), sulla base di una lettura del pertinente quadro normativo sulla cui correttezza si avrà modo di tornare nel prosieguo della presente decisione.

Ad ogni modo (ed ai limitati fini della pronuncia in ordine alla ricevibilità del presente ricorso) non appare in alcun modo condivisibile un iter argomentativo il quale per un verso muove dalla premessa maggiore della non assoggettabilità a Via dell'opera e per altro verso pretende di dedurre la tardività del ricorso dal dictum di una disposizione (l'articolo 14-ter, cit.) disciplinante l'opposta ipotesi di opere assoggettate a Via.

3. Quanto al merito del ricorso, il Collegio ritiene di esaminare in via preliminare il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'attività amministrativa che ha condotto all'impugnata autorizzazione unica per essere stato omesso il momento (nella tesi dei ricorrenti, necessario) di verifica circa la compatibilità del proposto intervento con la disciplina edilizia vigente nel Comune di Martignano.

Nella tesi dei ricorrenti, la previsione di cui all'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 non consente di ritenere che l'autorizzazione unica ivi disciplinata possa includere anche i profili edilizi della questione, in tal modo rendendo non necessaria la verifica circa la compatibilità edilizia dell'intervento (in specie: la compatibilità con le previsioni di cui al Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Secondo i ricorrenti "poiché la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata dalla Regione "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", è logico inferirne che la compatibilità dell'intervento rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia del Comune di Martignano non possa che essere verificata con il rilascio del titolo abilitativo dal punto di vista edilizio, anche sulla scorta del noto principio ermeneutico lex dixit quam voluit. In altri termini, l'omessa menzione nella disposizione legislativa della normativa urbanistica ed edilizia non può ritenersi casuale, proprio per la natura derogatoria ed eccezionale dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003, che sostituisce tutti gli atti di assenso ed i nullaosta delle Amministrazioni istituzionalmente deputate alla cura degli interessi sottesi alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente , di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico".

Il motivo, nel suo complesso, non può essere condiviso.

Ad avviso del Collegio, appare dirimente al fine di confutare in parte qua le deduzioni di Parte attrice la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 (si tratta delle disposizione secondo cui "il rilascio [dell'autorizzazione unica] costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato").

Al riguardo si ritiene che, attesa l'ampiezza della richiamata previsione normativa (la quale prevede ex se il rilascio dell'autorizzazione unica quale titulus idoneo e sufficiente per la costruzione e l'esercizio dell'impianto), essa non consenta opzioni ermeneutiche di carattere restrittivo (quale quella proposta dai ricorrenti), volte ad attenuare la valenza — per così dire — "omnicomprensiva" dell'autorizzazione medesima, neppure laddove si faccia questione di un interesse di rilevante valenza quale la tutela della disciplina dell'attività edificatoria al livello locale.

Ciò a tacere del fatto che, anche sotto il profilo ermeneutico, il dichiarato carattere 'unico' dell'autorizzazione regionale (articolo 12 del Dlgs 387, cit.) palesi che la mens del Legislatore delegato del 2003 fosse nel senso di non limitare la valenza del richiamato titolo abilitativo ai soli profili ambientali, ma postuli l'integrazione di tutti gli ulteriori atti abilitativi (anche di competenza di Amministrazioni diverse) a diverso titolo preliminari rispetto all'attivazione degli impianti del tipo di quello di cui è causa.

4. Con il primo motivo di doglianza i ricorrenti lamentano che il progetto nella specie approvato risulti in contrasto con le "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia" approvati con Dgr 2 marzo 2004, n. 131.

Nella specie, risulterebbero violate numerose prescrizioni di cui al documento in parola, con particolare riguardo al regime delle distanze fra le turbine ed il centro abitato, nonché fra le turbine e le strade provinciali.

Il motivo in questione viene recisamente contestato (con argomenti in parte assimilabili) dalla difesa della Regione, del Comune di Martignano e delle società controinteressate.

In particolare, la Regione Puglia obietta che la "Linee guida" in questione risulterebbero radicalmente non applicabili nel caso di specie e, quindi, non potrebbero rappresentare parametro di legittimità dell'impugnata autorizzazione unica.

