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Raccomandazione Commissione Ce 2008/471/Ce

Misure di riduzione del rischio per le sostanze: tricloroetilene, benzene e 2-metossi-2- metilbutano (Tame)

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 30 maggio 2008, n. 2008/471/Ce

(Guue 21 giugno 2008 n. L 162)

Raccomandazione della Commissione relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: tricloroetilene, benzene e 2-metossi-2- metilbutano (Tame)

 

[Testo rilevante ai fini del See]

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 1179/94 e (Ce) n. 2364/2000 della Commissione relativi, rispettivamente, al primo e al quarto elenco di sostanze prioritarie di cui al regolamento (Cee) n. 793/93:

— tricloroetilene,

— benzene,

— 2-metossi-2-metilbutano (Tame).

(2) Gli Stati membri relatori, designati a norma dei citati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi.

(3) Il Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Cstee) e il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (Scher) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei comitati scientifici.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (1).

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(6) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93,

Raccomanda:

 

Sezione 1

Tricloroetilene

(N. Cas: 79-01-6; n. Einecs: 201-167-4)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1)

1. Occorre prendere in considerazione un accordo facoltativo con la European Chlorinated Solvents Association, a nome dei produttori europei della sostanza, e i distributori e i consumatori della stessa, onde limitare la vendita della sostanza ai soli compratori che rispettano la Carta per l'uso in sicurezza del tricloroetilene per la pulizia dei metalli. Tale Carta stabilisce che gli utenti possano utilizzare il tricloroetilene per la pulizia dei metalli unicamente in impianti sigillati o chiusi, come definiti nella parte 4 della norma europea En 12921. Il controllo del rispetto della Carta è affidato a terzi.

Sezione 2

Benzene

(N. Cas: 71-43-2; n. Einecs: 200-753-7)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (2, 3, 4, 5)

2. Per eliminare i rischi potenziali per gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali nei siti di produzione e/o trasformazione del benzene, si raccomanda che le autorità competenti degli Stati membri interessati indichino, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al benzene, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

3. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto concerne il benzene e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

4. Al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/Ce (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), occorre prendere in considerazione il benzene nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle Bat.

5. Occorre verificare l'esposizione dei microrganismi negli impianti per il trattamento delle acque reflue industriali, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio per i microrganismi e per l'ambiente.

Sezione 3

2-Metossi-2-Metilbutano (Tame)

(N. Cas: 994-05-8; n. Einecs: 213-611-4)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (6-11)

6. La prevenzione di tutte le emissioni di origine antropica nelle acque sotterranee, comprese quelle di Tame, è uno dei principali obiettivi dell'attuale legislazione comunitaria(2). Si raccomanda pertanto di avviare programmi di monitoraggio, ove opportuno, per consentire di rilevare tempestivamente la contaminazione delle acque sotterranee da Tame.

7. Si raccomanda inoltre di applicare su vasta scala le migliori tecniche disponibili per la costruzione e il funzionamento di impianti sotterranei di stoccaggio e distribuzione di benzina presso le stazioni di servizio. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre disposizioni obbligatorie, in particolare per tutte le stazioni di servizio in zone di ravvenamento delle acque sotterranee.

8. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce del Consiglio, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al Tame, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

9. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto concerne il Tame e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

10. Occorre verificare le emissioni locali della sostanza nelle acque di superficie, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

11. Si ritiene che le misure di riduzione dei rischi consigliate per la protezione delle acque sotterranee siano sufficienti per proteggere anche le persone esposte indirettamente attraverso l'ambiente.

Sezione 4

Destinatari

12. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

 

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(1) Gu C 157 del 21.6.2008, pag. 1.

(2) Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

 

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