Dm Salute 5 maggio 2008
Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/Ce. Etichettatura, imballaggio e classificazione preparati pericolosi

Ultima versione disponibile al 03/10/2023
Ministero della salute
Decreto 5 maggio 2008
(Gu 25 luglio 2008 n. 173)
Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/Ce, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
Il Ministro della Salute
Vista la direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;
Decreta:
Articolo 1
1. La tabella 1a è sostituita dalla seguente:
Tabella 1a
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine
Classificazione della sostanza | Classificazione del preparato | ||
N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 | |
N, R50-53 | Cfr. tabella 1b | Cfr. tabella 1b | Cfr. tabella 1b |
N, R51-53 | Cn ≥ 25% | 2,5% ≤ Cn < 25% | |
R52-53 | Cn ≥ 25% |
Articolo 2
1. La tabella 1b è sostituita dalla seguente:
Tabella 1b
Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico
Valore LC50 o EC50 ["L(E)C50"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) | Classificazione del preparato | ||
N, R50-53 | N, R51-53 | R52-53 | |
0,1 < L(E)C50 ≤ 1 | Cn ≥ 25% | 2,5% ≤ Cn < 25% | 0,25% ≤ Cn < 2,5% |
0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 | Cn ≥ 2,5% | 0,25% ≤ Cn < 2,5% | 0,025% ≤ Cn < 0,25% |
0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 | Cn ≥ 0,25% | 0,025% ≤ Cn < 0,25% | 0,0025% ≤ Cn < 0,025% |
0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 | Cn ≥ 0,025% | 0,0025% ≤ Cn < 0,025% | 0,00025% ≤ Cn < 0,0025% |
0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 | Cn ≥ 0,0025% | 0,00025% ≤ Cn < 0,0025% | 0,000025% ≤ Cn < 0,00025% |
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10). |
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2008