L'argomento della Regione Puglia (e delle altre Parti deducenti) può essere così sintetizzato:

— le "Linee guida" regionali disciplinano, all'interno del complessivo procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, la sola sub-fase procedimentale relativa alle "modalità e criteri per la redazione degli studi di valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nel territorio regionale";

— tuttavia, nel caso di specie, la sub-fase relativa alla valutazione di impatto ambientale del progetto di cui è causa si era già conclusa con l'atto regionale n. 115 del 9 maggio 2003 (richiamato in narrativa), con il quale il competente Dirigente regionale aveva ritenuto il progetto in parola escluso dalle procedure di Via. Pertanto, non sussisterebbe alcun motivo logico o giuridico tale da comportare l'assoggettamento dell'autorizzazione di cui è causa alle prescrizioni in materia ambientale di cui alle più volte richiamate 'Linee guida' poiché, alla data della loro approvazione (2 marzo 2004) la fase relativa alla valutazione ambientale del progetto era interamente conclusa con l'adozione del richiamato atto regionale del 9 maggio 2003;

— la correttezza di tale ricostruzione riceverebbe una puntuale conferma dalla nota regionale in data 22 novembre 2005 (per altro, impugnata in via incidentale dalle società controinteressate sotto un diverso profilo) con cui il competente Dirigente regionale riferiva che "il parere reso da questo Ufficio con determina dirigenziale 115/03, laddove il progetto in esame non sia mutato in alcuna delle sue parti, rimane valido".

L'eccezione in questione non può essere condivisa, mentre deve trovare accoglimento la prospettazione di Parte attrice volta a confermare l'applicabilità al caso di specie delle 'Linee guida regionali' e l'avvenuta violazione, nel caso di specie, delle relative prescrizioni.

4.1. In primo luogo si osserva che, anche a condividere la prospettazione delle Amm.ni convenute (secondo cui le 'Linee guida' si limiterebbero a disciplinare i profili di compatibilità ambientale per la realizzazione dei parchi eolici e non anche ulteriori profili di tutela sostanziale di altri interessi pubblici — ma sul punto, cfr. infra -), l'applicabilità alle vicende di causa di tali prescrizioni regionali appare comunque indubitabile alla luce del principio tempus regit actum (per altro, richiamato dalle Amm.ni intimate a sostegno delle proprie ragioni).

Al riguardo, basti osservare che il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 era stato avviato con istanza della società Wind Service in data 24 marzo 2005, con l'evidente conseguenza che il relativo procedimento dovesse necessariamente essere svolto facendoapplicazione del complesso delle norme sostanziali e procedimentali vigenti a quella data.

Pertanto, non appare in alcun modo dubitabile che nel caso di specie sussistesse l'obbligo di fare applicazione delle prescrizioni contenute nelle più volte richiamate "Linee guida regionali" le quali, essendo state pubblicate sul Bur del 18 marzo 2004, contribuivano senz'altro ad integrare il quadro disciplinare in base al quale effettuare il vaglio nell'ambito del richiamato procedimento unico e che le relative prescrizioni costituissero certamente parametro di valutazione in base al quale rilasciare ovvero negare l'autorizzazione unica.

Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base del solo rilievo per cui la Regione Puglia avesse escluso l'assoggettabilità a Via dell'intervento di cui è causa con atto in data 9 maggio 2003.

Ed infatti, non può condividersi l'argomento per cui l'atto in questione rappresentasse il punto conclusivo di un autonomo sub-procedimento (quello finalizzato al rilascio della Via, ovvero all'esclusione della necessità di tale valutazione), per l'evidente ragione che, all'epoca dell'emanazione del richiamato atto regionale (maggio 2003), il procedimento principale non era neppure stato avviato, con la conseguenza che alle determinazioni assunte in data anteriore al suo avvio non potesse annettersi né la valenza di atto presupposto nell'ambito di un procedimento non ancora avviato, né tanto meno una sorta di valenza prenotativa in ordine agli interessi coinvolti in una serie procedimentale di là dall'essere concretamente avviata.

4.2. Si osserva, del resto, che a conclusioni diverse non potrebbe giungersi neppure laddove si ammettesse effettivamente (il che qui si nega) che l'atto regionale che aveva escluso la necessità della Via assumesse una sua autonomia nell'ambito del procedimento autorizzativo.

Ed infatti, anche in tale ipotesi, non potrebbe non farsi applicazione del generale principio secondo cui il jus superveniens trova applicazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa delle Amministrazioni intimate, anche al di fuori di un'espressa disciplina di diritto intertemporale che ciò disponga, laddove il procedimento amministrativo sia ancora in situazione di pendenza (pendenza che si verifica allorché gli effetti dello stesso non si siano ancora compiutamente prodotti, ma anzi siano, nella loro interezza, non operanti — in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 aprile 1999, n. 401 -).

Riconducendo tale principio alle peculiarità del caso di specie (e confermando, ad ogni buon conto il carattere dirimente di quanto innanzi osservato sub 4.1.), si osserva che una volta intervenuta una nuova — e più rigorosa — disciplina in ordine alla valutazione ambientale dei progetti relativi ai parchi eolici (ci si riferisce alle '"inee guida" del marzo 2004), tale nuova disciplina dovesse necessariamente essere applicata nell'ambito dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di entrata in vigore della disciplina sopravvenuta (come quella che ne occupa).

