Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 5 maggio 2008

(Gu 25 luglio 2008 n. 173)

Modifiche al decreto 3 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2006/8/Ce, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Il Ministro della Salute

Vista la direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 3 aprile 2007 di attuazione della direttiva n. 2006/8/Ce della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2007, n. 147;

Decreta:

Articolo 1

1. La tabella 1a è sostituita dalla seguente:

Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
N, R50-53 Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b Cfr. tabella 1b
N, R51-53 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25%
R52-53 Cn ≥ 25%

Articolo 2

1. La tabella 1b è sostituita dalla seguente:

Tabella 1b

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico

Valore LC50 o EC50 ["L(E)C50"] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) Classificazione del preparato
N, R50-53 N, R51-53 R52-53
0,1 < L(E)C50 ≤ 1 Cn ≥ 25% 2,5% ≤ Cn < 25% 0,25% ≤ Cn < 2,5%
0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 Cn ≥ 2,5% 0,25% ≤ Cn < 2,5% 0,025% ≤ Cn < 0,25%
0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 Cn ≥ 0,25% 0,025% ≤ Cn < 0,25% 0,0025% ≤ Cn < 0,025%
0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 Cn ≥ 0,025% 0,0025% ≤ Cn < 0,025% 0,00025% ≤ Cn < 0,0025%
0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 Cn ≥ 0,0025% 0,00025% ≤ Cn < 0,0025% 0,000025% ≤ Cn < 0,00025%
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2008

 

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