Ciò a tacere del fatto che il carattere particolarmente sensibile dell'interesse ambientale nella specie coinvolto e l'applicazione del generale principio di precauzione rendesse nella specie comunque preferibile l'opzione ermeneutica volta ad applicare alla serie procedimentale in itinere la disciplina in materia ambientale maggiormente rigorosa e protettiva per l'interesse tutelato.

Giova altresì richiamare, al riguardo, le previsioni di cui al Regolamento Regionale approvato con Dgr 716 del 2005 ("Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (...) in applicazione del decreto legislativo 29 novembre 2003, n. 387 — Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"), il quale:

— al punto 2.2. stabilisce che in sede di progettazione e di redazione dello Studio di impatto ambientale (Sia) debbano essere osservate le più volte richiamate "Linee guida", mentre

— al successivo punto 5 stabilisce che "la presente procedura si applica anche a tutti i progetti già presentati (...) per i quali la procedura non sia ancora conclusa".

Si osserva al riguardo che la previsione in questione, lungi dal rappresentare una deroga al principio tempus regit actum, costituisce invece un'ulteriore conferma del generale principio giurisprudenziale dinanzi richiamato (in tal senso: Cons. Stato, sent. 401 del 1999, cit.).

4.3. Ancora, a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui tracciate non può giungersi neppure laddove si esamini il contenuto della nota regionale in data 22 novembre 2005 (con la quale si è laconicamente affermato che "il parere reso da questo ufficio con determina dirigenziale 115/03, laddove il progetto in esame non sia mutato in alcuna delle sue parti, rimane valido").

Ed infatti, l'affermazione in parola (difficilmente interpretabile al di fuori del contesto in cui è stata resa, anche per la sua brevità) non è in grado di fornire alcun elemento nel senso della non assoggettabilità del progetto di cui è causa alle prescrizioni di cui alle 'Linee guida' regionali.

Del resto, alla luce di quanto sin qui esposto, laddove alla nota regionale in questione andasse effettivamente riconosciuta la portata interpretativa da ultimo richiamata, la conseguenza sarebbe unicamente nel senso della sua non rilevanza ai fini del decidere, atteso che essa fornirebbe un'indicazione non corretta in base al vigente quadro normativo e disciplinare.

4.4. Una volta chiarito che la nota regionale n. 13431 del 22 novembre 2005 (e la successiva nota n. 5830 del 10 aprile 2007, di analogo contenuto) non fornisce elementi atti a confutare l'applicabilità al caso di specie delle 'Linee guida' del 2004, ne consegue l'inammissibilità in parte qua del primo e del secondo ricorso incidentale proposto dalla società (...), nonché del ricorso incidentale proposto dalla società (...).

I ricorsi in questione censurano la legittimità delle richiamate note regionali per la parte in cui esse annettono una valenza temporalmente limitata (tre anni) al contenuto della nota regionale 11 del 2003 (con cui l'intervento era stato dichiarato non soggetto alla procedura di Via).

Ed infatti, una volta appurato che il jus superveniens rappresentato dalle "Linee guida" regionali del 2004 rende inutiliter data ai fini del decidere la nota regionale del maggio 2003, ne consegue la carenza di interesse in capo alle controinteressate a contestare la legittimità dell'affermata limitazione temporale della valenza del contenuto di tale nota.

Per le medesime ragioni, non vi è luogo a provvedere in parte qua in ordine all'ulteriore eccezione (svolta con argomenti in parte simili dalle società controinteressate e dal Comune di Martignano) fondata sul mancato superamento, nel caso di specie, del richiamato — e contestato — periodo di validità triennale della nota regionale in data 9 maggio 2003.

Ancora, per le medesime ragioni, non vi è luogo a provvedere in parte qua in ordine al secondo motivo del ricorso principale, per la parte in cui esso risulta fondato sulla ritenuta valenza triennale del richiamato parere regionale del maggio 2003.

4.5. Una volta accertata l'applicabilità alle vicende di causa delle previsioni di cui alle "Linee guida" del 2004, l'esame dei documenti di causa palesa l'effettivo contrasto fra il contenuto del progetto approvato con il provvedimento impugnato ed il paradigma disciplinare rappresentato dall'atto generale della Regione Puglia.

In particolare, secondo le deduzioni delle Parti attrici (suffragate da una perizia tecnica di parte e non fatte oggetto di contestazione), il progetto in questione risulta in contrasto con le prescrizioni di cui alle "Linee guida" regionali sotto almeno tre profili:

— in quanto non risulta nella specie rispettata la distanza minima delle turbine dal confine urbano (distanza che nella specie risulta pari a 375 m., contro i 1.000 previsti dalle "Linee guida");

— in quanto non risulta rispettata la distanza minima delle turbine dalla strada — nella specie, provinciale — (distanza che nella specie risulta pari a 138 mt., contro i 300 previsti dalla disciplina regionale);

— in quanto non risulta nella specie rispettata la distanza di 2.000 m. fra l'elettrodotto ed il confine urbano.

4.6. In base a quanto sin qui esposto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

5. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti censurano sotto numerosi altri profili la legittimità degli atti impugnati.

5.1. In primo luogo essi lamentano la violazione, nel caso di specie, delle previsioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 14-bis, L. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

La violazione discenderebbe dal non avere la società richiedente provveduto a far pervenire (all'esito delle risultanze emerse in sede di Conferenza di servizi) un progetto definitivo rimodulato a seguito dell'accoglimento delle condizioni cui erano stati subordinati i pareri favorevoli espressi sul progetto preliminare in sede di procedimento dalla Provincia di Lecce e dalla competente Ausl (pareri che richiedevano — inter alia — il pieno rispetto delle previsioni di cui alle richiamate 'Linee guida' regionali).

Al riguardo, sia la difesa degli Enti convenuti, sia la difesa delle società controinteressate obietta che il motivo di censura sarebbe infondato in quanto la società richiedente ha effettivamente prodotto in data 5 aprile 2006 il progetto rimodulato ed adeguato alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza.

Soltanto, le Amministrazioni intimate e le società controinteressate contestano che nel caso di specie la rimodulazione dovesse avere riguardo al contenuto delle "Linee guida" regionali, da esse ritenute non applicabili al caso di specie per le ragioni diffusamente richiamate nell'ambito del primo motivo di ricorso.

Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento, mentre non possono essere condivise le richiamate eccezioni.

Al riguardo è sufficiente osservare che, una volta accertato che l'esame del progetto finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica dovesse avere riguardo anche al contenuto delle "Linee guida" regionali (sul punto, cfr. amplius infra, sub 4.1, 4.1 e 4.3), ne consegue in modo evidente la fondatezza del richiamato motivo di ricorso.

Ed infatti, al fine di soddisfare le previsioni di cui alle richiamate disposizioni normative (articolo 14-bis della L. 241, cit.) non era sufficiente una qualunque rimodulazione del progetto di cui è causa, ma era altresì necessario che tale rimodulazione fosse realizzata avendo riguardo alle prescrizioni ci cui alle più volte richiamate "Linee guida".

Il che, nella specie, non risulta avvenuto, avendo al contrario la società richiedente espressamente escluso che la rimodulazione del progetto dovesse tenere presenti anche le prescrizioni del documento regionale.

5.2. Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore argomento di censura (del pari, articolato nell'ambito del secondo motivo), con il quale i ricorrenti lamentano l'illegittimità della complessiva serie procedimentale nella specie posta in essere, atteso che "le modifiche resesi necessarie in virtù delle condizioni apposte dalla determina regionale 387/06, dovevano essere recepite con apposite deliberazioni di adozione ed approvazione della variante allo strumento urbanistico, da assumersi da parte del Consiglio comunale di Martignano, in conformità all'articolo 16, commi tre e quattro della Lr 13/2001" (ricorso, cit., pag. 11).

Ed infatti, fermo restando che (in base a quanto sin qui osservato) il progetto in questione doveva essere rimodulato sulla base delle prescrizioni rinvenibili nell'ambito delle "Linee guida" regionali (il che nella specie non è avvenuto, determinando l'illegittimità del provvedimento impugnato), deve tuttavia escludersi che tale rimodulazione comportasse anche l'obbligo di apportare una puntuale variante allo strumento urbanistico comunale.

Giova al riguardo richiamare la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 12, Dlgs 387, cit., secondo cui "il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato".

Il successivo comma 7, poi, stabilisce che "gli impianti di produzione di energia elettrica (...) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Ne consegue che (come correttamente rilevato al riguardo dalla difesa comunale) per un verso non sussiste alcuna preclusione assoluta a localizzare gli interventi in parola in qualunque zona del territorio comunale e che per altro verso il principio in questione non risulta recessivo neppure nell'ipotesi della zona caratterizzata dal più basso indice planivolumetrico (ossia, in caso di zona agricola).

Da tanto consegue che, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, non emerge alcun elemento atto a porre in dubbio che il rilascio dell'autorizzazione unica costituisca ex se titolo idoneo a determinare la trasformazione territoriale necessaria alla realizzazione dell'intervento.

Sotto tale profilo, non risulta in alcun modo necessario postulare che la trasformazione in parola richieda anche una procedura di variante urbanistica, atteso che l'ampiezza ed omnicomprensività della formula normativa appare idonea a ricomprendere ogni adempimento finalizzato alla modifica dell'assetto territoriale.

6. In base a quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Devono, invece, essere dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalle società controinteressate.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano nella specie giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le Parti, anche in considerazione della complessità delle questioni coinvolte dalla presente decisione.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso (...) lo accoglie, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalle società controinteressate.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2007.

Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2008.

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